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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 713/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 713/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e Parte_1
difesa dall'avv. SUMMA ANGELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. PACE ANTONIETTA LIBERATA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, e Parte_1
esponevano che in data 10/07/2010 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08.05.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 10/07/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2010 atto numero 7 parte II, serie A, Ufficio. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 9 1) Assegnazione ex casa coniugale:
I ricorrenti vivono separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo di dare preventiva comunicazione scritta, all'altro genitore, in caso di cambiamento e modifica della propria residenza, fino alla maggiore età della figlia Nella Per_1
ex casa coniugale sita in Scafa alla Via F. P. Michetti 14 di proprietà dei genitori della sig.ra vivono la sig.ra e la figlia Pt_1 Pt_1 Per_1
2 Affido condiviso della figlia minore;
Assegno di contributo al mantenimento;
Durata; Assegno Unico (A, B, C e D)
A) La figlia minore oggi di anni 9, sarà affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con riconoscimento per il padre delle seguenti facoltà:
1 Diritto di visita esercitato nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 21,00 con rientro a casa già cenata;
nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre i giorni di frequentazione saranno tre, con integrazione del venerdì dalle 15:30 alle 21:00, già cenata;
durante i mesi di giugno, luglio ed agosto negli stessi giorni indicati, il diritto di visita sarà esercitato dalle ore 10,00 alle 23,00. Ovviamente per il solo mese di giugno il diritto di visita sarà per l'intera giornata, nei giorni indicati, solo al termine delle lezioni scolastiche per le quali è prevista frequenza obbligatoria.
Se per problemi di turni lavorativi il padre non potrà stare con la minore per tutta la giornata, nel periodo estivo, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione alla madre già dalla settimana precedente.
2 Resta inteso che qualora dovessero insorgere esigenze di natura lavorativa o di altro genere, sia per i genitori che per la figlia per attività extra- Per_1
scolastiche, questi si impegnano preventivamente a trovare di comune accordo la soluzione migliore per far fronte ad eventuali problematiche;
fermo restando i diritti minimi di visita del padre.
pagina 3 di 9 3 Fine settimana - week end alternati con pernotto della minore con il padre dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 (con previsione di ore 23,00 nei mesi di luglio ed agosto), alternanza da concordare tra i genitori di mese in mese. Con rispetto del principio dell'alternanza dei fine settimana con ciascuno dei genitori;
così come saranno regolati tutti i periodi delle festività minori durante tutto l'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza, tenendo anche conto dei fine settimana di competenza per l'uno o l'altro genitore.
4 Le vacanze scolastiche riferite al periodo di Natale – FA (suddivise nei periodi 24 dicembre – 30 dicembre - ore 21,00 - e 31 dicembre – 6 gennaio – ore
21,00), le festività Pasquali – Lunedì dell'Angelo (dal sabato santo al Lunedì dell'Angelo), la Commemorazione dei defunti, la festività dell'immacolata concezione, la festività del Ferragosto, le feste nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto), saranno trascorse ad anni alterni rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori stessi.
Saranno trascorsi ad anni alterni, anche le feste di compleanno della figlia, con entrambi i genitori solo se ciò sarà possibile;
Festa del Papà sempre con il papà e
Festa della Mamma sempre con la mamma.
I genitori potranno sempre di comune accordo modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto – dovere di visita e per le ferie scolastiche e/o estive, anche in relazione agli impegni lavorativi e/o feriali di ciascuno.
5 Ciascun genitore, potrà trascorrere in modo esclusivo le vacanze estive con la figlia concordando tempi e modalità con l'altro e sempre con reciprocità; di conseguenza per le ferie estive nei mesi di LUGLIO ed il padre potrà tenere con sé la Per_2
figlia anche per una settimana – 7 giorni e 6 pernotti - (da considerare dal Per_1
lunedì alla domenica escluso il pernotto della domenica e da non collegare al fine settimana alternato), per ciascun mese, periodo da concordare anticipatamente ogni pagina 4 di 9 anno entro il mese di maggio, in relazione alle ferie lavorative dei genitori ed alle esigenze e richieste della figlia. Il padre sarà tenuto a comunicare alla sig.ra tutte le informazioni utili (destinazione del viaggio, alloggio, durata del Pt_1
soggiorno, ecc. ecc.) e dovrà essere garantito un contatto telefonico/video chiamata almeno per 2 volte al giorno. Ovviamente nel mese di luglio ed agosto anche la madre avrà diritto ad 1 settimana esclusiva con la figlia, durante la quale il diritto di visita del padre sarà sospeso ma potrà telefonare almeno due volte al giorno alla figlia. Successivamente, a far data dal 14mo anno di età della figlia minore, il padre potrà trascorrere 2 settimane di vacanze anche consecutive con la figlia nei mesi di luglio ed agosto, ovviamente le altre 2 settimane dei mesi di luglio ed agosto saranno di vacanza esclusiva con la madre. Cercando, in ogni caso, di rispettare il principio dell'alternanza di anno in anno con l'uno e l'altro genitore, per la festività religiosa del Ferragosto (15 agosto).
6 Sono fatti salvi sia gli ulteriori accordi tra i genitori, che le eventuali modifiche alle modalità esposte, anche in virtù delle esigenze e dei desideri della minore, in previsione della sua crescita e degli impegni scolastici, di formazione (compresi corsi estivi di studi all'estero e campus sportivi etc. etc..) e ludici, obbligandosi, in ogni caso, ambo i genitori a collaborare sempre tra loro per consentire alla minore di frequentare le attività extra-scolastiche da concordare secondo protocollo.
B) – Contributo al mantenimento della figlia minore -
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1
dieci di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia a partire Per_1
dal mese di aprile 2024 l'assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) somma assoggettata a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT-FOI a partire dal mese di aprile 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
Al compimento del 16° anno di età della figlia (gennaio 2031) l'assegno Pt_1
pagina 5 di 9 mensile sarà aumentato ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00); detta somma sarà dunque assoggettata a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT-FOI
a partire dal mese di gennaio 2032.
C) – Durata assegno mantenimento -
Il versamento della somma per il contributo al mantenimento in favore della figlia sarà corrisposto dal padre sig. sino al raggiungimento della completa CP_1
indipendenza economica della stessa.
D) - Assegno Unico-
I Sig.ri e si danno atto che l'assegno unico sarà Controparte_1 Parte_1
interamente percepito dalla predetta Sig.ra con decorrenza marzo Parte_1
2024 ad integrazione dell'assegno ordinario di mantenimento.
Il sig. pertanto, si obbliga a comunicare all'Ente erogatore che la Controparte_1
Sig.ra sarà unica percettrice dell'assegno unico, curandone i relativi Pt_1
adempimenti amministrativi tra i quali la comunicazione del presente accordo.
3. Spese straordinarie e benefici fiscali per le detrazioni.
Oltre all'assegno di mantenimento per la figlia e quanto previsto al punto D), il padre provvederà alle spese straordinarie, anche per il futuro, in previsione della crescita della minore, concordate tra i genitori, nella misura del 50% e secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.2020 a cui le parti dichiarano di aderire senza riserva alcuna e di seguito espressamente riportato:
“A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
pagina 6 di 9 B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1 Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto);
3 Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4 Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per
pagina 7 di 9 interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Ferma restando, ovviamente, la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
I benefici fiscali per le detrazioni previste per legge verranno goduti dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
4 Mantenimento personale coniugi.
I sig.ri e dichiarano di aver regolato ogni Controparte_1 Parte_1
reciproco rapporto patrimoniale e di essere autonomi dal punto di vista economico essendo percettori di reddito, con ciò escludendosi in capo all'uno o all'altro l'obbligo al mantenimento.
5 CP_2
Gli autoveicoli e motoveicoli restano di proprietà degli intestatari, che ne continueranno ad assumere esclusivamente i relativi costi ed oneri.
