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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1516/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
nata in [...] il [...], residente in Galatone (LE) ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Galatina (LE) alla via Monte Grappa n.23 presso lo studio dell'avv. Mario Viola, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, corrente in Bari ed Controparte_1 ivi elettivamente domiciliata al V.le Vittorio Emanuele Orlando n.8 c/o la Direzione
Commerciale sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti
Carmela Cierzo e Maria Donata Guastadisegni del Foro di Bari pagina 1 di 9 appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di incompetenza, resa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, in data 22/3/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1793/2020 r.g., promosso dall' odierna appellante in danno dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 19/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bari adita, cosi provvedere: riformare parzialmente l'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Bari pronunciata all'esito del giudizio di primo grado e, per l'effetto, correggere le violazioni di legge per come denunciate, confermare la già dichiarata incompetenza territoriale del
Giudice originariamente adito e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite nella misura ritenuta di giustizia;
nel merito, solo ove ne sia consentito e ritenuto l'esame, accertare e dichiarare la nullità per essere vessatoria, della clausola di accollo in danno dell'opponente del debito del precedente utente del medesimo contatore;
sempre nel merito e per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'assoluta inesistenza, inesigibilità per compiuta prescrizione e per violazione della normativa di settore, della pretesa creditoria vantata;
per l'effetto, in ogni caso per le ritenute ragioni, revocare e comunque, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto del 5/11/2019 del Tribunale di Bari;
con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio” ; per la società appellata:”in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello interposto e, conseguentemente, rigettare il gravame;
2)in via subordinata, in rito, accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
3)i n via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui ne sia consentito l'esame, rigettare l'appello ex adverso proposto, essendo lo stesso anche infondato sia in punto di fatto che di diritto, per le ragioni esposte in atti e supportate dalla documentazione allegata al fascicolo dell'opposta; 4)Con vittoria di spese
e compensi difensivi del presente giudizio”. pagina 2 di 9 Svolgimento del processo
Con citazione del 7/1/2020 l'odierna appellante proponeva, dinanzi il Tribunale di Bari, formale e tempestiva opposizione avverso un precedente decreto ingiuntivo, emesso dal predetto Tribunale su istanza dell'odierna società appellata, in data 5/11/2019 per la somma complessiva di €20.181,15 oltre interessi e spese processuali a fronte di una fattura per somministrazione presso la propria residenza in Galatone (LE) relativa ad un contratto di fornitura nel quale essa opponente era subentrata a precedente somministrato cui, in tesi, era effettivamente addebitabile la maggior parte del consumo fatturato.
A supporto dell'opposizione, infatti, assumeva che la somma richiesta ed ingiunta rinveniva, per la maggior parte da una pregressa morosità ascrivibile al precedente intestatario della fornitura, circostanza vanamente e reiteratamente addotta nella precedente formale contestazione della fattura azionata, denotante un consumo eccessivo e sproporzionato rispetto a quello effettivo.
Formalmente e pregiudizialmente al merito, eccepiva, peraltro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari ad emettere l'opposta ingiunzione in ragione dell'eccepita competenza del Tribunale di Lecce essendo essa ingiunta opponnete residente in [...]
e rivestendo, essa opponente, la qualità di consumatrice rispetto ad un azionato contratto di fornitura idrica con tipologia uso domestico.
Ulteriore eccezione attinente il merito veniva proposta con riferimento all'asserita vessatorietà della clausola di accollo del debito di precedente utente, atteso che essa opponente, al momento di subentrare nel contratto di fornitura, era costretta ad accollarsi il rilevante debito del precedente fruitore la cui pregressa morosità costituiva, quasi integralmente, l'importo della fattura monitoriamente azionata.
Eccepiva finanche la compiuta prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., assumendo la fattura risalente nel tempo e mai pervenuta nella disponibilità di essa opponente.
Sempre nel merito, disconosceva la esistenza del presunto credito, gravando a carico dell'opposta l'onere di provare l'effettività dei consumi addebitati.
pagina 3 di 9 Si costituiva l'opposta contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni addotte a supporto dell'opposizione di cui richiedeva l'integrale rigetto con la conferma del decreto opposto.
Il giudizio, così incardinato, in assenza di ulteriore istruttoria, perveniva all'udienza decisoria del 9/3/2021, all'esito della quale veniva definito con ordinanza dichiarativa d'incompetenza con fissazione del termine perentorio per la riassunzione dello stesso dinanzi il competente Tribunale di Lecce, in pratica accogliendo la preliminare eccezione di rito proposta dalla opponente, senza, tuttavia, pronunciare sulle spese della procedura.
La predetta omissione, in pratica, determinava l'originaria opponente a proporre il gravame che ci occupa a supporto del quale articola un unico sostanziale motivo, prospettando una errata applicazione delle norme sostanziali e processuali ibn materia di
Foro del consumatore, contestando una motivazione errata, illogica ed insufficiente a causa della omessa pronuncia sulle spese di lite.
Quanto al merito, reiterava l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di accollo del debito pregresso;
la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito;
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. delle somme ingiunte;
la corretta ricostruzione dei consumi e l'illegittimità e mancato rispetto della normativa di settore, invocando, sulla scorta di quanto appresso, la parziale riforma della gravata ordinanza d'incompetenza del 22/3/2021 emendando la stessa con la disposta condanna dell'opposta alle spese del giudizio.
Si costituiva la società appellata eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. e, quanto al merito, l'improcedibilità dello stesso e, solo in via subordinata, la cessazione della materia del contendere (avendo, nelle more, provveduto a richiedere successivo decreto ingiuntivo per la medesima somma dal Tribunale di Lecce, posto in esecuzione e definito con ordinanza di assegnazione somme a carico della e, in via ulteriormente gradata, Pt_1
l'infondatezza nel merito dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28/1/2022, avendo l'appellata formalmente reiterato la proposta eccezione preliminare d'inammissibilità per asserita mancanza di alcuna probabilità di accoglimento del gravame ex art.348 bis c.p.c., il pagina 4 di 9 Collegio disattendeva la stessa con motivata ordinanza del 2/2/2022 ritenendo che la decisione sulla stessa per ragioni di rito (nella specie, avvenuta estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di cui all'art.50
c.p.c.) e non di merito, andasse riservata alla fase propriamente decisoria, dovendo essere decisa con sentenza, così rinviando la causa per la p.c. alla successiva udienza del
15/9/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 19/4/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle rispettive memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Motivazione della decisione
La evidente rilevanza assorbente della preliminare eccezione di rito ne impone una prioritaria trattazione e conseguenziale delibazione.
A tale riguardo, dirimente, è l'incontestata omessa riassunzione del giudizio dinanzi il dichiarato competente Tribunale di Lecce nel termine, pacificamente perentorio, disposto dall'adito Tribunale di Bari nella ordinanza con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto che veniva quindi revocato e la conseguenza processuale della correlativa inerzia processuale delle parti, rappresentata dalla estinzione del giudizio medesimo, essendo la sua cancellazione del ruolo già disposto con l'ordinanza impugnata.
Viene, quindi, in rilievo la disposizione di cui al 2° comma dell'art.50 c.p.c. laddove si prospetta, quale conseguenza diretta dell'omessa riassunzione nel termine perentorio fissato dal Giudice incompetente, l'estinzione del processo.
Nel caso in esame, essendo l'ordinanza d'incompetenza stata pronunciata e depositata in data 22/3/2021, il termine trimestrale per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Lecce, fissato in dispositivo (rispettoso di quello massimo previsto, in ogni caso, dalla legge) andava a scadere in data 22/6/2021 ed il mancato rispetto dello stesso comportava l'automatica estinzione ope legis del giudizio, con l'ulteriore condivisibilità della rilevata inammissibilità di un gravame proposto avverso un'ordinanza resa all'interno di un giudizio oramai estinto, sulla scorta di un principio consolidato anche sovrapponibile alla pagina 5 di 9 vicenda processuale in esame, ovvero ad un'ordinanza declaratoria d'incompetenza, disponente la traslatio judicis senza pronunciare sulle spese del giudizio medesimo.
Il principio di legittimità, richiamato dalla difesa dell'appellata a supporto della proposta eccezione di rito, è quindi appropriato al caso di specie, avendo la Suprema Corte sancito che: “Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese” (Cass. 12/12/2023
n.34670).
La massima suddetta è estremamente rilevante in quanto supportata da un duplice fondamentale principio processuale quale, in primo luogo, l'intervenuta inefficacia integrale dell'ordinanza in questione in conseguenza dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art.310 2° comma c.p.c. e, in secondo luogo, l'accessorietà della statuizione sulle spese, inidonea a sopravvivere alla disposta estinzione del giudizio.
Il rilievo di cui innanzi resiste e persiste anche nella nell'ipotesi in cui l'ordinanza impugnata debba configurarsi, vista la sua funzione decisoria, alla stregua di una sentenza, dovendo quindi sottoporsi la stessa, in tesi difensiva dell'appellante, ai termini impugnatori propri delle sentenze.
A tale riguardo, la salvezza prevista dal 2° comma della disposizione processuale in esame, attinente alle “pronunce che regolano la competenza” idonee a sopravvivere alla estinzione del processo si riferisce a sentenze ben distinte da quella in esame, trattandosi di quelle rese dalla Corte di Cassazione in tema di competenza o di giurisdizione, in forza della loro efficacia “panprocessuale” (cfr. Cass. 1747/2013; Cass. 17248/2003) e non quindi rispetto alle spese del processo oramai estinto che dovranno gravare a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'ultimo comma dell'art.310 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, intervenuta la estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine indicato dal giudice, l'ordinanza che oggi si impugna, era automaticamente divenuta inefficace ex art.310 c.cp. e, in quanto tale, non soggetta ad impugnazione (cfr.
Cass. 16374/2019; Cass. 1747/2013).
pagina 6 di 9 Il gravame proposto è pertanto inconfutabilmente viziato d'improcedibilità anche per l'omesso capo delle spese dell'ordinanza impugnata, atteso che le stesse, a norma del citato art.310 c.p.c. ultimo comma, dovevano intendersi a carico delle parti che le avevano anticipate.
I rilievi di cui innanzi rivestono una palese natura “assorbente” delle ulteriori questioni di merito reiterate dall'appellante, denotanti, tra l'altro, evidenti profili d'infondatezza a fronte dei riscontri documentali in atti (v. istanza della di subentro al posto del Pt_2 coniuge separato nel contratto di fornitura relativo alla casa coniugale alla stessa assegnato, effetto interruttivo delle comunicazioni e contestazioni stragiudiziali sulla eccepita prescrizione quinquennale, valore ricognitivo del debito all'esito della richiesta di rateizzazione dello stesso da parte della stessa , ritenendosi, peraltro, precluso Pt_1
a questo Collegio qualsiasi delibazione nel merito della opposizione al decreto ingiuntivo in conseguenza della evidente inammissibilità rituale del gravame in esame.
La regolamentazione delle spese del grado segue, ovviamente, il principio della soccombenza, dovendosi porre la stessa ad integrale carico dell'appellante e rapportandola al valore della controversia come dichiarata dalla stessa appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in data 22/3/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione delle competenze difensive relative al presente grado in favore dell in persona del legale rappresentante, liquidate le CP_2 stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025.
Il Presidente
pagina 7 di 9 (dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 8 di 9 .
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
nata in [...] il [...], residente in Galatone (LE) ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Galatina (LE) alla via Monte Grappa n.23 presso lo studio dell'avv. Mario Viola, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
in persona del legale rappresentante, corrente in Bari ed Controparte_1 ivi elettivamente domiciliata al V.le Vittorio Emanuele Orlando n.8 c/o la Direzione
Commerciale sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti
Carmela Cierzo e Maria Donata Guastadisegni del Foro di Bari pagina 1 di 9 appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di incompetenza, resa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, in data 22/3/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1793/2020 r.g., promosso dall' odierna appellante in danno dell' odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 19/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bari adita, cosi provvedere: riformare parzialmente l'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Bari pronunciata all'esito del giudizio di primo grado e, per l'effetto, correggere le violazioni di legge per come denunciate, confermare la già dichiarata incompetenza territoriale del
Giudice originariamente adito e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la convenuta opposta, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite nella misura ritenuta di giustizia;
nel merito, solo ove ne sia consentito e ritenuto l'esame, accertare e dichiarare la nullità per essere vessatoria, della clausola di accollo in danno dell'opponente del debito del precedente utente del medesimo contatore;
sempre nel merito e per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'assoluta inesistenza, inesigibilità per compiuta prescrizione e per violazione della normativa di settore, della pretesa creditoria vantata;
per l'effetto, in ogni caso per le ritenute ragioni, revocare e comunque, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto del 5/11/2019 del Tribunale di Bari;
con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio” ; per la società appellata:”in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'appello interposto e, conseguentemente, rigettare il gravame;
2)in via subordinata, in rito, accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
3)i n via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui ne sia consentito l'esame, rigettare l'appello ex adverso proposto, essendo lo stesso anche infondato sia in punto di fatto che di diritto, per le ragioni esposte in atti e supportate dalla documentazione allegata al fascicolo dell'opposta; 4)Con vittoria di spese
e compensi difensivi del presente giudizio”. pagina 2 di 9 Svolgimento del processo
Con citazione del 7/1/2020 l'odierna appellante proponeva, dinanzi il Tribunale di Bari, formale e tempestiva opposizione avverso un precedente decreto ingiuntivo, emesso dal predetto Tribunale su istanza dell'odierna società appellata, in data 5/11/2019 per la somma complessiva di €20.181,15 oltre interessi e spese processuali a fronte di una fattura per somministrazione presso la propria residenza in Galatone (LE) relativa ad un contratto di fornitura nel quale essa opponente era subentrata a precedente somministrato cui, in tesi, era effettivamente addebitabile la maggior parte del consumo fatturato.
A supporto dell'opposizione, infatti, assumeva che la somma richiesta ed ingiunta rinveniva, per la maggior parte da una pregressa morosità ascrivibile al precedente intestatario della fornitura, circostanza vanamente e reiteratamente addotta nella precedente formale contestazione della fattura azionata, denotante un consumo eccessivo e sproporzionato rispetto a quello effettivo.
Formalmente e pregiudizialmente al merito, eccepiva, peraltro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari ad emettere l'opposta ingiunzione in ragione dell'eccepita competenza del Tribunale di Lecce essendo essa ingiunta opponnete residente in [...]
e rivestendo, essa opponente, la qualità di consumatrice rispetto ad un azionato contratto di fornitura idrica con tipologia uso domestico.
Ulteriore eccezione attinente il merito veniva proposta con riferimento all'asserita vessatorietà della clausola di accollo del debito di precedente utente, atteso che essa opponente, al momento di subentrare nel contratto di fornitura, era costretta ad accollarsi il rilevante debito del precedente fruitore la cui pregressa morosità costituiva, quasi integralmente, l'importo della fattura monitoriamente azionata.
Eccepiva finanche la compiuta prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., assumendo la fattura risalente nel tempo e mai pervenuta nella disponibilità di essa opponente.
Sempre nel merito, disconosceva la esistenza del presunto credito, gravando a carico dell'opposta l'onere di provare l'effettività dei consumi addebitati.
pagina 3 di 9 Si costituiva l'opposta contestando la fondatezza delle avverse argomentazioni addotte a supporto dell'opposizione di cui richiedeva l'integrale rigetto con la conferma del decreto opposto.
Il giudizio, così incardinato, in assenza di ulteriore istruttoria, perveniva all'udienza decisoria del 9/3/2021, all'esito della quale veniva definito con ordinanza dichiarativa d'incompetenza con fissazione del termine perentorio per la riassunzione dello stesso dinanzi il competente Tribunale di Lecce, in pratica accogliendo la preliminare eccezione di rito proposta dalla opponente, senza, tuttavia, pronunciare sulle spese della procedura.
La predetta omissione, in pratica, determinava l'originaria opponente a proporre il gravame che ci occupa a supporto del quale articola un unico sostanziale motivo, prospettando una errata applicazione delle norme sostanziali e processuali ibn materia di
Foro del consumatore, contestando una motivazione errata, illogica ed insufficiente a causa della omessa pronuncia sulle spese di lite.
Quanto al merito, reiterava l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola di accollo del debito pregresso;
la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito;
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c. delle somme ingiunte;
la corretta ricostruzione dei consumi e l'illegittimità e mancato rispetto della normativa di settore, invocando, sulla scorta di quanto appresso, la parziale riforma della gravata ordinanza d'incompetenza del 22/3/2021 emendando la stessa con la disposta condanna dell'opposta alle spese del giudizio.
Si costituiva la società appellata eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. e, quanto al merito, l'improcedibilità dello stesso e, solo in via subordinata, la cessazione della materia del contendere (avendo, nelle more, provveduto a richiedere successivo decreto ingiuntivo per la medesima somma dal Tribunale di Lecce, posto in esecuzione e definito con ordinanza di assegnazione somme a carico della e, in via ulteriormente gradata, Pt_1
l'infondatezza nel merito dello stesso.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28/1/2022, avendo l'appellata formalmente reiterato la proposta eccezione preliminare d'inammissibilità per asserita mancanza di alcuna probabilità di accoglimento del gravame ex art.348 bis c.p.c., il pagina 4 di 9 Collegio disattendeva la stessa con motivata ordinanza del 2/2/2022 ritenendo che la decisione sulla stessa per ragioni di rito (nella specie, avvenuta estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di cui all'art.50
c.p.c.) e non di merito, andasse riservata alla fase propriamente decisoria, dovendo essere decisa con sentenza, così rinviando la causa per la p.c. alla successiva udienza del
15/9/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 19/4/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle trascritte reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle rispettive memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Motivazione della decisione
La evidente rilevanza assorbente della preliminare eccezione di rito ne impone una prioritaria trattazione e conseguenziale delibazione.
A tale riguardo, dirimente, è l'incontestata omessa riassunzione del giudizio dinanzi il dichiarato competente Tribunale di Lecce nel termine, pacificamente perentorio, disposto dall'adito Tribunale di Bari nella ordinanza con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale nell'emissione del decreto ingiuntivo opposto che veniva quindi revocato e la conseguenza processuale della correlativa inerzia processuale delle parti, rappresentata dalla estinzione del giudizio medesimo, essendo la sua cancellazione del ruolo già disposto con l'ordinanza impugnata.
Viene, quindi, in rilievo la disposizione di cui al 2° comma dell'art.50 c.p.c. laddove si prospetta, quale conseguenza diretta dell'omessa riassunzione nel termine perentorio fissato dal Giudice incompetente, l'estinzione del processo.
Nel caso in esame, essendo l'ordinanza d'incompetenza stata pronunciata e depositata in data 22/3/2021, il termine trimestrale per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Lecce, fissato in dispositivo (rispettoso di quello massimo previsto, in ogni caso, dalla legge) andava a scadere in data 22/6/2021 ed il mancato rispetto dello stesso comportava l'automatica estinzione ope legis del giudizio, con l'ulteriore condivisibilità della rilevata inammissibilità di un gravame proposto avverso un'ordinanza resa all'interno di un giudizio oramai estinto, sulla scorta di un principio consolidato anche sovrapponibile alla pagina 5 di 9 vicenda processuale in esame, ovvero ad un'ordinanza declaratoria d'incompetenza, disponente la traslatio judicis senza pronunciare sulle spese del giudizio medesimo.
Il principio di legittimità, richiamato dalla difesa dell'appellata a supporto della proposta eccezione di rito, è quindi appropriato al caso di specie, avendo la Suprema Corte sancito che: “Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese” (Cass. 12/12/2023
n.34670).
La massima suddetta è estremamente rilevante in quanto supportata da un duplice fondamentale principio processuale quale, in primo luogo, l'intervenuta inefficacia integrale dell'ordinanza in questione in conseguenza dell'estinzione del processo, ai sensi dell'art.310 2° comma c.p.c. e, in secondo luogo, l'accessorietà della statuizione sulle spese, inidonea a sopravvivere alla disposta estinzione del giudizio.
Il rilievo di cui innanzi resiste e persiste anche nella nell'ipotesi in cui l'ordinanza impugnata debba configurarsi, vista la sua funzione decisoria, alla stregua di una sentenza, dovendo quindi sottoporsi la stessa, in tesi difensiva dell'appellante, ai termini impugnatori propri delle sentenze.
A tale riguardo, la salvezza prevista dal 2° comma della disposizione processuale in esame, attinente alle “pronunce che regolano la competenza” idonee a sopravvivere alla estinzione del processo si riferisce a sentenze ben distinte da quella in esame, trattandosi di quelle rese dalla Corte di Cassazione in tema di competenza o di giurisdizione, in forza della loro efficacia “panprocessuale” (cfr. Cass. 1747/2013; Cass. 17248/2003) e non quindi rispetto alle spese del processo oramai estinto che dovranno gravare a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'ultimo comma dell'art.310 c.p.c.
Nel caso di specie, quindi, intervenuta la estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine indicato dal giudice, l'ordinanza che oggi si impugna, era automaticamente divenuta inefficace ex art.310 c.cp. e, in quanto tale, non soggetta ad impugnazione (cfr.
Cass. 16374/2019; Cass. 1747/2013).
pagina 6 di 9 Il gravame proposto è pertanto inconfutabilmente viziato d'improcedibilità anche per l'omesso capo delle spese dell'ordinanza impugnata, atteso che le stesse, a norma del citato art.310 c.p.c. ultimo comma, dovevano intendersi a carico delle parti che le avevano anticipate.
I rilievi di cui innanzi rivestono una palese natura “assorbente” delle ulteriori questioni di merito reiterate dall'appellante, denotanti, tra l'altro, evidenti profili d'infondatezza a fronte dei riscontri documentali in atti (v. istanza della di subentro al posto del Pt_2 coniuge separato nel contratto di fornitura relativo alla casa coniugale alla stessa assegnato, effetto interruttivo delle comunicazioni e contestazioni stragiudiziali sulla eccepita prescrizione quinquennale, valore ricognitivo del debito all'esito della richiesta di rateizzazione dello stesso da parte della stessa , ritenendosi, peraltro, precluso Pt_1
a questo Collegio qualsiasi delibazione nel merito della opposizione al decreto ingiuntivo in conseguenza della evidente inammissibilità rituale del gravame in esame.
La regolamentazione delle spese del grado segue, ovviamente, il principio della soccombenza, dovendosi porre la stessa ad integrale carico dell'appellante e rapportandola al valore della controversia come dichiarata dalla stessa appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari in data 22/3/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Dichiara inammissibile l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione delle competenze difensive relative al presente grado in favore dell in persona del legale rappresentante, liquidate le CP_2 stesse in complessivi €5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 22/4/2025.
Il Presidente
pagina 7 di 9 (dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 8 di 9 .
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