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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO SECHI e Parte_1 C.F._1
MAVI PIREDDA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIULIANA MURINO e ROBERTO DI CP_1 P.IVA_1
TUCCI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 l' , chiedendo il riconoscimento dell'inabilità lavorativa con postumi permanenti di danno CP_1 biologico pari al 15% e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo da CP_2 infortunio sul lavoro verificatosi in data 03/06/2021.
Più precisamente, l'odierno ricorrente, con mansioni di idraulico industriale, nel corso della prestazione lavorativa ha inciampato rovinosamente contro un tubo con conseguente “lesione del legamento crociato anteriore (LCA) e del legamento collaterale mediale (LCM) ed edema osseo da lesione cartilaginea (CFL)”.
Con tale diagnosi, in data 03/06/2021, ha presentato denuncia (n. 517076709) all' Parte_1 CP_1 che, previo riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta (dal 07/06/2021 al 27/09/2021), con provvedimento del 29/09/2021 ha calcolato una limitazione funzionale del ginocchio destro con una menomazione dell'integrità fisica nella misura percentuale del 4%.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla CP_2 luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva. pagina 1 di 2 Incontestata la dinamica dei fatti, la causa è stata istruita con documenti e CTU con la nomina del Dott.
ed è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc. Persona_1
Il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha riconosciuto Pt_1
affetto da “Esiti di distorsione del ginocchio destro”, concludendo l'elaborato peritale come
[...] segue:
- “Il deficit articolare del ginocchio realizzato con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165 a 180) è individuato nel DM del 12 luglio 2000 ove sono approvate la Tabella delle
Menomazioni e la Tabella Indennizzo danno biologico e quella dei coefficienti alla voce 276 che individua un danno del 12%”.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto argomentato posso affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice: in data 03/06/2021, in occasione di lavoro, il periziando ha riportato trauma distorsivo del ginocchio destro realizzando lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale e gono artrosi secondaria i cui postumi permanenti sono individuati in danno biologico nella misura del 12% dal 03/06/2021”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 13 Dlgs. n. 38/2000, consegue che l' deve essere condannato a versare, CP_1 in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 12%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto da postumi permanenti nella misura del Parte_1 12%, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 03/06/2021;
- condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla percentuale del 12%, oltre CP_1 interessi legali;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore degli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 10/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO SECHI e Parte_1 C.F._1
MAVI PIREDDA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti GIULIANA MURINO e ROBERTO DI CP_1 P.IVA_1
TUCCI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 l' , chiedendo il riconoscimento dell'inabilità lavorativa con postumi permanenti di danno CP_1 biologico pari al 15% e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo da CP_2 infortunio sul lavoro verificatosi in data 03/06/2021.
Più precisamente, l'odierno ricorrente, con mansioni di idraulico industriale, nel corso della prestazione lavorativa ha inciampato rovinosamente contro un tubo con conseguente “lesione del legamento crociato anteriore (LCA) e del legamento collaterale mediale (LCM) ed edema osseo da lesione cartilaginea (CFL)”.
Con tale diagnosi, in data 03/06/2021, ha presentato denuncia (n. 517076709) all' Parte_1 CP_1 che, previo riconoscimento di un'inabilità temporanea assoluta (dal 07/06/2021 al 27/09/2021), con provvedimento del 29/09/2021 ha calcolato una limitazione funzionale del ginocchio destro con una menomazione dell'integrità fisica nella misura percentuale del 4%.
Da ciò la necessità di radicare il presente giudizio.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto alla CP_2 luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva. pagina 1 di 2 Incontestata la dinamica dei fatti, la causa è stata istruita con documenti e CTU con la nomina del Dott.
ed è stata trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 127 ter cpc. Persona_1
Il CTU nominato, all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha riconosciuto Pt_1
affetto da “Esiti di distorsione del ginocchio destro”, concludendo l'elaborato peritale come
[...] segue:
- “Il deficit articolare del ginocchio realizzato con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165 a 180) è individuato nel DM del 12 luglio 2000 ove sono approvate la Tabella delle
Menomazioni e la Tabella Indennizzo danno biologico e quella dei coefficienti alla voce 276 che individua un danno del 12%”.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto argomentato posso affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice: in data 03/06/2021, in occasione di lavoro, il periziando ha riportato trauma distorsivo del ginocchio destro realizzando lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale e gono artrosi secondaria i cui postumi permanenti sono individuati in danno biologico nella misura del 12% dal 03/06/2021”.
Tanto premesso, le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede peritale sono condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo in quanto coerenti con la documentazione medica in atti e, pertanto, possono porsi a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso.
In applicazione dell'art. 13 Dlgs. n. 38/2000, consegue che l' deve essere condannato a versare, CP_1 in favore del ricorrente, un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale del 12%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto da postumi permanenti nella misura del Parte_1 12%, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 03/06/2021;
- condanna a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla percentuale del 12%, oltre CP_1 interessi legali;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore degli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 10/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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