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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Mussomeli il 18.6.1983, CF Parte_1
difeso dall'Avv. Daniela Giancristofaro C.F._1
E
, n. a Lanciano il 27.9.1981, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giacinto Ceroli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 3.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 28.4.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il 3.2.2025
e alle condizioni aggiuntive indicate nelle note depositate il 26.4.2025, del seguente preciso tenore:
pagina 1 di 6 Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo vicendevole di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio
Dichiarare che il sig. si impegna a rilasciare, libero da cose Parte_1 di Sua proprietà, la casa coniugale in locazione sita in Lanciano (CH) alla Via
Olmo di Riccio n. 54 entro e non oltre il 15/02/2025 autorizzando sin d'ora la sig.ra al cambio della serratura alla scadenza di detto termine;
Controparte_1
Dichiarare che il sig. si impegna a provvedere in via Parte_1 esclusiva al pagamento della TARI relativa alla casa familiare sita in Lanciano
(CH) alla Via Olmo di Riccio n. 54 maturata sino al dicembre 2024; a far data dal gennaio 2025, qualsivoglia spesa e/o costo inerente la esterà a carico CP_2 esclusivo della sig.ra sino alla data di rilascio della casa Controparte_1 familiare da parte del sig. , tutte le spese di funzionamento e Parte_1 di ordinaria manutenzione dell'abitazione sita Lanciano alla Via Olmo di Riccio
n. 54 resteranno a carico di entrambi i coniugi in misura pari al 50% ciascuno;
dall'avvenuto rilascio in poi, dette spese saranno a carico esclusivo della sig.ra al pari del canone di locazione, la quale s'impegna ad Parte_2 eseguire le volture a suo nome;
Relativamente alla caparra del contratto di locazione per l'immobile adibito a casa famigliare sito in Lanciano Olmo di Riccio n.54 versata esclusivamente dal sig. Immordino la stessa verrà restituita per intero allo stesso alla cessazione del contratto;
Dichiarare che il sig. si impegna a provvedere, a Sue Parte_1 esclusive spese ed entro e non oltre il 15.02.2025, alla pratica di passaggio di proprietà in Suo favore del veicolo Fiat 500L tg.FH864YE attualmente intestato alla sig.ra e sino ad ora nella disponibilità della famiglia;
Controparte_1
Affidare il figlio minore in modo CONDIVISO a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore continuerà ad avere la residenza abituale con la madre presso la casa familiare sita in
Lanciano alla Via Olmo di Riccio n. 54. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della pagina 2 di 6 eventuale successiva residenza abituale del medesimo dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
Disporre, in ragione del fatto che entrambi genitori lavorano alternativamente su turni di mattina o di pomeriggio a settimane alterne, il COLLOCAMENTO
PARITARIO E ALTERNATO del minore presso l'abitazione del padre sita in
Lanciano Via Cipollone n. 22 e della madre sita in Lanciano alla Via Olmo di
Riccio n. 54, essendo detto regime di collocamento maggiormente rispondente all'interesse del figlio in quanto idoneo a consentirgli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
Regolare i tempi di frequentazione del minore con i genitori secondo le modalità che seguono:
- la settimana in cui il padre è impegnato nel turno di mattina, il sig. Parte_1
dal lunedì al giovedì, prenderà il bambino all'uscita di scuola riportandolo
[...] presso l'abitazione della madre di quest'ultimo entro le ore 21.00 del medesimo giorno e viceversa varrà per la sig.ra allorquando osserverà il Controparte_1 turno di mattina con la conseguenza che, allorquando il sig. Parte_1 osserverà l'orario di lavoro pomeridiano, sarà la sig.ra dal Controparte_1 lunedì al giovedì, a riprendere il minore da scuola riportando entro le ore 21.00 presso l'abitazione del sig. Parte_1
- per quanto concerne i week-end, la settimana in cui il padre è impegnato nel turno di mattina, il sig. prenderà il bambino all'uscita di Parte_1 scuola di venerdì riportandolo presso l'abitazione della sig.ra Controparte_1 entro le ore 10.00 del sabato mattina la quale starà con il minore il sabato dalle ore 10.00 e l'intera domenica fino alle ore 21:00 per poi accompagnarlo a scuola il lunedì e viceversa con la conseguenza che allorquando il sig.
[...] osserverà l'orario di lavoro pomeridiano, sarà la sig.ra Parte_1 CP_1
a riprendere il minore da scuola di venerdì riportando entro le ore 10.00
[...] del sabato mattina presso l'abitazione del sig. il quale starà Parte_1 con il minore il sabato dalle ore 10.00 e l'intera domenica l'intera domenica fino alle ore 21:00 per poi accompagnarlo a scuola il lunedì
pagina 3 di 6 - relativamente ai mesi estivi (luglio-agosto) in cui la scuola sarà chiusa, la modalità di collocamento sarà pedissequo a quello prescelto dai genitori durante l'anno scolastico del minore, tenendo conto, come già anticipato, che i genitori hanno concordato tra di loro in maniera autonoma. Organizzandosi in modo da prendere le ferie in settimane diverse affinché la presenza di un genitore sia sempre garantita;
relativamente alle festività (Natale, Capodanno, Pasqua) ed i ponti la modalità sarà essere alternata negli anni con paritaria ripartizione: dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; la stessa modalità, ad anni alterni, sarà adottata nelle festività pasquali e per ogni altra festività prevista dal calendario (es. Ognissanti, Immacolata Concezione, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno) che verranno, dunque, trascorse dal minore con i genitori in maniera alternata;
- relativamente alle altre festività non religiose o ricorrenze particolari, come ad esempio i compleanni, il regime di visita e frequentazione sarà di volta in volta concordato tra i genitori e, nel caso di festività familiari, le parti sin d'ora esprimono il consenso a che il minore trascorra detta festività con i familiari del genitore di interesse;
Disporre che ognuno dei genitori provveda, in ragione del regime di affido e collocamento prescelto, MANTENIMENTO DIRETTO del figlio contribuendo in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute in favore del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate;
Disporre che il beneficio dell'Assegno Unico Universale è ripartito in egual misura (50%) in favore di entrambi i genitori;
Disporre che, nei periodi di competenza, ciascun genitore provveda a seguire il figlio negli studi, nelle attività didattiche e sportive che lo stesso vorrà seguire, altresì recandosi, seguendo il principio dell'alternanza, alle riunioni scolastiche ed ai colloqui con il personale docente, ciascuno impegnandosi ad intrattenere rapporti civili con l'altro, nel rispetto della rispettiva privacy, nonché a dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche pagina 4 di 6 di vita del figlio minore, in modo da formarlo seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato tra gli stessi, oltre che a garantire al minore il mantenimento dei pacifici e buoni rapporti con i nonni materni e paterni del medesimo;
Disporre che i coniugi, salvo i casi di relazione stabile e duratura, non inseriscano nella vita del minore gli eventuali rispettivi nuovi partners né che questi frequentino il minore;
Dichiarare, in ragione del fatto che tutti i beni comuni sono stati già equamente divisi tra i coniugi, che gli stessi non hanno null'altro ad avere e/o a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
Disporre che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
il padre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno;
stesso diritto viene riconosciuto alla madre qualora il giorno fosse di spettanza del padre e alla stessa viene riconosciuto il diritto di trascorrere l'8 marzo di ogni anno;
nel giorno del compleanno del figlio, il genitore, che da calendario avrà presso di sé lo stesso, consentirà all'altro genitore la visita e la partecipazione ad eventuali iniziative organizzate per il bambino;
prevedere che i genitori garantiranno quotidiane comunicazioni telefoniche con il figlio, nonché si comunicheranno costanti informazioni circa lo stato di salute, il rendimento scolastico dello stesso, ed eventuali spostamenti con il minore.
I genitori, quando hanno con loro il bambino, dovranno mantenere un comportamento consono a quest' ultimo, il quale non dovrà essere coinvolto in questioni che attengono agli adulti.
Ogniqualvolta il genitore, che ha con sé il minore, si allontani dalla provincia di residenza, è tenuto a dare comunicazione all'altro genitore dell'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto.
Il genitore che ha con sé il minore, è tenuto a promuovere una telefonata quotidiana tra il bambino e l'altro genitore. I genitori manterranno nel corso della telefonata un comportamento consono al minore, senza che vi sussistano denigrazioni e/o coinvolgimento dello stesso in discorsi da grandi.
pagina 5 di 6 Entrambi i genitori, quando sono con il figlio, se l'altro genitore che non ha con sé il minore ne fa richiesta, fornirà a quest'ultimo brevi informazioni riguardanti la giornata del minore e le sue condizioni di salute, preferibilmente tramite sms
- quando le informazioni necessitino di essere più estese - e meglio a fine giornata.
Le parti si obbligano a contattare un esperto, individuato congiuntamente dai genitori, al fine di far intraprendere al minore in sofferenza per la Per_1 separazione, un percorso di supporto/sostegno psicologico, che verrà pagato da entrambe le parti nella misura del 50%. All'uopo, i genitori prestano, ora per allora, il consenso per il succitato percorso che si obbligano a reiterare davanti allo specialista.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di San VI ET (Anno 2013 n.
2 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 30.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 6 di 6