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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1485/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
15/07/1972, rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1971, rappresentata e difesa dall'avv. G. AMEDEO CARATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento volontario di
, codice fiscale , nato a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._3
e difesa dall'avv. G. AMEDEO CARATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
intervenuto volontario con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Signori
[...]
, nato ad [...], il [...] e , nata a [...]_1 Controparte_1
AT il 27/06/1971, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spigno
AT, ove l'atto è stato trascritto (Anno 1993 – Parte I. – n. 1) di provvedere alle necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) le parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente per cui nessun contributo si chiedono reciprocamente;
2) il Sig. , alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verserà al figlio , Pt_1 CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la somma una tantum di € 5.000,00 al solo fine di sostenetelo nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento;
”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Spigno AT (AL) il 03/04/1993 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1993);
dalla loro unione è nato un figlio il 21/11/2001, minorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2021 -come risulta dal Decreto omologazione cron. 495/2024 dell'19/01/2024, RG 3754/2022, del Tribunale di Alessandria-, e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge.
la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nato ad [...], il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale , nata a [...] il [...], celebrato in Spigno C.F._2
AT (AL) il 03/04/1993 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1993).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spigno AT (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, serie
A, anno 1993).
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e, in particolare,
1) le parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente per cui nessun contributo si chiedono reciprocamente;
2) il Sig. , alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verserà al figlio , Pt_1 CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la somma una tantum di € 5.000,00 al solo fine di sostenetelo nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento;
spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1485/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
15/07/1972, rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDA ZANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/06/1971, rappresentata e difesa dall'avv. G. AMEDEO CARATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con l'intervento volontario di
, codice fiscale , nato a [...] il [...], rappresentata CP_2 C.F._3
e difesa dall'avv. G. AMEDEO CARATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
intervenuto volontario con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Signori
[...]
, nato ad [...], il [...] e , nata a [...]_1 Controparte_1
AT il 27/06/1971, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spigno
AT, ove l'atto è stato trascritto (Anno 1993 – Parte I. – n. 1) di provvedere alle necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) le parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente per cui nessun contributo si chiedono reciprocamente;
2) il Sig. , alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verserà al figlio , Pt_1 CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la somma una tantum di € 5.000,00 al solo fine di sostenetelo nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento;
”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Spigno AT (AL) il 03/04/1993 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1993);
dalla loro unione è nato un figlio il 21/11/2001, minorenne ed economicamente CP_2
autosufficiente;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I coniugi si sono separati nel 2021 -come risulta dal Decreto omologazione cron. 495/2024 dell'19/01/2024, RG 3754/2022, del Tribunale di Alessandria-, e da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni congiunte rassegnate dalle parti devono essere accolte non risultando contrarie alle norme imperative di legge.
la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nato ad [...], il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale , nata a [...] il [...], celebrato in Spigno C.F._2
AT (AL) il 03/04/1993 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1993).
Ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spigno AT (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte II, serie
A, anno 1993).
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e, in particolare,
1) le parti dichiarano di essere entrambe autonome economicamente per cui nessun contributo si chiedono reciprocamente;
2) il Sig. , alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verserà al figlio , Pt_1 CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la somma una tantum di € 5.000,00 al solo fine di sostenetelo nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento;
spese compensate.
Così deciso in Alessandria, lì 22 ottobre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI