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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel.est. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Francesco Distefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO GEROSA ( ) e dall'avv. MICAELA STEFANETTI (C.F. CodiceFiscale_1
) e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Morbegno, via Nani n. 7, C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
CONTRO
NT
RECLAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito del ricorso della creditrice (d'ora in avanti, ) con sentenza n. 17/2024 il CP_1 CP_1 Tribunale di Sondrio ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 Parte (d'ora in avanti, ). In particolare, il Tribunale ha affermato che:
- il contraddittorio si era regolarmente costituito con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione Parte dell'udienza a mediante deposito della stessa presso la casa comunale il 22.8.2024,
- non vi era prova dei requisiti dimensionali per qualificare minore ex art. 2 co. 1 lett. d) Parte_2 Parte CCII, dato che , non costituita, non aveva assolto il relativo onere probatorio su di essa incombente,
- sussisteva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 uc CCII, a fronte di debiti scaduti per un importo superiore a € 30.000,00 e cioè debiti per € 24.899,87, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, debiti tributari per € 46.624, 44, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate, oltre al debito verso per € 8.545,97, attestato da decreto ingiuntivo non opposto, CP_1 Parte
- versava in stato di insolvenza, desumibile dal mancato pagamento del credito di CP_1
(ingiuntole con decreto ingiuntivo non opposto e seguito da precetto) e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario. pagina 1 di 4 Parte Avverso la detta sentenza ha proposto reclamo, deducendo:
- (mancata notifica a mezzo PEC da parte della cancelleria del Tribunale del decreto di fissazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore) di non avere mai ricevuto dalla cancelleria la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al proprio indirizzo PEC
(come comprovato dalla schermata del sito Legalmail avente ad oggetto le mail da essa ricevute nel periodo compreso tra l'1.08.2024 e il 31.08.2024),
- di non essere venuta a conoscenza neppure successivamente del ricorso e della data d'udienza, per causa ad essa non imputabile, in quanto il mancato perfezionamento della notifica dell'09.08.2024 Con presso la sua sede legale era dipeso da un “errore di comunicazione” con l' , avendo questi trovato Parte nello studio comm. Tassi (sua sede legale), autorizzato a ritirare gli atti per essa , una persona non autorizzata a riceverli, che l'aveva erroneamente indotto a ritenere che il predetto studio non ritirava Parte più gli atti per essa ,
- in ogni caso, di non essere insolvente, in quanto essa vantava verso l'erario un credito fiscale per €
727.675,11 risultante dalla stessa informativa citata in sentenza a p. 3, nonché un patrimonio netto di € 153.547,00 al 31.12.2022. Ha quindi chiesto di revocare l'impugnata sentenza e, altresì, di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione.
All'udienza del 23.01.2025 la Corte, dichiarata la contumacia della e di NT
, ha assunto la causa in decisione. CP_1
--
La Corte osserva quanto segue. Parte Con il primo motivo, la reclamante eccepisce la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado e del conseguente decreto di convocazione all'udienza in ragione del fatto che dalla Parte schermata Legalmail (doc. 2 fasc. ) non risultava alcuna mail di notifica del ricorso o del decreto di convocazione inviata al suo indirizzo PEC da parte della cancelleria del Tribunale di Sondrio nel periodo tra il 20.6.24 e il 20.9.24.
Il motivo è infondato, dato che dai documenti in atti risulta che la cancelleria del Tribunale di Sondrio ha invece provveduto in tal senso.
Giova in proposito ricordare che l'art. 40 co. 6 CCII, che disciplina le modalità di notifica del ricorso introduttivo, dispone che, innanzitutto “…il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti” e che “l'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
Orbene, da un esame effettuato tramite SICID dalla Cancelleria di questa IV sezione civile nel fascicolo telematico di primo grado -procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 19 del 2024- sono stati rilevati:
-la notificazione attestante che il 6.8.2024 h. 10.34, il funzionario di cancelleria PA aveva provveduto ad inviare -con le modalità di legge- all'indirizzo di posta elettronica della debitrice Parte
il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto il 2.8.2024, il provvedimento di designazione del giudice relatore emesso in data 2.8.2024, il decreto di fissazione dell'udienza del pagina 2 di 4 25.9.2024 h. 13 depositato il 6.8.2024, con invito al destinatario a prendere compiuta visione degli allegati del messaggio che costituiscono gli atti notificati e con la precisazione che “ la presente costituisce notificazione ai sensi dell'art.16 comma 4 del DL 179/2012”, nonché la successiva attestazione, in data 6.8.2024 h. 10,35, da parte del medesimo funzionario di cancelleria, dell'avvenuto invio, con le formalità di legge, del precedente messaggio di posta elettronica contenente gli allegati predetti, seguito dalla precisazione che “la notificazione non ha avuto esito positivo” e con contestuale invito <.. al creditore istante a procedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nelle forme di legge>.
La notifica a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della società debitrice risulta essere stata quindi ben effettuata.
-- Con Con il secondo motivo, la reclamante deduce la nullità della notifica eseguita dall' presso la sua Con sede legale in Sondrio, via Trento n. 13 H (presso lo studio Tassi), avendo l' dichiarato nella sua relata in data 9.8.2024 “anzi, non potuto notificare in quanto in luogo lo studio comm. Tassi, non ritira più atti per la notificanda”, quando invece nella dichiarazione scritta a mano e a firma Tassi, da essa prodotta in sede di reclamo, questi ha dichiarato che <…la dichiarazione riportata sulla relata di notifica “lo studio comm. Tassi non ritira piu atti per la notificanda” è stata impropriamente resa da persona che, come detto, non era autorizzata al ritiro degli atti>.
Il motivo è infondato, non potendo una mera dichiarazione scritta (e pure priva di data certa), inficiare il contenuto di quanto l'UG ha dichiarato di avere personalmente appreso e riportato nella sua relata di notifica, impugnabile con querela di falso.
Deve dunque ritenersi che la detta notificazione effettuata (dal creditore procedente) presso la sede Parte Parte legale di non è andata a buon fine per causa imputabile alla notificanda : sì che successiva Parte Con notifica a effettuata dall mediante deposito di essa presso la casa comunale di Sondrio e andata a buon fine ha consentito la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società Parte debitrice .
--
Con il terzo motivo, la reclamante nega di trovarsi in stato di insolvenza ed eccepisce che dalla stessa informativa citata in sentenza risulta un credito fiscale in suo favore per e. 727.675,11, sì che essa non ha alcun debito verso l'Erario, vantando anzi un credito cospicuo nei confronti di quest'ultima; che, in ogni caso essa ha un patrimonio netto di e. 153.547,00 al 31.12.2022.
Anche questo motivo è infondato, per le ragioni che seguono:
-il dato relativo al patrimonio netto, risalente a fine 2022, è ben lungi dall'essere aggiornato (ad oggi, Parte 7.2.2025) e non appare dunque significativo per escludere che versi, al momento attuale, in stato di insolvenza, Parte
-anche in questa sede di reclamo NON ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla creditrice procedente (e comunque attestato da decreto ingiuntivo e successivi precetti) e di non averlo, ancora ad oggi, pagato (nonostante la sua ammessa esiguità),
non contesta l'esistenza dei debiti verso l'Erario già evidenziati dal primo giudice, né ne ha Pt_1 eccepito l'inesigibilità, si che tali debiti -da ritenersi scaduti e non pagati- sono pienamente esigibili,
-non altrettanto può dirsi invece per l'asserito credito di e. 727.675,11 vantato dalla ricorrente nei Parte confronti dell'Agenzia delle Entrate, sia perchè proprio dal prospetto da fornito da quale doc. 7, pagina 3 di 4 titolato “Monitoraggio crediti non tracciabili”, risulta che si tratta di una somma utilizzabile (non si capisce esattamente in quali termini) “nel mod. F24” che, però non si sa se è stata già utilizzata in passato, se verrà utilizzata nel mod. F 24 del 2025 e se è compensabile con eventuali debiti d'imposta, sia perché la gran parte di tale importo risulta in ogni caso utilizzabile non adesso, bensì (entro certi limiti) anno per anno fino al 2031, con la conseguenza che l' importo in questione non è all'evidenza attualmente utilizzabile se non in piccola parte ( e non si sa in quale forma): a differenza dei debiti di Parte
verso l'Erario, quelli sì pienamente esigibili da tempo, e non pagati.
Parte Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del fatto che non è ancora riuscita a pagare il pur risalente e modesto importo (8.000,00 euro circa) di cui è debitrice verso , deve ritenersi che CP_1 essa versa, come già ritenuto dal Tribunale, in uno stato strutturale di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni.
-- Alla luce di quanto esposto, il reclamo va rigettato, con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito alcuno.
Sussistono le condizioni per porre a carico della reclamante l'ulteriore contributo dovuto per legge, come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: Parte
-rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Sondrio,
-nulla sulle spese,
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste per porre a carico della reclamante l'ulteriore contributo dovuto ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 e succ. mod. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23.1.2025.
Il Presidente rel.est.
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel.est. dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Francesco Distefano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 MAURIZIO GEROSA ( ) e dall'avv. MICAELA STEFANETTI (C.F. CodiceFiscale_1
) e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Morbegno, via Nani n. 7, C.F._2
RECLAMANTE
CONTRO
P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE
CONTRO
NT
RECLAMATA CONTUMACE
avente ad oggetto: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito del ricorso della creditrice (d'ora in avanti, ) con sentenza n. 17/2024 il CP_1 CP_1 Tribunale di Sondrio ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 Parte (d'ora in avanti, ). In particolare, il Tribunale ha affermato che:
- il contraddittorio si era regolarmente costituito con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione Parte dell'udienza a mediante deposito della stessa presso la casa comunale il 22.8.2024,
- non vi era prova dei requisiti dimensionali per qualificare minore ex art. 2 co. 1 lett. d) Parte_2 Parte CCII, dato che , non costituita, non aveva assolto il relativo onere probatorio su di essa incombente,
- sussisteva il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 uc CCII, a fronte di debiti scaduti per un importo superiore a € 30.000,00 e cioè debiti per € 24.899,87, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, debiti tributari per € 46.624, 44, come da informativa dell'Agenzia delle Entrate, oltre al debito verso per € 8.545,97, attestato da decreto ingiuntivo non opposto, CP_1 Parte
- versava in stato di insolvenza, desumibile dal mancato pagamento del credito di CP_1
(ingiuntole con decreto ingiuntivo non opposto e seguito da precetto) e dall'esposizione debitoria nei confronti dell'erario. pagina 1 di 4 Parte Avverso la detta sentenza ha proposto reclamo, deducendo:
- (mancata notifica a mezzo PEC da parte della cancelleria del Tribunale del decreto di fissazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore) di non avere mai ricevuto dalla cancelleria la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al proprio indirizzo PEC
(come comprovato dalla schermata del sito Legalmail avente ad oggetto le mail da essa ricevute nel periodo compreso tra l'1.08.2024 e il 31.08.2024),
- di non essere venuta a conoscenza neppure successivamente del ricorso e della data d'udienza, per causa ad essa non imputabile, in quanto il mancato perfezionamento della notifica dell'09.08.2024 Con presso la sua sede legale era dipeso da un “errore di comunicazione” con l' , avendo questi trovato Parte nello studio comm. Tassi (sua sede legale), autorizzato a ritirare gli atti per essa , una persona non autorizzata a riceverli, che l'aveva erroneamente indotto a ritenere che il predetto studio non ritirava Parte più gli atti per essa ,
- in ogni caso, di non essere insolvente, in quanto essa vantava verso l'erario un credito fiscale per €
727.675,11 risultante dalla stessa informativa citata in sentenza a p. 3, nonché un patrimonio netto di € 153.547,00 al 31.12.2022. Ha quindi chiesto di revocare l'impugnata sentenza e, altresì, di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione.
All'udienza del 23.01.2025 la Corte, dichiarata la contumacia della e di NT
, ha assunto la causa in decisione. CP_1
--
La Corte osserva quanto segue. Parte Con il primo motivo, la reclamante eccepisce la nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado e del conseguente decreto di convocazione all'udienza in ragione del fatto che dalla Parte schermata Legalmail (doc. 2 fasc. ) non risultava alcuna mail di notifica del ricorso o del decreto di convocazione inviata al suo indirizzo PEC da parte della cancelleria del Tribunale di Sondrio nel periodo tra il 20.6.24 e il 20.9.24.
Il motivo è infondato, dato che dai documenti in atti risulta che la cancelleria del Tribunale di Sondrio ha invece provveduto in tal senso.
Giova in proposito ricordare che l'art. 40 co. 6 CCII, che disciplina le modalità di notifica del ricorso introduttivo, dispone che, innanzitutto “…il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica del debitore risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti” e che “l'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente”.
Orbene, da un esame effettuato tramite SICID dalla Cancelleria di questa IV sezione civile nel fascicolo telematico di primo grado -procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 19 del 2024- sono stati rilevati:
-la notificazione attestante che il 6.8.2024 h. 10.34, il funzionario di cancelleria PA aveva provveduto ad inviare -con le modalità di legge- all'indirizzo di posta elettronica della debitrice Parte
il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto il 2.8.2024, il provvedimento di designazione del giudice relatore emesso in data 2.8.2024, il decreto di fissazione dell'udienza del pagina 2 di 4 25.9.2024 h. 13 depositato il 6.8.2024, con invito al destinatario a prendere compiuta visione degli allegati del messaggio che costituiscono gli atti notificati e con la precisazione che “ la presente costituisce notificazione ai sensi dell'art.16 comma 4 del DL 179/2012”, nonché la successiva attestazione, in data 6.8.2024 h. 10,35, da parte del medesimo funzionario di cancelleria, dell'avvenuto invio, con le formalità di legge, del precedente messaggio di posta elettronica contenente gli allegati predetti, seguito dalla precisazione che “la notificazione non ha avuto esito positivo” e con contestuale invito <.. al creditore istante a procedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza nelle forme di legge>.
La notifica a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della società debitrice risulta essere stata quindi ben effettuata.
-- Con Con il secondo motivo, la reclamante deduce la nullità della notifica eseguita dall' presso la sua Con sede legale in Sondrio, via Trento n. 13 H (presso lo studio Tassi), avendo l' dichiarato nella sua relata in data 9.8.2024 “anzi, non potuto notificare in quanto in luogo lo studio comm. Tassi, non ritira più atti per la notificanda”, quando invece nella dichiarazione scritta a mano e a firma Tassi, da essa prodotta in sede di reclamo, questi ha dichiarato che <…la dichiarazione riportata sulla relata di notifica “lo studio comm. Tassi non ritira piu atti per la notificanda” è stata impropriamente resa da persona che, come detto, non era autorizzata al ritiro degli atti>.
Il motivo è infondato, non potendo una mera dichiarazione scritta (e pure priva di data certa), inficiare il contenuto di quanto l'UG ha dichiarato di avere personalmente appreso e riportato nella sua relata di notifica, impugnabile con querela di falso.
Deve dunque ritenersi che la detta notificazione effettuata (dal creditore procedente) presso la sede Parte Parte legale di non è andata a buon fine per causa imputabile alla notificanda : sì che successiva Parte Con notifica a effettuata dall mediante deposito di essa presso la casa comunale di Sondrio e andata a buon fine ha consentito la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della società Parte debitrice .
--
Con il terzo motivo, la reclamante nega di trovarsi in stato di insolvenza ed eccepisce che dalla stessa informativa citata in sentenza risulta un credito fiscale in suo favore per e. 727.675,11, sì che essa non ha alcun debito verso l'Erario, vantando anzi un credito cospicuo nei confronti di quest'ultima; che, in ogni caso essa ha un patrimonio netto di e. 153.547,00 al 31.12.2022.
Anche questo motivo è infondato, per le ragioni che seguono:
-il dato relativo al patrimonio netto, risalente a fine 2022, è ben lungi dall'essere aggiornato (ad oggi, Parte 7.2.2025) e non appare dunque significativo per escludere che versi, al momento attuale, in stato di insolvenza, Parte
-anche in questa sede di reclamo NON ha contestato l'esistenza del credito vantato dalla creditrice procedente (e comunque attestato da decreto ingiuntivo e successivi precetti) e di non averlo, ancora ad oggi, pagato (nonostante la sua ammessa esiguità),
non contesta l'esistenza dei debiti verso l'Erario già evidenziati dal primo giudice, né ne ha Pt_1 eccepito l'inesigibilità, si che tali debiti -da ritenersi scaduti e non pagati- sono pienamente esigibili,
-non altrettanto può dirsi invece per l'asserito credito di e. 727.675,11 vantato dalla ricorrente nei Parte confronti dell'Agenzia delle Entrate, sia perchè proprio dal prospetto da fornito da quale doc. 7, pagina 3 di 4 titolato “Monitoraggio crediti non tracciabili”, risulta che si tratta di una somma utilizzabile (non si capisce esattamente in quali termini) “nel mod. F24” che, però non si sa se è stata già utilizzata in passato, se verrà utilizzata nel mod. F 24 del 2025 e se è compensabile con eventuali debiti d'imposta, sia perché la gran parte di tale importo risulta in ogni caso utilizzabile non adesso, bensì (entro certi limiti) anno per anno fino al 2031, con la conseguenza che l' importo in questione non è all'evidenza attualmente utilizzabile se non in piccola parte ( e non si sa in quale forma): a differenza dei debiti di Parte
verso l'Erario, quelli sì pienamente esigibili da tempo, e non pagati.
Parte Alla luce di quanto esposto, tenuto conto del fatto che non è ancora riuscita a pagare il pur risalente e modesto importo (8.000,00 euro circa) di cui è debitrice verso , deve ritenersi che CP_1 essa versa, come già ritenuto dal Tribunale, in uno stato strutturale di incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni.
-- Alla luce di quanto esposto, il reclamo va rigettato, con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito alcuno.
Sussistono le condizioni per porre a carico della reclamante l'ulteriore contributo dovuto per legge, come da dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: Parte
-rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Sondrio,
-nulla sulle spese,
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste per porre a carico della reclamante l'ulteriore contributo dovuto ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 e succ. mod. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23.1.2025.
Il Presidente rel.est.
Vinicia Licia Serena Calendino
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