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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Patrizia Fulceri
RICORRENTE contro
CF.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.2.2023, ritualmente notificato, il signor Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Livorno la signora
[...] CP_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro
[...] celebrato in Livorno il giorno 31 ottobre 1970.
La parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza fissata innanzi al Presidente delegato;
in tale sede il signor , rilevando di non aver rapporti né notizie della signora Parte_1 da circa venti anni, durante i quali peraltro la moglie avrebbe CP_1
1 costituito un nuovo nucleo familiare, confermava la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con lei.
La causa veniva quindi rinviata dinnanzi al Giudice Istruttore all'udienza del
6.2.2024 e poi successivamente rinviata all'udienza cartolare del 15.2.2024 per consentire alla parte ricorrente il deposito della cartolina attestante l'avvenuta notifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale pronunciata.
In tale udienza il Giudice, preso atto della ritualità della notifica effettuata nei riguardi della signora (con dichiarazione di contumacia da rendersi CP_1 in questa sede), rinviava la causa per l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente alla data del 7.5.2024.
Esaurita l'istruttoria il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.10.2024. Nell'interesse della parte ricorrente venivano a tale udienza precisate le conclusioni che si riportano: “1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche legislative, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Livorno tra il Sig. e la Sig.ra in data 31 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1970 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge conseguenti all'emananda sentenza. - statuire che ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento, con revoca di ogni preesistente obbligo di contribuzione al mantenimento gravante sul sig. essendone venuti meno i Parte_1 presupposti fattuali e giuridici. Con ogni consequenziale provvedimento, di ragione e di legge”.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (20.05.1999) nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
2 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti.
È emerso infatti evidente nel corso del giudizio che durante il lunghissimo arco di tempo trascorso dalla separazione (oltre 24 anni) i coniugi non si sono mai riavvicinati, ma hanno vissuto vite autonome ricostituendo – la Parte_2 un nuovo nucleo familiare con un nuovo compagno. Tale ultima
[...] circostanza, allegata dal ricorrente durante l'udienza presidenziale (“[…] successivamente alla separazione la signora si è costituita un nuovo nucleo familiare”, vedi verbale di causa del 10.10.2023), è stata confermata in sede di istruttoria in ragione delle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, signora Parte_3
. La testimone non solo ha confermato che i genitori non si sono più
[...] riavvicinati, interrompendo qualunque rapporto tra di loro per tutti questi anni (“[…] sì, è vero, mi sembra dai primi di marzo del 2004, ricordo il periodo con precisione perché all'epoca abitavamo insieme a Chioma”), ma ha anche attestato la
(risalente) relazione della madre con un compagno. La signora Parte_1 ha infatti confermato la circostanza pur non “[…] ricord[ando] con precisione se si tratti di 20 anni o poco meno, certamente nel 2006, quando è nata mia figlia, già convivevano” (vedi verbale di causa del 7.5.2024).
Va peraltro evidenziato che la signora si è del tutto disinteressata allo CP_1 svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notifica effettuata nei suoi riguardi.
Tali elementi rendono verosimilmente manifesta l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi ostativa alla declaratoria di divorzio.
2. Quanto alle condizioni accessorie alla pronuncia di stato, il signor ha richiesto l'eliminazione del contributo al mantenimento Parte_1 previsto in sede di separazione a suo carico in favore della signora CP_1 allegando di aver, invero, già interrotto da oltre 15 anni la corresponsione di tale contributo su consenso della stessa moglie, essendo quest'ultima – secondo quanto allegato- economicamente autosufficiente. Ciò, non solo sul presupposto che in tutti questi anni non gli è mai pervenuta richiesta di pagamento alcuna da parte della come peraltro dallo stesso CP_1 dichiarato (“[…] non pago quanto previsto in separazione da molti anni e ciò su questo ci fu un tacito consenso tra di noi e mai ho avuto richieste di pagamento”), ma anche per il fatto che la abbia instaurato una nuova e duratura CP_1 convivenza con il nuovo compagno con il quale coabita da moltissimi anni nella casa di proprietà di quest'ultimo.
Pur in mancanza di domanda in questa sede da parte del coniuge che dovrebbe ritenersi interessato alla previsione dell'assegno, può essere rilevante osservare che “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di
3 fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.”
(sent. Cass. SU 5.11.2021 n. 32198; arg. in senso conforme la successiva ord.
Cass.
5.5.2022 n. 14256).
Sul punto, il ricorrente ha peraltro allegato la percezione, da parte della moglie, di un trattamento pensionistico, oltre che un'indennità per invalidità dovuta a motivi di salute.
Anche tali circostanze sono state confermate dalla teste escussa, la quale, assumendo di aver ottimi rapporti sia con il padre che con la madre, in riferimento all'interruzione del contributo al mantenimento da parte del padre ha sottolineato che “[…] che io sappia l'assegno non viene corrisposto” e, con riguardo all'autosufficienza economica della madre, che “[…] So che percepisce la pensione;
in passato aveva anche un assegno di invalidità pensionabile i due importi che io sappia si cumulano”.
Va poi significativamente rilevata la mancata partecipazione al giudizio della signora che dunque nulla ha ritenuto di dover chiedere nella CP_1 disciplina dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
In definitiva, in assenza di fatti contestativi e tenuto conto di tutte le circostanze emerse in giudizio come sin qui rilevate, la richiesta di revoca del contributo al mantenimento può essere accolta.
Non vi sono altre condizioni accessorie.
3. Nulla quanto alle spese di lite tenuto conto della richiesta di condanna della resistente solo per il caso di opposizione (vedi la memoria integrativa depositata in data 8.11.2023) e della mancanza di ogni ulteriore domanda sul punto in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 31.10.1970 tra e Parte_1 Controparte_1
4 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1970 Parte 2 Serie A n.242;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con revoca di ogni preesistente obbligo di contribuzione al mantenimento gravante sul sig.
[...]
; Parte_1
4) Nulla quanto alle spese.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2023 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Patrizia Fulceri
RICORRENTE contro
CF.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
con OGGETTO: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.2.2023, ritualmente notificato, il signor Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Livorno la signora
[...] CP_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro
[...] celebrato in Livorno il giorno 31 ottobre 1970.
La parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza fissata innanzi al Presidente delegato;
in tale sede il signor , rilevando di non aver rapporti né notizie della signora Parte_1 da circa venti anni, durante i quali peraltro la moglie avrebbe CP_1
1 costituito un nuovo nucleo familiare, confermava la propria volontà di divorziare non essendovi possibilità di riconciliazione con lei.
La causa veniva quindi rinviata dinnanzi al Giudice Istruttore all'udienza del
6.2.2024 e poi successivamente rinviata all'udienza cartolare del 15.2.2024 per consentire alla parte ricorrente il deposito della cartolina attestante l'avvenuta notifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale pronunciata.
In tale udienza il Giudice, preso atto della ritualità della notifica effettuata nei riguardi della signora (con dichiarazione di contumacia da rendersi CP_1 in questa sede), rinviava la causa per l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente alla data del 7.5.2024.
Esaurita l'istruttoria il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.10.2024. Nell'interesse della parte ricorrente venivano a tale udienza precisate le conclusioni che si riportano: “1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche legislative, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Livorno tra il Sig. e la Sig.ra in data 31 Parte_1 Controparte_1 ottobre 1970 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Livorno e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge conseguenti all'emananda sentenza. - statuire che ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento, con revoca di ogni preesistente obbligo di contribuzione al mantenimento gravante sul sig. essendone venuti meno i Parte_1 presupposti fattuali e giuridici. Con ogni consequenziale provvedimento, di ragione e di legge”.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (20.05.1999) nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
2 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del contegno processuale tenuto dalle parti.
È emerso infatti evidente nel corso del giudizio che durante il lunghissimo arco di tempo trascorso dalla separazione (oltre 24 anni) i coniugi non si sono mai riavvicinati, ma hanno vissuto vite autonome ricostituendo – la Parte_2 un nuovo nucleo familiare con un nuovo compagno. Tale ultima
[...] circostanza, allegata dal ricorrente durante l'udienza presidenziale (“[…] successivamente alla separazione la signora si è costituita un nuovo nucleo familiare”, vedi verbale di causa del 10.10.2023), è stata confermata in sede di istruttoria in ragione delle dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, signora Parte_3
. La testimone non solo ha confermato che i genitori non si sono più
[...] riavvicinati, interrompendo qualunque rapporto tra di loro per tutti questi anni (“[…] sì, è vero, mi sembra dai primi di marzo del 2004, ricordo il periodo con precisione perché all'epoca abitavamo insieme a Chioma”), ma ha anche attestato la
(risalente) relazione della madre con un compagno. La signora Parte_1 ha infatti confermato la circostanza pur non “[…] ricord[ando] con precisione se si tratti di 20 anni o poco meno, certamente nel 2006, quando è nata mia figlia, già convivevano” (vedi verbale di causa del 7.5.2024).
Va peraltro evidenziato che la signora si è del tutto disinteressata allo CP_1 svolgimento del procedimento e all'esito dello stesso, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notifica effettuata nei suoi riguardi.
Tali elementi rendono verosimilmente manifesta l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi ostativa alla declaratoria di divorzio.
2. Quanto alle condizioni accessorie alla pronuncia di stato, il signor ha richiesto l'eliminazione del contributo al mantenimento Parte_1 previsto in sede di separazione a suo carico in favore della signora CP_1 allegando di aver, invero, già interrotto da oltre 15 anni la corresponsione di tale contributo su consenso della stessa moglie, essendo quest'ultima – secondo quanto allegato- economicamente autosufficiente. Ciò, non solo sul presupposto che in tutti questi anni non gli è mai pervenuta richiesta di pagamento alcuna da parte della come peraltro dallo stesso CP_1 dichiarato (“[…] non pago quanto previsto in separazione da molti anni e ciò su questo ci fu un tacito consenso tra di noi e mai ho avuto richieste di pagamento”), ma anche per il fatto che la abbia instaurato una nuova e duratura CP_1 convivenza con il nuovo compagno con il quale coabita da moltissimi anni nella casa di proprietà di quest'ultimo.
Pur in mancanza di domanda in questa sede da parte del coniuge che dovrebbe ritenersi interessato alla previsione dell'assegno, può essere rilevante osservare che “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di
3 fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.”
(sent. Cass. SU 5.11.2021 n. 32198; arg. in senso conforme la successiva ord.
Cass.
5.5.2022 n. 14256).
Sul punto, il ricorrente ha peraltro allegato la percezione, da parte della moglie, di un trattamento pensionistico, oltre che un'indennità per invalidità dovuta a motivi di salute.
Anche tali circostanze sono state confermate dalla teste escussa, la quale, assumendo di aver ottimi rapporti sia con il padre che con la madre, in riferimento all'interruzione del contributo al mantenimento da parte del padre ha sottolineato che “[…] che io sappia l'assegno non viene corrisposto” e, con riguardo all'autosufficienza economica della madre, che “[…] So che percepisce la pensione;
in passato aveva anche un assegno di invalidità pensionabile i due importi che io sappia si cumulano”.
Va poi significativamente rilevata la mancata partecipazione al giudizio della signora che dunque nulla ha ritenuto di dover chiedere nella CP_1 disciplina dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
In definitiva, in assenza di fatti contestativi e tenuto conto di tutte le circostanze emerse in giudizio come sin qui rilevate, la richiesta di revoca del contributo al mantenimento può essere accolta.
Non vi sono altre condizioni accessorie.
3. Nulla quanto alle spese di lite tenuto conto della richiesta di condanna della resistente solo per il caso di opposizione (vedi la memoria integrativa depositata in data 8.11.2023) e della mancanza di ogni ulteriore domanda sul punto in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 31.10.1970 tra e Parte_1 Controparte_1
4 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1970 Parte 2 Serie A n.242;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con revoca di ogni preesistente obbligo di contribuzione al mantenimento gravante sul sig.
[...]
; Parte_1
4) Nulla quanto alle spese.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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