Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2022 R.G. promossa in grado di appello d a in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Massimiliano Marinelli.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Geraci. Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni.
All'udienza del 15.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. Fatto e Motivi della Decisione 1) Con sentenza non definitiva n.2855/2021, pubblicata in data 01.07.2021, il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento del ricorso proposto da , dichiarava Controparte_1
“il diritto del ricorrente, in esecuzione dell'accordo sindacale del 1°/3/2013, all'assunzione alle dipendenze della a tempo pieno e indeterminato, con Parte_1 inquadramento al 4° livello del CCNL Vigilanza Privata e l'esclusione degli scatti di anzianità, per lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata, già a decorrere dal 28/2/2014” e per l'effetto condannava “la a risarcire al Parte_1 ricorrente i danni scaturenti dalla ritardata assunzione avvenuta il 16/3/2017”, rimettendo alla prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, “per la liquidazione dei danni patrimoniali elencati in parte motiva e per l'accertamento e la liquidazione di quelli non patrimoniali”. In particolare, l'adito magistrato all'esito dell'esame del verbale di conciliazione sottoscritto inter partes in data 01.03..2013 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), rilevava che:
- la (d'ora in avanti anche o la ) si era obbligata ad assumere il Pt_1 CP_2 ricorrente “inderogabilmente e senza eccezione di sorta alcuna entro e non oltre 365 giorni dalla firma” dell'accordo;
- le parti avevano specificato nell'accordo che “l'assunzione” sarebbe stata
“effettivamente eseguita successivamente al rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. che verranno richieste congiuntamente dal Sig. dalla o chi per essa nominata”; Parte_2 Parte_1
- l'asserzione che con tale previsione le parti avessero voluto introdurre una condizione sospensiva (art. 1353 c.c.), non poteva essere condivisa, laddove “Il tenore testuale dell'accordo (“l'assunzione verrà effettivamente eseguita successivamente al rilascio”) e la stessa evidenziata finalità di “non dilazionare ulteriormente la immissione in servizio del Sig. ”, inducevano, piuttosto, a ritenere che le parti avessero “inteso Controparte_1 semplicemente ribadire il termine di adempimento indicato al punto a) impegnandosi ad attivarsi tempestivamente (“non oltre 270 giorni”) affinché tale termine fosse rispettato”;
- “Certamente – in considerazione della specifica prestazione di lavoro che le parti avevano prefigurato quale guardia particolare giurata – l'eventuale insussistenza nel ricorrente delle condizioni necessarie per ottenere il rilascio delle autorizzazioni prefettizie entro il convenuto termine di adempimento ne avrebbe determinato il relativo inadempimento perciò autorizzando l'istituto di vigilanza a non dare a sua volta esecuzione all'accordo del 1°/3/2013 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.”;
- è paritariamente evidente che “il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà solo onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. n. 3587 del 11/02/2021)”;
- occorre però qui considerare “che, per come chiarito dal ricorrente anche con le indicazioni fornite a tal fine dalla Prefettura di Palermo (v. verbale d'udienza del 3/12/2020), la domanda per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata doveva essere presentata dallo stesso istituto di vigilanza e non dal ricorrente”;
- “non vi è alcuna prova – ed era certamente suo onere, questa, fornirla” - che parte appellante sia tempestivamente attivata “per avviare la procedura di rilascio del decreto di guardia particolare giurata, che il ricorrente non abbia cooperato a tale richiesta non fornendo ad esempio alla documenti necessari, che l'istruttoria abbia avuto Parte_1 esito negativo”;
- solo il verificarsi di tali ultimi eventi, si ribadisce indimostrati in primo grado, avrebbe consentito all'istante “di allegare validamente l'inadempimento della controparte”, laddove “la circostanza che il ricorrente svolgesse il medesimo ruolo di guardia particolare giurata alle dipendenze dell'ex datore di lavoro e l'agevole Parte_3 rilascio del decreto di nomina a g.p.g. anche nel 2017” apparivano indici rilevatori di una continuata disponibilità da parte dell'appellante dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività concordata. Riteneva, dunque, il decidente – in difetto di “qualsivoglia prova concreta di un intento novativo delle parti sotteso all'assunzione nei termini cui alfine si è pervenuti il 16/3/2017” – integrato un ritardato adempimento della società convenuta all'obbligo di tempestiva assunzione, anche con riferimento al concordato inquadramento “al livello posseduto alla data di licenziamento” ad opera della foriero del diritto Parte_3 del ricorrente:
- al risarcimento del pregiudizio patrimoniale conseguente alla mancata percezione della retribuzione (parametrata, come convenuto, al IV livello) a decorrere dalla missiva ricevuta da controparte il 26/3/2014, con la quale aveva offerto la propria prestazione costituendo in mora la resistente e sino al 16/3/2017 (giorno dell'effettiva, sia pur tardiva, assunzione);
- al risarcimento del pregiudizio derivato dalla minore retribuzione conseguita a decorrere dall'assunzione e sino alla data del licenziamento in ragione del deteriore inquadramento ricevuto, e tenendo conto peraltro che – come è pacifico - la società aveva omesso di pagare al ricorrente l'intera retribuzione sino al 3/5/2017 ed il relativo computo doveva, analogamente, essere operato tenendo conto dell'inquadramento al IV livello cui egli aveva diritto, senza potervi includere – in assenza della dimostrazione della corrispondente domanda all' - gli assegni familiari, e sottraendo naturalmente CP_3 quanto già ricevuto a titolo retributivo in forza del decreto ingiuntivo n. 1217/2018 del 4/10/2018 (cfr. doc. 30 allegato al ricorso);
- alla conseguente maggiorazione sia del trattamento di fine rapporto, ottenuto con il medesimo decreto ingiuntivo solo per il segmento temporale di lavoro compreso fra il 16/3/2017 ed il 5/11/2017, sia della percepita NASPI parametrata però ad un ridotto numero di settimane contributive (cfr. doc. 22 allegato al ricorso). Avverso la predetta sentenza parziale, la formulava dichiarazione di riserva Parte_1 di appello ex art. 340 c.p.c., comunicata a controparte il 22.07.2021. Disposta – con separata ordinanza - la prosecuzione dell'attività istruttoria, nominati CTU il dott. per la liquidazione delle superiori poste risarcitorie di carattere Persona_1 patrimoniale e il dott. per l'accertamento e la quantificazione del Persona_2 danno biologico sofferto dall'odierno appellato, depositate entrambe le relazioni peritali, il Tribunale di prime cure, con sentenza n.1463/2022, pubblicata il 28.04.2022, condannava “la a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, complessivi euro 66.940,26 e, per il danno non patrimoniale, ulteriori euro 8.056,10”. Con riferimento a tale ultima voce il decidente - ritenuta l'infondatezza, ventilata dalla società nelle note conclusive del 19.04.2022, della regola dell'esonero ex art. 10 D.p.r. n.1124/1956 dalla dedotta responsabilità risarcitoria, “non conseguendo la medesima ad alcuno degli eventi assicurati dal T.U. (indennizzo sul lavoro e/o malattia professionale) per i quali è previsto l'indennizzo ” – riscontrava, condividendo le CP_4 conclusioni del CTU, che il ricorrente era affetto da una “sindrome ansioso depressiva di moderata entità in trattamento farmacologico”, determinante un'invalidità permanente pari al 10% e che tale condizione era ascrivibile allo “stress emotivo causato sia dal primitivo licenziamento che dall'aspettativa prolungata nel tempo di una riassunzione in situazione certa di carenza economica conseguente la mancata attività e dal successivo licenziamento”. Per la riforma di entrambe le sentenze ha interposto gravame, con ricorso depositato il 13.10.2022, la lamentando l'erroneità del percorso motivazionale adottato dal Pt_1 primo giudice, per non avere rilevato che:
- la responsabilità del mancato rilascio del titolo prefettizio e della conseguente assunzione, dal marzo 2013 al marzo 2017, era unicamente imputabile all'appellato, per non avere egli cooperato con la Società per il rilascio del titolo abilitativo;
- il lavoratore, non ottemperando a quanto disposto nel verbale di conciliazione de qua (“l'assunzione verrà effettivamente eseguita successivamente al rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. che verranno richieste congiuntamente dal sig. e dalla ), non Controparte_1 Parte_1 aveva consegnato i documenti dei quali era onerato (dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal lavoratore, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti;
la richiesta per il rilascio del porto di pistola;
fotocopia della carta di identità), né aveva sollecitato l'inoltro della Part domanda alla Prefettura, così precludendo alla di presentare la medesima domanda per il rilascio del decreto prefettizio;
- le parti, al punto 4 lett. a) del verbale di conciliazione, nel precisare che l'assunzione come guardia particolare giurata fosse subordinata al possesso dei titoli necessari per potere svolgere i relativi compiti, avevano introdotto una condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 c.c., la cui omessa realizzazione (ed in particolare il mancato rilascio dei predetti titoli da parte della e della Questura) non avrebbe consentito in alcun CP_5 caso l'assunzione del sig. ; CP_1 Part
- l'inadempimento di trova, dunque, “il suo fondamento nelle gravi mancanze di controparte che con la sua condotta ha impedito all'odierna appellante di richiedere il rilascio del titolo come Gpg e conseguentemente di procedere all'assunzione per il profilo e livello indicato”. Si duole poi, in via subordinata, della sofferta condanna al risarcimento del danno biologico, osservando in proposito che:
- con “una motivazione tautologica” l'adito magistrato ha escluso nel caso di specie la riconducibilità del danno biologico accertato al sistema di assicurazione senza CP_4 spiegare “le ragioni di tale decisione”; - per costante giurisprudenza di legittimità, all'uopo richiamata, nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno patito dal lavoratore alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento deve essere identificato nell' ; CP_4
- controparte non ha allegato, né chiesto di provare, quali siano eventualmente “le specificità che renderebbero inadeguato il risarcimento che potrebbe conseguire dall' ”. CP_4
Ha resistito in giudizio, con memoria del 29.01.2025, variamente Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 15.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello non può trovare accoglimento. Conduce a tale determinazione la lettura del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art.411 c.p.c. stipulato, con l'intervento della tra la Parte_1 Controparte_6
e , in data 01.03.2013.
[...] Controparte_1
In particolare si legge al punto 4.: a) la o chi per essa nominata si impegna ad assumere inderogabilmente e Parte_1 senza eccezione di sorta il Sig. entro e non oltre 365 giorni dalla firma Controparte_1 del presente accordo;
b) l'assunzione verrà effettivamente eseguita successivamente al rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. che verranno richieste congiuntamente dal Sig. , dalla chi per Controparte_1 Parte_1 essa nominata non oltre 270 giorni da oggi e ciò al fine di non dilazionare ulteriormente la immissione in servizio del signor . Controparte_1
Il contenuto delle espressioni lessicali utilizzate dagli odierni contendenti non lascia spazio a dubbi in merito alle seguenti circostanze: Parte
- la all'atto della sottoscrizione del predetto verbale di conciliazione si obbligava ad assumere “inderogabilmente” il “entro e non oltre 365 giorni dalla firma” CP_1 dell'accordo; ciò vuol dire che il solo fatto storico dell'infruttuoso decorso di un anno senza l'assunzione dell'odierno appellato configurava ex se un inadempimento della Società agli obblighi contrattualmente assunti e come tale era foriero di inevitabili conseguenze sul piano risarcitorio;
- l'assunzione in parola non era sottoposta ad alcuna condizione sospensiva (“si impegna ad assumere inderogabilmente e senza eccezione di sorta”) risultando posticipata rispetto alla data del 01.03.2013 esclusivamente l'immissione in servizio del
, perché legata “al rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle CP_1 autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S.”. In altri termini, considerando quale dies a quo quello di sottoscrizione dell'accordo, entro 270 giorni avrebbe dovuto essere inoltrata alla Prefettura di Palermo la domanda per il rilascio del decreto prefettizio per lo svolgimento dei compiti di guardia giurata Parte ed entro 360 giorni la avrebbe dovuto procedere all'assunzione del . CP_1
Il primo evento non era però condizione imprescindibile al fine del perfezionamento del secondo tenuto conto che la Società si era obbligata ad assumere il CP_1
“inderogabilmente” e “senza eccezione di sorta”; espressioni, dall'inequivocabile valore semantico, preordinate a sottolineare l'assoluto ed incondizionato impegno della contraente a far rientrare l'appellato tra i propri dipendenti entro 365 giorni. L'eventuale mancato rilascio della prescritta autorizzazione, per ritardato avvio dell'iter amministrativo entro 270 giorni o per la mancata definizione dello stesso imputabile all'autorità emittente nei 365 giorni, avrebbe potuto al più impedire l'effettiva immissione in servizio dell'appellato quale guardia giurata, ma non avrebbe potuto mai Parte precludere la sua definitiva assunzione alla dipendenze della , eventualmente destinandolo a diversa incombenza (di natura amministrativa) per la quale non era prevista la preventiva autorizzazione prefettizia. Si legge, infatti, a punto 1 B) dell'accordo “E con l'intervento del Dott. Parte_4
n.q. di Consigliere Delegato della , con sede in Palermo nella via Frà Giovanni Parte_1
Pantaleo, 11, offre alla sig. la di lui assunzione nello stesso istituto di Controparte_1 vigilanza od in altro da nominare, nel territorio della Provincia di Palermo, nei ruoli operativi/amministrativi”. Al successivo punto 2. è poi scritto “La superiore assunzione verrà perfezionata entro il termine di seguito indicato”. Seguendo, dunque, l'ordine redazionale del verbale di conciliazione: Parte
- la manifesta la propria disponibilità all'assunzione del “nei ruoli CP_1 operativi/amministrativi” (punto 1.);
- la predetta assunzione, tale da intendere quella nei predetti ruoli in via alterativa tra loro, avrebbe dovuto perfezionarsi entro un termine da specificare (punto 2.);
- il accettava l'assunzione alle dipendenze presso la Filiale di Palermo, nei ruoli CP_1 operativi - amministrativi (punto 3);
- il previsto termine era poi indicato in 365 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (punto 4). Ritenuto dunque l'inadempimento dell'odierna appellante agli obblighi convenzionalmente assunti per non avere tempestivamente assunto il e CP_1 riscontrato pacificamente che il rilascio del decreto prefettizio può avvenire unicamente Parte su richiesta del datore di lavoro, assume la di non aver presentato la domanda alla di Palermo per non avere controparte, si legge a pagina 14 dell'appello, “né CP_5 consegnato i superiori documenti, né richiesto l'inoltro della domanda alla ”. CP_5
A sostegno del proprio assunto richiama l'istante il disposto dell'art.1460 cod. civ. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”) ed un passaggio del verbale di conciliazione (“l'assunzione verrà effettivamente eseguita successivamente al rilascio da parte della competente Prefettura e Questura delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. che verranno richieste congiuntamente dal sig. e dalla ). Controparte_1 Parte_1
Tale assunto non può essere condiviso laddove, una volta rilevato che l'unico soggetto normativamente tenuto ad inoltrare domanda alla era (ed è) il datore di CP_5 lavoro, alcun obbligo residuava in capo al . CP_1
In ogni caso le presunte inadempienze dell'appellato evidenziate in appello non sembrano trovare riscontro nel testo dell'accordo, laddove l'obbligo di consegnare alla i documenti suelencati è privo di qualsiasi riferimento testuale nell'accordo in CP_2 parola e l'obbligo (presunto) di inoltrare un'individuale domanda alla ad CP_5 iniziativa del lavoratore si porrebbe addirittura in antitesi con il contenuto della convenzione che prevedeva invece una trasmissione congiunta. Deve essere del pari disattesa la seconda ragione di gravame perché fondata su di un erroneo presupposto: la riconducibilità dell'istanza risarcitoria del danno biologico nell'alveo di un preesistente rapporto di lavoro inter partes originante una responsabilità datoriale ex art.2087 cod. civ. e legittimante il richiamo alla disciplina di settore di cui all'art.10, comma 2, D.p.r. n.1124/1965. La fonte del pregiudizio lamentato dal alla propria integrità psicofisico è, CP_1 invece, individuata, come agevolmente desumibile da una complessiva lettura del ricorso ex art.414 c.p.c., nella mancata ottemperanza della Società all'obbligo, convenzionalmente assunto, di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro nel termine pattuito. Inadempimento che si pone, dunque, in una fase non solo propedeutica all'avvio di qualsiasi legame di dipendenza professionale fra le parti ma anche aliena rispetto alla configurabilità di qualsiasi impegno del (futuro ed eventuale) datore di lavoro al versamento dei previsti oneri assicurativi in favore dell' CP_4
la cui tutela non può essere, pertanto, invocata in tale fase. CP_7
Circostanza che rende inconferente ai fini decisionali la giurisprudenza richiamata in appello, perché attinente a fattispecie nelle quali la richiesta di risarcimento del danno patito era stata avanzata da un lavoratore già in servizio e a fronte di condotte poste in essere da chi già rivestiva il ruolo di datore di lavoro.
3)Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' appellante. Pt_5
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza parziale n.2885/2021 e la sentenza definiva n.1463/2022, entrambe rese, rispettivamente l'1.07.2021 e il 28.04.2022, dal Tribunale di Palermo G.L.. Condanna la parte appellante a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 liquida in €5.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Claudio Antonelli Maria G. Di Marco