Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3438/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
elettivamente domiciliato in Potenza alla Via F. Baracca n. 16 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Vendegna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attore-opponente
Contro
, in persoa del l.r.p.t. ; Controparte_1
- Convenuta opposta e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Marco Sartoni (già avv. Mirco Morganti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Faenza alla Via Volta 5/4, giusta procura in atti;
Convenuta - opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2019, l'opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 835/2019 (RGN 2307/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 14.09.2019 e notificato in data 11.10.2019, con raccomandata spedita a mezzo servizio postale il 4.10.2019, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro 5.534,25 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine dal contratto di mutuo stipulato con
TA PA che prevedeva l'erogazione di euro 12.000,00 da restituire in 60 rate mensili di euro 200,00 ciascuna, a mezzo cessione del quinto della retribuzione, e che, a garanzia del credito, TA PA stipulava con la polizza di assicurazione Controparte_3
1
Contr a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente in data 15.02.2008, la liquidava in favore della TA PA la somma di euro 5.534,25 a CP_3
copertura del residuo debito da finanziamento e che la stessa rimaneva surrogata per identico importo nei diritti e nelle facoltà spettanti alla finanziaria. Assumeva che il credito di euro
5.534,25 veniva successivamente acquisito da a seguito di cessione pro soluto CP_4
perfezionatasi in data 24.06.2013 pubblicato in G.U. parte seconda del 27.06.2013 e che la predetta cessionaria aveva nominato quale soggetto incaricato della Controparte_2
riscossione e che a sua volta conferiva procura ad essa per il recupero dei crediti. CP_1
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'insussistenza del preteso diritto della compagnia assicurativa e di conseguenza della di surrogarsi nelle Controparte_3 CP_4
ragioni di credito della TA PA, nonché l'estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione.
Concludeva affinchè la società venisse dichiarata non creditrice nei confronti di CP_4
esso opponente e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.05.2020 si costituiva in giudizio la società
in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da Controparte_2
parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Dava atto della sottoscrizione del contratto di mutuo e che a garanzia del credito la TA
PA stipulava con la polizza di assicurazione Rischio Impiego n. Controparte_3
437949 e, ai sensi dell'art. 14 condizioni generali del contratto di finanziamento per cui è causa,
l'opponente conveniva che, per tutte le somme eventualmente pagate a favore della beneficiaria in esecuzione della polizza la Compagnia assicurativa sarebbe rimasta surrogata nei diritti della
Finanziaria nei confronti del mutuatario. Dava atto che la O MI datrice di lavoro Pt_2 dell'opponente a seguito della cessione del credito dava corso agli obblighi su di essa gravanti quale debitrice terza ceduta, provvedendo al pagamento fino al 15.02.2008, data di cessazione del rapporto di lavoro. , in forza della polizza, liquidava in favore di Controparte_3
TA PA la somma di euro 5.534,25 a copertura del residuo debito da finanziamento.
La rimaneva pertanto surrogata per identico rapporto nei diritti spettanti alla CP_3
finanziaria. Il credito, successivamente, veniva ceduto in favore della , la quale CP_4
nominava essa alla riscossione del credito. Controparte_2
2 Evidenziava che l'opponente stipulava il contratto di finanziamento per cui è causa, e che lo stesso non contestava o disconosceva di averlo sottoscritto e di aver beneficiato della somma erogata, di essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dagli atti prodotti a corredo dell'ingiunzione.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Non contestava l'intervenuta cessione del credito da A K5 SPV. CP_3
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese.
Perfezionatosi il contraddittorio e valutate le richieste delle parti, con ordinanza del 1.06.2021 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnava alla convenuta termine di quindici giorni per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Nel corso del giudizio, con apposita comparsa depositata in data 19.01.2022 si costituiva l' avv. Marco Sartoni per la società opposta.
Con provvedimento del 19.01.2022 il Giudice assegnava i termini ex art. 183 VI c cpc. e successivamente fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il caso in esame va risolto alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione 28/03/2022
n. 9866.
Infatti, secondo tale pronuncia di legittimità, le polizze pagate dal finanziato ma stipulate nell'interesse del finanziatore comportano al verificarsi dell'evento assicurato due conseguenze: 1) il finanziato continua ad avere un debito da rimborsare nonostante abbia pagato la polizza e nonostante l'assicuratore abbia rimborsato completamente il finanziatore;
2) il finanziato non può richiedere la vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell'assicuratore.
Secondo Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9866, infatti: “In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato;
in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore
3 del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato)”.
Nella predetta ordinanza si legge infatti che il finanziato “ha stipulato, in data 2 Febbraio 2007, con la società GO PA, un mutuo per la somma di 23.040,00 Euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, mediante pagamento mensile.
Contestualmente, la società finanziatrice, ossia GO PA, ha contratto una assicurazione con HD PA, per l'eventualità che, a causa della perdita del lavoro, il (finanziato) non fosse più in grado di restituire la somma presa a prestito, con la particolarità che il premio assicurativo è stato posto a carico dello stesso (finanziato). Costui ha perso il lavoro in data
11 novembre 2008, quando rimanevano da rimborsare 5.304,80 Euro, somma che, di conseguenza, la HD spa ha corrisposto a GO spa, in adempimento della obbligazione di assicurazione assunto nei confronti di quest'ultima. Poiché il contratto di assicurazione prevedeva il diritto di surroga dell'assicuratore nei confronti del mutuatario, la HD spa ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del (finanziato), per avere da costui il pagamento dei
5.304,80 Euro che, a causa della perdita del lavoro, il (finanziato) non ha potuto rimborsare a
GO spa, e che a quest'ultima sono stati per l'appunto corrisposti dall'assicuratore HD spa.”.
La Corte di legittimità così inquadra sul punto normativo/giudico la fattispecie: “5.- La ratio della decisione impugnata sta nella qualificazione delle pattuizioni contenute, sia nel contratto di mutuo che nel successivo contratto di assicurazione, come a vantaggio del finanziatore anziché del finanziato: la Corte di appello ha ritenuto che l'assicurazione risultante dagli accordi delle parti è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del consumatore, e che di conseguenza è giustificato il diritto di surroga del- l'assicuratore nei riguardi del finanziato;
surroga che non avrebbe avuto senso solo ove l'assicurazione fosse stata stipulata nell'interesse di quest'ultimo“.
Successivamente, l'ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 rimarca inoltre
“violazione e falsa applicazione della L. n. 209 del 2005, art. 2 e art. 14 del Regolamento numero 20 del 2009“, … (…) … il regolamento, nel distinguere tra assicurazioni che garantiscono il finanziatore ed assicurazioni che garantiscono il finanziato, introduce una classificazione che, a sua volta, ha bisogno di essere applicata nel caso concreto: occorre cioè sempre che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e dunque riferite all'una o all'altra
4 ipotesi classificatoria. La riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto ... per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o a favore del finanziato, occorre riferirsi ai contratti di finanziamento e di assicurazione, e non già solamente al
Regolamento di attuazione della legge del 2005: ed è interpretando quei contratti che la Corte
d'appello ha ritenuto che l'assicurazione stipulata dalle parti fosse a beneficio del finanziatore anziché del finanziato. Questa interpretazione si dimostra corretta per le ragioni che seguono.
10.4.- Secondo un consolidato orientamento di questa Corte “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.
1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (da ultimo Cass. 3115/2021; Cass. 29111/2017; Cass.
12936/2007).”
L'ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 conclude, pertanto: “in modo corretto, la
Corte di appello ha ritenuto che, 10.4.- La qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto che, da un lato, è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di una assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e dunque di impossibilità di pagare il mutuo, e che, per altro verso, l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. A ciò si aggiunge la previsione contrattuale che vincola le parti a stipulare la polizza tra il finanziatore, ossia GO PA e l'assicuratore, ossia HD spa: nella proposta di polizza, proveniente formalmente dal C., costui espressamente autorizza GO PA a stipulare la polizza con pagamento del premio a carico
5 dello stesso (finanziato). Dall'insieme di queste condizioni contrattuali la Corte di appello ha correttamente dedotto che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore, ma soprattutto ha correttamente dedotto che era stato pattuito un diritto di surroga dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo: è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell'interesse del finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui, ma così non è. Né incompatibile con questa qualificazione è la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.”
Quanto da ultimo alla problematica della pretesa vessatorietà della clausola di surroga,
l'ordinanza della Cassazione del 28/03/2022 n. 9866 statuisce relativamente alla “violazione dell'art. 1341 c.c., nonché della L. n. 206 del 2005, art. 33: il cosiddetto codice del consumo
… (…) … Il motivo è infondato. Posto infatti che è corretta la qualificazione del contratto come di una assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c.: invero la prospettazione del ricorrente presuppone la tesi contraria a quella correttamente seguita dalla Corte d'appello: la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse a vantaggio del debitore finanziato, caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga. Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione.”.
Nel caso in esame l'assicurazione è stata stipulata a vantaggio del finanziatore e non del finanziato, come espressamente chiarato dalla clausola n. 14 del contratto di finanziamento, che recita:
“Surroga dell'Assicuratore: per le somme che l'Assicuratore dovesse pagare per effetto della garanzia Rischio di impiego, la Compagnia di assicurazione sarà sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente”.
6 Pertanto, in forza dei principi che precedono anche nel caso in esame il finanziato continua ad avere un debito da rimborsare nonostante abbia pagato la polizza e nonostante l'assicuratore abbia rimborsato completamente il finanziatore;
inoltre, sempre il finanziato non può richiedere la vessatorietà della clausola che prevede la surroga del credito a vantaggio dell'assicuratore.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo va disattesa e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarato esecutivo.
La complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 835/2019 emesso il
14.09.2019 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 11.10.2019 (RGN 2307/2019) e lo dichiara esecutivo;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, 29.05.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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