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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Niccolò Abriani, Bonomi UI, Sanzo Salvatore e Villa Luca
OM ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanzo sito in Milano,
Via della Moscova n. 18;
APPELLANTE contro
(C.F. , in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 CP_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Vittorio Allavena,
[...]
GI GR e EO NV ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
EO NV sito in Verbania, via 42 Martiri n. 165/B;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma parziale della sentenza n. 60 pubblicata in data 28 febbraio 2023, nel giudizio vertito inter partes recante il n. 1981/2018 di R.G., sentenza notificata in data 5 maggio 2023, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, ed in accoglimento dei motivi sopra delineati così statuire
Nel merito
A) Accertare la consistenza dell'asse ereditario del de cuius e precisamente il Controparte_1
relictum e il donatum sulla base di quanto esposto nella narrativa del presente atto e nell'ambito del giudizio di primo grado e precisamente, oltre a quanto già statuito nella sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione, anche sulla base delle seguenti statuizioni:
✓ donazione, in favore del sig. della metà dello studio individuale del de CP_2 cuius al momento della costituzione dello studio associato e poi dell'altra metà con la rinuncia alla liquidazione della sua quota dello studio associato al momento del suo pensionamento/recesso ovvero della metà del reddito dello studio notarile individuale avvenuto con la costituzione dello studio associato con l'atto Controparte_1 CP_1 del 15/2/1996 con redditi paritetici e successivamente dell'altra metà con il suo pensionamento/recesso e la rinuncia alla liqui-dazione della sua quota di partecipazione allo studio associato;
✓ donazione indiretta della villa sita in Verbania – sulla scorta del valore del Parte_2 bene al momento dell'apertura della successione tenuto conto delle spese di ristrutturazione e riammodernamento sostenute dal donatario che dovranno essere rivalutate.
B) determinato l'asse ereditario del de cuius sulla scorta di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione (tra cui detrazione delle spese sostenute dall'esponente, dei debiti a carico dell'eredità e dei prelegati in favore del sig.
e sulla scorta di quanto indicato al precedete punto A): Parte_1
✓ accertare e determinare la quota del 50 % spettante in base al testamento a ciascuna delle parti in causa;
✓ suddividere i beni mobili in due lotti di valore paritario secondo i principi espressi in narrativa o, se del caso, conferendo apposito incarico ad un consulente tecnico e, conseguentemente, procedere all'attribuzione degli stessi secondo il criterio ritenuto opportuno;
✓ accertare e determinare, come esposto dinanzi e come indicato nell'ambito del giudizio di primo grado, quanto ciascuna parte ha già percepito in vita dal de cuius sulla base degli accertamenti determinati nel precedente punto A), di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione nonchè di quanto già attribuito anche in sede di scioglimento della comunione ereditaria alle parti dal Tribunale di Verbania;
✓ per l'effetto, di quanto sopra, di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione, condannare il sig. a restituire Controparte_1
al sig. la somma, il cui esatto ammontare verrà accertato in corso di Parte_1 causa, sì che quest'ultimo ottenga l'ammontare corrispondente alla propria quota ereditaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
C) procedere allo scioglimento della comunione formatasi tra le parti sull'autovettura Porsche modello “911” meglio identificata in atti tramite l'attribuzione del bene al sig. Parte_1
che, dunque, sarà tenuto a versare al sig. la somma di € 24.000,00
[...] Controparte_1
(pari al 50% del valore).
in via istruttoria
- venga disposta CT per determinare il valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario del
Notaio alla data della morte (22 giugno 2016). In particolare, fermo quanto Controparte_1
già accertato in primo grado e non oggetto di impugnazione, si chiede che venga nominato un
CT che determini il valore:
✓ qualora ritenuto non sufficiente quanto indicato nella perizia già depositata in atti dal sig. (cfr doc. n. 23 primo grado), della duplice donazione indiretta Parte_1
dello studio notarile intervenuta in favore del sig. nei termini indicati in CP_2
narrativa;
✓ della villa sita in Verbania – tenuto conto delle opere di ristrutturazione e Parte_2
migliorie fatte eseguire a proprie spese dal sig. (già quantificate Parte_1 nell'ambito del giudizio di primo grado) adeguatamente rivalutate;
- venga disposta CT ai fini della formazione dei lotti inerenti ai beni mobili da attribuire alle parti che tenga conto del valore attuale dei beni e quello futuro e prospettico degli stessi. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del
D.M. 140/2012, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ecce- zione e/o deduzione, anche istruttoria,
A. con riferimento all'appello principale proposto da Parte_1
respingere l'appello proposto da in quanto infondato, per le ragioni esposte Parte_1
nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio e per le ragioni che saranno esposte nel corso del presente giudizio di appello;
B. in via subordinata, in via incidentale
in caso di accoglimento del secondo motivo di appello avversario, riformare parzialmente la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Verbania emessa all'esito del giudizio sub R.G.
1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico e, in accoglimento del motivo di appello incidentale di cui in narrativa, rivalutare alla data di apertura della successione (22.6.2016) il valore delle spese sostenute da e indicate alle pp. 55-56 della relazione del Controparte_1
CT per la ristrutturazione dei seguenti beni immobili (o, se del caso, determinare
l'incremento di valore di tali immobili ancora esistente alla stessa data in conseguenza di dette spese):
− uffici al primo e secondo piano dell'immobile sito in Verbania, via XXV aprile, n. 50 (voci
F.1 e F.2 della relazione del CT);
− appartamento al quinto piano dell'immobile sito in Verbania, via XXV aprile, n. 50 (voce
F.3 della relazione del CT);
− appartamento sito in BA (VB), via Marconi, n. 9 (voce F.5 della relazione del CT);
C. in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da sub § Controparte_1
IV:
riformare parzialmente la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Verbania emessa all'esito del giudizio sub R.G. 1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico e, in accoglimento del motivo di appello incidentale di cui al § IV, condannare a corrispondere a Parte_1 a titolo di conguaglio dovuto per effetto dello scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria del Notaio deceduto a Verbania il 22.6.2016, la somma di Euro Controparte_1
2.439.647,10 oltre interessi fino al saldo;
D. in via istruttoria:
acquisire al presente giudizio il fascicolo relativo al primo grado del giudizio pendente avanti al Tribunale di Verbania, R.G. 1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico.
Per scrupolo, l'esponente insiste, inoltre, nell'accoglimento delle istanze istruttorie formu-late in primo grado e non accolte e chiede, pertanto, di:
i (i) ammettere i seguenti capitoli di prova per testi che riguardano le questioni alla base del primo motivo di appello avversario:
In merito all'apporto dei due notai e allo studio professionale CP_2 Controparte_1
associato
1. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato le pratiche aventi ad oggetto autentiche di firma di CP_1
compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) erano un numero elevatissimo e maggiore delle pratiche aventi ad oggetto altri atti?” (testi residente in [...]
Francioli/B 8, Vignone, VB, e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
2. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato gli atti che avevano ad oggetto autentiche di firma di CP_1
compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) venivano rogati per la maggior parte dal Notaio e non dal Notaio (testi residente in [...]
via Francioli/B 8, Vignone, VB e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
3. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato il fatturato generato dalle pratiche aventi ad oggetto CP_1
autentiche di firma di compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) era inferiore a quello generato dalle altre pratiche seguite dallo studio notarile” (testi Tes_1
residente in [...], Vignone, VB e residente in [...], Santa Testimone_2
Maria Maggiore, VB). 4. “Vero che, nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato il notaio preparava, oppure collaborava a CP_1 CP_2 preparare atti, che venivano poi rogati e repertoriati a nome del notaio (testi Controparte_1
residente in [...], Vignone, VB e residente in [...] Testimone_2
n. 20, Santa Maria Maggiore, VB).
5. “Vero che, nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato i notai e hanno lavorato per CP_1 CP_2 Controparte_1 un numero di ore e secondo ritmi di lavoro equivalenti” (testi residente in [...]
Francioli/B 8, Vignone, VB e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
In merito alla locazione dello studio notarile dal notaio al notaio Controparte_1 Per_1
[...]
6. “Vero che con contratto del 21 giugno 2013 il notaio ha concesso in Controparte_1 locazione al notaio l'immobile sito in Verbania, via XXV aprile n. 50, in Persona_1 precedenza adibito a studio dell'associazione notarile come da ns. doc. 49 (che si CP_1 rammostra)” (teste notaio , domiciliato in via XXV aprile n. 50, Verbania). Persona_1
7. “Vero che l'importo corrisposto a titolo di canone per la locazione dello studio sito in
Verbania, via XXV aprile n. 50, è l'unico importo corrisposto dal notaio al Persona_1
notaio per il godimento dei locali in precedenza adibiti a studio Controparte_1 dell'associazione professionale notarile (teste notaio , domiciliato CP_1 Persona_1
in via XXV aprile n. 50, Verbania);
i (ii) per mero scrupolo difensivo nel caso di accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato di cui in narrativa e laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di rivalutare le opere realizzate e le relative spese sostenute da in relazione agli CP_2
immobili menzionati ai punti F.1, F.2, F.3 e F.5 della relazione del CT, ammettere i capitoli di prova da 24 a 97 di cui alla nostra seconda memoria istruttoria con i testi ivi indicati;
E. in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, il giudizio ha ad oggetto la successione testamentaria di , deceduto a Verbania in data 22.06.2016, il quale con testamento olografo Controparte_1
del 30.06.2014, pubblicato in data 01.07.2016 per atti Notaio rep. 5812 racc. 3589 Per_2
così ha disposto:
“Revoco e annullo ogni mio precedente testamento.
Confermo tutte le donazioni da me effettuate, anche quelle indirette e anche quelle prive del prescritto requisito di forma in favore di chiunque ne abbia beneficiato.
Preciso che tutti i tappeti che si trovano nella mia casa, ed anche tutti o meglio quasi tutti i quadri, si appartengono alla dottoressa . Sono miei il i tre Parte_3 CP_3
Schawinscky, quello raffigurante due barche vicine alla battigia e qualche altro meno importante conservati in cantina.
Prelego a mio figlio gli immobili di mia proprietà, con relativi accessori e pertinenze, Pt_1
in Gravellona Toce nonché tutti gli immobili di mia proprietà con relativi accessori e pertinenze, in Verbania. Circa gli immobili in Verbania sono compresi i mobili che ne costituiscono lo arredamento ma non gli oggetti personali e di valore (es. armi, orologi, monete, etc.).
Nomino ed istituisco miei eredi, in parti tra loro eguali, mio figlio e mio nipote Pt_1
, nato a [...] l'[...]. CP_1
La notaio dovrà lasciare libera la casa, le autorimesse e quant'altro, asportando quanto Pt_3
di sua spettanza, entro il termine categorico ed improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla mia morte”.
Orbene, con atto di citazione ritualmente notificato figlio di Controparte_1 CP_2
premorto in data 08.11.2012, ha convenuto in giudizio lo zio agendo Parte_1
nella qualità di erede testamentario, oltre che legittimario (attesa la premorienza del padre), chiedendo:
- l'accertamento della nullità delle donazioni dirette operate dal de cuius in favore del convenuto;
- la collazione di tutte le donazioni comunque disposte in suo favore;
- la divisione in parti uguali dell'asse ereditario, condannando il convenuto a consegnargli beni mobili e/o immobili sino al raggiungimento della quota spettantegli;
- in ogni caso, la riduzione delle donazioni e degli atti dispostivi eccedenti la quota disponibile, se lesivi della quota riservatagli ex lege.
Ha, altresì, svolto distinta domanda, volta ad ottenere il saldo dalla compravendita dell'immobile di Bologna e lo scioglimento della comunione ordinaria relativa all'autovettura
Porsche.
Il convenuto si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto delle Parte_1
avverse domande, chiedendo di accertare che per gli immobili in Verbania, c.so Mameli, 187, era stato operato un acquisto fiduciario per conto del de cuius, il cui valore era rientrato nel patrimonio del defunto;
che i versamenti monetari erano stati operati per pagare debiti contratti dal medesimo;
che il corrispettivo della vendita dell'aereo doveva essere conteggiato quale somma disponibile dallo stesso donata;
di determinare la consistenza dell'asse ereditario accertando la nullità degli atti dispositivi compiuti dal de cuius in favore del figlio premorto
UI e del nipote, in subordine di accertare trattarsi di donazioni indirette;
di accertare che le donazioni dirette in favore di dovevano essere conferite all'eredità; che i CP_2
prelegati non eccedevano la quota della quale il de cuius poteva disporre;
ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendogli una quota non inferiore al 50% del patrimonio ereditario, ridurre, ove necessario, gli atti dispositivi operati dal de cuius.
Il Tribunale di Verbania, alla luce delle domande proposte dalle parti, di scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni, e di eventuale riduzione, ha, innanzitutto, proceduto alla ricostruzione dell'asse ereditario.
A tal fine, ha premesso che non c'è contestazione tra le parti circa i beni nella titolarità del de cuius alla data di apertura della successione, atteso che la controversia riguarda l'individuazione dei beni da ricomprendere nell'asse ereditario, in quanto donatum e l'obbligo di collazione a carico dell'attore.
Orbene, alla data di apertura della successione, vale a dire il 22.06.2016, il de cuius CP_1
era titolare, per come indicato nella sentenza impugnata:
[...]
1) dei seguenti beni immobili:
a) villa sita in Verbania-Suna, via XX Settembre, 29, con annesso fabbricato (doc. 6 att.); b) i terreni circostanti la villa (doc. 6 att.);
c) l'immobile adibito a ufficio sito in Gravellona Toce, c.so Sempione 3 (doc. 7 att.);
entrambi oggetto di prelegato in favore del convenuto (doc. 1 cit.);
2) dei seguenti beni mobili registrati:
a) autovettura LE tg AF489EJ (doc. 9 att.);
b) autovettura SUBARU tg CM176ZJ (doc. 10 att.);
c) autovettura FIAT PANDA tg CB401WW (doc. 11 att.);
3) dei seguenti valori mobiliari:
a) saldo attivo del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA
PA dell'importo di € 5.403.766,54 -al netto del saldo passivo del conto- (doc. 2 att.);
b) saldo attivo del conto corrente n. 2488 presso INTESA OL PA di € 58.002,23
(doc. 3 att.);
c) polizza vita n. ME012320261000 di importo di € 4.000.000,00, sottoscritta dal de cuius il
12.4.2023 e recante quale beneficiario (doc. 12 att.); Parte_1
4) delle armi (doc. 13 att.).
La sentenza impugnata dà atto che le parti in causa hanno già provveduto alla divisione del saldo attivo del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA PA dell'importo di € 5.403.766,54 e del saldo attivo del conto corrente n. 2488 presso INTESA
OL PA di € 58.002,23.
Quanto al donatum, il Tribunale premesso che è documentale (oltre che pacifico) che entrambi i figli sono stati destinatari, con atto pubblico datato 19.3.1986, della donazione di buoni del tesoro per l'importo di lire 600.000.000 (doc. 15), ha proceduto alla distinta individuazione degli asseriti atti dispositivi compiuti in vita dal de cuius in favore di ciascuno dei figli.
Per quanto riguarda le donazioni dirette in favore del convenuto il Parte_1
Tribunale ha rilevato che le operazioni impugnate da parte attrice che ha chiesto di accertare la nullità degli atti dispositivi effettuati dal de cuius in favore del figlio per mancanza Pt_1
di requisito di forma, sono le seguenti: a) assegno datato 17.11.2011 di € 25.000,00, tratto sul c/c 3962 INTESA OL intestato al de cuius (doc. 16 att.);
b) assegno datato 19.9.2012 di € 9.000,00, tratto sul medesimo c/c n. 3962 INTESA
OL (doc. 17 att.);
c) bonifico disposto dal de cuius il 5.4.2013 dal c/c n. 311625 BS di € 200.000,00 causale
DI (doc. 18 att.);
d) € 148.560,00 tra l'11.9.2013 e il 21.6.2016 con addebito sul c/c n. 2488 INTESA
OL (doc. 19 att.).
Il Tribunale ha ritenuto che i versamenti delle somme di cui ai docc. 16, 17, 18 e 19 costituiscono donazioni dirette delle quali ha dichiarato la nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c., in quanto prive della forma dell'atto pubblico.
Di conseguenza dall'accertamento della nullità delle suddette donazioni consegue l'obbligo del conferimento dei relativi importi alla massa ereditaria.
Per quanto riguarda le donazioni indirette in favore del convenuto (vds. Parte_1
pagg. 14-17 della sentenza impugnata cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva), il Tribunale ha osservato che il contrasto tra le parti in causa si è appuntato sui seguenti contratti di compravendita, stipulati dal convenuto (e integranti, in tesi di parte attrice, donazioni indirette, per avergli, il de cuius, fornito la provvista per il relativo acquisto).
a) contratto di compravendita, registrato il 21.1.1983, di acquisto dell'immobile (autorimessa) sito in Gravellona Toce, via Marconi 24, per il prezzo di lire 3.000.000 (doc. 20 att.), rivenduto dal convenuto il 12.2.1998 (doc. 21);
b) contratto di compravendita datato 19.3.1983 di acquisto dell'immobile (appartamento) sito in Verbania-Intra, c.so Mameli, 187, per il prezzo di lire 96.000.000 (doc. 22 att.);
c) contratti di compravendita datati 7.5.1990 e 28.7.1990 di acquisto dell'immobile
(autorimessa e ripostiglio annesso) siti in Verbania-Intra, c.so Mameli, 187, per il prezzo di lire
25.000.000 (doc. 23 att.);
entrambi rivenduti il 12.3.2003 (doc. 24 att.); d) contratto di compravendita datato 18.12.1996 di acquisto dell'immobile (appartamento su tre livelli) sito in Verbania, vicolo del Porto (doc. 25 att. e 84 conv.), rivenduto il 9.7.2014 per
€ 240.000,00 (doc. 26);
e) contratto di compravendita datato 11.2.1997 di acquisto dell'immobile (villa unifamiliare) sito in Verbania-Zoverallo, via Alla Fontana, 9, per il prezzo di lire 400.000.000 (doc. 27 att. e
83 conv.).
Il Tribunale ha ritienuto che l'attore abbia fornito la prova dell'attribuzione liberale soltanto in relazione ai contratti di cui alle lettere a), d) ed e) che, quindi, costituiscono ad avviso del
Tribunale, donazioni indirette nei riguardi del convenuto Pt_1
Per quanto riguarda le donazioni in favore di (vds. pagg. 18-19 della sentenza CP_2
impugnata cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva), il Tribunale ha osservato che la controversia tra le parti riguarda l'asserita donazione indiretta degli immobili siti in
BA (appartamento e box), dello studio notarile e delle somme di denaro.
Premesso che sono documentali:
a) la donazione, in data 8.1.2002, del diritto di proprietà dell'appartamento, sito in Verbania-
Intra, via XXV Aprile, sito al V piano dell'omonimo condominio, con annesso sottotetto e autorimessa al piano interrato, per atto pubblico notaio rep. 64273 racc. 8985 (doc. 6 Pt_3
conv.);
b) la donazione, in data 30.6.2006, del diritto di nuda proprietà delle unità immobiliari, uso ufficio, in Verbania-Intra, via XXV Aprile, sita al piano I e II piano dell'omonimo condominio, per atto pubblico notaio rep. 81474 racc. 11277 (doc. 7 conv.). Pt_3
Il Tribunale ha ritenuto che costituisca donazione indiretta il contratto di compravendita stipulato dal genitore dell'attore trascritto il 27.7.1977, avente ad oggetto l'appartamento ed il locale a uso autorimessa siti in BA, all'interno del CONDOMINIO IL CORALLO (doc. 8 conv.).
Per quanto riguarda l'asserita donazione indiretta dello studio notarile, il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte convenuta (vds. pagg. 19 – 20 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha rigettato la domanda del convenuto di accertamento della donazione indiretta della somma complessiva di € 187.940,00 (vds. pagg. 20-21 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda la cessione dell'aereo monomotore da turismo (vds. pagg. 22-23 della sentenza impugnata), oggetto di cessione al figlio e da questi ad che, infine, lo CP_2 Pt_1 ha rivenduto a terzi verso il corrispettivo di € 110.000,00 e dalla cui cessione l'attore ha ricevuto l'importo di € 30.000,00, il Tribunale ha ritenuto indiscussa l'assenza di volontà di cessione dell'aeromobile, la conseguente nullità della vendita, ex art. 782 c.c., e della donazione dissimulata per difetto di forma, con la necessità di restituzione alla massa del corrispettivo di € 110.000,00 della vendita a terzi.
Accertata la consistenza dell'asse ereditario, per la determinazione del valore dei beni mobili registrati, dei beni mobili diversi dalle somme di denaro e degli immobili (per imputazione del relativo valore) alla data di apertura della successione, il Giudice di primo grado ha fatto proprie le valutazioni e conclusioni effettuate dal CT (cfr elaborato peritale a firma dell'arch.
depositato il 29.12.2020 e successiva integrazione del 9.11.2021). Persona_3
In particolare, il Tribunale ha osservato che “il valore dei beni nella titolarità del de cuius e di quelli che devono essere conferiti ai sensi degli artt. 737 e ss. c.c., indiscussa la collazione del premio della polizza ex art. 741 c.c., sulla scorta dell'istruttoria svolta, va così determinato:
1. beni immobili 1.1) villa sita in Verbania-Suna, via XX Settembre, 29, con annesso fabbricato
e terreni (doc. 6 att.)
€ 2.868.000,00;
1.2) ufficio sito in Gravellona Toce, c.so Sempione 3 (doc. 7 att.)
€ 43.917,00;
2. beni mobili registrati
2.1) autovettura LE tg AF489EJ (doc. 9 att.);
2.2) autovettura SUBARU tg CM176ZJ (doc. 10 att.);
2.3) autovettura FIAT PANDA tg CB401WW (doc. 11 att.);
€ 37.500,00;
3) valori mobiliari
3.1. saldo attivo (al netto del passivo) del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA PA e del conto corrente INTESA OL € 5.461.768,70;
3.2. polizza vita
€ 4.000.000,00
3.2) donazioni monetarie nulle;
€ 382.560,00
4) armi (doc. 13 att.)
€ 46.325,00
5) quadri
€ 29.225,00;
6) valore dell'aeromobile
€ 110.000,00;
7) donazioni nei riguardi di Parte_1
€ 2.120.669,22
(€ 361.780,57 titoli;
€ 1.513.585,73 villa Verbania-Zoverallo; € 6.022,92 box Gravellona Toce;
€ 239.280,00 immobile Verbania vicolo del Porto);
8) donazioni in favore di CP_2
€ 1.655.460,02
(€ 361.780,57 donazione titoli;
€ 482.662,20 appartamento V piano condominio XXV Aprile;
€
666.867,88 uffici I e II piano medesimo condominio;
€ 144.149,37 immobile in BA)
DEBITI per € 8.315,00 (docc. 4 e 5 conv. cit.)”.
Il Giudice di primo grado ha concluso che il patrimonio ereditario, al netto del valore del prelegato (art. 661 c.c.), va determinato in € 13.843.507,94 [(€ 12.979.295,70 – € 2.911.917,00)
+ € 3.776.129,24] e che essendo, le parti in causa, eredi universali del de cuius “in parti tra loro uguali”, la quota spettante a ciascuno è pari a € 6.921.753,97.
Il Giudice di primo grado, sulla base di tali dati, ha osservato che al legittimario compete, pertanto, quale quota di legittima, la somma di € 5.582.369,98 e che operando la riunione fittizia secondo la formula attivo (€ 12.979.295,70) – debiti (€ 8315,00) + donatum (€ 3.776.129,24), il valore complessivo è di € 16.747.109,94, somma della quale all'erede legittimario compete la metà dei 2/3 (quota riservata, ai sensi dell'art. 537 c.c.)
Così determinata la quota di legittima (€ 5.582.369,98), il Tribunale ha osservato che non occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e, in subordine, delle donazioni, spettando ai condividenti una quota (€ 6.921.753,97) di valore superiore.
Ciò premesso, il Tribunale ha, quindi, proceduto ad effettuare le operazioni divisionali osservando quanto segue:
“Alla divisione del compendio ereditario si perviene mediante la formazione di due distinte porzioni, comprensiva di beni di eguale natura e qualità, con compensazione di eventuali ineguaglianze in denaro.
All'uopo, dal valore dell'asse, come sopra determinato, di € 13.843.507,94 è opportuno, innanzitutto, detrarre l'importo di € 5.461.768,70, saldo attivo dei conti correnti che le parti hanno già diviso.
Esso è, pertanto, pari a € 8.381.739,24 (€ 13.843.507,94 - € 5.461.768,70), per cui la quota spettante a ciascuno condividente è di € 4.190.869,62 (€ 8.371.739,24 : 2).
In primo luogo, alla declaratoria di nullità delle donazioni monetarie in favore di Pt_1
(punto 1 a)-d) che precede) e della vendita dell'aeromobile (punto 4 che precede)
[...] consegue l'assegnazione all'attore di un credito, rispettivamente di € Controparte_1
191.280,00 (€ 382.560,00 : 2) e di € 25.000,00 (€ 110.000,00 : 2 = € 55.000,00 - € 30.000,00 già incassati dall'attore).
Per i beni mobili registrati e gli ulteriori beni mobili (quadri e armi), è possibile formare, sulla scorta della identificazione operata dal CT (con la lett. C le automobili, con la lett. G i quadri,
e con la lettera D le armi) e del valore stimato, due distinti lotti:
LOTTO A: C.1, G.2, G.3, G.4, G.5, D.1, D.2, D.4, D.9, D.13. D.19
del valore complessivo di € 61.425,00
LOTT0 B: C.2, C.3, G.1, D.3, D.5, D.6, D.8, D.10, D.12, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, D.20,
D.21.
del valore complessivo di € 51.625,00 “ Il Tribunale ha, quindi, assegnato all'attore il e al convenuto il LOTTO B ed ha CP_4 ulteriormente osservato che “In tal modo, tenuto conto delle somme e dei beni assegnati e imputate le donazioni
- la quota dell'attore è così determinata: € 55.000,00 + € 191.280,00 + € Controparte_1
61.425,00 + € 1.655.460,02 = € 1.963.165.02;
- la quota del convenuto è così stimata: € 55.000,00 + € 191.280,00 + € Parte_1
4.000.000,00 + € 51.265,00 + € 2.120.669,22 = € 6.418.574,44.
Competendo a ciascuno condividente la somma di € 4.190.869,62, il convenuto Pt_1 va condannato a pagare all'attore € 2.223.547,10, al netto della quota parte dei
[...]
debiti -sostenute per intero dal convenuto docc. 160 e 161 conv.- (€ 6.418.574,22 - €
4.190.869,62 - € 4.157,50)
Va, in definitiva, ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Controparte_1
e assegnato a Parte_1
a) Controparte_1
-il credito di € 191.280,00
- il credito di € 25.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
- il LOTTO A;
b) Parte_1
- il LOTTO B;
e condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.223.547,10 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo”.
Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda dell'attore di corresponsione della somma di €
210.000,00 quale residuo della vendita di un immobile in Bologna e la correlativa domanda di ripetizione del convenuto.
Infine, per quanto riguarda lo scioglimento della comunione ordinaria della vettura Porsche, il
Tribunale ha osservato che “Avendo, l'attore richiesto il valore del 50% o la consegna, e, non avendo, per contro il convenuto, svolto, al riguardo, alcuna difesa, la vettura va attribuita al medesimo, con versamento a suo carico in favore del convenuto, a titolo di conguaglio, della somma di € 24.000,00 (pari al 50% del relativo valore)”. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello al fine di ottenerne Parte_1
la riforma parziale, in relazione a quanto disposto dal Giudice di prime cure con riguardo:
- al mancato riconoscimento della donazione indiretta della quota di partecipazione all'associazione professionale esercente lo studio notarile in favore del sig. CP_2
- alla determinazione del valore dell'immobile donato indirettamente dal defunto in favore del sig. sito in Verbania-Zoverallo, via alla Fontana n. 9; Parte_1
- alla formazione dei lotti inerenti ai beni mobili attribuiti alle parti;
- allo scioglimento della comunione inerente all'autovettura Porsche tramite attribuzione del bene a controparte.
In particolare, l'appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:
- Primo motivo: sulla donazione indiretta dello studio notarile in favore del sig.
[...]
CP_2
- Secondo motivo: sulla determinazione del valore dell'immobile donato indirettamente dal defunto in favore del sig. sito in Verbania Zoverallo, via alla Parte_1
Fontana n. 9;
- Terzo motivo: l'errata formazione dei lotti inerenti ai beni mobili assegnati alle parti;
- Quarto motivo: l'errato scioglimento della comunione inerente all'autovettura Porsche tramite l'assegnazione del bene a controparte.
In data 26.10.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del proposto Controparte_1
appello e formulando appello incidentale condizionato in caso di accoglimento del secondo motivo di appello (chiedendo che “nel non creduto caso di riforma di tale capo della Sentenza,
l'esponente chiede in via incidentale la riforma del capo della Sentenza (v. pp. 22-24) che, analogamente a quanto fatto per le spese di ristrutturazione della Villa di Zoverallo, non ha disposto la rivalutazione alla data di apertura della successione delle spese sostenute da
[...]
con riferimento agli immobili che il avrebbe donato a ossia CP_2 CP_5 CP_2
quelli menzionati ai punti F.1, F.2, F.3 e F.5 della relazione del CT (v. pp. 55-56 ns. doc. D fasc. appello)”. In ogni caso, ha proposto appello incidentale censurando Controparte_1
l'errore compiuto dal Tribunale nel momento in cui ha quantificato l'importo dovuto da a per effetto della successione del de cuius. Pt_1 CP_1 Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 16.11.23 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 12.09.25, svoltasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
censura la sentenza del Tribunale di Verbania nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 che non vi sia stata donazione indiretta dello studio notarile. L'appellante contesta che il
Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto assente lo spirito di liberalità con riguardo alla donazione dello studio notarile (inteso sia come avviamento al momento della costituzione dell'associazione professionale sia come rinuncia alla liquidazione della propria quota a seguito del pensionamento).
In tesi dell'appellante, il de cuius avrebbe donato al figlio lo , CP_2 Controparte_6 mediante due donazioni indirette (sia al momento della costituzione dell'associazione professionale per lo svolgimento dell'attività notarile, sia al momento del proprio pensionamento, avendo volontariamente omesso di chiedere la liquidazione della propria quota). L'appellante aggiunge che nella fattispecie in questione non potrebbe trovare ingresso l'art. 743 cod. civ. tenuto conto che l'associazione notarile era stata contratta con frode, sicché il valore dello studio notarile stesso deve essere oggetto di collazione.
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
A tal fine, occorre premettere che si ha donazione indiretta allorché l'intento liberale si realizza, non in via diretta per mezzo dello strumento negoziale tipico delle attribuzioni liberali
(c.d. donazione diretta), ma in via indiretta attraverso l'impiego di altri schemi tipici, tenendo conto della causa liberale sussistente in concreto.
Pertanto, affinché l'attribuzione patrimoniale possa considerarsi effettuata per spirito di liberalità, occorre la dimostrazione di circostanze tali da consentire di inferire l'esistenza nel dante causa dell'animus donandi, ossia dell'intenzione di realizzare un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento del donatario, correlato ad un proprio impoverimento, in assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini anche di un'eventuale diversa qualificazione della fattispecie, semplicemente come gratuita e non già liberale.
Nel caso di specie, il de cuius ed il figlio hanno costituito con decorrenza dal 15.02.1996 un'associazione professionale per l'esercizio dell'attività notarile, previo conferimento da parte di ciascuno della somma di lire 10 milioni e prevedendo la ripartizione degli utili in parti eguali tra gli associati.
Avendo riguardo poi al successivo svolgimento del rapporto tra l'associazione ed i professionisti emerge, per come opportunamente evidenziato nella sentenza di primo grado che, in data 1.10.1996 il padre ha emesso nei riguardi di Controparte_1 Parte_4
e la fattura n. 1018 inerente la vendita dei mobili dello studio per lire 264.037.200 CP_2
ed in data 1.10.2003 ha concesso in locazione al figlio i locali di sua Controparte_1 CP_2
proprietà siti in Verbania, via XXV Aprile, adibiti a studio notarile.
Successivamente alla morte del figlio in data 21.06.2013 il padre ha concesso CP_2 CP_1
in locazione gli stessi locali al collega Persona_1
L'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe in presenza di una donazione indiretta dello studio notarile, nei termini sopra precisati, in favore del figlio poi premorto, non si ritiene CP_2
meritevole di accoglimento. La Corte osserva che non può ritenersi che l'associazione professionale sia stata costituita al solo fine di avvantaggiare il figlio con una attribuzione CP_2
connotata da spirito di liberalità, essendosi in presenza di un'associazione tra professionisti nel cui ambito il figlio prestava il proprio apporto professionale ed in cui entrambi i notai svolgevano la propria opera in favore dell'associazione.
Il Collegio ritiene che non sussista in concreto nella presente fattispecie una causa liberale, avendo riguardo sia alla costituzione dell'associazione professionale che al successivo svolgimento del rapporto tra professionisti ed associazione.
Le circostanze rappresentate da parte appellante secondo cui il de cuius era un Notaio di successo sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola, sin dagli anni '60, e che il figlio CP_2 conseguì il titolo di Notaio nel febbraio dell'anno 1996, ed immediatamente dopo, il padre decise di costituire un'associazione professionale con il figlio per lo svolgimento dell'attività notarile non sono circostanze tali da indurre a ritenere che il padre fosse mosso dall'intenzione di realizzare un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento del donatario, correlato ad un proprio impoverimento. Nella presente fattispecie, emerge, con la costituzione dell'associazione professionale, la sussistenza di un apprezzabile interesse economico giuridicamente rilevante finalizzato all'esercizio in forma associata e coordinata dell'attività professionale.
L'intento liberale non può ricavarsi dal fatto che, oltre ai conferimenti in denaro paritetici tra padre e figlio, il padre apportò il proprio avviamento professionale né dalla circostanza che il padre stipulò un numero di atti superiore a quelli stipulati dal figlio.
Tali elementi, nel contesto di un'associazione professionale, non sono di per sé indicativi della sussistenza di un animus donandi per come preteso da parte appellante, non essendo pienamente dimostrativi dell'effettiva qualità e pregio dei rispettivi apporti individuali di ciascun professionista nell'ambito dell'associazione; nulla essendo dedotto circa il fatto che l'avviamento del professionista più anziano poteva essere compensato (nella logica economica di gestione complessiva dello studio associato) da un maggiore dinamismo e/o aggiornamento delle competenze professionali ed operative del professionista associato più giovane, circostanze con cui parte appellante non si confronta adeguatamente, non essendo a tal fine dirimente il mero numero di atti intestati formalmente a ciascun professionista.
In questa prospettiva, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha osservato che non è affatto scontato che l'apporto professionale del figlio, per tutta la durata dell'associazione professionale, sia stata minoritario rispetto a quella del padre.
Anche la circostanza rappresentata dall'appellante secondo cui nel 2003 il padre CP_1
andando in pensione, non chiese la liquidazione della propria quota dello studio
[...]
notarile, non è un elemento di per sé indicativo della sussistenza di uno spirito di liberalità, atteso che tutt'al più si è in presenza di un diritto di credito verso l'associazione per la liquidazione del valore della quota e, per l'effetto, per come correttamente ritenuto dal
Tribunale, dell'erede (nei limiti della sua quota ereditaria); diritto nella fattispecie non esercitato.
Il Collegio ritiene, pertanto, non meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esclusa la sussistenza di una donazione indiretta dello studio notarile.
In questa prospettiva, si osserva che la sentenza impugnata non risulta meritevole di di censura nemmeno nella parte in cui ha escluso che siano integrate le condizioni per l'operatività della collazione della società contratta tra il defunto e l'erede, in considerazione di quanto disposto dall'art. 743 c.c. Il Giudice di primo grado afferma, infatti, che “pur ammettendo l'applicabilità all'associazione professionale della disciplina dettata per le società” la regolamentazione dell'associazione professionale con atto avente data certa e l'assenza di prova della frode consentono di escludere l'operatività dell'istituto in esame.
Il Collegio, sul punto, osserva che, ove si ammetta l'applicazione della norma di cui all'art. 743
c.c. secondo cui “Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa”, nella presente fattispecie, posto che è indiscusso che l'associazione professionale sia stata regolata con atto avente data certa, non può ritenersi che vi sia stata frode in danno del coerede. Ciò in quanto nessuno degli elementi allegati da parte appellante dimostra la sussistenza di un'intenzione di ledere i diritti del coerede da parte del defunto, al fine di attribuire un indiretto vantaggio all'erede socio e/o associato.
Con il quarto motivo di appello, lamenta l'errato scioglimento della Parte_1 comunione ordinaria inerente l'autovettura tramite l'assegnazione all'appellato CP_7
, in violazione della disposizione di cui all'art. 720 c.c. CP_1
Secondo l'appellante dal tenore delle conclusioni di si evinceva come lo stesso Controparte_1 non era intenzionato ad ottenere l'attribuzione del bene, in quanto solo in caso di rifiuto all'assegnazione del bene da parte del convenuto, sarebbe stato disposto ad Controparte_8
acquisire il bene versando ad quanto dovuto. In maniera tacita, Parte_1 Parte_1 avrebbe manifestato la volontà di ottenere l'assegnazione dell'autovettura.
[...]
Pertanto, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, in quanto lo scioglimento della comunione ordinaria dovrebbe avvenire assegnando il bene all'appellante, con obbligo di versamento a carico di quest'ultimo del 50% del valore del bene.
La Corte osserva che il suindicato motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento, in quanto la norma suindicata disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di beni immobili e costituisce una deroga al principio generale posto dall' art. 718 c.c (diritto ai beni in natura).
Orbene, nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla norma codicistica si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta (vds. Cass. 15.12.2022 n. 36736). In applicazione della suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, si osserva che il tenore delle conclusioni articolate dall'appellato (attore in primo grado) era il seguente: “E. ordinare lo scioglimento della comunione ordinaria tra ed Controparte_1 Parte_1 in relazione all'autovettura Porsche 911 Cabrio del 1986, targata NO569324, attribuendo all'attore una quota non inferiore al 50% del valore di tale autovettura;
per Controparte_1
l'effetto, condannare a versare all'attore il conguaglio a Parte_1 Controparte_1 saldo, ovvero a consegnare tale bene all'attore disponendo il relativo Controparte_1 conguaglio;
”.
Inoltre, in sede di comparsa conclusionale a pag. 24 affermava: “Per quanto Controparte_1 riguarda lo scioglimento della comunione ordinaria relativa all'autovettura Porsche, il cui valore è stato stimato dal CT in Euro 48.000, l'attore dichiara sin d'ora che è disponibile a ottenere l'autovettura in questione e a riconoscere al convenuto a titolo di conguaglio il 50% del suo valore, come stimato dal CT”.
Dal tenore delle rappresentate conclusioni deve ritenersi che l'attore in primo grado abbia espressamente richiesto l'assegnazione della vettura Porsche.
La sentenza impugnata, infatti, del tutto correttamente osserva che “Avendo, l'attore richiesto il valore del 50% o la consegna, e, non avendo, per contro il convenuto, svolto, al riguardo, alcuna difesa, la vettura va attribuita al medesimo, con versamento a suo carico in favore del convenuto, a titolo di conguaglio, della somma di € 24.000,00 (pari al 50% del relativo valore)”.
Ne deriva che la tesi di parte appellante secondo cui avrebbe in maniera tacita Parte_1 manifestato la volontà di ottenere l'assegnazione della vettura non può essere accolta, occorrendo ai fini dell'attribuzione del bene non comodamente divisibile ai sensi dell'art. 720
c.c. l'espressa ed esplicita istanza del condividente interessato.
In considerazione di quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ordinato lo scioglimento della comunione ordinaria inerente l'autovettura Porsche 911 tg
NO569324 assegnandola a e ponendo a suo carico il relativo conguaglio in Controparte_1
favore di non è meritevole di censura. Parte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di appello articolati dall'appellante Parte_1
(secondo e terzo motivo) e l'appello incidentale condizionato formulato dall'appellato in relazione al secondo motivo di appello ed, infine, l'appello incidentale articolato da parte appellata, appare necessario, prima della decisione, lo svolgimento di apposita attività istruttoria, per accertare il fondamento e l'entità delle contrapposte domande delle parti e valutarle in unico contesto.
All'esito delle considerazioni che precedono, la Corte rigetta il primo ed il quarto motivo di appello.
La causa deve essere rimessa in istruttoria disponendo ctu tecnica per il prosieguo, come da separata ordinanza collegiale in pari data, riservando alla decisione definitiva anche la pronuncia sulle spese processuali.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, NON DEFINITIVAMENTE, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. Parte_1
60/2023 pubblicata in data 28.02.23, ogni contraria istanza disattesa,
- Rigetta il primo ed il quarto motivo di appello articolati da Parte_1
- Rimette come da separata ordinanza il procedimento in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Niccolò Abriani, Bonomi UI, Sanzo Salvatore e Villa Luca
OM ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanzo sito in Milano,
Via della Moscova n. 18;
APPELLANTE contro
(C.F. , in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 CP_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Vittorio Allavena,
[...]
GI GR e EO NV ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
EO NV sito in Verbania, via 42 Martiri n. 165/B;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma parziale della sentenza n. 60 pubblicata in data 28 febbraio 2023, nel giudizio vertito inter partes recante il n. 1981/2018 di R.G., sentenza notificata in data 5 maggio 2023, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, sia di merito che istruttoria, ed in accoglimento dei motivi sopra delineati così statuire
Nel merito
A) Accertare la consistenza dell'asse ereditario del de cuius e precisamente il Controparte_1
relictum e il donatum sulla base di quanto esposto nella narrativa del presente atto e nell'ambito del giudizio di primo grado e precisamente, oltre a quanto già statuito nella sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione, anche sulla base delle seguenti statuizioni:
✓ donazione, in favore del sig. della metà dello studio individuale del de CP_2 cuius al momento della costituzione dello studio associato e poi dell'altra metà con la rinuncia alla liquidazione della sua quota dello studio associato al momento del suo pensionamento/recesso ovvero della metà del reddito dello studio notarile individuale avvenuto con la costituzione dello studio associato con l'atto Controparte_1 CP_1 del 15/2/1996 con redditi paritetici e successivamente dell'altra metà con il suo pensionamento/recesso e la rinuncia alla liqui-dazione della sua quota di partecipazione allo studio associato;
✓ donazione indiretta della villa sita in Verbania – sulla scorta del valore del Parte_2 bene al momento dell'apertura della successione tenuto conto delle spese di ristrutturazione e riammodernamento sostenute dal donatario che dovranno essere rivalutate.
B) determinato l'asse ereditario del de cuius sulla scorta di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione (tra cui detrazione delle spese sostenute dall'esponente, dei debiti a carico dell'eredità e dei prelegati in favore del sig.
e sulla scorta di quanto indicato al precedete punto A): Parte_1
✓ accertare e determinare la quota del 50 % spettante in base al testamento a ciascuna delle parti in causa;
✓ suddividere i beni mobili in due lotti di valore paritario secondo i principi espressi in narrativa o, se del caso, conferendo apposito incarico ad un consulente tecnico e, conseguentemente, procedere all'attribuzione degli stessi secondo il criterio ritenuto opportuno;
✓ accertare e determinare, come esposto dinanzi e come indicato nell'ambito del giudizio di primo grado, quanto ciascuna parte ha già percepito in vita dal de cuius sulla base degli accertamenti determinati nel precedente punto A), di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione nonchè di quanto già attribuito anche in sede di scioglimento della comunione ereditaria alle parti dal Tribunale di Verbania;
✓ per l'effetto, di quanto sopra, di quanto già accertato nell'ambito del giudizio di primo grado e non oggetto di impugnazione, condannare il sig. a restituire Controparte_1
al sig. la somma, il cui esatto ammontare verrà accertato in corso di Parte_1 causa, sì che quest'ultimo ottenga l'ammontare corrispondente alla propria quota ereditaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
C) procedere allo scioglimento della comunione formatasi tra le parti sull'autovettura Porsche modello “911” meglio identificata in atti tramite l'attribuzione del bene al sig. Parte_1
che, dunque, sarà tenuto a versare al sig. la somma di € 24.000,00
[...] Controparte_1
(pari al 50% del valore).
in via istruttoria
- venga disposta CT per determinare il valore dei beni ricompresi nell'asse ereditario del
Notaio alla data della morte (22 giugno 2016). In particolare, fermo quanto Controparte_1
già accertato in primo grado e non oggetto di impugnazione, si chiede che venga nominato un
CT che determini il valore:
✓ qualora ritenuto non sufficiente quanto indicato nella perizia già depositata in atti dal sig. (cfr doc. n. 23 primo grado), della duplice donazione indiretta Parte_1
dello studio notarile intervenuta in favore del sig. nei termini indicati in CP_2
narrativa;
✓ della villa sita in Verbania – tenuto conto delle opere di ristrutturazione e Parte_2
migliorie fatte eseguire a proprie spese dal sig. (già quantificate Parte_1 nell'ambito del giudizio di primo grado) adeguatamente rivalutate;
- venga disposta CT ai fini della formazione dei lotti inerenti ai beni mobili da attribuire alle parti che tenga conto del valore attuale dei beni e quello futuro e prospettico degli stessi. Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del
D.M. 140/2012, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ecce- zione e/o deduzione, anche istruttoria,
A. con riferimento all'appello principale proposto da Parte_1
respingere l'appello proposto da in quanto infondato, per le ragioni esposte Parte_1
nel presente atto e nei precedenti scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio e per le ragioni che saranno esposte nel corso del presente giudizio di appello;
B. in via subordinata, in via incidentale
in caso di accoglimento del secondo motivo di appello avversario, riformare parzialmente la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Verbania emessa all'esito del giudizio sub R.G.
1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico e, in accoglimento del motivo di appello incidentale di cui in narrativa, rivalutare alla data di apertura della successione (22.6.2016) il valore delle spese sostenute da e indicate alle pp. 55-56 della relazione del Controparte_1
CT per la ristrutturazione dei seguenti beni immobili (o, se del caso, determinare
l'incremento di valore di tali immobili ancora esistente alla stessa data in conseguenza di dette spese):
− uffici al primo e secondo piano dell'immobile sito in Verbania, via XXV aprile, n. 50 (voci
F.1 e F.2 della relazione del CT);
− appartamento al quinto piano dell'immobile sito in Verbania, via XXV aprile, n. 50 (voce
F.3 della relazione del CT);
− appartamento sito in BA (VB), via Marconi, n. 9 (voce F.5 della relazione del CT);
C. in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da sub § Controparte_1
IV:
riformare parzialmente la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Verbania emessa all'esito del giudizio sub R.G. 1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico e, in accoglimento del motivo di appello incidentale di cui al § IV, condannare a corrispondere a Parte_1 a titolo di conguaglio dovuto per effetto dello scioglimento della comunione Controparte_1
ereditaria del Notaio deceduto a Verbania il 22.6.2016, la somma di Euro Controparte_1
2.439.647,10 oltre interessi fino al saldo;
D. in via istruttoria:
acquisire al presente giudizio il fascicolo relativo al primo grado del giudizio pendente avanti al Tribunale di Verbania, R.G. 1981/2018, Rel. Dott.ssa Maria Cristina Persico.
Per scrupolo, l'esponente insiste, inoltre, nell'accoglimento delle istanze istruttorie formu-late in primo grado e non accolte e chiede, pertanto, di:
i (i) ammettere i seguenti capitoli di prova per testi che riguardano le questioni alla base del primo motivo di appello avversario:
In merito all'apporto dei due notai e allo studio professionale CP_2 Controparte_1
associato
1. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato le pratiche aventi ad oggetto autentiche di firma di CP_1
compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) erano un numero elevatissimo e maggiore delle pratiche aventi ad oggetto altri atti?” (testi residente in [...]
Francioli/B 8, Vignone, VB, e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
2. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato gli atti che avevano ad oggetto autentiche di firma di CP_1
compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) venivano rogati per la maggior parte dal Notaio e non dal Notaio (testi residente in [...]
via Francioli/B 8, Vignone, VB e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
3. “Vero che nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato il fatturato generato dalle pratiche aventi ad oggetto CP_1
autentiche di firma di compravendite di autoveicoli o motoveicoli (cd. trapassi auto) era inferiore a quello generato dalle altre pratiche seguite dallo studio notarile” (testi Tes_1
residente in [...], Vignone, VB e residente in [...], Santa Testimone_2
Maria Maggiore, VB). 4. “Vero che, nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato il notaio preparava, oppure collaborava a CP_1 CP_2 preparare atti, che venivano poi rogati e repertoriati a nome del notaio (testi Controparte_1
residente in [...], Vignone, VB e residente in [...] Testimone_2
n. 20, Santa Maria Maggiore, VB).
5. “Vero che, nel periodo tra il 15.2.1996 e l'1.7.2003 in cui ha lavorato come segretaria dello studio notarile associato i notai e hanno lavorato per CP_1 CP_2 Controparte_1 un numero di ore e secondo ritmi di lavoro equivalenti” (testi residente in [...]
Francioli/B 8, Vignone, VB e residente in [...], Santa Maria Testimone_2
Maggiore, VB).
In merito alla locazione dello studio notarile dal notaio al notaio Controparte_1 Per_1
[...]
6. “Vero che con contratto del 21 giugno 2013 il notaio ha concesso in Controparte_1 locazione al notaio l'immobile sito in Verbania, via XXV aprile n. 50, in Persona_1 precedenza adibito a studio dell'associazione notarile come da ns. doc. 49 (che si CP_1 rammostra)” (teste notaio , domiciliato in via XXV aprile n. 50, Verbania). Persona_1
7. “Vero che l'importo corrisposto a titolo di canone per la locazione dello studio sito in
Verbania, via XXV aprile n. 50, è l'unico importo corrisposto dal notaio al Persona_1
notaio per il godimento dei locali in precedenza adibiti a studio Controparte_1 dell'associazione professionale notarile (teste notaio , domiciliato CP_1 Persona_1
in via XXV aprile n. 50, Verbania);
i (ii) per mero scrupolo difensivo nel caso di accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato di cui in narrativa e laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di rivalutare le opere realizzate e le relative spese sostenute da in relazione agli CP_2
immobili menzionati ai punti F.1, F.2, F.3 e F.5 della relazione del CT, ammettere i capitoli di prova da 24 a 97 di cui alla nostra seconda memoria istruttoria con i testi ivi indicati;
E. in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come riferito nella sentenza impugnata, il giudizio ha ad oggetto la successione testamentaria di , deceduto a Verbania in data 22.06.2016, il quale con testamento olografo Controparte_1
del 30.06.2014, pubblicato in data 01.07.2016 per atti Notaio rep. 5812 racc. 3589 Per_2
così ha disposto:
“Revoco e annullo ogni mio precedente testamento.
Confermo tutte le donazioni da me effettuate, anche quelle indirette e anche quelle prive del prescritto requisito di forma in favore di chiunque ne abbia beneficiato.
Preciso che tutti i tappeti che si trovano nella mia casa, ed anche tutti o meglio quasi tutti i quadri, si appartengono alla dottoressa . Sono miei il i tre Parte_3 CP_3
Schawinscky, quello raffigurante due barche vicine alla battigia e qualche altro meno importante conservati in cantina.
Prelego a mio figlio gli immobili di mia proprietà, con relativi accessori e pertinenze, Pt_1
in Gravellona Toce nonché tutti gli immobili di mia proprietà con relativi accessori e pertinenze, in Verbania. Circa gli immobili in Verbania sono compresi i mobili che ne costituiscono lo arredamento ma non gli oggetti personali e di valore (es. armi, orologi, monete, etc.).
Nomino ed istituisco miei eredi, in parti tra loro eguali, mio figlio e mio nipote Pt_1
, nato a [...] l'[...]. CP_1
La notaio dovrà lasciare libera la casa, le autorimesse e quant'altro, asportando quanto Pt_3
di sua spettanza, entro il termine categorico ed improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla mia morte”.
Orbene, con atto di citazione ritualmente notificato figlio di Controparte_1 CP_2
premorto in data 08.11.2012, ha convenuto in giudizio lo zio agendo Parte_1
nella qualità di erede testamentario, oltre che legittimario (attesa la premorienza del padre), chiedendo:
- l'accertamento della nullità delle donazioni dirette operate dal de cuius in favore del convenuto;
- la collazione di tutte le donazioni comunque disposte in suo favore;
- la divisione in parti uguali dell'asse ereditario, condannando il convenuto a consegnargli beni mobili e/o immobili sino al raggiungimento della quota spettantegli;
- in ogni caso, la riduzione delle donazioni e degli atti dispostivi eccedenti la quota disponibile, se lesivi della quota riservatagli ex lege.
Ha, altresì, svolto distinta domanda, volta ad ottenere il saldo dalla compravendita dell'immobile di Bologna e lo scioglimento della comunione ordinaria relativa all'autovettura
Porsche.
Il convenuto si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto delle Parte_1
avverse domande, chiedendo di accertare che per gli immobili in Verbania, c.so Mameli, 187, era stato operato un acquisto fiduciario per conto del de cuius, il cui valore era rientrato nel patrimonio del defunto;
che i versamenti monetari erano stati operati per pagare debiti contratti dal medesimo;
che il corrispettivo della vendita dell'aereo doveva essere conteggiato quale somma disponibile dallo stesso donata;
di determinare la consistenza dell'asse ereditario accertando la nullità degli atti dispositivi compiuti dal de cuius in favore del figlio premorto
UI e del nipote, in subordine di accertare trattarsi di donazioni indirette;
di accertare che le donazioni dirette in favore di dovevano essere conferite all'eredità; che i CP_2
prelegati non eccedevano la quota della quale il de cuius poteva disporre;
ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendogli una quota non inferiore al 50% del patrimonio ereditario, ridurre, ove necessario, gli atti dispositivi operati dal de cuius.
Il Tribunale di Verbania, alla luce delle domande proposte dalle parti, di scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni, e di eventuale riduzione, ha, innanzitutto, proceduto alla ricostruzione dell'asse ereditario.
A tal fine, ha premesso che non c'è contestazione tra le parti circa i beni nella titolarità del de cuius alla data di apertura della successione, atteso che la controversia riguarda l'individuazione dei beni da ricomprendere nell'asse ereditario, in quanto donatum e l'obbligo di collazione a carico dell'attore.
Orbene, alla data di apertura della successione, vale a dire il 22.06.2016, il de cuius CP_1
era titolare, per come indicato nella sentenza impugnata:
[...]
1) dei seguenti beni immobili:
a) villa sita in Verbania-Suna, via XX Settembre, 29, con annesso fabbricato (doc. 6 att.); b) i terreni circostanti la villa (doc. 6 att.);
c) l'immobile adibito a ufficio sito in Gravellona Toce, c.so Sempione 3 (doc. 7 att.);
entrambi oggetto di prelegato in favore del convenuto (doc. 1 cit.);
2) dei seguenti beni mobili registrati:
a) autovettura LE tg AF489EJ (doc. 9 att.);
b) autovettura SUBARU tg CM176ZJ (doc. 10 att.);
c) autovettura FIAT PANDA tg CB401WW (doc. 11 att.);
3) dei seguenti valori mobiliari:
a) saldo attivo del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA
PA dell'importo di € 5.403.766,54 -al netto del saldo passivo del conto- (doc. 2 att.);
b) saldo attivo del conto corrente n. 2488 presso INTESA OL PA di € 58.002,23
(doc. 3 att.);
c) polizza vita n. ME012320261000 di importo di € 4.000.000,00, sottoscritta dal de cuius il
12.4.2023 e recante quale beneficiario (doc. 12 att.); Parte_1
4) delle armi (doc. 13 att.).
La sentenza impugnata dà atto che le parti in causa hanno già provveduto alla divisione del saldo attivo del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA PA dell'importo di € 5.403.766,54 e del saldo attivo del conto corrente n. 2488 presso INTESA
OL PA di € 58.002,23.
Quanto al donatum, il Tribunale premesso che è documentale (oltre che pacifico) che entrambi i figli sono stati destinatari, con atto pubblico datato 19.3.1986, della donazione di buoni del tesoro per l'importo di lire 600.000.000 (doc. 15), ha proceduto alla distinta individuazione degli asseriti atti dispositivi compiuti in vita dal de cuius in favore di ciascuno dei figli.
Per quanto riguarda le donazioni dirette in favore del convenuto il Parte_1
Tribunale ha rilevato che le operazioni impugnate da parte attrice che ha chiesto di accertare la nullità degli atti dispositivi effettuati dal de cuius in favore del figlio per mancanza Pt_1
di requisito di forma, sono le seguenti: a) assegno datato 17.11.2011 di € 25.000,00, tratto sul c/c 3962 INTESA OL intestato al de cuius (doc. 16 att.);
b) assegno datato 19.9.2012 di € 9.000,00, tratto sul medesimo c/c n. 3962 INTESA
OL (doc. 17 att.);
c) bonifico disposto dal de cuius il 5.4.2013 dal c/c n. 311625 BS di € 200.000,00 causale
DI (doc. 18 att.);
d) € 148.560,00 tra l'11.9.2013 e il 21.6.2016 con addebito sul c/c n. 2488 INTESA
OL (doc. 19 att.).
Il Tribunale ha ritenuto che i versamenti delle somme di cui ai docc. 16, 17, 18 e 19 costituiscono donazioni dirette delle quali ha dichiarato la nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c., in quanto prive della forma dell'atto pubblico.
Di conseguenza dall'accertamento della nullità delle suddette donazioni consegue l'obbligo del conferimento dei relativi importi alla massa ereditaria.
Per quanto riguarda le donazioni indirette in favore del convenuto (vds. Parte_1
pagg. 14-17 della sentenza impugnata cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva), il Tribunale ha osservato che il contrasto tra le parti in causa si è appuntato sui seguenti contratti di compravendita, stipulati dal convenuto (e integranti, in tesi di parte attrice, donazioni indirette, per avergli, il de cuius, fornito la provvista per il relativo acquisto).
a) contratto di compravendita, registrato il 21.1.1983, di acquisto dell'immobile (autorimessa) sito in Gravellona Toce, via Marconi 24, per il prezzo di lire 3.000.000 (doc. 20 att.), rivenduto dal convenuto il 12.2.1998 (doc. 21);
b) contratto di compravendita datato 19.3.1983 di acquisto dell'immobile (appartamento) sito in Verbania-Intra, c.so Mameli, 187, per il prezzo di lire 96.000.000 (doc. 22 att.);
c) contratti di compravendita datati 7.5.1990 e 28.7.1990 di acquisto dell'immobile
(autorimessa e ripostiglio annesso) siti in Verbania-Intra, c.so Mameli, 187, per il prezzo di lire
25.000.000 (doc. 23 att.);
entrambi rivenduti il 12.3.2003 (doc. 24 att.); d) contratto di compravendita datato 18.12.1996 di acquisto dell'immobile (appartamento su tre livelli) sito in Verbania, vicolo del Porto (doc. 25 att. e 84 conv.), rivenduto il 9.7.2014 per
€ 240.000,00 (doc. 26);
e) contratto di compravendita datato 11.2.1997 di acquisto dell'immobile (villa unifamiliare) sito in Verbania-Zoverallo, via Alla Fontana, 9, per il prezzo di lire 400.000.000 (doc. 27 att. e
83 conv.).
Il Tribunale ha ritienuto che l'attore abbia fornito la prova dell'attribuzione liberale soltanto in relazione ai contratti di cui alle lettere a), d) ed e) che, quindi, costituiscono ad avviso del
Tribunale, donazioni indirette nei riguardi del convenuto Pt_1
Per quanto riguarda le donazioni in favore di (vds. pagg. 18-19 della sentenza CP_2
impugnata cui si rinvia integralmente per ragioni di sintesi espositiva), il Tribunale ha osservato che la controversia tra le parti riguarda l'asserita donazione indiretta degli immobili siti in
BA (appartamento e box), dello studio notarile e delle somme di denaro.
Premesso che sono documentali:
a) la donazione, in data 8.1.2002, del diritto di proprietà dell'appartamento, sito in Verbania-
Intra, via XXV Aprile, sito al V piano dell'omonimo condominio, con annesso sottotetto e autorimessa al piano interrato, per atto pubblico notaio rep. 64273 racc. 8985 (doc. 6 Pt_3
conv.);
b) la donazione, in data 30.6.2006, del diritto di nuda proprietà delle unità immobiliari, uso ufficio, in Verbania-Intra, via XXV Aprile, sita al piano I e II piano dell'omonimo condominio, per atto pubblico notaio rep. 81474 racc. 11277 (doc. 7 conv.). Pt_3
Il Tribunale ha ritenuto che costituisca donazione indiretta il contratto di compravendita stipulato dal genitore dell'attore trascritto il 27.7.1977, avente ad oggetto l'appartamento ed il locale a uso autorimessa siti in BA, all'interno del CONDOMINIO IL CORALLO (doc. 8 conv.).
Per quanto riguarda l'asserita donazione indiretta dello studio notarile, il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte convenuta (vds. pagg. 19 – 20 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha rigettato la domanda del convenuto di accertamento della donazione indiretta della somma complessiva di € 187.940,00 (vds. pagg. 20-21 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda la cessione dell'aereo monomotore da turismo (vds. pagg. 22-23 della sentenza impugnata), oggetto di cessione al figlio e da questi ad che, infine, lo CP_2 Pt_1 ha rivenduto a terzi verso il corrispettivo di € 110.000,00 e dalla cui cessione l'attore ha ricevuto l'importo di € 30.000,00, il Tribunale ha ritenuto indiscussa l'assenza di volontà di cessione dell'aeromobile, la conseguente nullità della vendita, ex art. 782 c.c., e della donazione dissimulata per difetto di forma, con la necessità di restituzione alla massa del corrispettivo di € 110.000,00 della vendita a terzi.
Accertata la consistenza dell'asse ereditario, per la determinazione del valore dei beni mobili registrati, dei beni mobili diversi dalle somme di denaro e degli immobili (per imputazione del relativo valore) alla data di apertura della successione, il Giudice di primo grado ha fatto proprie le valutazioni e conclusioni effettuate dal CT (cfr elaborato peritale a firma dell'arch.
depositato il 29.12.2020 e successiva integrazione del 9.11.2021). Persona_3
In particolare, il Tribunale ha osservato che “il valore dei beni nella titolarità del de cuius e di quelli che devono essere conferiti ai sensi degli artt. 737 e ss. c.c., indiscussa la collazione del premio della polizza ex art. 741 c.c., sulla scorta dell'istruttoria svolta, va così determinato:
1. beni immobili 1.1) villa sita in Verbania-Suna, via XX Settembre, 29, con annesso fabbricato
e terreni (doc. 6 att.)
€ 2.868.000,00;
1.2) ufficio sito in Gravellona Toce, c.so Sempione 3 (doc. 7 att.)
€ 43.917,00;
2. beni mobili registrati
2.1) autovettura LE tg AF489EJ (doc. 9 att.);
2.2) autovettura SUBARU tg CM176ZJ (doc. 10 att.);
2.3) autovettura FIAT PANDA tg CB401WW (doc. 11 att.);
€ 37.500,00;
3) valori mobiliari
3.1. saldo attivo (al netto del passivo) del conto corrente e del conto deposito titoli intrattenuti presso BS ITALIA PA e del conto corrente INTESA OL € 5.461.768,70;
3.2. polizza vita
€ 4.000.000,00
3.2) donazioni monetarie nulle;
€ 382.560,00
4) armi (doc. 13 att.)
€ 46.325,00
5) quadri
€ 29.225,00;
6) valore dell'aeromobile
€ 110.000,00;
7) donazioni nei riguardi di Parte_1
€ 2.120.669,22
(€ 361.780,57 titoli;
€ 1.513.585,73 villa Verbania-Zoverallo; € 6.022,92 box Gravellona Toce;
€ 239.280,00 immobile Verbania vicolo del Porto);
8) donazioni in favore di CP_2
€ 1.655.460,02
(€ 361.780,57 donazione titoli;
€ 482.662,20 appartamento V piano condominio XXV Aprile;
€
666.867,88 uffici I e II piano medesimo condominio;
€ 144.149,37 immobile in BA)
DEBITI per € 8.315,00 (docc. 4 e 5 conv. cit.)”.
Il Giudice di primo grado ha concluso che il patrimonio ereditario, al netto del valore del prelegato (art. 661 c.c.), va determinato in € 13.843.507,94 [(€ 12.979.295,70 – € 2.911.917,00)
+ € 3.776.129,24] e che essendo, le parti in causa, eredi universali del de cuius “in parti tra loro uguali”, la quota spettante a ciascuno è pari a € 6.921.753,97.
Il Giudice di primo grado, sulla base di tali dati, ha osservato che al legittimario compete, pertanto, quale quota di legittima, la somma di € 5.582.369,98 e che operando la riunione fittizia secondo la formula attivo (€ 12.979.295,70) – debiti (€ 8315,00) + donatum (€ 3.776.129,24), il valore complessivo è di € 16.747.109,94, somma della quale all'erede legittimario compete la metà dei 2/3 (quota riservata, ai sensi dell'art. 537 c.c.)
Così determinata la quota di legittima (€ 5.582.369,98), il Tribunale ha osservato che non occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e, in subordine, delle donazioni, spettando ai condividenti una quota (€ 6.921.753,97) di valore superiore.
Ciò premesso, il Tribunale ha, quindi, proceduto ad effettuare le operazioni divisionali osservando quanto segue:
“Alla divisione del compendio ereditario si perviene mediante la formazione di due distinte porzioni, comprensiva di beni di eguale natura e qualità, con compensazione di eventuali ineguaglianze in denaro.
All'uopo, dal valore dell'asse, come sopra determinato, di € 13.843.507,94 è opportuno, innanzitutto, detrarre l'importo di € 5.461.768,70, saldo attivo dei conti correnti che le parti hanno già diviso.
Esso è, pertanto, pari a € 8.381.739,24 (€ 13.843.507,94 - € 5.461.768,70), per cui la quota spettante a ciascuno condividente è di € 4.190.869,62 (€ 8.371.739,24 : 2).
In primo luogo, alla declaratoria di nullità delle donazioni monetarie in favore di Pt_1
(punto 1 a)-d) che precede) e della vendita dell'aeromobile (punto 4 che precede)
[...] consegue l'assegnazione all'attore di un credito, rispettivamente di € Controparte_1
191.280,00 (€ 382.560,00 : 2) e di € 25.000,00 (€ 110.000,00 : 2 = € 55.000,00 - € 30.000,00 già incassati dall'attore).
Per i beni mobili registrati e gli ulteriori beni mobili (quadri e armi), è possibile formare, sulla scorta della identificazione operata dal CT (con la lett. C le automobili, con la lett. G i quadri,
e con la lettera D le armi) e del valore stimato, due distinti lotti:
LOTTO A: C.1, G.2, G.3, G.4, G.5, D.1, D.2, D.4, D.9, D.13. D.19
del valore complessivo di € 61.425,00
LOTT0 B: C.2, C.3, G.1, D.3, D.5, D.6, D.8, D.10, D.12, D.14, D.15, D.16, D.17, D.18, D.20,
D.21.
del valore complessivo di € 51.625,00 “ Il Tribunale ha, quindi, assegnato all'attore il e al convenuto il LOTTO B ed ha CP_4 ulteriormente osservato che “In tal modo, tenuto conto delle somme e dei beni assegnati e imputate le donazioni
- la quota dell'attore è così determinata: € 55.000,00 + € 191.280,00 + € Controparte_1
61.425,00 + € 1.655.460,02 = € 1.963.165.02;
- la quota del convenuto è così stimata: € 55.000,00 + € 191.280,00 + € Parte_1
4.000.000,00 + € 51.265,00 + € 2.120.669,22 = € 6.418.574,44.
Competendo a ciascuno condividente la somma di € 4.190.869,62, il convenuto Pt_1 va condannato a pagare all'attore € 2.223.547,10, al netto della quota parte dei
[...]
debiti -sostenute per intero dal convenuto docc. 160 e 161 conv.- (€ 6.418.574,22 - €
4.190.869,62 - € 4.157,50)
Va, in definitiva, ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Controparte_1
e assegnato a Parte_1
a) Controparte_1
-il credito di € 191.280,00
- il credito di € 25.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo;
- il LOTTO A;
b) Parte_1
- il LOTTO B;
e condannato a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.223.547,10 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al soddisfo”.
Il Tribunale ha, infine, rigettato la domanda dell'attore di corresponsione della somma di €
210.000,00 quale residuo della vendita di un immobile in Bologna e la correlativa domanda di ripetizione del convenuto.
Infine, per quanto riguarda lo scioglimento della comunione ordinaria della vettura Porsche, il
Tribunale ha osservato che “Avendo, l'attore richiesto il valore del 50% o la consegna, e, non avendo, per contro il convenuto, svolto, al riguardo, alcuna difesa, la vettura va attribuita al medesimo, con versamento a suo carico in favore del convenuto, a titolo di conguaglio, della somma di € 24.000,00 (pari al 50% del relativo valore)”. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello al fine di ottenerne Parte_1
la riforma parziale, in relazione a quanto disposto dal Giudice di prime cure con riguardo:
- al mancato riconoscimento della donazione indiretta della quota di partecipazione all'associazione professionale esercente lo studio notarile in favore del sig. CP_2
- alla determinazione del valore dell'immobile donato indirettamente dal defunto in favore del sig. sito in Verbania-Zoverallo, via alla Fontana n. 9; Parte_1
- alla formazione dei lotti inerenti ai beni mobili attribuiti alle parti;
- allo scioglimento della comunione inerente all'autovettura Porsche tramite attribuzione del bene a controparte.
In particolare, l'appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:
- Primo motivo: sulla donazione indiretta dello studio notarile in favore del sig.
[...]
CP_2
- Secondo motivo: sulla determinazione del valore dell'immobile donato indirettamente dal defunto in favore del sig. sito in Verbania Zoverallo, via alla Parte_1
Fontana n. 9;
- Terzo motivo: l'errata formazione dei lotti inerenti ai beni mobili assegnati alle parti;
- Quarto motivo: l'errato scioglimento della comunione inerente all'autovettura Porsche tramite l'assegnazione del bene a controparte.
In data 26.10.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del proposto Controparte_1
appello e formulando appello incidentale condizionato in caso di accoglimento del secondo motivo di appello (chiedendo che “nel non creduto caso di riforma di tale capo della Sentenza,
l'esponente chiede in via incidentale la riforma del capo della Sentenza (v. pp. 22-24) che, analogamente a quanto fatto per le spese di ristrutturazione della Villa di Zoverallo, non ha disposto la rivalutazione alla data di apertura della successione delle spese sostenute da
[...]
con riferimento agli immobili che il avrebbe donato a ossia CP_2 CP_5 CP_2
quelli menzionati ai punti F.1, F.2, F.3 e F.5 della relazione del CT (v. pp. 55-56 ns. doc. D fasc. appello)”. In ogni caso, ha proposto appello incidentale censurando Controparte_1
l'errore compiuto dal Tribunale nel momento in cui ha quantificato l'importo dovuto da a per effetto della successione del de cuius. Pt_1 CP_1 Verificata la regolare costituzione delle parti, all'udienza del 16.11.23 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 12.09.25, svoltasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
censura la sentenza del Tribunale di Verbania nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 che non vi sia stata donazione indiretta dello studio notarile. L'appellante contesta che il
Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto assente lo spirito di liberalità con riguardo alla donazione dello studio notarile (inteso sia come avviamento al momento della costituzione dell'associazione professionale sia come rinuncia alla liquidazione della propria quota a seguito del pensionamento).
In tesi dell'appellante, il de cuius avrebbe donato al figlio lo , CP_2 Controparte_6 mediante due donazioni indirette (sia al momento della costituzione dell'associazione professionale per lo svolgimento dell'attività notarile, sia al momento del proprio pensionamento, avendo volontariamente omesso di chiedere la liquidazione della propria quota). L'appellante aggiunge che nella fattispecie in questione non potrebbe trovare ingresso l'art. 743 cod. civ. tenuto conto che l'associazione notarile era stata contratta con frode, sicché il valore dello studio notarile stesso deve essere oggetto di collazione.
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
A tal fine, occorre premettere che si ha donazione indiretta allorché l'intento liberale si realizza, non in via diretta per mezzo dello strumento negoziale tipico delle attribuzioni liberali
(c.d. donazione diretta), ma in via indiretta attraverso l'impiego di altri schemi tipici, tenendo conto della causa liberale sussistente in concreto.
Pertanto, affinché l'attribuzione patrimoniale possa considerarsi effettuata per spirito di liberalità, occorre la dimostrazione di circostanze tali da consentire di inferire l'esistenza nel dante causa dell'animus donandi, ossia dell'intenzione di realizzare un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento del donatario, correlato ad un proprio impoverimento, in assenza di un apprezzabile interesse economico o comunque giuridicamente rilevante ai fini anche di un'eventuale diversa qualificazione della fattispecie, semplicemente come gratuita e non già liberale.
Nel caso di specie, il de cuius ed il figlio hanno costituito con decorrenza dal 15.02.1996 un'associazione professionale per l'esercizio dell'attività notarile, previo conferimento da parte di ciascuno della somma di lire 10 milioni e prevedendo la ripartizione degli utili in parti eguali tra gli associati.
Avendo riguardo poi al successivo svolgimento del rapporto tra l'associazione ed i professionisti emerge, per come opportunamente evidenziato nella sentenza di primo grado che, in data 1.10.1996 il padre ha emesso nei riguardi di Controparte_1 Parte_4
e la fattura n. 1018 inerente la vendita dei mobili dello studio per lire 264.037.200 CP_2
ed in data 1.10.2003 ha concesso in locazione al figlio i locali di sua Controparte_1 CP_2
proprietà siti in Verbania, via XXV Aprile, adibiti a studio notarile.
Successivamente alla morte del figlio in data 21.06.2013 il padre ha concesso CP_2 CP_1
in locazione gli stessi locali al collega Persona_1
L'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe in presenza di una donazione indiretta dello studio notarile, nei termini sopra precisati, in favore del figlio poi premorto, non si ritiene CP_2
meritevole di accoglimento. La Corte osserva che non può ritenersi che l'associazione professionale sia stata costituita al solo fine di avvantaggiare il figlio con una attribuzione CP_2
connotata da spirito di liberalità, essendosi in presenza di un'associazione tra professionisti nel cui ambito il figlio prestava il proprio apporto professionale ed in cui entrambi i notai svolgevano la propria opera in favore dell'associazione.
Il Collegio ritiene che non sussista in concreto nella presente fattispecie una causa liberale, avendo riguardo sia alla costituzione dell'associazione professionale che al successivo svolgimento del rapporto tra professionisti ed associazione.
Le circostanze rappresentate da parte appellante secondo cui il de cuius era un Notaio di successo sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola, sin dagli anni '60, e che il figlio CP_2 conseguì il titolo di Notaio nel febbraio dell'anno 1996, ed immediatamente dopo, il padre decise di costituire un'associazione professionale con il figlio per lo svolgimento dell'attività notarile non sono circostanze tali da indurre a ritenere che il padre fosse mosso dall'intenzione di realizzare un'operazione tesa all'esclusivo arricchimento del donatario, correlato ad un proprio impoverimento. Nella presente fattispecie, emerge, con la costituzione dell'associazione professionale, la sussistenza di un apprezzabile interesse economico giuridicamente rilevante finalizzato all'esercizio in forma associata e coordinata dell'attività professionale.
L'intento liberale non può ricavarsi dal fatto che, oltre ai conferimenti in denaro paritetici tra padre e figlio, il padre apportò il proprio avviamento professionale né dalla circostanza che il padre stipulò un numero di atti superiore a quelli stipulati dal figlio.
Tali elementi, nel contesto di un'associazione professionale, non sono di per sé indicativi della sussistenza di un animus donandi per come preteso da parte appellante, non essendo pienamente dimostrativi dell'effettiva qualità e pregio dei rispettivi apporti individuali di ciascun professionista nell'ambito dell'associazione; nulla essendo dedotto circa il fatto che l'avviamento del professionista più anziano poteva essere compensato (nella logica economica di gestione complessiva dello studio associato) da un maggiore dinamismo e/o aggiornamento delle competenze professionali ed operative del professionista associato più giovane, circostanze con cui parte appellante non si confronta adeguatamente, non essendo a tal fine dirimente il mero numero di atti intestati formalmente a ciascun professionista.
In questa prospettiva, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha osservato che non è affatto scontato che l'apporto professionale del figlio, per tutta la durata dell'associazione professionale, sia stata minoritario rispetto a quella del padre.
Anche la circostanza rappresentata dall'appellante secondo cui nel 2003 il padre CP_1
andando in pensione, non chiese la liquidazione della propria quota dello studio
[...]
notarile, non è un elemento di per sé indicativo della sussistenza di uno spirito di liberalità, atteso che tutt'al più si è in presenza di un diritto di credito verso l'associazione per la liquidazione del valore della quota e, per l'effetto, per come correttamente ritenuto dal
Tribunale, dell'erede (nei limiti della sua quota ereditaria); diritto nella fattispecie non esercitato.
Il Collegio ritiene, pertanto, non meritevole di censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esclusa la sussistenza di una donazione indiretta dello studio notarile.
In questa prospettiva, si osserva che la sentenza impugnata non risulta meritevole di di censura nemmeno nella parte in cui ha escluso che siano integrate le condizioni per l'operatività della collazione della società contratta tra il defunto e l'erede, in considerazione di quanto disposto dall'art. 743 c.c. Il Giudice di primo grado afferma, infatti, che “pur ammettendo l'applicabilità all'associazione professionale della disciplina dettata per le società” la regolamentazione dell'associazione professionale con atto avente data certa e l'assenza di prova della frode consentono di escludere l'operatività dell'istituto in esame.
Il Collegio, sul punto, osserva che, ove si ammetta l'applicazione della norma di cui all'art. 743
c.c. secondo cui “Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa”, nella presente fattispecie, posto che è indiscusso che l'associazione professionale sia stata regolata con atto avente data certa, non può ritenersi che vi sia stata frode in danno del coerede. Ciò in quanto nessuno degli elementi allegati da parte appellante dimostra la sussistenza di un'intenzione di ledere i diritti del coerede da parte del defunto, al fine di attribuire un indiretto vantaggio all'erede socio e/o associato.
Con il quarto motivo di appello, lamenta l'errato scioglimento della Parte_1 comunione ordinaria inerente l'autovettura tramite l'assegnazione all'appellato CP_7
, in violazione della disposizione di cui all'art. 720 c.c. CP_1
Secondo l'appellante dal tenore delle conclusioni di si evinceva come lo stesso Controparte_1 non era intenzionato ad ottenere l'attribuzione del bene, in quanto solo in caso di rifiuto all'assegnazione del bene da parte del convenuto, sarebbe stato disposto ad Controparte_8
acquisire il bene versando ad quanto dovuto. In maniera tacita, Parte_1 Parte_1 avrebbe manifestato la volontà di ottenere l'assegnazione dell'autovettura.
[...]
Pertanto, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, in quanto lo scioglimento della comunione ordinaria dovrebbe avvenire assegnando il bene all'appellante, con obbligo di versamento a carico di quest'ultimo del 50% del valore del bene.
La Corte osserva che il suindicato motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento, in quanto la norma suindicata disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di beni immobili e costituisce una deroga al principio generale posto dall' art. 718 c.c (diritto ai beni in natura).
Orbene, nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla norma codicistica si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta (vds. Cass. 15.12.2022 n. 36736). In applicazione della suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, si osserva che il tenore delle conclusioni articolate dall'appellato (attore in primo grado) era il seguente: “E. ordinare lo scioglimento della comunione ordinaria tra ed Controparte_1 Parte_1 in relazione all'autovettura Porsche 911 Cabrio del 1986, targata NO569324, attribuendo all'attore una quota non inferiore al 50% del valore di tale autovettura;
per Controparte_1
l'effetto, condannare a versare all'attore il conguaglio a Parte_1 Controparte_1 saldo, ovvero a consegnare tale bene all'attore disponendo il relativo Controparte_1 conguaglio;
”.
Inoltre, in sede di comparsa conclusionale a pag. 24 affermava: “Per quanto Controparte_1 riguarda lo scioglimento della comunione ordinaria relativa all'autovettura Porsche, il cui valore è stato stimato dal CT in Euro 48.000, l'attore dichiara sin d'ora che è disponibile a ottenere l'autovettura in questione e a riconoscere al convenuto a titolo di conguaglio il 50% del suo valore, come stimato dal CT”.
Dal tenore delle rappresentate conclusioni deve ritenersi che l'attore in primo grado abbia espressamente richiesto l'assegnazione della vettura Porsche.
La sentenza impugnata, infatti, del tutto correttamente osserva che “Avendo, l'attore richiesto il valore del 50% o la consegna, e, non avendo, per contro il convenuto, svolto, al riguardo, alcuna difesa, la vettura va attribuita al medesimo, con versamento a suo carico in favore del convenuto, a titolo di conguaglio, della somma di € 24.000,00 (pari al 50% del relativo valore)”.
Ne deriva che la tesi di parte appellante secondo cui avrebbe in maniera tacita Parte_1 manifestato la volontà di ottenere l'assegnazione della vettura non può essere accolta, occorrendo ai fini dell'attribuzione del bene non comodamente divisibile ai sensi dell'art. 720
c.c. l'espressa ed esplicita istanza del condividente interessato.
In considerazione di quanto sopra esposto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ordinato lo scioglimento della comunione ordinaria inerente l'autovettura Porsche 911 tg
NO569324 assegnandola a e ponendo a suo carico il relativo conguaglio in Controparte_1
favore di non è meritevole di censura. Parte_1
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di appello articolati dall'appellante Parte_1
(secondo e terzo motivo) e l'appello incidentale condizionato formulato dall'appellato in relazione al secondo motivo di appello ed, infine, l'appello incidentale articolato da parte appellata, appare necessario, prima della decisione, lo svolgimento di apposita attività istruttoria, per accertare il fondamento e l'entità delle contrapposte domande delle parti e valutarle in unico contesto.
All'esito delle considerazioni che precedono, la Corte rigetta il primo ed il quarto motivo di appello.
La causa deve essere rimessa in istruttoria disponendo ctu tecnica per il prosieguo, come da separata ordinanza collegiale in pari data, riservando alla decisione definitiva anche la pronuncia sulle spese processuali.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, NON DEFINITIVAMENTE, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. Parte_1
60/2023 pubblicata in data 28.02.23, ogni contraria istanza disattesa,
- Rigetta il primo ed il quarto motivo di appello articolati da Parte_1
- Rimette come da separata ordinanza il procedimento in istruttoria per l'ulteriore corso.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 24.09.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino