Articolo 347 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 346Articolo 348
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9 ottobre 2010
Art. 347. Espropriazione 1. Dei beni indicati nel presente capo puo' essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorita' militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 .

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota agli articoli 343 e 347:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , si vedano le note all'articolo 270.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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