Articolo 7 della Legge 5 marzo 1990, n. 45
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 marzo 1990
Art. 7. Facolta' per i superstiti 1. Le facolta' previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
Entrata in vigore il 10 marzo 1990
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