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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
e , nato a [...] il 1° ottobre 1948, c.f.: C.F._1 Controparte_1
, entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentati e assistiti dall'avv. Grossi Simona del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
c.f.: , nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], Largo Pietro Micca n. 1, c.f.: Controparte_3
, nata in [...] [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 11, nato in [...] il [...], residen- Parte_2 te in Arizzano, Via Groppallo n. 40, rappresentati e assistiti dall'avv. Giacometti Mo- nica del Foro di Milano;
- parte convenuta -
e contro
c.f.: , nata in [...] il 7 novembre Controparte_4 C.F._5
1934, residente a [...](Francia), Rue De la Morne n. 22;
[...]
, nata ad [...] il [...], c.f.: ; CP_5 C.F._6 parte convenuta contumace avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., e con- Controparte_1 Parte_1 venivano in giudizio i signori Controparte_6 Controparte_2 CP_7
nonché gli eredi di e , al fine di accertare e di-
[...] Persona_1 CP_5 chiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di tre terreni siti nel Comune di Arizzano, località Ai Mulini, Via Albagnano.
In particolare, gli attori deducevano di aver iniziato a possedere i fondi de quibus sin dall'anno 2000, utilizzandoli in via esclusiva, continua e pacifica per più di vent'anni, avendoli destinati stabilmente ad area di cantiere, parcheggio e giardino pertinenziale alla loro abitazione. Parte attrice allegava altresì di aver realizzato su tali terreni re- cinzioni, piantumazioni, opere murarie, posa di impianti e di averli utilizzati per le esigenze della vita familiare.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione 5 luglio 2022, i signori CP
, e eccependo l'improcedibilità della domanda attorea
[...] CP_2 Controparte_3
e contestando tutte le deduzioni, argomentazioni e conclusioni di parte attrice.
All'udienza del 29 luglio 2022 veniva comunicato l'intervenuto decesso di CP_6
[...]
Il processo veniva riassunto da parte attrice con ricorso in riassunzione e decreto di fissazione udienza notificati ai convenuti costituiti.
Nel giudizio riassunto, si costituivano i signori e in Controparte_9 Parte_2 qualità di eredi di con comparsa di costituzione 11 aprile 2023. Controparte_6
All'udienza del 14 aprile 2023 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti P_
, e .
[...] Persona_1 Controparte_4
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 19 aprile 2024 veniva esibito il certificato di morte di , Controparte_9 deceduta in data 22/03/2024 e il processo veniva interrotto.
Con ricorso 15 maggio 2024, gli attori riassumevano il processo interrotto. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte degli attori ha trovato riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice confermavano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da parte degli attori da oltre vent'anni.
Le deposizioni dei testi e hanno confermato che sin dal 2000 i co- Tes_1 Tes_2 niugi hanno esercitato un potere effettivo e stabile sui terreni Controparte_11 oggetto di causa, realizzando recinzioni, piantumazioni, opere edilizie ed utilizzandoli per il parcheggio di autoveicoli e per esigenze legate alla gestione del fabbricato e della vita familiare. Le testimonianze sono risultate attendibili in ragione della prossimità dei testi ai luoghi di causa e per la coerenza con la documentazione in atti.
Il teste escusso a prova contraria, ha fornito una versione generica, non cono- Tes_3 scendo direttamente lo stato dei luoghi e confermando comunque l'esistenza della re- cinzione e del collegamento funzionale dei terreni al fondo degli attori.
La documentazione fotografica e tecnica allegata, nonché i rapporti intercorsi con il per la costituzione di servitù e la gestione di impianti, conferma- Controparte_12 no l'esercizio di atti di signoria corrispondenti al diritto di proprietà.
Infine, le conclusioni congiunte delle parti, con rinuncia espressa da parte dei conve- nuti ad ogni eccezione proposta nel corso del processo, rendono ancor più evidente l'accertata fondatezza della domanda.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di usucapione.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario dell'immobile in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione. Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della presentazione di domande congiunte dalle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1684/2021 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
nata a [...] il [...], c.f.: e
[...] C.F._7
, nato a [...], il primo ottobre 1948, c.f.: Controparte_1
, entrambi residenti a [...], C.F._2 hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà dei beni immo- bile siti nel Comune di Arizzano, così identificato al CT di detto Comune:
~ foglio 1, particella 119, prato di are 0,68, classe 3, r.d. € 0,11, r.a. € 0,11;
~ foglio 1, particella 157, prato di are 3,40, classe 2, r.d. € 0,88, r.a. € 0,70;
~ foglio 1, particella 158, prato di are 0,60, classe 2, r.d. € 0,15, r.a. € 0,12;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Verbania, 31/03/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
e , nato a [...] il 1° ottobre 1948, c.f.: C.F._1 Controparte_1
, entrambi residenti a [...], C.F._2 rappresentati e assistiti dall'avv. Grossi Simona del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
c.f.: , nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...], Largo Pietro Micca n. 1, c.f.: Controparte_3
, nata in [...] [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele n. 11, nato in [...] il [...], residen- Parte_2 te in Arizzano, Via Groppallo n. 40, rappresentati e assistiti dall'avv. Giacometti Mo- nica del Foro di Milano;
- parte convenuta -
e contro
c.f.: , nata in [...] il 7 novembre Controparte_4 C.F._5
1934, residente a [...](Francia), Rue De la Morne n. 22;
[...]
, nata ad [...] il [...], c.f.: ; CP_5 C.F._6 parte convenuta contumace avente per oggetto: Usucapione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., e con- Controparte_1 Parte_1 venivano in giudizio i signori Controparte_6 Controparte_2 CP_7
nonché gli eredi di e , al fine di accertare e di-
[...] Persona_1 CP_5 chiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà di tre terreni siti nel Comune di Arizzano, località Ai Mulini, Via Albagnano.
In particolare, gli attori deducevano di aver iniziato a possedere i fondi de quibus sin dall'anno 2000, utilizzandoli in via esclusiva, continua e pacifica per più di vent'anni, avendoli destinati stabilmente ad area di cantiere, parcheggio e giardino pertinenziale alla loro abitazione. Parte attrice allegava altresì di aver realizzato su tali terreni re- cinzioni, piantumazioni, opere murarie, posa di impianti e di averli utilizzati per le esigenze della vita familiare.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione 5 luglio 2022, i signori CP
, e eccependo l'improcedibilità della domanda attorea
[...] CP_2 Controparte_3
e contestando tutte le deduzioni, argomentazioni e conclusioni di parte attrice.
All'udienza del 29 luglio 2022 veniva comunicato l'intervenuto decesso di CP_6
[...]
Il processo veniva riassunto da parte attrice con ricorso in riassunzione e decreto di fissazione udienza notificati ai convenuti costituiti.
Nel giudizio riassunto, si costituivano i signori e in Controparte_9 Parte_2 qualità di eredi di con comparsa di costituzione 11 aprile 2023. Controparte_6
All'udienza del 14 aprile 2023 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti P_
, e .
[...] Persona_1 Controparte_4
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 19 aprile 2024 veniva esibito il certificato di morte di , Controparte_9 deceduta in data 22/03/2024 e il processo veniva interrotto.
Con ricorso 15 maggio 2024, gli attori riassumevano il processo interrotto. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22 novembre 2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri dirit- ti reali, che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Nel caso di specie, la circostanza dell'utilizzo e del godimento pacifico ed esclusivo dei beni oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni da parte degli attori ha trovato riscontro probatorio, nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria processuale.
I testimoni indicati da parte attrice confermavano il possesso ininterrotto ed esclusivo dei beni immobili oggetto di causa da parte degli attori da oltre vent'anni.
Le deposizioni dei testi e hanno confermato che sin dal 2000 i co- Tes_1 Tes_2 niugi hanno esercitato un potere effettivo e stabile sui terreni Controparte_11 oggetto di causa, realizzando recinzioni, piantumazioni, opere edilizie ed utilizzandoli per il parcheggio di autoveicoli e per esigenze legate alla gestione del fabbricato e della vita familiare. Le testimonianze sono risultate attendibili in ragione della prossimità dei testi ai luoghi di causa e per la coerenza con la documentazione in atti.
Il teste escusso a prova contraria, ha fornito una versione generica, non cono- Tes_3 scendo direttamente lo stato dei luoghi e confermando comunque l'esistenza della re- cinzione e del collegamento funzionale dei terreni al fondo degli attori.
La documentazione fotografica e tecnica allegata, nonché i rapporti intercorsi con il per la costituzione di servitù e la gestione di impianti, conferma- Controparte_12 no l'esercizio di atti di signoria corrispondenti al diritto di proprietà.
Infine, le conclusioni congiunte delle parti, con rinuncia espressa da parte dei conve- nuti ad ogni eccezione proposta nel corso del processo, rendono ancor più evidente l'accertata fondatezza della domanda.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di usucapione.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni di cui all'art. 1158 c.c., deve dichiararsi l'acquisto a titolo originario dell'immobile in questione in favore di parte attrice per intervenuta usucapione. Deve altresì ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, a norma dell'art. 2686 c.c.
Tenuto conto della presentazione di domande congiunte dalle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1684/2021 R.G. così provvede:
▪ accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
nata a [...] il [...], c.f.: e
[...] C.F._7
, nato a [...], il primo ottobre 1948, c.f.: Controparte_1
, entrambi residenti a [...], C.F._2 hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà dei beni immo- bile siti nel Comune di Arizzano, così identificato al CT di detto Comune:
~ foglio 1, particella 119, prato di are 0,68, classe 3, r.d. € 0,11, r.a. € 0,11;
~ foglio 1, particella 157, prato di are 3,40, classe 2, r.d. € 0,88, r.a. € 0,70;
~ foglio 1, particella 158, prato di are 0,60, classe 2, r.d. € 0,15, r.a. € 0,12;
▪ ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla tra- scrizione della presente sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Verbania, 31/03/2025.
Il giudice dott. Luca Verga