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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2394/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2394/2018 promossa da: on il patrocinio dell'avv. LEOPARDI ANNA RITA Parte_1
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BACCHI ALESSANDRO Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
con atto di citazione del 05.11.2018, notificato in data Parte_1
07.11.218 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 739/18 (R.G.
1703/18) con il quale il Tribunale Civile di Spoleto, pronunciandosi sul ricorso depositato da , ingiungeva alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 17.250,00, oltre interessi e spese del procedimento. L'opponente, compiutamente esposti i fatti a fondamento della pagina 1 di 8 proposta opposizione, premessa l'inesistenza del credito azionato, non provato e non esigibile, previo accertamento della illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità del titolo monitorio, chiedeva la revoca del titolo monitorio opposto. Con il suddetto atto di opposizione, la SI.ra conveniva in giudizio il SI. Pt_1 CP_1
sostenendo: la prescrizione della pretesa azionata;
l'improcedibilità della domanda;
la nullità della clausola di cui all'art. 5 del preliminare;
l'invalidità della suddetta clausola per indeterminatezza;
l'invalidità della stessa per violazione dell'art.1341 c.c.; la natura meramente potestativa della clausola di cui all'art. 5 del contratto e, comunque,
l'invalidità della stessa qualificandola come condizione sospensiva;
la natura impossibile della condizione;
la non essenzialità del termine ex art.1457 c.c. Nella causa di opposizione si costituiva in giudizio il SI. che, contestate le Controparte_1
avverse eccezioni e deduzioni in quanto sommamente infondate, contestava le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo n. 739/2018 del Tribunale di Spoleto. rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza Concedere per le ragioni espresse in narrativa la provvisoria esecutività del Decreto Opposto;
Rigettare per le ragioni espresse in narrativa le avverso conclusioni con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. Con ordinanza pronunciata fuori udienza del 30/05/2020, il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte opponente e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., il
Giudice, con ordinanza istruttoria del 04/10/2020, ammetteva le prove richieste dalle parti. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale richiesto dalle parti. Nelle more del giudizio, il Giudice, preso atto del fallimento delle trattative per una definizione stragiudiziale della causa, disponeva il prosieguo dell'istruttoria. All'udienza del 11/01/2022 veniva reso l'interrogatorio formale della opponente il 21/02/2023 venivano Parte_1
sentiti i testi di parte opponente SI. e SI. ; il Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 8 16/05/2023 veniva sentito il SI. teste di parte opponente;
il Testimone_3
27/06/2023 venivano sentiti i SI.ri teste di parte opposta, ed Testimone_4 [...]
teste di parte opponente;
infine, all'udienza del 16/01/2024 venivano sentiti i Tes_5
SI.ri e , testi di parte opposta. All'esito Testimone_2 Parte_2
dell'istruzione probatoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 19/03/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con successiva ordinanza, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30/04/2024.
Diritto
Sulla prescrizione del credito. Eccepita da parte opponente, su tale punto si conferma la emessa Ordinanza del 30/05/2020 rappresentando ulteriormente che è stata depositata una scrittura privata tra le parti, non disconosciuta da parte opponente, da cui si evince che in data 28.02.2008 veniva effettuata una proroga contrattuale sino al 31.12.2008, la richiesta di Decreto Ingiuntivo veniva effettuata da parte opposta in data 20.07.2018, ed Cont in data 2.02.2009 veniva inviata per la risoluzione contrattuale da parte opposta, ed in data 14.02.2009 veniva effettuata richiesta di messa in mora formale da parte opposta per la restituzione della somma consegnata a parte opponente. E' stata altresì depositata da parte opposta, una Sentenza del Tribunale Civile di Santa Maria di Capua Vetere, emessa in data 9.05.2012 dal Giudice Roberto Notaro, da cui si evince che a seguito di
Decreto Ingiuntivo per la restituzione delle somme di cui all' oggetto della presente opposizione, l' attuale parte opponente aveva effettuato atto di opposizione presso detto
Tribunale, ed il Giudice si era espresso con Sentenza di incompetenza territoriale. L' azione, richiesta di Decreto Ingiuntivo, era stata già esperita nei termini, interrompendo ogni e qualsiasi prescrizione.
Sulla violazione dell'art 1373 c.c. – Improcedibilità della domanda. Eccepita da parte opponente, eccezione di improcedibilità della domanda per omessa manifestazione della volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita, parte opposta ha depositato un telegramma indirizzato a parte opponente, in cui parte opposta in data pagina 3 di 8 2.02.2009 manifestava la volontà di recesso contrattuale ed una A/R dell' Avv.to Ciro
Foglia, in data 14.02.2009 con richiesta di messa in mora per la restituzione delle somme di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. Tali produzioni documentali non sono state oggetto di contestazione e sono state confermate con le prove testimoniali del SIn.
. Testimone_2
Sulla nullità della clausola contrattuale n. 5 Eccepita da parte opponente:” come dichiarato dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento, le autorizzazioni richieste avevano ad oggetto la realizzazione di … manufatti comunque in deroga agli strumenti urbanistici “teste Geom. ciò sta a significare che, al Testimone_2
momento della stipula del preliminare sulla base delle disposizioni urbanistiche all'epoca vigenti, il Comune di Nocera Umbra non consentiva la realizzazione delle opere di cui al progetto d'interesse del , salvo, un'autorizzazione in deroga. CP_1
Parte opponente si riferisce all'dall'art. 14 T.U. sull'edilizia a norma del quale “ Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale …”, la cui valutazione è nella piena discrezionalità dell'amministrazione che consente di superare vincoli fortemente tipizzati ed inerenti a densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati (art. 14 co III
DPR 380/2001).E' evidente, dunque, come, l'aver condizionato il rogito dell'atto definitivo di compravendita alla concessione di autorizzazioni a costruire in deroga al vigente piano urbanistico ha significato apporre una condizione risolutiva che, al momento della stipula del preliminare e cioè ancor prima della realizzazione del progetto e della presentazione della documentazione necessaria presso i competenti uffici della p.a., era impossibile e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1354 co. II c.c. da intendersi come non apposta.”
Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi e dalla dichiarazione del teste Tes_1
,udienza 21.02.2023, marito della opponente in comunione di beni con essa, si
[...]
evince come lo stesso fosse un tecnico , ben consapevole del significato della clausola n.
pagina 4 di 8 5 del contratto preliminare di compravendita: “ E' vera la circostanza, io sono entrato nella progettazione dell'intervento presentato dal SI. , c'erano pochi giorni per CP_1
presentare il detto progetto ed io avevo effettuato un progetto analogo sullo stesso terreno…“ Da tali dichiarazioni si evince la volontà e consapevolezza di entrambi i contraenti della valenza dell' art. 5 di cui al contratto preliminare di compravendita, tra cui l' art. 5, ben compreso ed accettato dalle parti, da ritenersi del tutto valido ad ogni effetto di legge tra di esse. La stessa opponente, in costanza di Parte_1
interrogatorio formale, udienza del 11.01.2022, dichiara:” tutta la procedura è stata seguita da mio marito , ed ero presente al momento del contratto che Persona_1
ho firmato personalmente e che avevo accettato, non ricordo la modalità in cui è avvenuto il pagamento. Io sono stata presente alla conclusione e firma del contratto di compravendita” Confermava di aver capito le clausole, di averle accettate e di essere stata seguita nel contratto dal marito, , tecnico del settore. Persona_1
Sul mancato avveramento della condizione è, pertanto, imputabile in via esclusiva all'opposto
Questione eccepita da parte opponente:” il contratto preliminare è da intendersi mancato avveramento della condizione apposta, a causa di , che con Controparte_1
il suo comportamento, ha violato l'art. 1358 c.c., in quanto in pendenza della condizione non ha assolto all'obbligo di comportarsi secondo buona fede poichè, non solo non ha prodotto la documentazione integrativa ma, addirittura, ha comunicato di voler desistere dal progetto per poi sottoscrivere l'accordo integrativo di proroga del termine
Questo, legittima dunque semmai la ad avvalersi della facoltà di recedere dal Pt_1
contratto ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. ritenendo la caparra ricevuta.”
Tale assunto non può essere condiviso, poiché nel corpo del contratto preliminare di compravendita non si evince in alcuna clausola, tanto meno nella clausola n. 5, che il rilascio delle autorizzazioni necessarie affinchè il contratto potesse essere valido e soddisfatto, dovesse dipendere da un comportamento specifico di parte promittente acquirente, se non quello di richiedere le necessarie autorizzazioni, anzi, nella clausola pagina 5 di 8 n. 5 si prevede che “la validità del contratto viene fissata in 16 mesi dalla sottoscrizione, data oltre la quale, se non vi fossero le autorizzazioni richieste, il contratto si intenderà risolto ipso iure, “senza formalità alcuna e la parte venditrice restituirà la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria entro 15 giorni dalla scadenza.”
Il termine era ed è da considerarsi essenziale, il fatto che le parti di comune accordo lo avessero ulteriormente prorogato, prova che entrambe avevano interesse alla stipula, ma che tale termine era subordinato alla volontà decisionale di terzi, in questo caso quella
Regionale e Comunale, che ancora non si erano espressi.
Sulla natura di caparra confirmatoria. Questione eccepita da parte opponente. Nel contratto preliminare si legge all' art. 4: ”la parte promittente acquirente versa nelle mani della promittente venditrice , che ne rilascia ampia quietanza, la somma di €
17.250,00 …. A titolo di caparra confirmatoria” Questa è la volontà delle parti, manifestata per iscritto e confermata anche in sede di interrogatorio formale di parte opponente e di prove per testi.
-Come noto, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Se l' opponente solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Nel caso di specie parte opposta ha assolto in pieno il proprio onere probatorio relativamente all'an ed al quantum della propria pretesa creditoria,
pagina 6 di 8 avendo il creditore già prodotto in fase monitoria la documentazione necessaria, come sopra specificato e nel corso del presente giudizio avuto prove testimoniali che si sono rivolte in suo favore. Per quanto riguarda il quantum la stessa parte opposta non ha avuto alcuna eccezione relativamente al quantum sia stato effettivamente versato nelle mani di parte promittente venditrice alla stipula del preliminare di vendita, circostanza non oggetto della presente opposizione. Parte opponente non è riuscita Parte_1
a provare pienamente quanto dalla stessa affermato né ha prodotto documentazione a se favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la proposta opposizione perché infondata e non provata, conferma il Decreto
Ingiuntivo opposto, condanna parte opponente al pagamento in Parte_1
favore di parte opposta di quanto statuito nel Decreto Ingiuntivo Controparte_1
opposto, oltre interessi al saldo. Condanna parte opponente alle Parte_1
spese di lite in favore della parte opposta che liquida in : € 473,00 per Controparte_1
la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, €1134,00 per la fase istruttoria, €
1418,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 3592,00 oltre a spese generali 15%, pari ad € 538,80, per € 4130,80, oltre a CNA ed IVA se dovuta.
Spoleto lì 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Vittorina Sbaraglini
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di SPOLETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittorina Sbaraglini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2394/2018 promossa da: on il patrocinio dell'avv. LEOPARDI ANNA RITA Parte_1
OPPONENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. BACCHI ALESSANDRO Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatto
con atto di citazione del 05.11.2018, notificato in data Parte_1
07.11.218 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 739/18 (R.G.
1703/18) con il quale il Tribunale Civile di Spoleto, pronunciandosi sul ricorso depositato da , ingiungeva alla il Controparte_1 Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 17.250,00, oltre interessi e spese del procedimento. L'opponente, compiutamente esposti i fatti a fondamento della pagina 1 di 8 proposta opposizione, premessa l'inesistenza del credito azionato, non provato e non esigibile, previo accertamento della illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità del titolo monitorio, chiedeva la revoca del titolo monitorio opposto. Con il suddetto atto di opposizione, la SI.ra conveniva in giudizio il SI. Pt_1 CP_1
sostenendo: la prescrizione della pretesa azionata;
l'improcedibilità della domanda;
la nullità della clausola di cui all'art. 5 del preliminare;
l'invalidità della suddetta clausola per indeterminatezza;
l'invalidità della stessa per violazione dell'art.1341 c.c.; la natura meramente potestativa della clausola di cui all'art. 5 del contratto e, comunque,
l'invalidità della stessa qualificandola come condizione sospensiva;
la natura impossibile della condizione;
la non essenzialità del termine ex art.1457 c.c. Nella causa di opposizione si costituiva in giudizio il SI. che, contestate le Controparte_1
avverse eccezioni e deduzioni in quanto sommamente infondate, contestava le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della spiegata opposizione, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo n. 739/2018 del Tribunale di Spoleto. rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza Concedere per le ragioni espresse in narrativa la provvisoria esecutività del Decreto Opposto;
Rigettare per le ragioni espresse in narrativa le avverso conclusioni con conferma del decreto opposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa”. Con ordinanza pronunciata fuori udienza del 30/05/2020, il Giudice rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte opponente e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., il
Giudice, con ordinanza istruttoria del 04/10/2020, ammetteva le prove richieste dalle parti. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale richiesto dalle parti. Nelle more del giudizio, il Giudice, preso atto del fallimento delle trattative per una definizione stragiudiziale della causa, disponeva il prosieguo dell'istruttoria. All'udienza del 11/01/2022 veniva reso l'interrogatorio formale della opponente il 21/02/2023 venivano Parte_1
sentiti i testi di parte opponente SI. e SI. ; il Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 8 16/05/2023 veniva sentito il SI. teste di parte opponente;
il Testimone_3
27/06/2023 venivano sentiti i SI.ri teste di parte opposta, ed Testimone_4 [...]
teste di parte opponente;
infine, all'udienza del 16/01/2024 venivano sentiti i Tes_5
SI.ri e , testi di parte opposta. All'esito Testimone_2 Parte_2
dell'istruzione probatoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 19/03/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, con successiva ordinanza, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30/04/2024.
Diritto
Sulla prescrizione del credito. Eccepita da parte opponente, su tale punto si conferma la emessa Ordinanza del 30/05/2020 rappresentando ulteriormente che è stata depositata una scrittura privata tra le parti, non disconosciuta da parte opponente, da cui si evince che in data 28.02.2008 veniva effettuata una proroga contrattuale sino al 31.12.2008, la richiesta di Decreto Ingiuntivo veniva effettuata da parte opposta in data 20.07.2018, ed Cont in data 2.02.2009 veniva inviata per la risoluzione contrattuale da parte opposta, ed in data 14.02.2009 veniva effettuata richiesta di messa in mora formale da parte opposta per la restituzione della somma consegnata a parte opponente. E' stata altresì depositata da parte opposta, una Sentenza del Tribunale Civile di Santa Maria di Capua Vetere, emessa in data 9.05.2012 dal Giudice Roberto Notaro, da cui si evince che a seguito di
Decreto Ingiuntivo per la restituzione delle somme di cui all' oggetto della presente opposizione, l' attuale parte opponente aveva effettuato atto di opposizione presso detto
Tribunale, ed il Giudice si era espresso con Sentenza di incompetenza territoriale. L' azione, richiesta di Decreto Ingiuntivo, era stata già esperita nei termini, interrompendo ogni e qualsiasi prescrizione.
Sulla violazione dell'art 1373 c.c. – Improcedibilità della domanda. Eccepita da parte opponente, eccezione di improcedibilità della domanda per omessa manifestazione della volontà di recedere dal contratto preliminare di compravendita, parte opposta ha depositato un telegramma indirizzato a parte opponente, in cui parte opposta in data pagina 3 di 8 2.02.2009 manifestava la volontà di recesso contrattuale ed una A/R dell' Avv.to Ciro
Foglia, in data 14.02.2009 con richiesta di messa in mora per la restituzione delle somme di cui al Decreto Ingiuntivo opposto. Tali produzioni documentali non sono state oggetto di contestazione e sono state confermate con le prove testimoniali del SIn.
. Testimone_2
Sulla nullità della clausola contrattuale n. 5 Eccepita da parte opponente:” come dichiarato dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento, le autorizzazioni richieste avevano ad oggetto la realizzazione di … manufatti comunque in deroga agli strumenti urbanistici “teste Geom. ciò sta a significare che, al Testimone_2
momento della stipula del preliminare sulla base delle disposizioni urbanistiche all'epoca vigenti, il Comune di Nocera Umbra non consentiva la realizzazione delle opere di cui al progetto d'interesse del , salvo, un'autorizzazione in deroga. CP_1
Parte opponente si riferisce all'dall'art. 14 T.U. sull'edilizia a norma del quale “ Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale …”, la cui valutazione è nella piena discrezionalità dell'amministrazione che consente di superare vincoli fortemente tipizzati ed inerenti a densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati (art. 14 co III
DPR 380/2001).E' evidente, dunque, come, l'aver condizionato il rogito dell'atto definitivo di compravendita alla concessione di autorizzazioni a costruire in deroga al vigente piano urbanistico ha significato apporre una condizione risolutiva che, al momento della stipula del preliminare e cioè ancor prima della realizzazione del progetto e della presentazione della documentazione necessaria presso i competenti uffici della p.a., era impossibile e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1354 co. II c.c. da intendersi come non apposta.”
Dalle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi e dalla dichiarazione del teste Tes_1
,udienza 21.02.2023, marito della opponente in comunione di beni con essa, si
[...]
evince come lo stesso fosse un tecnico , ben consapevole del significato della clausola n.
pagina 4 di 8 5 del contratto preliminare di compravendita: “ E' vera la circostanza, io sono entrato nella progettazione dell'intervento presentato dal SI. , c'erano pochi giorni per CP_1
presentare il detto progetto ed io avevo effettuato un progetto analogo sullo stesso terreno…“ Da tali dichiarazioni si evince la volontà e consapevolezza di entrambi i contraenti della valenza dell' art. 5 di cui al contratto preliminare di compravendita, tra cui l' art. 5, ben compreso ed accettato dalle parti, da ritenersi del tutto valido ad ogni effetto di legge tra di esse. La stessa opponente, in costanza di Parte_1
interrogatorio formale, udienza del 11.01.2022, dichiara:” tutta la procedura è stata seguita da mio marito , ed ero presente al momento del contratto che Persona_1
ho firmato personalmente e che avevo accettato, non ricordo la modalità in cui è avvenuto il pagamento. Io sono stata presente alla conclusione e firma del contratto di compravendita” Confermava di aver capito le clausole, di averle accettate e di essere stata seguita nel contratto dal marito, , tecnico del settore. Persona_1
Sul mancato avveramento della condizione è, pertanto, imputabile in via esclusiva all'opposto
Questione eccepita da parte opponente:” il contratto preliminare è da intendersi mancato avveramento della condizione apposta, a causa di , che con Controparte_1
il suo comportamento, ha violato l'art. 1358 c.c., in quanto in pendenza della condizione non ha assolto all'obbligo di comportarsi secondo buona fede poichè, non solo non ha prodotto la documentazione integrativa ma, addirittura, ha comunicato di voler desistere dal progetto per poi sottoscrivere l'accordo integrativo di proroga del termine
Questo, legittima dunque semmai la ad avvalersi della facoltà di recedere dal Pt_1
contratto ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. ritenendo la caparra ricevuta.”
Tale assunto non può essere condiviso, poiché nel corpo del contratto preliminare di compravendita non si evince in alcuna clausola, tanto meno nella clausola n. 5, che il rilascio delle autorizzazioni necessarie affinchè il contratto potesse essere valido e soddisfatto, dovesse dipendere da un comportamento specifico di parte promittente acquirente, se non quello di richiedere le necessarie autorizzazioni, anzi, nella clausola pagina 5 di 8 n. 5 si prevede che “la validità del contratto viene fissata in 16 mesi dalla sottoscrizione, data oltre la quale, se non vi fossero le autorizzazioni richieste, il contratto si intenderà risolto ipso iure, “senza formalità alcuna e la parte venditrice restituirà la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria entro 15 giorni dalla scadenza.”
Il termine era ed è da considerarsi essenziale, il fatto che le parti di comune accordo lo avessero ulteriormente prorogato, prova che entrambe avevano interesse alla stipula, ma che tale termine era subordinato alla volontà decisionale di terzi, in questo caso quella
Regionale e Comunale, che ancora non si erano espressi.
Sulla natura di caparra confirmatoria. Questione eccepita da parte opponente. Nel contratto preliminare si legge all' art. 4: ”la parte promittente acquirente versa nelle mani della promittente venditrice , che ne rilascia ampia quietanza, la somma di €
17.250,00 …. A titolo di caparra confirmatoria” Questa è la volontà delle parti, manifestata per iscritto e confermata anche in sede di interrogatorio formale di parte opponente e di prove per testi.
-Come noto, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815;
Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Se l' opponente solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. Nel caso di specie parte opposta ha assolto in pieno il proprio onere probatorio relativamente all'an ed al quantum della propria pretesa creditoria,
pagina 6 di 8 avendo il creditore già prodotto in fase monitoria la documentazione necessaria, come sopra specificato e nel corso del presente giudizio avuto prove testimoniali che si sono rivolte in suo favore. Per quanto riguarda il quantum la stessa parte opposta non ha avuto alcuna eccezione relativamente al quantum sia stato effettivamente versato nelle mani di parte promittente venditrice alla stipula del preliminare di vendita, circostanza non oggetto della presente opposizione. Parte opponente non è riuscita Parte_1
a provare pienamente quanto dalla stessa affermato né ha prodotto documentazione a se favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: respinge la proposta opposizione perché infondata e non provata, conferma il Decreto
Ingiuntivo opposto, condanna parte opponente al pagamento in Parte_1
favore di parte opposta di quanto statuito nel Decreto Ingiuntivo Controparte_1
opposto, oltre interessi al saldo. Condanna parte opponente alle Parte_1
spese di lite in favore della parte opposta che liquida in : € 473,00 per Controparte_1
la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva, €1134,00 per la fase istruttoria, €
1418,00 per la fase decisionale, pari a complessivi € 3592,00 oltre a spese generali 15%, pari ad € 538,80, per € 4130,80, oltre a CNA ed IVA se dovuta.
Spoleto lì 20.01.2025
Il Giudice
Dott. Vittorina Sbaraglini
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