Sentenza 6 agosto 1965
Massime • 1
L'appaltatore, cui siano stati affidati dalla pa alla quale compete di provvedere alla manutenzione della strada pubblica i lavori all'uopo necessari, ha l'Obbligo di accertarsi, prima d'iniziare i lavori medesimi, che la stessa pa abbia apposto le segnalazioni prescritte dalla legge, idonee ad avvertire gli utenti della strada della preclusione del traffico su di essa durante i lavori e, qualora la P. a. Suddetta non l'abbia fatto, ha l'autonomo dovere, in aderenza al precetto generale del neminem laedere,, di provvedere in proprio alle segnalazioni omessè pertanto l'appaltatore e responsabile, in solido con l'ente cui compete la manutenzione della strada, per il danno provocato a terzi dal mancato collocamento delle predette segnalazioni.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1965, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1965 |
Testo completo
L'appaltatore, cui siano stati affidati dalla pa alla quale compete di provvedere alla manutenzione della strada pubblica i lavori all'uopo necessari, ha l'Obbligo di accertarsi, prima d'iniziare i lavori medesimi, che la stessa pa abbia apposto le segnalazioni prescritte dalla legge, idonee ad avvertire gli utenti della strada della preclusione del traffico su di essa durante i lavori e, qualora la P. a. ET non l'abbia fatto, ha l'autonomo dovere, in aderenza al precetto generale del neminem laedere,, di provvedere in proprio alle segnalazioni omessè pertanto l'appaltatore e responsabile, in solido con l'ente cui compete la manutenzione della strada, per il danno provocato a terzi dal mancato collocamento delle predette segnalazioni.*