Articolo 22 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 settembre 1957
Art. 22. Successione dell'avente causa

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonche' nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957