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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGALA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I - CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- Disporre la revocatoria dell'atto del 04/02/21 in notaio n. 25.321 Rep. e 11.692 Racc. con il Per_1 quale il sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] ha ceduto e Controparte_2 C.F._3 venduto la propria quota di partecipazione alla Buenos Dias S.r.l.s. alla sig.ra Controparte_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], dichiarandolo inefficace nei confronti della C.F._2 sig.ra (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Scicli, Via Pio La Torre n. 7; - Condannare il sig. (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.F.: , nata a [...] C.F._2
Scicli il 30/05/1969, in solido tra loro, alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione notificata il 25.5.2022, è fondata e va accolta.
I convenuti, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, avvenuta a mani di CP_1 pagina 1 di 3 in proprio e quale convivente di non si sono costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_2
Il credito di è sorto prima dell'atto dispositivo di cui appresso si dirà; il credito è Parte_1 sorto in data 13/12/18, all'udienza di comparizione personale dei coniugi, a seguito della quale il
Presidente del Tribunale rendeva ordinanza con la quale, tra le altre determinazioni, poneva a carico di l'obbligo di versare all'attrice un assegno di € 250,00 mensili a titolo di Controparte_2 mantenimento della stessa;
l'assegno di mantenimento è stato confermato con la sentenza di separazione n. 165/21, pubblicata il 15.2.2021.
L'atto dispositivo da revocare è quello del 04/02/21 in notaio n. 25.321 Rep. e 11.692 Racc., Per_1 con il quale lo cedeva e vendeva la propria quota di partecipazione nella società Buenos Dias CP_2
S.r.l.s., pari al 20% del capitale sociale, alla compagna e convivente (al Controparte_1 corrispettivo di € 100,00); dalla visura storica allegata in atti, la società ha per oggetto l'attività di bar, ristorazione, pizzerie e rivendita di prodotti tipici artigianali, gestisce il ristorante - pizzeria “A Varcuzza” nel Comune di Scicli, Donnalucata.
Con la vendita di detta quota di partecipazione societaria, lo si spogliava dell'unico bene di CP_2 sua proprietà che poteva essere sottoposto a pignoramento dall'attrice per soddisfare le proprie ragioni di credito;
parte attrice ha infatti allegato di avere infruttuosamente agito, in virtù della sentenza di separazione, nei confronti dello per ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € CP_2 3.661,46, dovuto all'attrice a titolo di contributi per il suo mantenimento (vds. agli atti notifica della sentenza e dell'atto di precetto al debitore).
Deduce inoltre parte attrice, con supporto documentale, che il suddetto atto di disposizione abbia reso pressoché impossibile la soddisfazione delle sue ragioni di credito, atteso che lo almeno CP_2 formalmente, non svolge alcuna attività lavorativa (Allegato n. 7) e che l'unico bene immobile di cui risulta essere proprietario per ½ (Allegato n. 8), ossia la casa coniugale dove risiede la con il Pt_1 figlio, è attualmente sottoposto ad una procedura esecutiva immobiliare da parte della banca creditrice ipotecaria, come da nota di trascrizione depositata in atti (Allegato n. 9).
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo” (Cass. n. 24757/2008).
Quanto alla partecipazione del terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso (anche se l'esiguità del corrispettivo ne fa dubitare), il rapporto di convivenza e la relazione affettiva tra lo e la CP_2
è tale da far concludere per la consapevolezza, anche in capo al terzo, della situazione CP_1 debitoria del primo nei confronti dell'attrice; dai documenti allegati alla citazione, vale a dire le relazioni di notificazione degli atti giudiziari tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019 (notifica dell'ordinanza presidenziale, del precetto, del pignoramento presso terzi), emerge il rapporto di convivenza more uxorio. Vds. inoltre post del 14/02/2021, ossia dieci giorni dopo il compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa (04/02/21), parimenti allegato all'atto di citazione, nel quale i convenuti pubblicavano su Facebook una foto con la quale festeggiavano la ricorrenza di San
Valentino.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
pagina 2 di 3 (Cass. 16825/13); in tema di azione di revocazione di cui all'art. 2901 cod. civ. di atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 987/1989).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valore della causa inferiore ad € 4.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace, nei confronti di , l'atto del 04/02/21 in notaio n. Parte_1 Per_1
25.321 Rep. e 11.692 Racc., con il quale ha ceduto e venduto la propria quota di Controparte_2 partecipazione nella Buenos Dias S.r.l.s. a Controparte_1 condanna e al pagamento, in favore di , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 12/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1919/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INGALA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE/I contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I - CONTUMACI
OGGETTO
Azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- Disporre la revocatoria dell'atto del 04/02/21 in notaio n. 25.321 Rep. e 11.692 Racc. con il Per_1 quale il sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] ha ceduto e Controparte_2 C.F._3 venduto la propria quota di partecipazione alla Buenos Dias S.r.l.s. alla sig.ra Controparte_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], dichiarandolo inefficace nei confronti della C.F._2 sig.ra (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Scicli, Via Pio La Torre n. 7; - Condannare il sig. (C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 nato a [...] il [...] e la sig.ra (C.F.: , nata a [...] C.F._2
Scicli il 30/05/1969, in solido tra loro, alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e C.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, introdotta con citazione notificata il 25.5.2022, è fondata e va accolta.
I convenuti, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, avvenuta a mani di CP_1 pagina 1 di 3 in proprio e quale convivente di non si sono costituiti in giudizio. CP_1 Controparte_2
Il credito di è sorto prima dell'atto dispositivo di cui appresso si dirà; il credito è Parte_1 sorto in data 13/12/18, all'udienza di comparizione personale dei coniugi, a seguito della quale il
Presidente del Tribunale rendeva ordinanza con la quale, tra le altre determinazioni, poneva a carico di l'obbligo di versare all'attrice un assegno di € 250,00 mensili a titolo di Controparte_2 mantenimento della stessa;
l'assegno di mantenimento è stato confermato con la sentenza di separazione n. 165/21, pubblicata il 15.2.2021.
L'atto dispositivo da revocare è quello del 04/02/21 in notaio n. 25.321 Rep. e 11.692 Racc., Per_1 con il quale lo cedeva e vendeva la propria quota di partecipazione nella società Buenos Dias CP_2
S.r.l.s., pari al 20% del capitale sociale, alla compagna e convivente (al Controparte_1 corrispettivo di € 100,00); dalla visura storica allegata in atti, la società ha per oggetto l'attività di bar, ristorazione, pizzerie e rivendita di prodotti tipici artigianali, gestisce il ristorante - pizzeria “A Varcuzza” nel Comune di Scicli, Donnalucata.
Con la vendita di detta quota di partecipazione societaria, lo si spogliava dell'unico bene di CP_2 sua proprietà che poteva essere sottoposto a pignoramento dall'attrice per soddisfare le proprie ragioni di credito;
parte attrice ha infatti allegato di avere infruttuosamente agito, in virtù della sentenza di separazione, nei confronti dello per ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € CP_2 3.661,46, dovuto all'attrice a titolo di contributi per il suo mantenimento (vds. agli atti notifica della sentenza e dell'atto di precetto al debitore).
Deduce inoltre parte attrice, con supporto documentale, che il suddetto atto di disposizione abbia reso pressoché impossibile la soddisfazione delle sue ragioni di credito, atteso che lo almeno CP_2 formalmente, non svolge alcuna attività lavorativa (Allegato n. 7) e che l'unico bene immobile di cui risulta essere proprietario per ½ (Allegato n. 8), ossia la casa coniugale dove risiede la con il Pt_1 figlio, è attualmente sottoposto ad una procedura esecutiva immobiliare da parte della banca creditrice ipotecaria, come da nota di trascrizione depositata in atti (Allegato n. 9).
Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo” (Cass. n. 24757/2008).
Quanto alla partecipazione del terzo, trattandosi di atto a titolo oneroso (anche se l'esiguità del corrispettivo ne fa dubitare), il rapporto di convivenza e la relazione affettiva tra lo e la CP_2
è tale da far concludere per la consapevolezza, anche in capo al terzo, della situazione CP_1 debitoria del primo nei confronti dell'attrice; dai documenti allegati alla citazione, vale a dire le relazioni di notificazione degli atti giudiziari tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019 (notifica dell'ordinanza presidenziale, del precetto, del pignoramento presso terzi), emerge il rapporto di convivenza more uxorio. Vds. inoltre post del 14/02/2021, ossia dieci giorni dopo il compimento dell'atto dispositivo oggetto di causa (04/02/21), parimenti allegato all'atto di citazione, nel quale i convenuti pubblicavano su Facebook una foto con la quale festeggiavano la ricorrenza di San
Valentino.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito
pagina 2 di 3 (Cass. 16825/13); in tema di azione di revocazione di cui all'art. 2901 cod. civ. di atti posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo del consilium fraudis è sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e pertanto prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 987/1989).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valore della causa inferiore ad € 4.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace, nei confronti di , l'atto del 04/02/21 in notaio n. Parte_1 Per_1
25.321 Rep. e 11.692 Racc., con il quale ha ceduto e venduto la propria quota di Controparte_2 partecipazione nella Buenos Dias S.r.l.s. a Controparte_1 condanna e al pagamento, in favore di , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Ragusa, 12/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3