6 Autorizzazione per rilascio documenti.
Le parti espressamente prestano il reciproco consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 8 di 9 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 713/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e Parte_1
difesa dall'avv. SUMMA ANGELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. PACE ANTONIETTA LIBERATA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2024, e Parte_1
esponevano che in data 10/07/2010 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
08.05.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MANOPPELLO il 10/07/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MANOPPELLO, nell'anno 2010 atto numero 7 parte II, serie A, Ufficio. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 9 1) Assegnazione ex casa coniugale:
I ricorrenti vivono separatamente, nel reciproco rispetto, con l'obbligo di dare preventiva comunicazione scritta, all'altro genitore, in caso di cambiamento e modifica della propria residenza, fino alla maggiore età della figlia Nella Per_1
ex casa coniugale sita in Scafa alla Via F. P. Michetti 14 di proprietà dei genitori della sig.ra vivono la sig.ra e la figlia Pt_1 Pt_1 Per_1
2 Affido condiviso della figlia minore;
Assegno di contributo al mantenimento;
Durata; Assegno Unico (A, B, C e D)
A) La figlia minore oggi di anni 9, sarà affidata in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con riconoscimento per il padre delle seguenti facoltà:
1 Diritto di visita esercitato nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 21,00 con rientro a casa già cenata;
nella settimana in cui non è previsto il fine settimana con il padre i giorni di frequentazione saranno tre, con integrazione del venerdì dalle 15:30 alle 21:00, già cenata;
durante i mesi di giugno, luglio ed agosto negli stessi giorni indicati, il diritto di visita sarà esercitato dalle ore 10,00 alle 23,00. Ovviamente per il solo mese di giugno il diritto di visita sarà per l'intera giornata, nei giorni indicati, solo al termine delle lezioni scolastiche per le quali è prevista frequenza obbligatoria.
Se per problemi di turni lavorativi il padre non potrà stare con la minore per tutta la giornata, nel periodo estivo, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione alla madre già dalla settimana precedente.
2 Resta inteso che qualora dovessero insorgere esigenze di natura lavorativa o di altro genere, sia per i genitori che per la figlia per attività extra- Per_1
scolastiche, questi si impegnano preventivamente a trovare di comune accordo la soluzione migliore per far fronte ad eventuali problematiche;
fermo restando i diritti minimi di visita del padre.
pagina 3 di 9 3 Fine settimana - week end alternati con pernotto della minore con il padre dal sabato ore 10,00 fino alla domenica ore 21,00 (con previsione di ore 23,00 nei mesi di luglio ed agosto), alternanza da concordare tra i genitori di mese in mese. Con rispetto del principio dell'alternanza dei fine settimana con ciascuno dei genitori;
così come saranno regolati tutti i periodi delle festività minori durante tutto l'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza, tenendo anche conto dei fine settimana di competenza per l'uno o l'altro genitore.
4 Le vacanze scolastiche riferite al periodo di Natale – FA (suddivise nei periodi 24 dicembre – 30 dicembre - ore 21,00 - e 31 dicembre – 6 gennaio – ore
21,00), le festività Pasquali – Lunedì dell'Angelo (dal sabato santo al Lunedì dell'Angelo), la Commemorazione dei defunti, la festività dell'immacolata concezione, la festività del Ferragosto, le feste nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto), saranno trascorse ad anni alterni rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori stessi.
Saranno trascorsi ad anni alterni, anche le feste di compleanno della figlia, con entrambi i genitori solo se ciò sarà possibile;
Festa del Papà sempre con il papà e
Festa della Mamma sempre con la mamma.
I genitori potranno sempre di comune accordo modificare e/o trovare soluzioni concordate per l'esercizio del diritto – dovere di visita e per le ferie scolastiche e/o estive, anche in relazione agli impegni lavorativi e/o feriali di ciascuno.
5 Ciascun genitore, potrà trascorrere in modo esclusivo le vacanze estive con la figlia concordando tempi e modalità con l'altro e sempre con reciprocità; di conseguenza per le ferie estive nei mesi di LUGLIO ed il padre potrà tenere con sé la Per_2
figlia anche per una settimana – 7 giorni e 6 pernotti - (da considerare dal Per_1
lunedì alla domenica escluso il pernotto della domenica e da non collegare al fine settimana alternato), per ciascun mese, periodo da concordare anticipatamente ogni pagina 4 di 9 anno entro il mese di maggio, in relazione alle ferie lavorative dei genitori ed alle esigenze e richieste della figlia. Il padre sarà tenuto a comunicare alla sig.ra tutte le informazioni utili (destinazione del viaggio, alloggio, durata del Pt_1
soggiorno, ecc. ecc.) e dovrà essere garantito un contatto telefonico/video chiamata almeno per 2 volte al giorno. Ovviamente nel mese di luglio ed agosto anche la madre avrà diritto ad 1 settimana esclusiva con la figlia, durante la quale il diritto di visita del padre sarà sospeso ma potrà telefonare almeno due volte al giorno alla figlia. Successivamente, a far data dal 14mo anno di età della figlia minore, il padre potrà trascorrere 2 settimane di vacanze anche consecutive con la figlia nei mesi di luglio ed agosto, ovviamente le altre 2 settimane dei mesi di luglio ed agosto saranno di vacanza esclusiva con la madre. Cercando, in ogni caso, di rispettare il principio dell'alternanza di anno in anno con l'uno e l'altro genitore, per la festività religiosa del Ferragosto (15 agosto).
6 Sono fatti salvi sia gli ulteriori accordi tra i genitori, che le eventuali modifiche alle modalità esposte, anche in virtù delle esigenze e dei desideri della minore, in previsione della sua crescita e degli impegni scolastici, di formazione (compresi corsi estivi di studi all'estero e campus sportivi etc. etc..) e ludici, obbligandosi, in ogni caso, ambo i genitori a collaborare sempre tra loro per consentire alla minore di frequentare le attività extra-scolastiche da concordare secondo protocollo.
B) – Contributo al mantenimento della figlia minore -
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1
dieci di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario della figlia a partire Per_1
dal mese di aprile 2024 l'assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) somma assoggettata a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT-FOI a partire dal mese di aprile 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
Al compimento del 16° anno di età della figlia (gennaio 2031) l'assegno Pt_1
pagina 5 di 9 mensile sarà aumentato ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00); detta somma sarà dunque assoggettata a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT-FOI
a partire dal mese di gennaio 2032.
C) – Durata assegno mantenimento -
Il versamento della somma per il contributo al mantenimento in favore della figlia sarà corrisposto dal padre sig. sino al raggiungimento della completa CP_1
indipendenza economica della stessa.
D) - Assegno Unico-
I Sig.ri e si danno atto che l'assegno unico sarà Controparte_1 Parte_1
interamente percepito dalla predetta Sig.ra con decorrenza marzo Parte_1
2024 ad integrazione dell'assegno ordinario di mantenimento.
Il sig. pertanto, si obbliga a comunicare all'Ente erogatore che la Controparte_1
Sig.ra sarà unica percettrice dell'assegno unico, curandone i relativi Pt_1
adempimenti amministrativi tra i quali la comunicazione del presente accordo.
3. Spese straordinarie e benefici fiscali per le detrazioni.
Oltre all'assegno di mantenimento per la figlia e quanto previsto al punto D), il padre provvederà alle spese straordinarie, anche per il futuro, in previsione della crescita della minore, concordate tra i genitori, nella misura del 50% e secondo le previsioni tutte del Protocollo approvato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.2020 a cui le parti dichiarano di aderire senza riserva alcuna e di seguito espressamente riportato:
“A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:
Vitto, abbigliamento, contributo per spese per l'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
pagina 6 di 9 B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:
Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.
C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1 Spese Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitters se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (minicar, macchina, motorino, moto);
3 Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4 Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per
pagina 7 di 9 interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
Ferma restando, ovviamente, la possibilità per i genitori di concordare eventuali ulteriori spese non elencate.
I benefici fiscali per le detrazioni previste per legge verranno goduti dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
4 Mantenimento personale coniugi.
I sig.ri e dichiarano di aver regolato ogni Controparte_1 Parte_1
reciproco rapporto patrimoniale e di essere autonomi dal punto di vista economico essendo percettori di reddito, con ciò escludendosi in capo all'uno o all'altro l'obbligo al mantenimento.
5 CP_2
Gli autoveicoli e motoveicoli restano di proprietà degli intestatari, che ne continueranno ad assumere esclusivamente i relativi costi ed oneri.
6 Autorizzazione per rilascio documenti.
Le parti espressamente prestano il reciproco consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 8 di 9 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 9 di 9