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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
17.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
dell'Olio, rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Prati, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Abbate e Monica
1 Giuppi , presso le quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 17.4.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore, alle seguenti
CONDIZIONI
“1)i genitori continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e con l'obiettivo primario di collaborare e di essere sempre solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin d'ora – entrambi – a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità
connesse al loro ruolo, a mantenere una comunicazione funzionale tra loro nell'interesse del figlio (e con il figlio) e a contattare il prima possibile l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino;
Per_1
2)il figlio minore resterà affidato congiuntamente ai genitori e Per_1
sarà collocato presso la madre, con contestuale fissazione della sua residenza anagrafica unitamente alla SI;
Pt_1
2 3)i genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio e a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di , nel rispetto delle sue capacità, desideri, inclinazioni Per_1
naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente,
ciascuno in via esclusiva nei periodi di propria competenza.
4)Con riguardo al calendario di frequentazione , salvo migliori Persona_2
accordi fra le parti, il Signor vedrà e terrà con sé , CP_1 Per_1
secondo il seguente calendario di massima organizzato su base bi -
settimanale, tenendo conto della tenera et à di e delle attività Per_1
lavorative dei genitori:
a)La prima settimana:
- lunedì in via alternata con i seguenti orari: dalle 15 alle 19 (prelevamento all'asilo, riaccompagnamento a casa a Rivergaro) nei periodi in cui frequenta l'asilo; dalle 10 alle 19 nei lunedì in cui per qualsiasi Per_1
ragione l'asilo sia chiuso o Vittorio sia comunque a casa;
- mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.30 o alle 18 (prelevamento all'asilo,
riaccompagnamento dalla madre a Piacenza o a Rivergaro);
- domenica dalle 9 alle 15 o 16 (il padre preleva il bimbo a Piacenza dalla madre e lo riporta a Rivergaro).
b)La seconda settimana:
- martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30 o alle 18 (prelevamento all'asilo,
riaccompagnamento dalla madre a Piacenza o a Rivergaro);
3 - domenica dalle 9 alle 12 (il padre preleva il bimbo a Piacenza, o a
Rivergaro, dalla madre, la quale va a riprenderlo) o alle 12.30 (se il padre dovesse decidere che sia lui a riportare dalla mamma); Per_1
c) un sabato al mese, in cui starà con il padre dalle ore 9 alle ore Per_1
16, con impegno e obbligo per lo stesso di andare a prenderlo e ricondurlo all'abitazione materna, salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della domenica “breve” di pertinenza paterna;
d) Il padre, inoltre, terrà con sé : Per_1
- il giorno 24 dicembre, compleanno del Signor di ciascun CP_1
anno, indicativamente dalle ore 9.30 alle ore 18.30;
- il 25 dicembre, indicativamente dalle ore 9 alle ore 12 (il giorno di Santo
Stefano il minore resterà con la madre);
- il giorno di Pasqua con il papà dalle ore 9 alle ore 16,00 con impegno a riaccompagnare all'abitazione materna ed il giorno di Pasquetta Per_1
con la madre;
- per dieci giornate nel periodo estivo, non necessariamente consecutive a discrezione del padre, durante le ferie del Signor dalle ore 10 CP_1
alle ore 19, quando il minore sarà riportato dal padre presso l'abitazione materna.
Il minore trascorrerà, per l'estate 2025, con la mamma quattro settimane consecutive in luogo di villeggiatura (Bordighera). Il padre avrà diritto di recarsi presso il luogo di soggiorno e a tenere con sé per due Per_1
giorni la settimana (a eccezione d i una di queste, da individuare in accordo tra i genitori), nelle giornate di domenica e lunedì, dalle ore 10 alle ore
16,00 il giorno della domenica, mentre nella giornata del lunedì dalle ore
4 8,00 alle ore 16,00; la sig.ra si impegna a comunicare il periodo Pt_1
di vacanza almeno 30 giorni prima della partenza.
- inoltre trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e Per_1
con la mamma il giorno della Festa della Mamma indipendentemente dalla calendarizzazione in essere, precisando che in tale data ciascun genitore sarà libero di organizzare la gior nata dalla mattinata anche prescindendo dalla frequentazione della scuola, fermo l'impegno al confronto con l'altro genitore;
- in caso di malattia di , stante la sua tenera età, i genitori Per_1
concordano che il bambino rimanga presso l'abitazione materna sino a guarigione: la madre si impegna sin d'ora ad acconsentire che il padre possa far visita al bambino, nei giorni di p ertinenza paterna (e oltre, previo accordo tra i genitori), sin tanto che il minore non farà rientro a scuola e riprenderà la regolamentazione del diritto di visita come concordata supra;
5)con il compimento degli anni 3 di (maggio 2026), il minore, Per_1
nella giornata di lunedì di cui al precedente punto 4, attuale giorno di riposo del potrà pernottare presso l'abitazione del padre che CP_1
assume l'impegno per il giorno successivo di accompagnarlo a scuola;
stante la tenera età del bambino i genitori si impegnano a monitorare eventuali rifiuti o manifestazioni di disagio da parte di : nel caso Per_1
di manifesto disagio, il previsto pernottamento dovrà avvenire gradualmente anche eventualmente con l'ausilio di psicologi dell'età
evolutiva individuati di comune accordo, al fine di porre in essere eventuali correttivi e così garantire il corretto e sereno equilibrio del bambino.
5 In ogni caso le parti si impegnano con il compimento degli anni 3 di a rivedere l'attuale regolamentazione di frequentazioni e Per_1
mantenimento del minore modulata sulla base dell'età del minore;
6)i genitori avranno comunque il dovere di scambiarsi l'un l'altro qualsiasi informazione relativa al figlio, a riferire indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali si recheranno insieme a lui;
7)tenuto conto dei tempi che trascorrerà con ciascun genitore, Per_1
delle risorse economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro,
il padre contribuirà al mantenimento del minore, a far data dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo nei seguenti termini:
a)corrispondendo alla madre collocataria, con bonifico in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese al conto corrente a lei intestato, a titolo di contributo al mantenimento di l'importo mensile di € 200,00 Per_1
(duecento/00) sino alla restituzione della prima tranche del finanziamento contratto di cui in premessa;
€ 300,00 sino al saldo della seconda tranche del finanziamento di cui in premessa;
€ 400,00 a far data dalla restituzione di quanto concordato con la sig.ra fermo l'impegno previsto al precedente Parte_2
punto 5;
b)facendosi carico del 50% delle spese straordinarie relative al minore, da individuarsi e concordarsi secondo lo schema previsto dal Protocollo
relativo alle spese straordinarie riferibili ai minori ratificato dal C.N.F.
(noto alle parti e allegato, sub d oc. 5);
6 8)i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e del minore impegnandosi a sottoscrivere i documenti all'uopo necessari;
9)la sig.ra riconosce di essere debitrice del sig. della Pt_1 CP_1
somma di € 1.500,00 che si impegna a restituire entro e non oltre il 30
maggio 2025;
10)con l'esatto adempimento di cui al punto 9, le parti dichiarano così di non avere null'altro reciprocamente a pretendere e di rinunziare a qualsiasi reciproca pretesa in relazione a tutti i rapporti economico patrimoniali tra loro pendenti e/o sorti a c ausa della loro convivenza more uxorio e del loro legame genitoriale e/o in precedenza e/o comunque a qualsiasi titolo e/o ragione, salvo l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso;
11)i genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo superiore interesse del figlio, dandovi immediata esecuzione;
12)le spese legali del procedimento di separazione saranno integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012. “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
7 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 15.9.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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