Cass. civ., sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 29371
CASS
Sentenza 13 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 15 ottobre 2024, con numero di registro generale 28060/2021. Le parti in causa sono uno studio professionale associato e una società fallita, con il primo che ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per crediti derivanti da prestazioni professionali. Il tribunale di Alessandria aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'attribuzione del privilegio, in quanto il credito non era di pertinenza del professionista che aveva effettivamente svolto la prestazione.

La Corte ha confermato la decisione del tribunale, sottolineando che il privilegio può essere riconosciuto solo se il credito è il corrispettivo di una prestazione svolta in via esclusiva o prevalente da un professionista associato e se le somme maturate sono destinate a retribuire tale prestazione. La Corte ha evidenziato che, in assenza di prove adeguate riguardo alla ripartizione degli utili e alla titolarità del credito, non è possibile riconoscere il privilegio. Inoltre, ha ribadito che l'associazione professionale, pur essendo un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, non può sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela senza dimostrare la pertinenza del credito al professionista che ha eseguito la prestazione. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.

Commentari3

  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

  • 2News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

  • 3AMMISSIONE AL PASSIVO: lo studio associato può invocare il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. solo per i crediti vantati in via esclusiva o prevalente da uno…
    Avv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 aprile 2021

    ISSN 2385-1376 Lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 29371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29371
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo