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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.02.2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORLOTTI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pavia, Corso Cairoli n. 96;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Barbianello, in data 15/09/2018, (atto n. 1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 125/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data 19 giugno 2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e matrimonio celebrato in Barbianello il 15.9.2018, Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.1, parte II, Serie A anno
2018 con ordine alla Cancelleria di procedere alle rituali comunicazioni all'Ufficiale di
Stato Civile competente.
2) Il sig. corrisponderà alla moglie la somma residua di €2000,00 (duemila) Parte_1
in due rate da €1000,00 ciascuna a agosto 2025 e agosto 2026. L'importo si riferisce al rimborso di un bonus edilizio. Tutti i pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario sul conto della sig.ra Parte_2
3) Il TT , di proprietà di entrambi i coniugi, resterà con il sig. La Per_1 Parte_1
sig.ra potrà vederlo anche senza la presenza alcuno quando lo desideri previo Parte_2
avviso al sig. compatibilmente con gli impegni del marito e ciò sino a che il Parte_1
TT resterà a vivere nella casa coniugale. Le spese di mantenimento e cura del TT
graveranno sui coniugi in parti uguali. I coniugi concordano che non Per_1 Per_1
verrà spostato dalla casa attuale senza il consenso di entrambi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 125/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 21.11.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Barbianello il giorno 15/09/2018 Parte_1 Parte_2
(atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.02.2024 da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORLOTTI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Pavia, Corso Cairoli n. 96;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Barbianello, in data 15/09/2018, (atto n. 1, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018); separati consensualmente con sentenza n. 125/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data 19 giugno 2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e matrimonio celebrato in Barbianello il 15.9.2018, Parte_2 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.1, parte II, Serie A anno
2018 con ordine alla Cancelleria di procedere alle rituali comunicazioni all'Ufficiale di
Stato Civile competente.
2) Il sig. corrisponderà alla moglie la somma residua di €2000,00 (duemila) Parte_1
in due rate da €1000,00 ciascuna a agosto 2025 e agosto 2026. L'importo si riferisce al rimborso di un bonus edilizio. Tutti i pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario sul conto della sig.ra Parte_2
3) Il TT , di proprietà di entrambi i coniugi, resterà con il sig. La Per_1 Parte_1
sig.ra potrà vederlo anche senza la presenza alcuno quando lo desideri previo Parte_2
avviso al sig. compatibilmente con gli impegni del marito e ciò sino a che il Parte_1
TT resterà a vivere nella casa coniugale. Le spese di mantenimento e cura del TT
graveranno sui coniugi in parti uguali. I coniugi concordano che non Per_1 Per_1
verrà spostato dalla casa attuale senza il consenso di entrambi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 125/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 21.11.2024, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno parzialmente modificato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
da in Barbianello il giorno 15/09/2018 Parte_1 Parte_2
(atto n. 1, parte II, serie A, anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.02.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3