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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 3230/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIUSEPPE TURANO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Corigliano-Rossano (a.u. Corigliano), alla c.da Cardame (Pal. Centro Servizi e Commercio), giusta procura allegata al ricorso
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FABIO FIORELLINO, Controparte_1 nonché dall'Avv.to GIOVANNI NIGRO, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Piazza Europa n. 9, nello studio legale Spataro, giusta procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/09/2023, Pt_1
ha convenuto in giudizio , proponendo
[...] Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2023, emesso da questo Tribunale in data 26/7/2023 e notificato in data 8/8/2023 per il pagamento di euro 17.771,52, oltre accessori e spese della procedura monitoria. La somma, a titolo di TFR maturato nell'ambito del rapporto di lavoro tra l'opposta e
, svoltosi presso lo studio professionale dello stesso dal 19/6/2008 al 3/3/2019, Parte_2 data del suo decesso, è stato richiesto con il procedimento monitorio all'opponente nella qualità di erede.
, coniuge del defunto , ha dedotto l'insussistenza della Parte_1 Parte_2 qualità di erede;
la circostanza per cui lo studio sarebbe gestito da un terzo, , nei CP_2 cui confronti andrebbe correttamente indirizzata la pretesa;
l'erroneità della somma richiesta. Ha, quindi, articolato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 109/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari Sez. Lavoro in data 27.7.2023, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
CP_2
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda opposta, dichiarare il terzo tenuto a manlevare CP_2
da qualsivoglia pronuncia di condanna nei suoi confronti per essere lo stesso usufruttario dell'immobile in Parte_1 cui è allocato lo Studio Professionale del de cuius e soggetto che attualmente svolge la pregressa attività Parte_2 professionale;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. In particolare, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione deve essere rigettata, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. L'opposta creditrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante circa la qualità di erede del datore di lavoro , in capo all'opponente . Parte_2 Parte_1
Si precisa che quella di cui è causa, per il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, è un'obbligazione personale del datore di lavoro , titolare di un'omonima ditta Parte_2 individuale, in quanto tale trasmissibile agli eredi (cfr. all. 2 e 3 fascicolo monitorio, rispettivamente ultima busta paga e CU 2020). Non assume, dunque, alcun rilievo l'eventuale subentro nella gestione dello studio professionale da parte di terzi, anche con l'usufrutto dell'immobile, con il conseguente rigetto della richiesta di chiamata in causa del terzo . CP_2
2 II. Quanto alla prova della qualità di erede, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di successione presentata dall'opponente, di per sé non sufficiente a comportare un'accettazione tacita dell'eredità (si veda sul punto ad es. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 28/02/2007), ma alla quale si aggiunge l'avvenuta successione ex lege di in una serie di diritti reali, in particolare quote Parte_1 di proprietà superficiaria, come documentato dalla visure catastali di cui all'allegato 5 di parte opposta. Si precisa che a fronte di tale produzione documentale, probatoria di comportamenti concludenti (ossia dell'adeguamento catastale in ordine alla titolarità di diritti oggetto della successione, cfr. sul punto ad es. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021), l'opponente non ha preso posizione, limitandosi alla generica deduzione svolta nel ricorso in opposizione dell'assenza della qualità di erede.
III. Altrettanto generiche sono le doglianze articolate in ordine al quantum, considerato che l'ammontare del TFR, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, è documentalmente provato dall'ultima busta paga e dalla CU 2020 (all. 2 e 3 fascicolo monitorio).
IV. Posta, dunque, la sussistenza della qualità di erede in capo ad , il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., con la condanna dell'opponente al pagamento del TFR, degli accessori e delle spese del procedimento monitorio.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite dell'opposizione, che liquida Parte_1 in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di . Controparte_1
Castrovillari, 06/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIUSEPPE TURANO, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Corigliano-Rossano (a.u. Corigliano), alla c.da Cardame (Pal. Centro Servizi e Commercio), giusta procura allegata al ricorso
OPPONENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FABIO FIORELLINO, Controparte_1 nonché dall'Avv.to GIOVANNI NIGRO, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Piazza Europa n. 9, nello studio legale Spataro, giusta procura allegata alla memoria difensiva
OPPOSTA
OGGETTO: retribuzione. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 18/09/2023, Pt_1
ha convenuto in giudizio , proponendo
[...] Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2023, emesso da questo Tribunale in data 26/7/2023 e notificato in data 8/8/2023 per il pagamento di euro 17.771,52, oltre accessori e spese della procedura monitoria. La somma, a titolo di TFR maturato nell'ambito del rapporto di lavoro tra l'opposta e
, svoltosi presso lo studio professionale dello stesso dal 19/6/2008 al 3/3/2019, Parte_2 data del suo decesso, è stato richiesto con il procedimento monitorio all'opponente nella qualità di erede.
, coniuge del defunto , ha dedotto l'insussistenza della Parte_1 Parte_2 qualità di erede;
la circostanza per cui lo studio sarebbe gestito da un terzo, , nei CP_2 cui confronti andrebbe correttamente indirizzata la pretesa;
l'erroneità della somma richiesta. Ha, quindi, articolato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo n. 109/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari Sez. Lavoro in data 27.7.2023, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
CP_2
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda opposta, dichiarare il terzo tenuto a manlevare CP_2
da qualsivoglia pronuncia di condanna nei suoi confronti per essere lo stesso usufruttario dell'immobile in Parte_1 cui è allocato lo Studio Professionale del de cuius e soggetto che attualmente svolge la pregressa attività Parte_2 professionale;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte. In particolare, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione deve essere rigettata, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. L'opposta creditrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante circa la qualità di erede del datore di lavoro , in capo all'opponente . Parte_2 Parte_1
Si precisa che quella di cui è causa, per il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, è un'obbligazione personale del datore di lavoro , titolare di un'omonima ditta Parte_2 individuale, in quanto tale trasmissibile agli eredi (cfr. all. 2 e 3 fascicolo monitorio, rispettivamente ultima busta paga e CU 2020). Non assume, dunque, alcun rilievo l'eventuale subentro nella gestione dello studio professionale da parte di terzi, anche con l'usufrutto dell'immobile, con il conseguente rigetto della richiesta di chiamata in causa del terzo . CP_2
2 II. Quanto alla prova della qualità di erede, l'opposta ha prodotto la dichiarazione di successione presentata dall'opponente, di per sé non sufficiente a comportare un'accettazione tacita dell'eredità (si veda sul punto ad es. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4783 del 28/02/2007), ma alla quale si aggiunge l'avvenuta successione ex lege di in una serie di diritti reali, in particolare quote Parte_1 di proprietà superficiaria, come documentato dalla visure catastali di cui all'allegato 5 di parte opposta. Si precisa che a fronte di tale produzione documentale, probatoria di comportamenti concludenti (ossia dell'adeguamento catastale in ordine alla titolarità di diritti oggetto della successione, cfr. sul punto ad es. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021), l'opponente non ha preso posizione, limitandosi alla generica deduzione svolta nel ricorso in opposizione dell'assenza della qualità di erede.
III. Altrettanto generiche sono le doglianze articolate in ordine al quantum, considerato che l'ammontare del TFR, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, è documentalmente provato dall'ultima busta paga e dalla CU 2020 (all. 2 e 3 fascicolo monitorio).
IV. Posta, dunque, la sussistenza della qualità di erede in capo ad , il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c., con la condanna dell'opponente al pagamento del TFR, degli accessori e delle spese del procedimento monitorio.
*** La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., che sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà.
- Condanna alla rifusione delle spese di lite dell'opposizione, che liquida Parte_1 in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di . Controparte_1
Castrovillari, 06/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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