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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/07/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4871/2019, posta in deliberazione all' udienza del 6/2/2025 vertente
TRA con gli Avv.ti CANALE CARLA e MENENTI SILVANO Parte_1
- appellante -
E
e n.q. di eredi di coeredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Persona_2 con l' Avv. TRIVELLI SIMONE;
- appellati –
e n.q. di erede di Controparte_3 Persona_3
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13866/2019, pubblicata in data 02/07/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.10.2012 conveniva in giudizio la Persona_3
in persona del suo legale rappresentante, per ottenere la condanna al pagamento Controparte_4 di quest'ultima della somma di euro 174.000, oltre interessi e rivalutazione, quale debitore surrogato ex art 2900 c.c, nel credito a sua volta vantato dall'Ing. nei confronti della società Persona_1 medesima della somma di euro 240.000, oltre interessi e rivalutazione,
2. L'importo in questione sarebbe spettato a quest'ultimo per le prestazioni professionali svolte nei confronti della e riconosciute nella transazione del 10.09.2007, sottoscritta dal Parte_1 professionista con la società proprio al fine di comporre la questione relativa alla percezione del giusto compenso per la realizzazione della progettazione commissionatagli, nonostante l'utilità di quest'ultima fosse stata gravemente compromessa da vicende successive all'espletamento dell'incarico di cui si tratterà diffusamente nel seguito.
3. Ai fini della surroga, in particolare, deduceva di essere creditore del in Persona_3 Per_1 forza di una scrittura privata del 24/10/2007 in cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il professionista, lungi dal riconoscere di essere debitore del citante, si limitava a confermare di “aver avuto incarico dal sig. di predisporre il piano finanziario per la realizzazione della Persona_3 lottizzazione nel Comune di Ariccia, località , di proprietà della soc. in Parte_1 Parte_1 ordine al quale l'ingegnere aveva predisposto la “perizia di spese e ricavi per la lottizzazione” quantificandone gli utili. Confermava, altresì, di aver ricevuto dal cconti pari a euro 174.000 per Per_3
l'opera svolta a tal fine dal 10.12.2002 al 24.10.2007 dei quali confermava la percezione attraverso una clausola aggiunta a penna e debitamente sottoscritta.
4. Inspiegabilmente, benchè l'inserimento della clausola in questione fosse inequivocabilmente finalizzato ad attestare la percezione di tali acconti da parte del professionista incaricato, come confermato dal tenore testuale della dichiarazione ivi contenuta, il retendeva, al contrario, di Per_3 assimilare quest'ultima a una ricognizione di debito con cui il si riconosceva debitore nei Per_1 confronti dell'attore della somma di euro 174.000,00.
5. Si costituiva tempestivamente la contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 dall'attrice, ed in particolare la carenza dei presupposti per la surroga dell'attore nel credito vantato dal attesa l'assoluta inesistenza del credito in questione che, oltre a non essere stato provato in Per_1 alcun modo, doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art 2956 c.c. per l'inerzia sia dell'interessato, che aveva rinunciato all'azione introdotta nel 2006, sia degli eredi e nei confronti CP_2 Controparte_1 dei quali il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio in quanto eredi di medio Persona_1 tempore deceduto, e coeredi di deceduta in seguito alla chiamata. Il G.I. all'udienza Persona_4 del 27 febbraio 2017 dichiarava altresì l'interruzione del processo per il decesso della parte attrice, ritualmente riassunto su istanza di e . CP_2 Controparte_5
6. La convenuta, nell'eccepire l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal preteso debitore surrogato, deduceva in particolare che, in seguito alla sottoscrizione della transazione del 10/09/2007, non era pervenuta alcuna richiesta di pagamento da parte del professionista nei confronti della società e nemmeno era stato posto in essere alcun atto interruttivo da parte degli eredi di quest'ultimo.
7. Oltretutto, a dire della società medesima, la prestazione dovuta dal n favore della stessa era Per_1 divenuta impossibile stante l'inedificabilità del lotto oggetto della progettazione atteso che quest'ultimo ricadeva quasi integralmente all'interno della “Fascia di rispetto delle Coste Marine, Lacuali e dei Corsi d'acqua” come attestato dalla perizia giurata, allegata in atti, redatta da tecnico competente ed emessa in data 25/02/2013.
8. All'atto della costituzione in giudizio gli eredi oltre a contestare la natura di ricognizione del Per_1 debito della scrittura privata siglata dal proprio dante causa e dal e l'intervenuta prescrizione Per_3 presuntiva del credito vantato dall'ingegnere, spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo la corresponsione da parte della società delle somme già spettanti al Parte_1 proprio congiunto per l'opera svolta che, quantificate secondo i criteri contenuti nella suddetta convenzione transattiva, ammontava a euro 240.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
9. A tal fine deducevano che le proprie pretese creditorie trovavano fondamento, per l'appunto, nella convenzione professionale precedentemente menzionata conclusa tra la società attrice e il proprio dante causa nel settembre del 2007, nella quale le parti intendevano “rideterminare i reciproci obblighi” con riferimento all'attività professionale prestata dall'Ing. per la predisposizione del progetto Per_1 finalizzato a “ottenere la concessione urbanistica dal Comune di Ariccia” per i terreni ivi individuati.
10. All'uopo le parti dell'accordo convenivano che per le prestazioni espletate spettasse al professionista un compenso pari “ad euro 20 per mc3, al momento del rilascio della concessione urbanistica da parte del Comune di Ariccia, riconducibile alla progettazione presentata dal medesimo ingegnere al nominato . CP_6
11. Il credito vantato dagli eredi del pertanto, trovava fondamento in un contratto scritto che Per_1 determinava i criteri per il futuro compenso sicchè non poteva operare la prescrizione breve di cui all'art. 2956 c.c. invocata da controparte.
12. La causa veniva dapprima istruita documentalmente e successivamente rimessa sul ruolo per l'espletamento della ctu precipuamente finalizzata a verificare:
- “se, tenuto conto della superficie, della consistenza e della ubicazione e delle altre caratteristiche del terreno sito in Ariccia, distinto in catasto al foglio 19 particelle 13-14-15-16-17-18-186, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti alla data della convenzione del 10.09.2007, era possibile la adozione della concessione edilizia o di altro provvedimento che consentisse la realizzazione delle opere previste nella progettazione predisposta dall' ing. se tale possibilità sia insorta successivamente alla Persona_1 stipula della convenzione”
- “se ancora oggi l'area interessata dalla progettazione ricade all'interno della “Fascia di rispetto delle Coste Marine, Lacuali e dei Corsi d'Acqua del P.T.P.R”, per la quale è prevista una zona di rispetto di 150 mt per parte”
13. Al Consulente veniva demandato, altresì, di quantificare: “ove possibile, sulla base della sola documentazione in atti, il compenso spettante all'ing. per l'attività di progettazione Persona_1 espletata facendo applicazione delle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'incarico (2006)”
14. Considerato infatti che l'espressa pattuizione del pagamento del compenso al momento del rilascio della concessione edilizia era evidentemente riconducibile a una vera e propria condizione sospensiva e non ad un termine finale come preteso dai subordinando il pagamento del compenso al Per_1 momento della verificazione di un evento futuro e incerto, risultava dirimente stabilire se la progettazione predisposta dall'ingegnere fosse in concreto realizzabile al momento della citata pattuizione ovvero se potesse divenirlo successivamente.
15. Il ctu, all'esito di un accurato esame della documentazione in atti e di un continuo confronto con le parti, come si deduce anche dai puntuali riscontri forniti alle note critiche formulate dai rispettivi c.t.p, concludeva nel senso che:
- Alla data della sottoscrizione della convenzione del 10/09/2007, sulla base degli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, non era possibile che il comune di Ariccia rilasciasse la concessione o altro provvedimento che consentisse la realizzazione delle opere previste nella progettazione predisposta dall'Ing. osì come desumibile dalle tavole di progetto allegate in atti. Per_1 - L'edificabilità delle particelle individuate non sarebbe potuta insorgere nemmeno successivamente non essendo mutato il regime vincolistico e non essendo stato approvato dalla Regione, medio tempore, il Piano Particolareggiato Esecutivo “Ginestreto” (pag 50-52 ctu)
- Il compenso comunque spettante all'ingegnere per l'attività di progettazione espletata per il rilascio della concessione, riferita dal consulente ad una “progettazione di solo tipo edilizio” sulla base dell'esigua documentazione in atti e a far data dalla data di conferimento, dell'incarico, presuntivamente riconducibile al 2002, poteva essere quantificato in euro 84.000, valutati secondo i criteri guida della legge 143/1949.
16. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
17. Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava integralmente le domande proposte da CP_3
n.q. di erede di atteso che dalla dichiarazione sottoscritta dal il
[...] Persona_3 Per_1
24.10.2007 non poteva desumersi alcuna volontà di dichiararsi debitore dell'attore originario. Al contrario, la clausola in questione era evidentemente finalizzata ad attestare il diritto di credito al compenso per l'opera professionale svolta dall'ingegnere su mandato del e la percezione dei Per_3 relativi acconti, sicchè il diritto di credito vantato da risultava del tutto infondato Persona_3 anzitutto ai fini della surroga. Rigettava altresì l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito vantato dal in quanto derivante da contratto stipulato in forma scritta e quindi liquidava il compenso Per_1 spettante al professionista per le prestazioni svolte su incarico della in euro Parte_1
84.000,00 oltre iva e cassa professionale aderendo alle conclusioni rassegnate dal proprio consulente. Per l'effetto condannava la società medesima a corrispondere la somma anzidetta, pro quota, a CP_1
e (n.q. di eredi di e coeredi di ), oltre interessi legali dal Controparte_2 Persona_1 Persona_2 deposito della sentenza al saldo. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi Per_1
Condannava al rimborso delle spese di lite sostenute da e e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 dalla società liquidate nella misura di euro 8.400 ciascuno, oltre IVA, cpa e Parte_1 rimborso spese generali e la al rimborso delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 he, compensate in ragione di due terzi, venivano liquidate in euro 3.000, oltre Iva, cpa Controparte_2
e rimborso spese generali.
18. Contro la decisione conclusiva del primo grado di giudizio proponeva tempestivamente appello la
, chiedendone la parziale riforma e lamentando l'erroneità della sentenza sotto due Parte_1 distinti profili:
- l'erronea esclusione dell'applicabilità della prescrizione breve prevista dall'art 2956 c.c. al credito derivante all'ing. dalla convenzione del 10.09.2009, nonostante quest'ultima fosse stata Per_1 dichiarata incidentalmente nulla dal Tribunale sulla scorta dell'inscindibilità dell'evento condizionante dedotto nell'accordo rispetto alle altre pattuizioni in materia di compenso.
- l'insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione del compenso comunque spettante al professionista, stabilito esclusivamente alla stregua delle conclusioni rassegnate dal ctu sulla base di una documentazione incompleta e contraddittoria e pertanto inidonea a dimostrare l'effettivo espletamento dell'incarico conferito dalla CP_7 Per_3
19. Si costituivano ritualmente e eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 Controparte_1 del gravame ex art 348 bis c.p.c. e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
20. n.q. di erede di restava contumace. Controparte_3 Persona_3 21. All'esito di una serie di rinvii, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del 6 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
22.Premessa l'ammissibilità dell'impugnazione, entrambe le censure formulate dall'appellante non colgono nel segno.
23. Preliminarmente è opportuno premettere che, pur mancando la prova di un contratto scritto antecedente alla data di sottoscrizione della convenzione del settembre 2009, con la quale le parti rideterminavano i reciproci obblighi dettando le condizioni cui subordinare il futuro pagamento dei compensi, non è mai stato posto in dubbio dalla società appellante che il vesse effettivamente Per_1 predisposto l'attività di progettazione in relazione alla quale avrebbe dovuto percepire il giusto compenso professionale. La società , infatti, non ha mai efficacemente contestato l'effettivo affidamento dell'incarico a quest'ultimo.
25. È dato acquisito che il diritto al compenso sorge nel momento in cui il professionista svolge effettivamente la prestazione e a prescindere da un mandato in forma scritta, l'assenza di tale requisito, oltretutto, non è sufficiente a far venire meno la formalità dell'incarico. Detto altrimenti, il diritto in questione “deriva” dal contratto di mandato professionale, che tuttavia non è soggetto a vincoli di forma, e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. (Cass. 31.3.2021 n. 8863).
26. Ebbene nell'ipotesi che ci occupa non è revocabile in dubbio che il abbia effettivamente Per_1 espletato la propria attività in favore della società appellante e su incarico di quest'ultima, il dato dirimente in tal senso è rappresentato dalla circostanza che è la stessa a riconoscerlo Parte_1 espressamente nell'accordo transattivo testè menzionato.
27. Ne deriva che, il credito vantato dal per l'attività espletata non rientra tra le ipotesi di Per_1 prescrizione presuntiva annoverate dall'art 2956 c.c, non tanto e non solo perché sarebbe contrario alla ratio sottesa a quest'ultime puntualmente richiamata dal primo giudice, ovvero quella di regolare unicamente i rapporti che si svolgono senza formalità ove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza ( Cass 10379/2018; Cass 789/2022) e nemmeno perché il credito del professionista nascerebbe da un contratto avente forma scritta ( Cass 763/2017), ma per ragioni legate alla stessa natura del credito e alle specifiche caratteristiche delle prescrizioni presuntive che pacificamente non possono essere eccepite in giudizio se la parte che le invoca abbia comunque ammesso, come nel caso di specie, che l'obbligazione non è stata estinta alla stregua dell'orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità(Cass 15665/2023; Cass. 17595/2019; Cass. 23751/2018; Cass. 2977/2016; Cass. 11991/2014).
28. D'altra parte, dalla documentazione in atti, puntualmente esaminata dal ctu, è emerso anzitutto che l'ingegnere originariamente convenuto ha effettivamente svolto per la società citante la dichiarata attività di progettazione, sebbene in termini significativamente diversi rispetto a quelli rappresentati negli scritti difensivi dei suoi danti causa , tanto è vero che il credito riconosciuto al è stato Per_1 significativamente ridotto rispetto alle originarie pretese del professionista che inizialmente presentava alla società attrice una parcella di ben 550.000,00 euro, poi ridotti a 243.000,00 euro alla stregua dei criteri dettati dalla convenzione del 10.09.2007 e infine ulteriormente ridimensionati in sede di liquidazione giudiziale, laddove, alla stregua della documentazione prodotta, il credito in questione è stato determinato in euro 84.000,00.
29. Sotto diverso, ma connesso profilo è anche emerso che l'attività in questione sarebbe stata svolta a far data dal 2002, ovvero ben prima dell'insorgenza del vincolo che ha compromesso l'edificabilità dei terreni coinvolti dal progetto e ancor prima della stipula della più volte citata convenzione transattiva sottoscritta con la società committente. 30. E' evidente, quindi, che le prestazioni professionali documentate, in quanto effettivamente svolte , debbano essere comunque remunerate alla stregua delle tariffe professionali all'epoca vigenti nonostante l'obbligazione dell'ingegnere, contrariamente a quanto sostenuto dai non fosse Per_1 riconducibile nel caso di specie ad un'obbligazione di mezzi bensì di risultato, in quanto quest'ultimo era tenuto alla presentazione di un progetto concretamente utilizzabile sotto il profilo sia tecnico che giuridico conformemente all'orientamento invalso in materia nella giurisprudenza di legittimità. (Cass. 1214/2017; 6812/1998).
31. Quanto sinora argomentato, oltre a determinare l'assoluta infondatezza del primo motivo di gravame risulta dirimente anche per quanto attiene al rigetto del secondo motivo.
32. La determinazione del compenso operata dal ctu, infatti, oltre ad attenersi puntualmente ai criteri indicati dal Tribunale nella formulazione del relativo quesito, risulta coerente con un'analitica disamina della documentazione in atti che giustifica esaustivamente la quantificazione degli importi dovuti al professionista che, come anzidetto, risulta peraltro significativamente inferiore rispetto ai compensi inizialmente richiesti alla società mandataria.
33. La totale infondatezza di entrambi i motivi formulati postula il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
34. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte appellata , secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori minimi tenuto conto della sostanziale identità delle difese svolte dal medesimo difensore sia pure in favore di ciascun assistito , e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 13866/2019 ,ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 7.160,00 per compensi , oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio dell'08/07/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Cons. rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4871/2019, posta in deliberazione all' udienza del 6/2/2025 vertente
TRA con gli Avv.ti CANALE CARLA e MENENTI SILVANO Parte_1
- appellante -
E
e n.q. di eredi di coeredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Persona_2 con l' Avv. TRIVELLI SIMONE;
- appellati –
e n.q. di erede di Controparte_3 Persona_3
-appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13866/2019, pubblicata in data 02/07/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.10.2012 conveniva in giudizio la Persona_3
in persona del suo legale rappresentante, per ottenere la condanna al pagamento Controparte_4 di quest'ultima della somma di euro 174.000, oltre interessi e rivalutazione, quale debitore surrogato ex art 2900 c.c, nel credito a sua volta vantato dall'Ing. nei confronti della società Persona_1 medesima della somma di euro 240.000, oltre interessi e rivalutazione,
2. L'importo in questione sarebbe spettato a quest'ultimo per le prestazioni professionali svolte nei confronti della e riconosciute nella transazione del 10.09.2007, sottoscritta dal Parte_1 professionista con la società proprio al fine di comporre la questione relativa alla percezione del giusto compenso per la realizzazione della progettazione commissionatagli, nonostante l'utilità di quest'ultima fosse stata gravemente compromessa da vicende successive all'espletamento dell'incarico di cui si tratterà diffusamente nel seguito.
3. Ai fini della surroga, in particolare, deduceva di essere creditore del in Persona_3 Per_1 forza di una scrittura privata del 24/10/2007 in cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il professionista, lungi dal riconoscere di essere debitore del citante, si limitava a confermare di “aver avuto incarico dal sig. di predisporre il piano finanziario per la realizzazione della Persona_3 lottizzazione nel Comune di Ariccia, località , di proprietà della soc. in Parte_1 Parte_1 ordine al quale l'ingegnere aveva predisposto la “perizia di spese e ricavi per la lottizzazione” quantificandone gli utili. Confermava, altresì, di aver ricevuto dal cconti pari a euro 174.000 per Per_3
l'opera svolta a tal fine dal 10.12.2002 al 24.10.2007 dei quali confermava la percezione attraverso una clausola aggiunta a penna e debitamente sottoscritta.
4. Inspiegabilmente, benchè l'inserimento della clausola in questione fosse inequivocabilmente finalizzato ad attestare la percezione di tali acconti da parte del professionista incaricato, come confermato dal tenore testuale della dichiarazione ivi contenuta, il retendeva, al contrario, di Per_3 assimilare quest'ultima a una ricognizione di debito con cui il si riconosceva debitore nei Per_1 confronti dell'attore della somma di euro 174.000,00.
5. Si costituiva tempestivamente la contestando tutto quanto dedotto ed eccepito Parte_1 dall'attrice, ed in particolare la carenza dei presupposti per la surroga dell'attore nel credito vantato dal attesa l'assoluta inesistenza del credito in questione che, oltre a non essere stato provato in Per_1 alcun modo, doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art 2956 c.c. per l'inerzia sia dell'interessato, che aveva rinunciato all'azione introdotta nel 2006, sia degli eredi e nei confronti CP_2 Controparte_1 dei quali il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio in quanto eredi di medio Persona_1 tempore deceduto, e coeredi di deceduta in seguito alla chiamata. Il G.I. all'udienza Persona_4 del 27 febbraio 2017 dichiarava altresì l'interruzione del processo per il decesso della parte attrice, ritualmente riassunto su istanza di e . CP_2 Controparte_5
6. La convenuta, nell'eccepire l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal preteso debitore surrogato, deduceva in particolare che, in seguito alla sottoscrizione della transazione del 10/09/2007, non era pervenuta alcuna richiesta di pagamento da parte del professionista nei confronti della società e nemmeno era stato posto in essere alcun atto interruttivo da parte degli eredi di quest'ultimo.
7. Oltretutto, a dire della società medesima, la prestazione dovuta dal n favore della stessa era Per_1 divenuta impossibile stante l'inedificabilità del lotto oggetto della progettazione atteso che quest'ultimo ricadeva quasi integralmente all'interno della “Fascia di rispetto delle Coste Marine, Lacuali e dei Corsi d'acqua” come attestato dalla perizia giurata, allegata in atti, redatta da tecnico competente ed emessa in data 25/02/2013.
8. All'atto della costituzione in giudizio gli eredi oltre a contestare la natura di ricognizione del Per_1 debito della scrittura privata siglata dal proprio dante causa e dal e l'intervenuta prescrizione Per_3 presuntiva del credito vantato dall'ingegnere, spiegavano domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo la corresponsione da parte della società delle somme già spettanti al Parte_1 proprio congiunto per l'opera svolta che, quantificate secondo i criteri contenuti nella suddetta convenzione transattiva, ammontava a euro 240.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
9. A tal fine deducevano che le proprie pretese creditorie trovavano fondamento, per l'appunto, nella convenzione professionale precedentemente menzionata conclusa tra la società attrice e il proprio dante causa nel settembre del 2007, nella quale le parti intendevano “rideterminare i reciproci obblighi” con riferimento all'attività professionale prestata dall'Ing. per la predisposizione del progetto Per_1 finalizzato a “ottenere la concessione urbanistica dal Comune di Ariccia” per i terreni ivi individuati.
10. All'uopo le parti dell'accordo convenivano che per le prestazioni espletate spettasse al professionista un compenso pari “ad euro 20 per mc3, al momento del rilascio della concessione urbanistica da parte del Comune di Ariccia, riconducibile alla progettazione presentata dal medesimo ingegnere al nominato . CP_6
11. Il credito vantato dagli eredi del pertanto, trovava fondamento in un contratto scritto che Per_1 determinava i criteri per il futuro compenso sicchè non poteva operare la prescrizione breve di cui all'art. 2956 c.c. invocata da controparte.
12. La causa veniva dapprima istruita documentalmente e successivamente rimessa sul ruolo per l'espletamento della ctu precipuamente finalizzata a verificare:
- “se, tenuto conto della superficie, della consistenza e della ubicazione e delle altre caratteristiche del terreno sito in Ariccia, distinto in catasto al foglio 19 particelle 13-14-15-16-17-18-186, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti alla data della convenzione del 10.09.2007, era possibile la adozione della concessione edilizia o di altro provvedimento che consentisse la realizzazione delle opere previste nella progettazione predisposta dall' ing. se tale possibilità sia insorta successivamente alla Persona_1 stipula della convenzione”
- “se ancora oggi l'area interessata dalla progettazione ricade all'interno della “Fascia di rispetto delle Coste Marine, Lacuali e dei Corsi d'Acqua del P.T.P.R”, per la quale è prevista una zona di rispetto di 150 mt per parte”
13. Al Consulente veniva demandato, altresì, di quantificare: “ove possibile, sulla base della sola documentazione in atti, il compenso spettante all'ing. per l'attività di progettazione Persona_1 espletata facendo applicazione delle tariffe professionali vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'incarico (2006)”
14. Considerato infatti che l'espressa pattuizione del pagamento del compenso al momento del rilascio della concessione edilizia era evidentemente riconducibile a una vera e propria condizione sospensiva e non ad un termine finale come preteso dai subordinando il pagamento del compenso al Per_1 momento della verificazione di un evento futuro e incerto, risultava dirimente stabilire se la progettazione predisposta dall'ingegnere fosse in concreto realizzabile al momento della citata pattuizione ovvero se potesse divenirlo successivamente.
15. Il ctu, all'esito di un accurato esame della documentazione in atti e di un continuo confronto con le parti, come si deduce anche dai puntuali riscontri forniti alle note critiche formulate dai rispettivi c.t.p, concludeva nel senso che:
- Alla data della sottoscrizione della convenzione del 10/09/2007, sulla base degli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, non era possibile che il comune di Ariccia rilasciasse la concessione o altro provvedimento che consentisse la realizzazione delle opere previste nella progettazione predisposta dall'Ing. osì come desumibile dalle tavole di progetto allegate in atti. Per_1 - L'edificabilità delle particelle individuate non sarebbe potuta insorgere nemmeno successivamente non essendo mutato il regime vincolistico e non essendo stato approvato dalla Regione, medio tempore, il Piano Particolareggiato Esecutivo “Ginestreto” (pag 50-52 ctu)
- Il compenso comunque spettante all'ingegnere per l'attività di progettazione espletata per il rilascio della concessione, riferita dal consulente ad una “progettazione di solo tipo edilizio” sulla base dell'esigua documentazione in atti e a far data dalla data di conferimento, dell'incarico, presuntivamente riconducibile al 2002, poteva essere quantificato in euro 84.000, valutati secondo i criteri guida della legge 143/1949.
16. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
17. Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava integralmente le domande proposte da CP_3
n.q. di erede di atteso che dalla dichiarazione sottoscritta dal il
[...] Persona_3 Per_1
24.10.2007 non poteva desumersi alcuna volontà di dichiararsi debitore dell'attore originario. Al contrario, la clausola in questione era evidentemente finalizzata ad attestare il diritto di credito al compenso per l'opera professionale svolta dall'ingegnere su mandato del e la percezione dei Per_3 relativi acconti, sicchè il diritto di credito vantato da risultava del tutto infondato Persona_3 anzitutto ai fini della surroga. Rigettava altresì l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito vantato dal in quanto derivante da contratto stipulato in forma scritta e quindi liquidava il compenso Per_1 spettante al professionista per le prestazioni svolte su incarico della in euro Parte_1
84.000,00 oltre iva e cassa professionale aderendo alle conclusioni rassegnate dal proprio consulente. Per l'effetto condannava la società medesima a corrispondere la somma anzidetta, pro quota, a CP_1
e (n.q. di eredi di e coeredi di ), oltre interessi legali dal Controparte_2 Persona_1 Persona_2 deposito della sentenza al saldo. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi Per_1
Condannava al rimborso delle spese di lite sostenute da e e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 dalla società liquidate nella misura di euro 8.400 ciascuno, oltre IVA, cpa e Parte_1 rimborso spese generali e la al rimborso delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 he, compensate in ragione di due terzi, venivano liquidate in euro 3.000, oltre Iva, cpa Controparte_2
e rimborso spese generali.
18. Contro la decisione conclusiva del primo grado di giudizio proponeva tempestivamente appello la
, chiedendone la parziale riforma e lamentando l'erroneità della sentenza sotto due Parte_1 distinti profili:
- l'erronea esclusione dell'applicabilità della prescrizione breve prevista dall'art 2956 c.c. al credito derivante all'ing. dalla convenzione del 10.09.2009, nonostante quest'ultima fosse stata Per_1 dichiarata incidentalmente nulla dal Tribunale sulla scorta dell'inscindibilità dell'evento condizionante dedotto nell'accordo rispetto alle altre pattuizioni in materia di compenso.
- l'insufficienza della motivazione in ordine alla determinazione del compenso comunque spettante al professionista, stabilito esclusivamente alla stregua delle conclusioni rassegnate dal ctu sulla base di una documentazione incompleta e contraddittoria e pertanto inidonea a dimostrare l'effettivo espletamento dell'incarico conferito dalla CP_7 Per_3
19. Si costituivano ritualmente e eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_2 Controparte_1 del gravame ex art 348 bis c.p.c. e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
20. n.q. di erede di restava contumace. Controparte_3 Persona_3 21. All'esito di una serie di rinvii, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del 6 febbraio 2025 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
22.Premessa l'ammissibilità dell'impugnazione, entrambe le censure formulate dall'appellante non colgono nel segno.
23. Preliminarmente è opportuno premettere che, pur mancando la prova di un contratto scritto antecedente alla data di sottoscrizione della convenzione del settembre 2009, con la quale le parti rideterminavano i reciproci obblighi dettando le condizioni cui subordinare il futuro pagamento dei compensi, non è mai stato posto in dubbio dalla società appellante che il vesse effettivamente Per_1 predisposto l'attività di progettazione in relazione alla quale avrebbe dovuto percepire il giusto compenso professionale. La società , infatti, non ha mai efficacemente contestato l'effettivo affidamento dell'incarico a quest'ultimo.
25. È dato acquisito che il diritto al compenso sorge nel momento in cui il professionista svolge effettivamente la prestazione e a prescindere da un mandato in forma scritta, l'assenza di tale requisito, oltretutto, non è sufficiente a far venire meno la formalità dell'incarico. Detto altrimenti, il diritto in questione “deriva” dal contratto di mandato professionale, che tuttavia non è soggetto a vincoli di forma, e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. (Cass. 31.3.2021 n. 8863).
26. Ebbene nell'ipotesi che ci occupa non è revocabile in dubbio che il abbia effettivamente Per_1 espletato la propria attività in favore della società appellante e su incarico di quest'ultima, il dato dirimente in tal senso è rappresentato dalla circostanza che è la stessa a riconoscerlo Parte_1 espressamente nell'accordo transattivo testè menzionato.
27. Ne deriva che, il credito vantato dal per l'attività espletata non rientra tra le ipotesi di Per_1 prescrizione presuntiva annoverate dall'art 2956 c.c, non tanto e non solo perché sarebbe contrario alla ratio sottesa a quest'ultime puntualmente richiamata dal primo giudice, ovvero quella di regolare unicamente i rapporti che si svolgono senza formalità ove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza ( Cass 10379/2018; Cass 789/2022) e nemmeno perché il credito del professionista nascerebbe da un contratto avente forma scritta ( Cass 763/2017), ma per ragioni legate alla stessa natura del credito e alle specifiche caratteristiche delle prescrizioni presuntive che pacificamente non possono essere eccepite in giudizio se la parte che le invoca abbia comunque ammesso, come nel caso di specie, che l'obbligazione non è stata estinta alla stregua dell'orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità(Cass 15665/2023; Cass. 17595/2019; Cass. 23751/2018; Cass. 2977/2016; Cass. 11991/2014).
28. D'altra parte, dalla documentazione in atti, puntualmente esaminata dal ctu, è emerso anzitutto che l'ingegnere originariamente convenuto ha effettivamente svolto per la società citante la dichiarata attività di progettazione, sebbene in termini significativamente diversi rispetto a quelli rappresentati negli scritti difensivi dei suoi danti causa , tanto è vero che il credito riconosciuto al è stato Per_1 significativamente ridotto rispetto alle originarie pretese del professionista che inizialmente presentava alla società attrice una parcella di ben 550.000,00 euro, poi ridotti a 243.000,00 euro alla stregua dei criteri dettati dalla convenzione del 10.09.2007 e infine ulteriormente ridimensionati in sede di liquidazione giudiziale, laddove, alla stregua della documentazione prodotta, il credito in questione è stato determinato in euro 84.000,00.
29. Sotto diverso, ma connesso profilo è anche emerso che l'attività in questione sarebbe stata svolta a far data dal 2002, ovvero ben prima dell'insorgenza del vincolo che ha compromesso l'edificabilità dei terreni coinvolti dal progetto e ancor prima della stipula della più volte citata convenzione transattiva sottoscritta con la società committente. 30. E' evidente, quindi, che le prestazioni professionali documentate, in quanto effettivamente svolte , debbano essere comunque remunerate alla stregua delle tariffe professionali all'epoca vigenti nonostante l'obbligazione dell'ingegnere, contrariamente a quanto sostenuto dai non fosse Per_1 riconducibile nel caso di specie ad un'obbligazione di mezzi bensì di risultato, in quanto quest'ultimo era tenuto alla presentazione di un progetto concretamente utilizzabile sotto il profilo sia tecnico che giuridico conformemente all'orientamento invalso in materia nella giurisprudenza di legittimità. (Cass. 1214/2017; 6812/1998).
31. Quanto sinora argomentato, oltre a determinare l'assoluta infondatezza del primo motivo di gravame risulta dirimente anche per quanto attiene al rigetto del secondo motivo.
32. La determinazione del compenso operata dal ctu, infatti, oltre ad attenersi puntualmente ai criteri indicati dal Tribunale nella formulazione del relativo quesito, risulta coerente con un'analitica disamina della documentazione in atti che giustifica esaustivamente la quantificazione degli importi dovuti al professionista che, come anzidetto, risulta peraltro significativamente inferiore rispetto ai compensi inizialmente richiesti alla società mandataria.
33. La totale infondatezza di entrambi i motivi formulati postula il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
34. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte appellata , secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori minimi tenuto conto della sostanziale identità delle difese svolte dal medesimo difensore sia pure in favore di ciascun assistito , e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 13866/2019 ,ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 7.160,00 per compensi , oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio dell'08/07/2025.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta