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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055496629000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2333/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2895/2024, depositata il 26.08.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
29620230055496629000 relativa alla TARI per gli anni 2017 e 2018, compensando le spese.
Il contribuente ha proposto appello deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'assenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1, non più occupato dal 2016.
Il Comune di Palermo si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, eccependo la definitività degli avvisi di accertamento presupposti, non impugnati nei termini di legge.
La parte appellante depositava nota da allegare al verbale di udienza con cui ribadiva e richiama tutte le argomentazioni svolte nell'atto di appello.In particolare evidenziava :
- che l'immobile tassato dal Comune dio Palermo non è di proprietà del dott. d'Ricorrente_1, né è più dallo stesso abitato a far data 27.07.2016, come risulta documentalmente provato dal certificato di residenza storico (cfir. allegato in atti);
- che, di conseguenza, dal 27.07.2016 è cessato il presupposto impositivo della TARI, individuato ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 641, nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali ... suscettibili di produrre rifiuti urbani".
- che con istanza di annullamento notificata in data 10.04.2025 via pec l'odierno appellante notificava una nuova istanza di annullamento in autotutela, nel tentativo di chiudere in via stragiudiziale la controversia, evidenziando quanto sopra e chiedendo, ai sensi della lett. e), comma 1, dell'art. 10 quater
1. 212/2000, per difetto del presupposto impositivo, l'annullamento in autotutela al Comune della iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 296202300554966 e all'Agenzia Entrate Riscossione di Palermo di procedere, di conseguenza, all'annullamento della suddetta cartella di pagamento e di ogni altra connessa azione esecutiva e cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta emerge la regolare notifica degli avvisi di liquidazione relativi agli anni 2017
e 2018, non impugnati dal contribuente entro i termini. Essi sono pertanto divenuti definitivi, con conseguente preclusione di ogni successiva contestazione nel merito della pretesa impositiva.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento che segue un avviso divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo, ma una mera intimazione di pagamento. È quindi impugnabile soltanto per vizi propri, non potendosi rimettere in discussione l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria già cristallizzata (tra gli orientamenti consolidati, la Corte ribadisce che la cartella è sindacabile solo per vizi propri e non può essere usata per contestare il merito dell'atto presupposto ormai definitivo).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, in presenza di avvisi regolarmente notificati e non impugnati, è inammissibile ogni doglianza che miri a rivalutare la legittimità dell'accertamento originario sotto forma di impugnazione della cartella, essendo venuto meno il potere di contestazione del contribuente.
Quanto allo sgravio parziale disposto dal Comune per l'anno 2018, lo stesso non incide sulla definitività degli avvisi presupposti, costituendo esercizio di autotutela amministrativa. Tale autotutela, come precisato dalla giurisprudenza tributaria, non incide sugli effetti preclusivi derivanti dalla mancata opposizione dell'atto originario. L'ente impositore mantiene la facoltà di intervenire in autotutela, ma ciò non produce effetti sulla stabilità dell'accertamento.
Non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza dedotta dall'appellante relativa alla cessazione dell'occupazione dell'immobile di Indirizzo_1 dal 2016. In assenza della dovuta comunicazione di cessazione dell'utenza TARI, l'ente impositore era legittimato a continuare a riferire la tassazione al soggetto risultante come utilizzatore. La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa comunicazione non può essere fatta valere tardivamente per contestare atti ormai definitivi.
Ne deriva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali e deve essere integralmente confermata.
SPESE
Considerata la particolarità della vicenda e la circostanza dello sgravio parziale disposto dal Comune, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 26/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055496629000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2333/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2895/2024, depositata il 26.08.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n.
29620230055496629000 relativa alla TARI per gli anni 2017 e 2018, compensando le spese.
Il contribuente ha proposto appello deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare l'assenza del presupposto impositivo relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1, non più occupato dal 2016.
Il Comune di Palermo si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, eccependo la definitività degli avvisi di accertamento presupposti, non impugnati nei termini di legge.
La parte appellante depositava nota da allegare al verbale di udienza con cui ribadiva e richiama tutte le argomentazioni svolte nell'atto di appello.In particolare evidenziava :
- che l'immobile tassato dal Comune dio Palermo non è di proprietà del dott. d'Ricorrente_1, né è più dallo stesso abitato a far data 27.07.2016, come risulta documentalmente provato dal certificato di residenza storico (cfir. allegato in atti);
- che, di conseguenza, dal 27.07.2016 è cessato il presupposto impositivo della TARI, individuato ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 641, nel "possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali ... suscettibili di produrre rifiuti urbani".
- che con istanza di annullamento notificata in data 10.04.2025 via pec l'odierno appellante notificava una nuova istanza di annullamento in autotutela, nel tentativo di chiudere in via stragiudiziale la controversia, evidenziando quanto sopra e chiedendo, ai sensi della lett. e), comma 1, dell'art. 10 quater
1. 212/2000, per difetto del presupposto impositivo, l'annullamento in autotutela al Comune della iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 296202300554966 e all'Agenzia Entrate Riscossione di Palermo di procedere, di conseguenza, all'annullamento della suddetta cartella di pagamento e di ogni altra connessa azione esecutiva e cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta emerge la regolare notifica degli avvisi di liquidazione relativi agli anni 2017
e 2018, non impugnati dal contribuente entro i termini. Essi sono pertanto divenuti definitivi, con conseguente preclusione di ogni successiva contestazione nel merito della pretesa impositiva.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cartella di pagamento che segue un avviso divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo, ma una mera intimazione di pagamento. È quindi impugnabile soltanto per vizi propri, non potendosi rimettere in discussione l'an o il quantum dell'obbligazione tributaria già cristallizzata (tra gli orientamenti consolidati, la Corte ribadisce che la cartella è sindacabile solo per vizi propri e non può essere usata per contestare il merito dell'atto presupposto ormai definitivo).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, in presenza di avvisi regolarmente notificati e non impugnati, è inammissibile ogni doglianza che miri a rivalutare la legittimità dell'accertamento originario sotto forma di impugnazione della cartella, essendo venuto meno il potere di contestazione del contribuente.
Quanto allo sgravio parziale disposto dal Comune per l'anno 2018, lo stesso non incide sulla definitività degli avvisi presupposti, costituendo esercizio di autotutela amministrativa. Tale autotutela, come precisato dalla giurisprudenza tributaria, non incide sugli effetti preclusivi derivanti dalla mancata opposizione dell'atto originario. L'ente impositore mantiene la facoltà di intervenire in autotutela, ma ciò non produce effetti sulla stabilità dell'accertamento.
Non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza dedotta dall'appellante relativa alla cessazione dell'occupazione dell'immobile di Indirizzo_1 dal 2016. In assenza della dovuta comunicazione di cessazione dell'utenza TARI, l'ente impositore era legittimato a continuare a riferire la tassazione al soggetto risultante come utilizzatore. La giurisprudenza ha chiarito che l'omessa comunicazione non può essere fatta valere tardivamente per contestare atti ormai definitivi.
Ne deriva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali e deve essere integralmente confermata.
SPESE
Considerata la particolarità della vicenda e la circostanza dello sgravio parziale disposto dal Comune, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente