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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 19652/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA MAIFREDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA MAIFREDI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
I ricorrrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo di muto rispetto.
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in via Solferino 12, a Flero, viene attribuita in godimento alla moglie che vi vivrà con la figlia minore.
3. I mobili e le suppellettili di proprietà esclusiva del marito sono già stati dallo stesso prelevati dalla casa coniugale e quanto in essa presente attualmente deve ritenersi di proprietà esclusiva della moglie.
4. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente Persona_1
presso la residenza della madre.
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quanto riguarda le decisioni di straordinaria amministrazione.
6. ll padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre giorni alla settimana con relativo pernottamento, ed ogni altra circostanza in cui ciò si renda possibile previo accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia.
7. Il padre e la madre terranno con sé la figlia minore, durante le vacanze estive, per Persona_1
due settimane anche non consecutive, avendo cura di organizzare per tempo con l'altro genitore la ripartizione dei tempi e delle modalità
8. Il padre e la madre terranno con sé durante le vacanze natalizie per sei giorni per Persona_1
ciascuno, anche non consecutivi, avendo cura che la minore passi, alternatamente ogni anno, il Natale con l'uno e l'ultimo giorno dell'Anno con l'altro genitore. Ugualmente per le vacanze di Pasqua, la minore passerà con ciascun genitore tre giorni avendo cura che venga ripartita tra i due la presenza alternata per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
9. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore fino al raggiungimento della autosufficienza economica della stessa, con il versamento della somma mensile di euro 350
(trecentocinquanta//00) mensile entro il 15 di ogni mese direttamente a mezzo di bonifico bancario sul conto della moglie al codice Iban [...], somma rivalutabile secondo gli indici istat.
10. Il padre contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
11. Il padre e la madre si rilasciano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con l'inserimento della figlia minore autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
12. I coniugi vivono di reddito proprio e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
(doc.ti n.ri.9 e 10)“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Poncarale (atto n. 4, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 19652/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA MAIFREDI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA MAIFREDI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
I ricorrrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito trascritte.
“1. vita separata con obbligo di muto rispetto.
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in via Solferino 12, a Flero, viene attribuita in godimento alla moglie che vi vivrà con la figlia minore.
3. I mobili e le suppellettili di proprietà esclusiva del marito sono già stati dallo stesso prelevati dalla casa coniugale e quanto in essa presente attualmente deve ritenersi di proprietà esclusiva della moglie.
4. La figlia è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente Persona_1
presso la residenza della madre.
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori per quanto attiene agli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente per quanto riguarda le decisioni di straordinaria amministrazione.
6. ll padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre giorni alla settimana con relativo pernottamento, ed ogni altra circostanza in cui ciò si renda possibile previo accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia.
7. Il padre e la madre terranno con sé la figlia minore, durante le vacanze estive, per Persona_1
due settimane anche non consecutive, avendo cura di organizzare per tempo con l'altro genitore la ripartizione dei tempi e delle modalità
8. Il padre e la madre terranno con sé durante le vacanze natalizie per sei giorni per Persona_1
ciascuno, anche non consecutivi, avendo cura che la minore passi, alternatamente ogni anno, il Natale con l'uno e l'ultimo giorno dell'Anno con l'altro genitore. Ugualmente per le vacanze di Pasqua, la minore passerà con ciascun genitore tre giorni avendo cura che venga ripartita tra i due la presenza alternata per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo.
9. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore fino al raggiungimento della autosufficienza economica della stessa, con il versamento della somma mensile di euro 350
(trecentocinquanta//00) mensile entro il 15 di ogni mese direttamente a mezzo di bonifico bancario sul conto della moglie al codice Iban [...], somma rivalutabile secondo gli indici istat.
10. Il padre contribuirà, inoltre, al pagamento delle spese oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
11. Il padre e la madre si rilasciano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti con l'inserimento della figlia minore autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
12. I coniugi vivono di reddito proprio e rinunciano reciprocamente ad assegni di mantenimento.
(doc.ti n.ri.9 e 10)“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/06/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Poncarale (atto n. 4, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni