Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10352 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICREPUBBLICA ITALIA1 035 2 /0 2 IN NOME DEL PO OLO ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI - R.G.N. 15824/99 Consigliere Cron.27954 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.21/05/02 - Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE Richiesta copia studio
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale Sole dal Sig. per diritti € 1.55 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 117 LUG 72002 IL CANCELLIERE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ON CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
RG ON, ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE CAIO DUILIO;
2002 intimati - 2289 avverso la sentenza n. 583/98 del Giudice di pace di -1- MESSINA, depositata il 05/10/98 R.G.N. 1515/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26.3.1998 TO SE conveniva dinanzi al Giudice di pace di Messina l'Istituto Tecnico "IO UI" e l'INAIL, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per un infortunio occorsogli all'interno della scuola. Esponeva che, nel recarsi al laboratorio di chimica, era scivolato sul pavimento sporco di pomodoro, riportando lesioni all'arcata dentaria superiore. Per l'Istituto Tecnico si costituiva l'Avvocatura dello Stato;
l'INAIL restava contumace. Con sentenza del 28 settembre/5 ottobre 1998 il Giudice di pace, ritenuta la responsabilità del preside per omessa vigilanza sulla manutenzione e pulizia dei locali, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, : al pagamento della somma di lire 1.500.000, con interessi e spese legali. Per la cassazione della sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). TO SE e l'Istituto Tecnico IO UI (istituto cui è stato rinotificato il ricorso, a seguito di ordinanza di questa Corte, presso la sede centrale di Roma dell'Avvocatura dello Stato) non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dell'Istituto denuncia, richiamando espressamente l'art. 360, nn. 2, 3 e 4, c.p.c., violazione degli artt. 442 e 443 c.p.c., dell'art. 66 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. stesso codice, nonché vizio di motivazione. Deduce il difetto di competenza del giudice di pace adito, perché l'infortunio occorso al SE, allievo della scuola "C. UI”, rientra nella tutela di cui all'art. 4, n. 5, del d.P.R. n. 1124/65; trattandosi di controversia previdenziale, la competenza funzionale appartiene al Pretore. Assume che le prestazioni che l'assicurato avrebbe potuto richiedere sono quelle previste dall'art. 66 del d.P.R. n. 1124/65, e non il risarcimento dei danni. Deduce, ancora, che dalla lacunosa istruttoria, nel corso della quale non era stata disposta la consulenza tecnica prevista dall'art. 445 c.p.c, non era emerso che l'infortunio avesse le caratteristiche dell'infortunio su lavoro indennizzabile;
e che la motivazione è inadeguata, in quanto il Giudice non indica la fonte del suo convincimento in ordine alla legittimazione passiva dell'INAIL. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata resa in una controversia di valore non superiore a lire due milioni;
tali sentenze sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa (art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza 1° maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante abbia espressamente applicato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ipotesi, presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola dell'equità (v., fra le tante, Cass., S.U., 15 ottobre 1999 n. 716; sez. 1°, 14 marzo 2001 n. 3673). Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie dal suindicato valore sono ricorribili in cassazione per 4 violazione delle norme processuali, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 1, 2 e 4 c.p.c., nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale, ai sensi del n. 3 del citato art. 360, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore (v., oltre alle sentenze sopra citate, Cass., 24 febbraio 2000 n. 2105; 6 aprile 2000 n. 4326; 18 gennaio 2001 n. 717). Applicando tali principi ai motivi di ricorso proposti dall'INAIL, si rileva : che la violazione delle norme processuali sulla competenza del giudice del lavoro (artt. 442 e 443 c.p.c.) potrebbe essere astrattamente denunciabile in cassazione. Senonché l'art. 38 del cod. proc. Civ., nel testo sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, prevede che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Non risultando tempestivamente eccepita tale incompetenza, la stessa non può formare oggetto di motivo di cassazione, essendosi radicata, in forza della citata disposizione, la competenza del giudice adito. Le norme sostanziali sulla sussistenza dell'infortunio indennizzabile e sul 5 tipo di prestazioni erogate dall'INAIL (artt. 4 e 66 del d.P.R. n. 1124 del 1965) non sono qui invocabili, atteso che non si tratta di norme di rango costituzionale. Quanto alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla legittimazione passiva dell'INAIL, la censura, seppure proposta sotto la veste del vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., tende, in realtà, a denunciare la violazione del già richiamato art. 4, n.5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, negando la ricorrenza dell'infortunio indennizzabile. Ne consegue la inammissibilità anche di tale censura. Per tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio, atteso che I D , O nessuna delle altre parti si è costituita. 3 L 3 L 0 5 1 O A . B . S I S T
P.Q.M.
N D R A T A A 3 , ' T L 7 A S - L La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. E O 6 - P D P 1 S I M 1 I I S N Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. N A E G E D G S O E I G A T E Il Presidente Il cons. estensore A D L N и এক E O E , S T A E T O L I R L R T I E S I P D G C E R IL CANCELLIERE Depositato ria TUR.2992 ANGER 6