Sentenza 13 novembre 2024
Massime • 1
In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati.
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- 3. AMMISSIONE AL PASSIVO: lo studio associato può invocare il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. solo per i crediti vantati in via esclusiva o prevalente da uno…Avv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 aprile 2021
ISSN 2385-1376 Lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 29371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29371 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ME SI & HI S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FR DIMUNDO per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il DECRETO n. 769/2021 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositato il 7/10/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE MO nell’udienza pubblica del 15/10/2024; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLO BENAZZO;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato FR Civile Sent. Sez. 1 Num. 29371 Anno 2024 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: MO GIUSEPPE Data pubblicazione: 13/11/2024 2 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 DIMUNDO. FATTI DI CAUSA 1.1. Lo ST IO DO Commercialisti Associati ha proposto opposizione allo stato passivo del IM MO & Ghisolfi s.p.a., chiedendo di esservi ammesso, con il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito, già riconosciuto al chirografo, al compenso maturato per le prestazioni di consulenza e assistenza eseguite in materia fiscale e societaria in ragione dell’incarico affidato dalla società poi fallita a RC BB, professionista associato allo stesso, per gli anni 2016, 2017 e 2018. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ritenendo, in sostanza, che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti necessari per l’attribuzione dell’invocato privilegio. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che: - l’“associazione professionale che agisca” per il credito “derivante da una prestazione svolta da qualcuno degli associati”, può avvalersi del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. soltanto “se quelle somme, detratte eventualmente le spese necessarie per la vita dell’associazione, competano a chi effettivamente ha svolto quella prestazione”; - “solo a queste condizioni - infatti - quei crediti sono destinati a retribuire il lavoro e ricorre la ratio che giustifica la concessione del privilegio”; - “occorre, quindi, che gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore, o quanto meno meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”; - invece, “tutte le volte che gli accordi interni 3 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all’associazione stessa, non si può ritenere che i compensi vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività”; - il credito è, dunque, privilegiato se il compenso, in base agli accordi interni tra gli associati, spetti al professionista che, all’interno dell’associazione, sia individuabile come quello che, pur avvalendosi di collaboratori, ha svolto in via esclusiva o prevalente la prestazione;
ha ritenuto, quanto al caso in esame, che: - l’incarico, come emerge dalle “lettere di incarico prodotte in atti, tutte identiche per gli anni 2016, 2017 e 2018”, è stato formalmente conferito “allo ST IO in persona del dott. BB quale associato e legale rappresentante”, con una formula che “è quella tipica del conferimento a persona giuridica con indicazione della persona cui spetta la rappresentanza legale”; - “l’incarico”, dunque, è stato affidato non anche al professionista, come pretende l’opponente, ma solo ed esclusivamente “all’associazione”, come, del resto, confermato dall’art. 2 delle lettere d’incarico prodotte in giudizio (“tutte identiche per gli anni 2016, 2017 e 2018”), dove è stabilito che “lo studio si impegna ad eseguire l’incarico … attraverso le prestazione del dott. RC BB”, con una “previsione che non avrebbe senso se ad essere personalmente obbligato fosse stato quest’ultimo e non lo studio professionale”; - l’opponente, dal suo canto, pur avendo dedotto che le prestazioni sono state svolte in via esclusiva dal dott. BB, non ha allegato né provato in giudizio “il modo in cui l’associazione professionale ripartisce gli utili e le spese tra i membri”; - “lo statuto è stato - infatti - prodotto solo in allegato alla memoria del 20.9.2021, quindi tardivamente, e peraltro con numerose parti oscurate”, 4 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 come quelle “relative alla distribuzione di utili e perdite”; - non sono, pertanto, “disponibili gli elementi che sarebbero necessari per poter affermare che il credito in esame spetti integralmente a chi ha svolto la prestazione lavorativa, soddisfacendo il requisito richiesto per l’attribuzione del privilegio”; - rimane, per l’effetto, inutile “verificare chi abbia svolto la prestazione, perché, anche se si accertasse che è stato il dott. RC BB, mancherebbe comunque la prova dell’altro presupposto necessario per la concessione del privilegio”. 1.4. Lo ST IO DO Commercialisti Associati, con ricorso notificato il 4/11/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.5. Il IM ha resistito con controricorso. 1.6. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 7602/2024, dopo aver rilevato che “«la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»)”, ha ritenuto che 5 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 sulla questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito debba (anche) essere “di pertinenza dello stesso professionista” ricorrevano gli estremi per la trattazione in pubblica udienza. 1.7. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 6/9/2024, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 1.8. Le parti costituite, a loro volta, hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo che ha articolato, lo ST ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il credito al compenso azionato dallo studio professionale opponente non meritasse il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. 2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: - “ai fini del riconoscimento del privilegio, devono essere tenuti separati e ben distinti: (i) da un lato, la causa giustificatrice del credito, cioè quel particolare e specifico titolo in forza del quale sorge il credito e in virtù del quale, come disposto dall’articolo 2745 cod. civ., viene attribuito il privilegio da parte del legislatore;
e, (ii) dall’altro lato, l’utilizzo (successivo e discrezionale) del credito da parte del suo titolare”; - “il credito che nasce privilegiato viene trasferito come privilegiato e la sua natura rimane – pertanto - invariata indipendentemente dalle vicende che lo riguardano”; - il credito derivante dalla prestazione effettuata personalmente dal professionista, nella misura in cui è garantito dal privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., rimane, quindi, privilegiato anche se il professionista fa parte di un’associazione 6 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 professionale;
- la quale, infatti, non determina la creazione di un’entità giuridicamente rilevante e distinta dai soggetti che la compongono ma rappresenta semplicemente una struttura all’interno della quale si possono stabilire liberamente i criteri per la ripartizione degli utili e delle spese, senza, tuttavia, escludere la riferibilità della prestazione al singolo professionista che l’ha personalmente eseguita e il privilegio che ne garantisce il compenso;
- per ammettere o escludere la collocazione privilegiata del credito occorre, pertanto, verificare soltanto che questo rappresenti il corrispettivo di un’attività posta in essere direttamente e personalmente dal singolo associato, sicché, una volta accertata e dimostrata la titolarità del rapporto professionale, il credito che da essa ne deriva deve considerarsi automaticamente “di pertinenza” del singolo professionista, non rilevando, dunque, a tal fine che, in base agli accordi interni tra gli associati, il compenso venga poi acquisito e fatturato dall’associazione professionale. 2.3. Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto non già astenersi dalla verifica del presupposto dello “svolgimento della prestazione in modo esclusivo o prevalente” da parte del professionista associato, ma, al contrario, analizzare prima di tutto proprio lo “svolgimento della prestazione in modo esclusivo o prevalente” da parte dello stesso, ed, una volta accertato, alla luce delle prove fornite e richieste in giudizio, tale presupposto, ne avrebbe dovuto far conseguentemente discendere la pertinenza del credito al predetto professionista in quanto solo ed esclusivamente inerente all’attività da quest’ultimo prestata. 2.4. L’art. 5 dello statuto dello ST, del resto, prevede che: - “le prestazioni d’opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati”, indipendentemente dal fatto che “il risultato economico dell’attività professionale 7 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 svolta dagli associati nell’ambito dello ST fa capo allo ST”; - “gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo ST e sono fatturati direttamente dallo studio a proprio nome”; - l’art. 9 prevede, a sua volta, che “per quanto si riferisce ai rapporti con i terzi, il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti ed il singolo associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato”, a prescindere dal fatto che “agli effetti patrimoniali, l’attività fa invece capo allo ST”. 2.5. Il motivo è infondato. Non v’è dubbio, invero, che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione d’interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici (Cass. n. 2332 del 2022, in motiv.; Cass. n. 17683 del 2010; conf., Cass. n. 22439 del 2009; Cass. n. 24410 del 2006; e, prima ancora, Cass. n. 4628 del 1997). 2.6. L’art. 36 c.c., del resto, stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, con la conseguenza che, ove il giudice di merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione dello studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici, a far valere in giudizio i crediti maturati in ragione delle prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente che ha conferito l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla 8 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 gestione congiunta dei proventi (Cass. n. 15694 del 2011; conf. Cass. n. 15417 del 2016; Cass. n. 8768 del 2018, che ha ribadito l’assimilazione della figura in esame alle associazioni non riconosciute;
