Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 403
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Assenza del presupposto impositivo per immobile non più occupato

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 2017 e 2018, non impugnati nei termini di legge, sono diventati definitivi. Di conseguenza, la cartella di pagamento, essendo una mera intimazione di pagamento, è impugnabile solo per vizi propri e non per contestare il merito dell'obbligazione tributaria già cristallizzata. Inoltre, l'omessa comunicazione di cessazione dell'utenza TARI non può essere fatta valere tardivamente per contestare atti ormai definitivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 403
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 403
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo