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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 640/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Proprietà dall'avv. BIANCOSPINO DANILO, elettivamente domiciliati in VIA DIAZ
30/7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BIANCOSPINO DANILO,
come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentata e difesa dall'avv. REMUS MARZIO Parte_3
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 31 25122
BRESCIA presso il difensore avv. REMUS MARZIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2008 e quali proprietari di un Parte_1 Parte_4
appartamento sito in Lumezzane ( Bs), convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Brescia, proprietaria confinante di altro Parte_3
appartamento nel medesimo fabbricato, affinchè, accertata la comproprietà
della scala e del balcone del primo piano, la stessa fosse condannata alla rimozione del cancelletto da lei posizionato su detto balcone nonché al ripristino della situazione preesistente sul cortile di proprietà comune con l'eliminazione della pavimentazione posta all'ingresso dell'abitazione della medesima convenuta e lo sgombero di vasi ed, infine, al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di dette parti, quantificati in euro
5.000.
La convenuta, costituitasi in giudizio, instava per il rigetto della domanda e, in pagina 2 di 8 via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori a riposizionare il portone collocato nel cortile comune oltre al risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 1241/12 l'adito tribunale condannava la convenuta alla rimozione del cancelletto ubicato sul ballatoio comune nonché del rialzo sul cortile nella porzione antistante il proprio immobile;
condannava gli attori a riposizionare l'originario portone o analogo manufatto all'ingresso della corte;
rigettava ogni altra domanda e regolava le spese del giudizio.
Decidendo sull'appello proposto da la Corte d'Appello di Parte_3
Brescia, con sentenza n. 940/16, in parziale accoglimento dello stesso,
respingeva la domanda proposta dagli originari attori avente ad oggetto la condanna della convenuta alla rimozione del cancelletto apposto al ballatoio.
Nell'apposizione del cancello sul terrazzo comune, peraltro privo di chiusura,
la corte territoriale non ravvisava alcuna violazione dell'art. 1120 c.c.
Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione
[...]
e che, nell'unico motivo formulato, deducevano Parte_1 Parte_4
che la non aveva mai fornito la prova in giudizio di quanto allegato in Pt_3
punto di normale accessibilità del terrazzo oltre il cancello.
Nell'accogliere il motivo la Suprema Corte formulava il seguente principio di diritto cui questa corte, in sede di rinvio, deve attenersi: “pacifica la
comproprietà del ballatoio dedotto in controversia ed incontestata
l'apposizione del cancelletto lungo il suo percorso da parte della Pt_3
pagina 3 di 8 spettava a quest'ultima – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
bresciana nell'impugnata sentenza – fornire la prova per contrastare il “
petitum” originariamente dedotto e riscontrato dagli attori, di non aver
impedito, tramite detta apposizione, agli stessi attori ( odierni ricorrenti) di
continuare ad utilizzare il ballatoio secondo il loro diritto di comproprietà,
permettendone l'ordinaria accessibilità ed il godimento comune senza
ostacoli, con la possibilità di un attraversamento senza particolari disagi”.
L'impugnata sentenza veniva, pertanto, cassata con rinvio avanti alla Corte, in diversa composizione, affinchè quest'ultima si uniformasse all'enunciato principio di diritto in tema di riparto dell'onere della prova nella vicenda dedotta in controversia e affinchè fossero regolate le spese anche del giudizio svoltosi avanti alla Suprema Corte.
Il giudizio veniva quindi riassunto da e che Parte_1 Parte_4
hanno insistito per l'accoglimento della domanda di condanna di Parte_3
alla rimozione del cancelletto apposto sul ballatoio comune;
[...]
quest'ultima, costituitasi in giudizio, dava atto di aver rimosso il cancelletto in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione;
circostanza confermata dagli attori in riassunzione che ribadivano, tuttavia, la necessità che, in sede di rinvio, fossero regolate le spese di lite del giudizio.
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio consolidato in sede di legittimità quello secondo cui il giudice del rinvio ben può prendere in considerazione fatti nuovi, incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza violare con ciò il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi o estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse al giudizio di rinvio (cfr. Cass. 27.4.1985 n. 2751; Cass. 30.10.2003 n. 16294).
In conseguenza della struttura "chiusa" del giudizio di rinvio, la posizione delle parti viene ad essere cristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e precisamente fino all'ultimo momento utile in cui, ex art. 372 cpc, detta posizione poteva subire eventuali specificazioni nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità. Ne discende che il giudice di rinvio, dovendo procedere nei termini rimessigli dalla Suprema Corte, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza intaccare il decisum della pronuncia di cassazione solo a condizione che si tratti di fatti dei quali non era stata possibile l'allegazione fino a quell'ultimo momento utile nel giudizio di cassazione (art. 372 cpc), per essersi i fatti medesimi verificati dopo quel momento (cfr. Cass. n. 1917/2001; Cass. n. 11962/2005).
Con specifico riferimento, pertanto, al fatto in discussione in questa sede ossia pagina 5 di 8 l'avvenuta eliminazione del cancelletto da parte di Parte_3
confermata dagli attori in riassunzione, il giudice di rinvio lo può prendere in esame essendo incontestata la sua verificazione dopo la pronuncia della Corte
di Cassazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di all'eliminazione del cancelletto di Parte_3
accesso al ballatoio di proprietà comune.
Le spese vanno liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Gli originari attori hanno visto accolte due domande, quella diretta alla rimozione del cancelletto e quella diretta ad ottenere la rimozione della pavimentazione del cortile comune;
hanno visto respinta la domanda di rimozione dei beni presenti sul cortile e di condanna al risarcimento dei danni;
l'originaria convenuta ha visto accolta la sola domanda volta ad ottenere la sostituzione del portone ma non anche le restanti domande proposte.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite dei tre gradi di giudizio vengono compensate per metà con condanna di alla Parte_3
rifusione in favore di e dei tre gradi di Parte_1 Parte_4
giudizio che si liquidano, per l'intero, per il primo grado in complessivi euro
7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase pagina 6 di 8 decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge;
per il giudizio d'appello, per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisoria9,
oltre rimborso forfettaria 15% e accessori di legge;
per il giudizio di legittimità, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di rinvio, per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisoria9, oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di alla rimozione del cancelletto posto sul ballatoio Parte_3
di proprietà comune;
compensa per metà le spese di tutti e tre i gradi del giudizio, con condanna di alla rifusione in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_4
della restante metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. pagina 7 di 8 Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 640/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024
d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Proprietà dall'avv. BIANCOSPINO DANILO, elettivamente domiciliati in VIA DIAZ
30/7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BIANCOSPINO DANILO,
come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
ATTORI IN RIASSUNZIONE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentata e difesa dall'avv. REMUS MARZIO Parte_3
elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 31 25122
BRESCIA presso il difensore avv. REMUS MARZIO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2008 e quali proprietari di un Parte_1 Parte_4
appartamento sito in Lumezzane ( Bs), convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Brescia, proprietaria confinante di altro Parte_3
appartamento nel medesimo fabbricato, affinchè, accertata la comproprietà
della scala e del balcone del primo piano, la stessa fosse condannata alla rimozione del cancelletto da lei posizionato su detto balcone nonché al ripristino della situazione preesistente sul cortile di proprietà comune con l'eliminazione della pavimentazione posta all'ingresso dell'abitazione della medesima convenuta e lo sgombero di vasi ed, infine, al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di dette parti, quantificati in euro
5.000.
La convenuta, costituitasi in giudizio, instava per il rigetto della domanda e, in pagina 2 di 8 via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori a riposizionare il portone collocato nel cortile comune oltre al risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 1241/12 l'adito tribunale condannava la convenuta alla rimozione del cancelletto ubicato sul ballatoio comune nonché del rialzo sul cortile nella porzione antistante il proprio immobile;
condannava gli attori a riposizionare l'originario portone o analogo manufatto all'ingresso della corte;
rigettava ogni altra domanda e regolava le spese del giudizio.
Decidendo sull'appello proposto da la Corte d'Appello di Parte_3
Brescia, con sentenza n. 940/16, in parziale accoglimento dello stesso,
respingeva la domanda proposta dagli originari attori avente ad oggetto la condanna della convenuta alla rimozione del cancelletto apposto al ballatoio.
Nell'apposizione del cancello sul terrazzo comune, peraltro privo di chiusura,
la corte territoriale non ravvisava alcuna violazione dell'art. 1120 c.c.
Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione
[...]
e che, nell'unico motivo formulato, deducevano Parte_1 Parte_4
che la non aveva mai fornito la prova in giudizio di quanto allegato in Pt_3
punto di normale accessibilità del terrazzo oltre il cancello.
Nell'accogliere il motivo la Suprema Corte formulava il seguente principio di diritto cui questa corte, in sede di rinvio, deve attenersi: “pacifica la
comproprietà del ballatoio dedotto in controversia ed incontestata
l'apposizione del cancelletto lungo il suo percorso da parte della Pt_3
pagina 3 di 8 spettava a quest'ultima – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte
bresciana nell'impugnata sentenza – fornire la prova per contrastare il “
petitum” originariamente dedotto e riscontrato dagli attori, di non aver
impedito, tramite detta apposizione, agli stessi attori ( odierni ricorrenti) di
continuare ad utilizzare il ballatoio secondo il loro diritto di comproprietà,
permettendone l'ordinaria accessibilità ed il godimento comune senza
ostacoli, con la possibilità di un attraversamento senza particolari disagi”.
L'impugnata sentenza veniva, pertanto, cassata con rinvio avanti alla Corte, in diversa composizione, affinchè quest'ultima si uniformasse all'enunciato principio di diritto in tema di riparto dell'onere della prova nella vicenda dedotta in controversia e affinchè fossero regolate le spese anche del giudizio svoltosi avanti alla Suprema Corte.
Il giudizio veniva quindi riassunto da e che Parte_1 Parte_4
hanno insistito per l'accoglimento della domanda di condanna di Parte_3
alla rimozione del cancelletto apposto sul ballatoio comune;
[...]
quest'ultima, costituitasi in giudizio, dava atto di aver rimosso il cancelletto in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione;
circostanza confermata dagli attori in riassunzione che ribadivano, tuttavia, la necessità che, in sede di rinvio, fossero regolate le spese di lite del giudizio.
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio consolidato in sede di legittimità quello secondo cui il giudice del rinvio ben può prendere in considerazione fatti nuovi, incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza violare con ciò il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi o estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse al giudizio di rinvio (cfr. Cass. 27.4.1985 n. 2751; Cass. 30.10.2003 n. 16294).
In conseguenza della struttura "chiusa" del giudizio di rinvio, la posizione delle parti viene ad essere cristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e precisamente fino all'ultimo momento utile in cui, ex art. 372 cpc, detta posizione poteva subire eventuali specificazioni nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità. Ne discende che il giudice di rinvio, dovendo procedere nei termini rimessigli dalla Suprema Corte, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza intaccare il decisum della pronuncia di cassazione solo a condizione che si tratti di fatti dei quali non era stata possibile l'allegazione fino a quell'ultimo momento utile nel giudizio di cassazione (art. 372 cpc), per essersi i fatti medesimi verificati dopo quel momento (cfr. Cass. n. 1917/2001; Cass. n. 11962/2005).
Con specifico riferimento, pertanto, al fatto in discussione in questa sede ossia pagina 5 di 8 l'avvenuta eliminazione del cancelletto da parte di Parte_3
confermata dagli attori in riassunzione, il giudice di rinvio lo può prendere in esame essendo incontestata la sua verificazione dopo la pronuncia della Corte
di Cassazione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di all'eliminazione del cancelletto di Parte_3
accesso al ballatoio di proprietà comune.
Le spese vanno liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Gli originari attori hanno visto accolte due domande, quella diretta alla rimozione del cancelletto e quella diretta ad ottenere la rimozione della pavimentazione del cortile comune;
hanno visto respinta la domanda di rimozione dei beni presenti sul cortile e di condanna al risarcimento dei danni;
l'originaria convenuta ha visto accolta la sola domanda volta ad ottenere la sostituzione del portone ma non anche le restanti domande proposte.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite dei tre gradi di giudizio vengono compensate per metà con condanna di alla Parte_3
rifusione in favore di e dei tre gradi di Parte_1 Parte_4
giudizio che si liquidano, per l'intero, per il primo grado in complessivi euro
7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase pagina 6 di 8 decisoria), oltre rimborso spese 15% e accessori di legge;
per il giudizio d'appello, per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisoria9,
oltre rimborso forfettaria 15% e accessori di legge;
per il giudizio di legittimità, per l'intero, in complessivi euro 5.513 ( di cui euro 2.336 per la fase di studio, euro 1.969 per la fase introduttiva e euro 1.208) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per il giudizio di rinvio, per l'intero, in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva, euro 3.470 per la fase decisoria9, oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna di alla rimozione del cancelletto posto sul ballatoio Parte_3
di proprietà comune;
compensa per metà le spese di tutti e tre i gradi del giudizio, con condanna di alla rifusione in favore di e Parte_3 Parte_1 Parte_4
della restante metà.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. pagina 7 di 8 Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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