Cass. n. 17718 del 2019; Cass. n. 2332 del 2022; più di recente, Cass. n. 11940 del 2024). 2.7. Né tale conclusione è contraddetta dal principio (affermato da Cass. n. 17683 del 2010; e, prima ancora, da Cass. n. 4628 del 1997) secondo cui lo studio professionale associato, pur avendo la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici e di stare in giudizio in persona di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., non può, comunque, legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per il cui espletamento la legge richiede (come nel caso dell’avvocato o del commercialista) particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. 2.8. Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e s. c.c., può ben contemperarsi, infatti, con l’autonomia pur riconosciuta allo studio associato;
nel senso che, pur potendosi attribuire la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale degli associati allo studio del quale sono componenti, resta obbligatorio che lo svolgimento della prestazione sia personalmente reso dal singolo associato munito dei requisiti che la legge impone per la prestazione richiesta, non rientrando il diritto di credito a titolo di compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (Cass. n. 17718 del 2019), come, peraltro, ammesso anche ai fini tributari da questa Corte (cfr. Cass. n. 28957 del 2008, la quale ha ritenuto che l’attività di arbitro svolta da un 9 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 avvocato rientra tra quelle tipiche della sua professione e che nulla vieta che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, per cui nel caso legittimamente il professionista imputa i compensi derivanti dall’attività all’associazione, ove tale obbligo sia previsto dall’atto costitutivo della stessa;
Cass. n. 11940 del 2024, in motiv.). 2.9. Se, dunque, è vero che lo studio associato, al pari di una società tra professionisti, ha la capacità di porsi come un autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici e che tale ente può essere titolare del diritto al pagamento del compenso (o, quanto meno, incaricato della sua riscossione) per gli incarichi professionali conferiti agli associati (Cass. n. 6285 del 2016, in motiv.), è anche vero, tuttavia, che, onde riconoscere allo stesso la legittimazione a farlo valere in giudizio, è necessario che sia dimostrato in giudizio che gli accordi tra gli associati prevedano, appunto, l’attribuzione all’associazione professionale (a mezzo, ad esempio, di apposite clausole statutarie ovvero di un successivo atto di cessione) della titolarità di tale diritto o, quanto meno, del potere di riscuoterlo (nel proprio interesse ma) in nome del singolo associato che abbia eseguito l’incarico (cfr. Cass. n. 2332 del 2022; Cass. n. 6285 del 2016, in motiv., con riguardo espresso all’“accordo tra gli associati che … preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato…”, con la precisazione che “la mancanza della cessione non comporta di per sé la non riconoscibilità del privilegio, costituendo solo una delle ipotesi che possono ricorrere nel caso di insinuazione al passivo dello studio associato in via privilegiata”). 10 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 2.10. Ed infatti, nel caso in cui professionisti si associno “per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi dell’attività” ma senza trasferire all’associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d’opera assunti, la relativa legittimazione attiva fa capo esclusivamente ai singoli associati interessati (Cass. n. 6994 del 2007; Cass. n. 1405 del 1989); nello stesso modo in cui, ove i rapporti di prestazione d’opera professionale assunti dal singolo siano stati attribuiti all’associazione, quest’ultima risulta l’unica legittimata alla proposizione delle conseguenti azioni (Cass. n. 15694 del 2011; Cass. n. 14321 del 2019, in motiv.). 2.11. Si tratta, in effetti, d’una conclusione senz’altro coerente non solo con la normativa vigente (posto che, come visto, gli accordi tra gli associati ex art. 36 c.c. possono senz’altro attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, come quelli di prestazione d’opera professionale, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, e la conseguente legittimazione a far valere anche in giudizio le pretese creditorie maturate in ragione dell’esecuzione di tali rapporti) ma anche con il contenuto che, nel caso in esame, hanno assunto gli accordi intercorsi tra gli associati dello ST opponente: i quali, come risulta dalle clausole statutarie riprodotte in ricorso, prevedono espressamente l’attribuzione all’associazione professionale della titolarità delle pretese creditorie derivanti dalle prestazioni d’opera svolte dagli stessi e, per l’effetto, della legittimazione (riconosciuta, del resto, dal giudice delegato, che, sotto questo profilo, ha accolto la domanda d’ammissione al passivo proposta dallo stesso) a farle valere in giudizio. 2.12. Ora, una volta accertato che la prestazione d’opera professionale è stata personalmente eseguita (com’è rimasto 11 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 incontestato) da uno degli associati a tal fine incaricato e che il credito al compenso conseguentemente maturato, in base agli accordi tra gli associati ovvero (come accertato dal tribunale con statuizione non utilmente censurata per l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio) del contratto di conferimento dell’incarico, spetta (alla titolarità o alla legittimazione) dello studio associato, che ha, dunque, la legittimazione a farlo valere in giudizio (“il credito è tutelato dalla norma in quanto nascente da una prestazione d’opera intellettuale, la cui titolarità ed il cui oggetto non mutano per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa”: Cass. n. 4486 del 2015), rimane la diversa questione di stabilire se (e a quali condizioni) la pretesa creditoria al compenso maturato (nei termini esposti) in capo allo studio associato risulti assistita dal privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., a norma del quale, com’è noto, “hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti … le retribuzioni dei professionisti … e di ogni altro prestatore d’opera …” (anche non intellettuale: Corte cost. n. 1/1998). 2.13. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la proposizione della domanda d’insinuazione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato fa, in effetti, presumere, in ragione della fungibilità delle prestazioni rese dai relativi associati, che l’opera professionale da cui quel credito è derivato non sia stata personalmente svolta (almeno in termini di esclusività o di prevalenza) da un singolo professionista, e che, dunque, (come ricordato nella stessa ordinanza interlocutoria) non sussistono i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.: salvo che l’associazione istante (“costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività”) deduca 12 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 e dimostri in giudizio: - innanzitutto, che il credito abbia avuto origine dalla prestazione d’opera personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) dei professionisti associati a tal fine (espressamente o inequivocamente) incaricato (dal cliente committente o dalla stessa associazione); - in secondo luogo, che il credito al compenso conseguentemente maturato, pur se azionato in giudizio dall’associazione professionale in forza degli accordi intercorsi sul punto tra gli associati (Cass. n. 443 del 2016) o della successiva cessione dello stesso (Cass. n. 11052 del 2012; Cass. n. 18455 del 2011), sia, in tutto o (almeno) in parte, “di pertinenza” dello stesso professionista che ha eseguito la prestazione (cfr. Cass. n. 6285 del 2016; Cass. n. 16446 del 2017; Cass. n. 1233 del 2019; Cass. n. 5248 del 2019; Cass. n. 5656 del 2019; Cass. n. 9927 del 2018; Cass. n. 14321 del 2019; Cass. n. 10977 del 2021; Cass. n. 14829 del 2022; Cass. n. 20746 del 2023; Cass. n. 35314 del 2023, in motiv.; più di recente, Cass. n. 7552 del 2024, in motiv.). 2.14. Se, dunque, il privilegio non può essere negato per il solo fatto che il credito al compenso “sia stato eventualmente ceduto all’entità collettiva costituita per la gestione in comune dei proventi dell’attività dei singoli associati”, posto che “la cessione non incide sulla natura del credito e non lo fa degradare a chirografo ma, al contrario, legittima lo stesso studio associato a far valere il diritto al privilegio” (Cass. n. 4486 del 2015), resta, tuttavia, la necessità di verificare, in fatto, che il compenso così maturato (pur confluendo, in forza degli accordi tra gli associati, nel patrimonio dell’associazione, che provvede, poi, a distribuirlo, sotto forma di utili, tra i professionisti che ne fanno parte in ragione delle quote ivi pattuite o comunque a retrocederlo, in misure variabili), costituisca (sia pure soltanto in una percentuale: e nei limiti della stessa) la “retribuzione” 13 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 spettante all’associato che ha eseguito la prestazione d’opera professionale che ne costituisce il fondamento e che, dunque, sia pur entro i limiti quantitativi previsti dagli “accordi ripartitori tra i diversi associati” (Cass. n. 14321 del 2019, in motiv., che rinvia a Cass. n. 4628 del 1997), sia, come tale, destinato a remunerare, sia pure a titolo di utili (e nei limiti della relativa percentuale), lo specifico lavoro personalmente svolto, in via esclusiva o prevalente, dallo stesso. 2.15. Non diversamente, a ben vedere, da quanto accade per il diritto agli “utili” netti con cui, a norma degli artt. 2099, ult. comma, e 2102 c.c., possono essere compensati i prestatori di lavoro subordinato, i quali, pur rimanendo giuridicamente tali (e cioè utili maturati in capo al datore di lavoro), restano, però, nella misura in cui hanno causa (sul piano economico-sociale) nella prestazione lavorativa, una retribuzione e, proprio come tali (e solo nella corrispondente misura), garantiti dal privilegio spettante, a norma dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., alle “retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma”, ai prestatori d’opera subordinata. 2.16. Nello stesso modo, ai fini del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti spettanti alla società cooperativa per i corrispettivi dei servizi prestati e la vendita dei prodotti, è necessaria, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al “lavoro” dei soci, e, dall’altro, la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci (Cass. n. 7085 del 2022): a dimostrazione, anche in tal caso, che un credito (giuridicamente) diverso dal compenso per l’attività lavorativa prestata, come il corrispettivo spettante alla cooperativa per servizi prestati e la vendita dei prodotti, se (e nella misura in cui) consegue sul piano economico-sociale allo svolgimento (quanto meno in via prevalente) di un’attività lavorativa (come quella dei soci), gode, 14 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 appunto, del privilegio generale mobiliare previsto dalla norma di cui all’art. 2751 bis n. 5 cit.. 2.17. Ritiene, dunque, la Corte (così rispondendo al quesito posto dall’ordinanza interlocutoria) che il credito al compenso maturato è “di pertinenza” del professionista che ha svolto la prestazione solo se (e nella misura in cui), in ragione della vocazione personalistica sulla quale convergono tanto la ratio, quanto la lettera della disposizione, le somme corrispondenti a tale compenso siano destinate, in forza degli accordi tra gli associati e dei criteri di distribuzione degli utili maturati pattuiti tra gli stessi o comunque del corrispettivo percepito, a retribuire (nei diversi modi di volta in volta previsti, come l’eventuale percentuale a lui riservata) proprio l’opera lavorativa svolta dal professionista associato: la cui personalità, sotto questo profilo, comprende non soltanto la sua esecuzione, che è l’oggetto dell’obbligazione assunta dal prestatore d’opera, ma anche la relativa remunerazione, alla quale (soltanto), per contro, afferiscono il credito al compenso conseguentemente vantato dallo stesso e (a differenza di quanto previsto dall’art. 2751 bis n. 3 c.c., che ha riguardo alle diverse “provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia”) la relativa collocazione privilegiata, la quale, a sua volta, in coerenza con la prospettata vocazione personalistica della norma, si riflette oltre che nella descritta inerenza retributiva, anche nel circoscritto perimetro temporale dell’ultimo biennio di prestazione). 2.18. L’associazione tra professionisti può essere, pertanto, ammessa al passivo del fallimento del cliente poi fallito per il credito al compenso professionale maturato nei confronti di quest’ultimo, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., sia nel caso in cui il rapporto di prestazione d’opera professionale si sia instaurato direttamente 15 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 tra cliente e singolo professionista il quale, come titolare del credito al relativo compenso, l’abbia poi ceduto (anche a mezzo di clausola statutaria) all’associazione cui appartiene, sia nel caso in cui il predetto rapporto contrattuale sia giuridicamente sorto (come nel caso in esame) direttamente tra il cliente poi fallito e l’associazione professionale, quale autonomo centro di imputazione di interessi e controparte contrattuale;
a condizione, però, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, che l’associazione istante deduca e dimostri (in qualunque modo) in giudizio che: - il credito al compenso sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti: art. 2232 c.c.); - le somme così maturate siano destinate, in forza degli accordi distributivi tra gli associati, a retribuire, anche solo in parte, proprio il professionista che ha personalmente eseguito la relativa prestazione lavorativa e proprio la prestazione lavorativa che è a fondamento del compenso invocato, “soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa” (Cass. n. 7552 del 2014, in motiv.) e sia, dunque, di pertinenza del professionista che l’ha eseguita. 2.19. Esclusivamente in tale complessa ipotesi, infatti, il credito al compenso, pur se confluito nel patrimonio dell’associazione, conserva, ai fini previsti dall’art. 2745 c.c., la sua originaria causa (e, come tale, merita, a norma dell’art. 2777, comma 2°, lett. b, c.c., una prelazione collocata subordinatamente solo ai crediti per spese di giustizia e ai crediti spettanti ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ma, per il resto, superiore rispetto tanto ai crediti privilegiati previsti dall’art. 2751 bis n. 4 e n. 5 c.c., quanto, a norma dell’art. 2778, 16 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 comma 1°, c.c., a tutti gli altri crediti muniti di privilegio mobiliare), che è quella (e solo quella) di “garantire … i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore di opera” per la prestazione lavorativa che lo stesso ha svolto personalmente (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.). 2.20. Viceversa, nel caso in cui l’associazione richiedente, che ne ha l’onere, non fornisca in giudizio tale (rigorosa) dimostrazione, “il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato”, perde il suo collegamento causale con “le eventuali originalità e personalità originarie” (e cioè con la prestazione d’opera svolta da uno dei professionisti associati), confondendosi “con la remunerazione della più ampia attività così organizzata” (Cass. n. 35314 del 2023, in motiv.) e, in tal modo, assumendo la configurazione (non più di compenso professionale ma) di “remunerazione di capitale” che, a differenza dello stesso, non è garantita dal privilegio in esame (Cass. n. 5002 del 2000, in motiv.). 2.21. La Corte costituzionale, del resto, (come ricordato da Cass. n. 7552 del 2024, in motiv.) “ha ravvisato la ratio dell’art. 2751-bis c.c. nel riconoscimento di una collocazione privilegiata ai crediti ivi indicati in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa in senso ampio, svolta in varie forme contrattuali, in particolare come lavoro subordinato o autonomo e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore, precisando che il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c. salvaguarda il compenso dei prestatori di lavoro autonomo, che ricade nella generale tutela del lavoro <<in tutte le sue forme ed applicazioni>> (art. 35, primo comma, Cost.) (Corte cost., sentenze n. 1 del 2000, n. 1 del 2020, n. 167 del 2022)”. 17 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 2.22. D’altra parte (come evidenziato da Cass. n. 35314 del 2023), “solo legislatore” può “allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale”. 2.23. In definitiva, come condivisibilmente statuito nel decreto impugnato, il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. presuppone (a differenza di quanto accaduto nel caso in esame, in cui è mancata la prova) che “gli accordi interni tra gli associati prevedano che il compenso percepito da un determinato cliente spetti” (dedotti i costi comuni, solo) “a chi ha concretamente svolto la prestazione in suo favore” o, quanto meno, contemplino “meccanismi per assicurare che, nella rendicontazione periodica, gli utili siano distribuiti in misura proporzionale al lavoro svolto da ciascuno degli associati”, con la conseguenza che, al contrario, “tutte le volte che gli accordi interni prevedano una diversa distribuzione degli utili, per esempio in misura fissa tra gli associati sulla base delle quote di partecipazione all’associazione stessa, non si può ritenere che i compensi vadano a retribuire il lavoro svolto da ciascuno, perché almeno in parte retribuiscono anche chi non ha svolto attività”. 2.24. Soltanto alle indicate condizioni (e nei prospettati limiti quantitativi), in effetti, può ritenersi che il credito al compenso maturato o azionato dall’associazione professionale sia effettivamente destinato a retribuire il lavoro personalmente eseguito da uno dei professionisti e possa, dunque, godere (proprio e solo in quanto tale), di un privilegio che, come quello previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., è destinato, appunto, a 18 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 tutelare esclusivamente il lavoro svolto dal prestatore dell’opera e il corrispondente compenso: non anche, evidentemente, (se non al prezzo di perdere, per la corrispondente quota, la sua causa originaria, che è e rimane quella di remunerare il prestatore di lavoro e soltanto lui) la rendita conseguente al mero status di associato e, dunque, all’investimento (di capitale e lavoro) eseguito da quest’ultimo nello studio (conf., Cass. n. 7552 del 2024, in motiv., secondo cui “il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c. garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale;
fattispecie, quest’ultima, che ricorre ogni qual volta venga in considerazione l’ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass. 5002/2000, 9927/2018, 5248/2019, 14829/2022)”). 2.25. Il decreto impugnato, lì dove ha escluso che il credito vantato dallo ST istante meritasse l’invocata collocazione privilegiata, ha, dunque, rispettato i principi esposti e si sottrae, pertanto, alle censure svolte sul punto dal ricorrente. 3. Il ricorso dev’essere, di conseguenza, rigettato. 4. La Corte enuncia il seguente principio di diritto: “lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi 19 Ric. 2021 n. 28060, Sez. 1, P.U. del 15 ottobre 2024 distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda”. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al IM le spese di lite, che liquida nella somma di €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima