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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Gianluca Valeriani e Claudia Giusti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che con ricorso l'intestato Tribunale per sentir: Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto a favore della ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 229/2005 correttamente calcolato in base alla rivalutazione monetaria sia dell'art. 2 comma
1 sia dell'art. 2 comma 2 della legge n. 210/92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005
(20/11/2005) sino al 31/12/2020;
e, per l'effetto:
1) a titolo di differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 1 legge n. 229/2005 dichiarare tenuto il , in persona del pro tempore, al pagamento a Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente della somma di euro 134.530,88 ovvero di quella come determinanda in corso
1 di causa a titolo di pagamento di tutte le somme dovute dallo stesso a titolo di differenze CP_1
maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005 (20/11/2005) sino al
31 dicembre 2020 (data di compimento dei conteggi sulle differenze depositati dalla ricorrente), oltre alla somma di euro 9.245,33 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di interessi maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005
(20/11/2005) al 18/09/2022, data di compimento dei conteggi relativi agli interessi depositati dalla ricorrente e così progressivamente sino al saldo.
2) a titolo di differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 4 legge n. 229/2005 dichiarare tenuto il , in persona del pro tempore, al pagamento a Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente della somma di euro 74.841,10 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di pagamento di tutte le somme dovute dallo stesso a titolo di differenze CP_1
maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 4 della legge n. 229/2005 (20/11/2005), oltre alla somma di euro 11.176,92 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di interessi legali maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 4 della legge n. 229/2005 al
18/09/2022 (data finale dei conteggi relativi agli interessi depositati dalla ricorrente) e cosi progressivamente sino al saldo;
Oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”;
che – esponeva in particolare la ricorrente – il le aveva Controparte_1 riconosciuto ed erogato, quale persona danneggiata da vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, per infermità di cui alla II categoria della Tabella A allegata al
D.P.R. n. 934/1981, l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 229/2005; l'ulteriore beneficio una tantum previsto dall'art. 4, legge n. 229/2005; che l'indennizzo ex lege n. 210/1992, costituente base di calcolo degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 229/2005, si compone di due voci
(importo fisso ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 210/1992, ed indennità integrativa speciale prevista dal successivo comma 2); che entrambe le componenti dell'indennizzo dovevano ritenersi rivalutabili secondo il tasso di inflazione programmata;
che, pertanto, la ricorrente, in data 16.1.2013, inviava al convenuto, diffida ad adempiere e messa in mora con la quale richiedeva la CP_1 corresponsione dell'indennizzo in questione correttamente calcolato in base all'avvenuta rivalutazione ISTAT secondo il tasso annuale di inflazione programmata dell'importo bimestrale dell'indennizzo, comprensivo della voce indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 210/1992; che il aveva corrisposto l'indennizzo mensile in questione CP_1 correttamente calcolato solo a partire dall'1.1.2021, non essendo stati invece corrisposti né gli arretrati dovuti a titolo di ricalcolo dell'indennizzo ex art. 1, legge n. 229/2005, con decorrenza dal
2 20.11.2005 al 31.12.2020, né gli arretrati dovuti a titolo di ricalcolo dell'indennizzo ex art. 4, legge ult. cit.;
che si costituiva il rappresentando che, con Decreto Controparte_1
Dirigenziale del 7.10.2022, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1, commi 440 e 441, legge n. 178/2020, si era provveduto a liquidare in favore della ricorrente la complessiva somma di €
226.502,00, di cui € 134.529,86, a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di ci all'art. 1, legge n.
229/2005, per il periodo 20.11.2005-31.12.2020; € 10.109,03 a titolo di relativi interessi legali;
€
74.854,20, a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di cui all'art. 4, legge n. 229/2005; € 7.008,91,
a titolo di relativi interessi legali;
che l'Amministrazione aveva fornito notizia all'interessata della predetta liquidazione con nota prot. 30233 dell'1.12.2022; chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, “con ogni conseguenza in ordine alle spese”;
che, successivamente, la ricorrente dava atto della comunicazione di liquidazione intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio e chiedeva parimenti dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale;
che, considerata l'intervenuta liquidazione degli indennizzi in contesa secondo la corretta rivalutazione di entrambe le componenti previste dai primi due commi dell'art. 2, legge n. 210/1992,
e, quindi, in misura pienamente satisfattiva della pretesa azionata dalla ricorrente, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, d'altra parte concordemente richiesta da entrambe le parti;
che, ai fini della statuizione sulle spese, va senza dubbio ritenuta sussistente la soccombenza virtuale del tenuto conto che, con il provvedimento di liquidazione, Controparte_1
comunicato però alla ricorrente l'1.12.2022, dunque successivamente al deposito (avvenuto il
10.11.2022) ed alla notifica (avvenuta il 17.11.2022) del ricorso, lo stesso ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione degli indennizzi oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.232,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
3 Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1039/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Gianluca Valeriani e Claudia Giusti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che con ricorso l'intestato Tribunale per sentir: Parte_1
“Accertare e dichiarare il diritto a favore della ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo ex lege n. 229/2005 correttamente calcolato in base alla rivalutazione monetaria sia dell'art. 2 comma
1 sia dell'art. 2 comma 2 della legge n. 210/92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005
(20/11/2005) sino al 31/12/2020;
e, per l'effetto:
1) a titolo di differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 1 legge n. 229/2005 dichiarare tenuto il , in persona del pro tempore, al pagamento a Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente della somma di euro 134.530,88 ovvero di quella come determinanda in corso
1 di causa a titolo di pagamento di tutte le somme dovute dallo stesso a titolo di differenze CP_1
maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005 (20/11/2005) sino al
31 dicembre 2020 (data di compimento dei conteggi sulle differenze depositati dalla ricorrente), oltre alla somma di euro 9.245,33 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di interessi maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 1 della legge n. 229/2005
(20/11/2005) al 18/09/2022, data di compimento dei conteggi relativi agli interessi depositati dalla ricorrente e così progressivamente sino al saldo.
2) a titolo di differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 4 legge n. 229/2005 dichiarare tenuto il , in persona del pro tempore, al pagamento a Controparte_1 CP_2
favore della ricorrente della somma di euro 74.841,10 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di pagamento di tutte le somme dovute dallo stesso a titolo di differenze CP_1
maturate dalla data di insorgenza del diritto ex art. 4 della legge n. 229/2005 (20/11/2005), oltre alla somma di euro 11.176,92 ovvero di quella come determinanda in corso di causa a titolo di interessi legali maturati e maturandi dal giorno di insorgenza del diritto ex art. 4 della legge n. 229/2005 al
18/09/2022 (data finale dei conteggi relativi agli interessi depositati dalla ricorrente) e cosi progressivamente sino al saldo;
Oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo e con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”;
che – esponeva in particolare la ricorrente – il le aveva Controparte_1 riconosciuto ed erogato, quale persona danneggiata da vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, per infermità di cui alla II categoria della Tabella A allegata al
D.P.R. n. 934/1981, l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 229/2005; l'ulteriore beneficio una tantum previsto dall'art. 4, legge n. 229/2005; che l'indennizzo ex lege n. 210/1992, costituente base di calcolo degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 229/2005, si compone di due voci
(importo fisso ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 210/1992, ed indennità integrativa speciale prevista dal successivo comma 2); che entrambe le componenti dell'indennizzo dovevano ritenersi rivalutabili secondo il tasso di inflazione programmata;
che, pertanto, la ricorrente, in data 16.1.2013, inviava al convenuto, diffida ad adempiere e messa in mora con la quale richiedeva la CP_1 corresponsione dell'indennizzo in questione correttamente calcolato in base all'avvenuta rivalutazione ISTAT secondo il tasso annuale di inflazione programmata dell'importo bimestrale dell'indennizzo, comprensivo della voce indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 210/1992; che il aveva corrisposto l'indennizzo mensile in questione CP_1 correttamente calcolato solo a partire dall'1.1.2021, non essendo stati invece corrisposti né gli arretrati dovuti a titolo di ricalcolo dell'indennizzo ex art. 1, legge n. 229/2005, con decorrenza dal
2 20.11.2005 al 31.12.2020, né gli arretrati dovuti a titolo di ricalcolo dell'indennizzo ex art. 4, legge ult. cit.;
che si costituiva il rappresentando che, con Decreto Controparte_1
Dirigenziale del 7.10.2022, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1, commi 440 e 441, legge n. 178/2020, si era provveduto a liquidare in favore della ricorrente la complessiva somma di €
226.502,00, di cui € 134.529,86, a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di ci all'art. 1, legge n.
229/2005, per il periodo 20.11.2005-31.12.2020; € 10.109,03 a titolo di relativi interessi legali;
€
74.854,20, a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di cui all'art. 4, legge n. 229/2005; € 7.008,91,
a titolo di relativi interessi legali;
che l'Amministrazione aveva fornito notizia all'interessata della predetta liquidazione con nota prot. 30233 dell'1.12.2022; chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, “con ogni conseguenza in ordine alle spese”;
che, successivamente, la ricorrente dava atto della comunicazione di liquidazione intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio e chiedeva parimenti dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale;
che, considerata l'intervenuta liquidazione degli indennizzi in contesa secondo la corretta rivalutazione di entrambe le componenti previste dai primi due commi dell'art. 2, legge n. 210/1992,
e, quindi, in misura pienamente satisfattiva della pretesa azionata dalla ricorrente, deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, d'altra parte concordemente richiesta da entrambe le parti;
che, ai fini della statuizione sulle spese, va senza dubbio ritenuta sussistente la soccombenza virtuale del tenuto conto che, con il provvedimento di liquidazione, Controparte_1
comunicato però alla ricorrente l'1.12.2022, dunque successivamente al deposito (avvenuto il
10.11.2022) ed alla notifica (avvenuta il 17.11.2022) del ricorso, lo stesso ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione degli indennizzi oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.232,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di Parte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
3 Così deciso in Avezzano, il 10 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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