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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2024, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 2154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Settembrini, n. 28, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Selvaggia Forza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Francesco Borgatti, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Andrea Agostinelli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in data 11.09.2010, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 14, Parte I, Anno
2010), da cui non sono nati figli.
2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dall'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile, confermato dalle parti in data 15.04.2019.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come indicate nell'accordo depositato in data
11.11.2024, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, presso il Comune di Campagnano di Roma, in data Controparte_1
11.09.2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 14, Parte I, Anno 2010);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 2154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Settembrini, n. 28, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Selvaggia Forza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_1
Francesco Borgatti, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Andrea Agostinelli, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Campagnano di Roma, in data 11.09.2010, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 14, Parte I, Anno
2010), da cui non sono nati figli.
2
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dall'accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato
Civile, confermato dalle parti in data 15.04.2019.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni concordate dalle parti, come indicate nell'accordo depositato in data
11.11.2024, sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, presso il Comune di Campagnano di Roma, in data Controparte_1
11.09.2010;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto n. 14, Parte I, Anno 2010);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai