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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7049 / 2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7049 / 2024
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara Delaidelli anche in sost. dell'avv. Buizza Pt_1
Per essuno compare CP_1
L'avv. Delaidelli precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7049 / 2024 promossa da:
(C.F./P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti e dom. Dante Daniele Buizza e Chiara Delaidelli,
ATTRICE contro
(C.F./P.I.: ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via gradata:
- accertare la violazione della buona fede precontrattuale da parte di e CP_1
conseguentemente condannare la convenuta a somma da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso non inferiore alla complessiva somma versata per il pagamento della prima fornitura modello HG32ET5300EEXX corrispondente ad € 36.417,00, oltre ai costi sostenuti per la sostituzione dei TV modello HG32ET5300EEXX di € 7808,00 e
l'acquisto delle nuove di licenze per € 7.000, 00 per € 51225,00 ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà;
- accertare l'inadempimento della convenuta al contratto che ha promesso e fornito, in ritardo rispetto ai tempi di consegna, un impianto con dispositivi non funzionanti e per
l'effetto condannarsi la stessa alla restituzione della complessiva somma versata per il pagamento della prima fornitura modello HG32ET5300EEXX corrispondente ad € 36.417,00, oltre ai costi sostenuti per la sostituzione dei TV modello HG32ET5300EEXX di
€ 7808,00 e l'acquisto delle nuove di licenze per € 7.000, 00 oltre al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna, da inadempimento e all'immagine da liquidarsi in ogni caso in somma non inferiore ad € 50.000,00 ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà;
- Accertato dunque che ha pagato € 36.417,00 i 183 dispositivi Tv Samsung 32, Pt_1
modello HG32ET5300EEXX proposti e del tutto inidonei, ha sostenuto costi di manodopera necessari per la rimozione e sostituzione di detti apparecchi per € 7808,00 ha acquistato nuove di licenze necessarie a fronte dell'inadempimento di controparte per € 7.000, 00 e pagato i 90 Q led serie 8000 per la somma di € 21960,00 e quantificati i danni derivati da inadempimento, ritardo e all'immagine derivati a ella misura che il Tribunale riterrà Pt_1 in ogni caso non inferiore ad € 50.000,00, accertare che nulla eve alla convenuta e Pt_1 compensarsi il maggior credito di cosi determinato con l'eventuale somma richiesta Pt_1 dalla convenuta di € 22.692,00.
- Spese, diritti ed onorari rifusi”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha chiesto l'accertamento Pt_1
da parte della convenuta della violazione della buona fede contrattuale e, CP_1 in via gradata, l'accertamento dell'inadempimento ai contratti di fornitura di impianti TV, costituiti da più componenti e finalizzati a garantire un servizio TV agli utenti (ospiti di una casa di riposo) dietro il pagamento di un ticket;
con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, dei costi sostenuti per la rimozione dei dispositivi rivelatisi non funzionanti e dell'acquisto di nuove licenze, oltre al risarcimento del danno, previo accertamento che l'attrice nulla doveva alla convenuta.
All'udienza del 10 aprile 2025 veniva dichiarata la contumacia della convenuta.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta va accolta.
Secondo le norme in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previste dagli artt. 1218 e 1256 c.c., l'imputabilità dell'inadempimento in capo al debitore si presume per cui il creditore non ha l'onere di provare che l'inadempimento è stato causato dal comportamento del debitore.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”
(Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, risulta provata la fonte negoziale del contratto (doc. 2, 1 e 3).
Oggetto della fornitura era non solo la consegna dei televisori ma anche di un sistema composto da più componenti che avrebbe dovuto essere azionato dalla piattaforma Link Cloud che permetteva la gestione da remoto del display e delle TV, dopo avere ottenuto e pagato necessarie le licenze, oneri in capo alla convenuta.
Risultano versati dall'attrice acconti per € 36.417,00 (doc. 4, 5, 6, 7).
Risulta poi che il bene oggetto della fornitura non corrispondesse alle intese, in quanto i
183 dispositivi Tv Samsung 32, modello HG32ET5300EEXX, consegnati alla attrice risultavano non idonei ad essere collegati al sistema che avrebbe consentito agli ospiti della casa di riposo l'utilizzo indipendente degli stessi, dietro il pagamento di un ticket.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Non sussiste quindi la prova liberatoria gravante sulla parte convenuta.
Va quindi accertata il diritto al risarcimento stante l'inadempimento della convenuta.
L'attrice a titolo di risarcimento chiede il pagamento della somma complessiva di €
51.225,00, così determinata:
- € 36.417,00 (quale costo dei 183 dispositivi Tv Samsung 32, modello
HG32ET5300EEXX proposti, consegnati e pagati da;
Pt_1
- € 7.000, 00 acquisto delle nuove di licenze (doc. 13);
- € 7.808,00 per i costi di manodopera per la rimozione e sostituzione degli apparecchi.
L'importo di € 7.808,00 non è suffragato da prova, né documentale, né testimoniale considerato che il capitolo 31 dedotto nella memoria istruttoria, che fa riferimento alla sostituzione dei dispositivi, richiama la circostanza che tale attività “veniva svolta a cura e spese, con proprio personale”. Se la circostanza in sé è plausibile, trattandosi di voce risarcitoria, i costi del personale dovevano essere oggetto di una più specifica allegazione in modo da poter quantificare tale voce, anche in ordine al tempo impiegato.
Al contrario, possono essere riconosciuti in favore dell'attrice gli importi di € 36.417,00 e di € 7.000,00 che risultano documentalmente provati e direttamente riconducibili all'inadempimento da parte della convenuta.
L'attrice chiede inoltre il risarcimento anche in via equitativa di ulteriori voci di danno “da ritardo” e “da immagine”.
Anche tali voci di danno non possono essere riconosciute in favore della attrice, tenuto conto che l'allegazione e la prova devono essere rigorose, non trattandosi di voci di danno risarcibili in re ipsa, contrariamente a quanto asserito dall'attrice.
A tal proposito vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale il danno non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n.
26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cass. n. 31233/2018).
Ed ancora, con specifico riguardo al c.d. danno da immagine: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine
e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”
(Cass. n. 19551/2023).
In definitiva, la convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 43.417,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 4.358,00, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento al contratto di fornitura da parte della convenuta.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 43.417,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7049 / 2024
Oggi 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. Chiara Delaidelli anche in sost. dell'avv. Buizza Pt_1
Per essuno compare CP_1
L'avv. Delaidelli precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7049 / 2024 promossa da:
(C.F./P.I.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti e dom. Dante Daniele Buizza e Chiara Delaidelli,
ATTRICE contro
(C.F./P.I.: ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come in atti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via gradata:
- accertare la violazione della buona fede precontrattuale da parte di e CP_1
conseguentemente condannare la convenuta a somma da liquidarsi anche in via equitativa ed in ogni caso non inferiore alla complessiva somma versata per il pagamento della prima fornitura modello HG32ET5300EEXX corrispondente ad € 36.417,00, oltre ai costi sostenuti per la sostituzione dei TV modello HG32ET5300EEXX di € 7808,00 e
l'acquisto delle nuove di licenze per € 7.000, 00 per € 51225,00 ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà;
- accertare l'inadempimento della convenuta al contratto che ha promesso e fornito, in ritardo rispetto ai tempi di consegna, un impianto con dispositivi non funzionanti e per
l'effetto condannarsi la stessa alla restituzione della complessiva somma versata per il pagamento della prima fornitura modello HG32ET5300EEXX corrispondente ad € 36.417,00, oltre ai costi sostenuti per la sostituzione dei TV modello HG32ET5300EEXX di
€ 7808,00 e l'acquisto delle nuove di licenze per € 7.000, 00 oltre al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna, da inadempimento e all'immagine da liquidarsi in ogni caso in somma non inferiore ad € 50.000,00 ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà;
- Accertato dunque che ha pagato € 36.417,00 i 183 dispositivi Tv Samsung 32, Pt_1
modello HG32ET5300EEXX proposti e del tutto inidonei, ha sostenuto costi di manodopera necessari per la rimozione e sostituzione di detti apparecchi per € 7808,00 ha acquistato nuove di licenze necessarie a fronte dell'inadempimento di controparte per € 7.000, 00 e pagato i 90 Q led serie 8000 per la somma di € 21960,00 e quantificati i danni derivati da inadempimento, ritardo e all'immagine derivati a ella misura che il Tribunale riterrà Pt_1 in ogni caso non inferiore ad € 50.000,00, accertare che nulla eve alla convenuta e Pt_1 compensarsi il maggior credito di cosi determinato con l'eventuale somma richiesta Pt_1 dalla convenuta di € 22.692,00.
- Spese, diritti ed onorari rifusi”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice ha chiesto l'accertamento Pt_1
da parte della convenuta della violazione della buona fede contrattuale e, CP_1 in via gradata, l'accertamento dell'inadempimento ai contratti di fornitura di impianti TV, costituiti da più componenti e finalizzati a garantire un servizio TV agli utenti (ospiti di una casa di riposo) dietro il pagamento di un ticket;
con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, dei costi sostenuti per la rimozione dei dispositivi rivelatisi non funzionanti e dell'acquisto di nuove licenze, oltre al risarcimento del danno, previo accertamento che l'attrice nulla doveva alla convenuta.
All'udienza del 10 aprile 2025 veniva dichiarata la contumacia della convenuta.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta va accolta.
Secondo le norme in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previste dagli artt. 1218 e 1256 c.c., l'imputabilità dell'inadempimento in capo al debitore si presume per cui il creditore non ha l'onere di provare che l'inadempimento è stato causato dal comportamento del debitore.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”
(Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, risulta provata la fonte negoziale del contratto (doc. 2, 1 e 3).
Oggetto della fornitura era non solo la consegna dei televisori ma anche di un sistema composto da più componenti che avrebbe dovuto essere azionato dalla piattaforma Link Cloud che permetteva la gestione da remoto del display e delle TV, dopo avere ottenuto e pagato necessarie le licenze, oneri in capo alla convenuta.
Risultano versati dall'attrice acconti per € 36.417,00 (doc. 4, 5, 6, 7).
Risulta poi che il bene oggetto della fornitura non corrispondesse alle intese, in quanto i
183 dispositivi Tv Samsung 32, modello HG32ET5300EEXX, consegnati alla attrice risultavano non idonei ad essere collegati al sistema che avrebbe consentito agli ospiti della casa di riposo l'utilizzo indipendente degli stessi, dietro il pagamento di un ticket.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Non sussiste quindi la prova liberatoria gravante sulla parte convenuta.
Va quindi accertata il diritto al risarcimento stante l'inadempimento della convenuta.
L'attrice a titolo di risarcimento chiede il pagamento della somma complessiva di €
51.225,00, così determinata:
- € 36.417,00 (quale costo dei 183 dispositivi Tv Samsung 32, modello
HG32ET5300EEXX proposti, consegnati e pagati da;
Pt_1
- € 7.000, 00 acquisto delle nuove di licenze (doc. 13);
- € 7.808,00 per i costi di manodopera per la rimozione e sostituzione degli apparecchi.
L'importo di € 7.808,00 non è suffragato da prova, né documentale, né testimoniale considerato che il capitolo 31 dedotto nella memoria istruttoria, che fa riferimento alla sostituzione dei dispositivi, richiama la circostanza che tale attività “veniva svolta a cura e spese, con proprio personale”. Se la circostanza in sé è plausibile, trattandosi di voce risarcitoria, i costi del personale dovevano essere oggetto di una più specifica allegazione in modo da poter quantificare tale voce, anche in ordine al tempo impiegato.
Al contrario, possono essere riconosciuti in favore dell'attrice gli importi di € 36.417,00 e di € 7.000,00 che risultano documentalmente provati e direttamente riconducibili all'inadempimento da parte della convenuta.
L'attrice chiede inoltre il risarcimento anche in via equitativa di ulteriori voci di danno “da ritardo” e “da immagine”.
Anche tali voci di danno non possono essere riconosciute in favore della attrice, tenuto conto che l'allegazione e la prova devono essere rigorose, non trattandosi di voci di danno risarcibili in re ipsa, contrariamente a quanto asserito dall'attrice.
A tal proposito vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte secondo la quale il danno non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n.
26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601/2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. (Cass. n. 31233/2018).
Ed ancora, con specifico riguardo al c.d. danno da immagine: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine
e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”
(Cass. n. 19551/2023).
In definitiva, la convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 43.417,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 4.358,00, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea di accertamento dell'inadempimento al contratto di fornitura da parte della convenuta.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 43.417,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni