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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4060/2022 depositato il 19/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Per Nominativo_1, in persona del coniuge erede Sig.ra Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. X, n. 138/2022 del 25/06/2021, dep. il giorno 11gennaio 2022, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato, limitatamente alla parte in cui:
a) disconosce la perdita d'esercizio riportata nella dichiarazione per il 2010;
b) determina il ricarico sui costi del venduto nella misura del 33% (corrispondente alla media degli anni precedenti), anziché del 20% per effetto della crisi aziendale determinata dai fatti oggettivi di mercato, nonchè dalla gravissima malattia del titolare.
Per l'Agenzia delle Entrate:
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
nel merito, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due autonomi ricorsi , Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , impugnava gli avvisi di accertamento n. TYS01Z101012/2014 e TYS01Z101032/2014 eccependo il difetto di motivazione, l'arbitrario utilizzo dell'accertamento analitico e l'ammontare della percentuale di ricarico imputata ai componenti positivi verificati.
Con sentenza n. 138/2022 del 25/06/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. X,, riuniti i due ricorsi, li rigettava osservando che:
“la documentazione contabile del Nominativo_1 , che attestava rimanenze iniziali in termini tali da risultare aprioristicamente sintomatiche di una inverosimile mancanza di redditività dell'impresa, inattendibilità vieppiù confermata dalla riscontrata insussistenza, in sede di verifica, delle dette rimanenze, segno logico inequivoco dell'operato occultamento dei correlati corrispettivi.
Nel merito, il ricorso per l'anno 2010, adduce inconsistenti ragioni di contestazione. Lo scostamento tra dato contabile, emergenze verificate e reddito dichiarato risulta apoditicamente superato dagli accertamenti con adesione intervenuti per gli anni 2008 e 2009, avendo la difesa trascurato di evidenziare quale sia stata l'incidenza di tali ultimi momenti rispetto alla situazione verificata per l'anno 2010. La percentuale di ricarico computata sulle componenti positive riscontrate siccome mai dichiarate, mai contrastate se non labialmente, coincide proprio con quella concordata con il contribuente nei citati atti di adesione, sicchè la stessa di certo non può ritenersi arbitraria in assenza di elementi, mai addotti, utili a sostenere una diversa redditività media per l'anno in interesse.
Quanto al 2011, le ragioni di contestazione della perdita dichiarata e contrastata dall'ufficio siccome in realtà insussistente si legano pressochè essenzialmente all'esito dell'accertamento per l'anno 2010, definito nei termini di cui sopra. In altre parole, non risultano addotte effettive ragioni difensive utili a comprovare l'effettiva sussistenza delle perdite portate in detrazione maturate negli anni precedenti al 2011, la cui sussistenza risulta del resto smentita dalla definizione degli accertamenti operati in danno dell'impresa interessata per gli anni dal 2008 al 2010”.
Le spese del giudizio venivano posta a carico della soccombente.
Questa, con atto notificato il 29.6.2022, proponeva appello limitatamente all'accertamento per l'esercizio
2010 deducendo:
1) l'omessa pronuncia su fatti determinanti della controversia, quali:
a. la perdita dichiarata nell'esercizio in oggetto;
b. la mancata applicazione dell'art. 42 c.4DPR 600/1973, anche agli anni di accertamento non ancora divenuti definitivi alla data dell'1/1/2016;
c. l'omessa valutazione della richiesta di riduzione della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, contestava quanto avversariamente affermato eccependo che i dedotti motivi di ricorso, ancor prima che infondati, erano inammissibili per difetto di sufficienza. Nel merito ribadiva poi le argomentazioni già svolte con le controdeduzioni depositate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risultante dalle motivazioni dell'atto impugnato, l'irragionevolezza ed antieconomicità dei risultati di gestione dichiarati legittimava l'accertamento analitico induttivo operato dall'Ufficio e a far ritenere inattendibile la documentazione contabile opposta dall'imprenditore.
Ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d., d. p. r. n. 600/1973, peraltro, l'Ufficio, anche in presenza di scritture regolarmente tenute, poteva procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, purchè il relativo accertamento risultasse fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 c. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie.
Sempre dalla motivazione dell'atto impugnato risulta che, per l'anno 2010, dall'esame delle scritture contabili erano emersi ricavi pari a € 471.759,00 mentre erano stati dichiarati ammontanti a € 443.953,00, nonché un reddito di € 22.166,00 a fronte, invece della perdita esposta e dichiarata in conto economico di € 62.175,00.
Detta perdita, non è stata presa in considerazione alla luce dei dati rilevati dalle scritture contabili tenute dall'imprenditore verificato.
Quanto alla percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio è da osservare poi che correttamente il predetto ha tenuto conto dei risultati del contraddittorio svoltosi tra le parti con riferimento agli avvisi di accertamento n.
TYS01D503327/2012 e n. TYS01D503337/2012, emessi per gli anni precedenti e definiti dal contribuente con accertamento con adesione e applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato del 33%.
Il contribuente non ha assolto l'onere di confutare l'esatezza del metodo seguito e di dimostrare che i fatti da egli addotti ( paralisi della corda vocale sinistra e progressivo venir meno dei piccoli esercizi in quanto sopraffatti dalle grande distribuzione) escludessero l'esattezza della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio con riferimento al reddito d'impresa, al volume d'affari e al valore della produzione.
Le spese del giudizio di primo grado sono state correttamente poste a carico del soccombente ( art. 15, co.
1, d. l.vo n. 546/1992). Tale principio va applicato anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Nominativo_1, in persona del coniuge erede Ricorrente_1, avverso la sentenza n. 138/2022 pronunziata il 28.6.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 10;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4060/2022 depositato il 19/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01Z1012 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Per Nominativo_1, in persona del coniuge erede Sig.ra Ricorrente_1, appellante:
in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. X, n. 138/2022 del 25/06/2021, dep. il giorno 11gennaio 2022, dichiarare la nullità dell'accertamento impugnato, limitatamente alla parte in cui:
a) disconosce la perdita d'esercizio riportata nella dichiarazione per il 2010;
b) determina il ricarico sui costi del venduto nella misura del 33% (corrispondente alla media degli anni precedenti), anziché del 20% per effetto della crisi aziendale determinata dai fatti oggettivi di mercato, nonchè dalla gravissima malattia del titolare.
Per l'Agenzia delle Entrate:
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
nel merito, rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due autonomi ricorsi , Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , impugnava gli avvisi di accertamento n. TYS01Z101012/2014 e TYS01Z101032/2014 eccependo il difetto di motivazione, l'arbitrario utilizzo dell'accertamento analitico e l'ammontare della percentuale di ricarico imputata ai componenti positivi verificati.
Con sentenza n. 138/2022 del 25/06/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. X,, riuniti i due ricorsi, li rigettava osservando che:
“la documentazione contabile del Nominativo_1 , che attestava rimanenze iniziali in termini tali da risultare aprioristicamente sintomatiche di una inverosimile mancanza di redditività dell'impresa, inattendibilità vieppiù confermata dalla riscontrata insussistenza, in sede di verifica, delle dette rimanenze, segno logico inequivoco dell'operato occultamento dei correlati corrispettivi.
Nel merito, il ricorso per l'anno 2010, adduce inconsistenti ragioni di contestazione. Lo scostamento tra dato contabile, emergenze verificate e reddito dichiarato risulta apoditicamente superato dagli accertamenti con adesione intervenuti per gli anni 2008 e 2009, avendo la difesa trascurato di evidenziare quale sia stata l'incidenza di tali ultimi momenti rispetto alla situazione verificata per l'anno 2010. La percentuale di ricarico computata sulle componenti positive riscontrate siccome mai dichiarate, mai contrastate se non labialmente, coincide proprio con quella concordata con il contribuente nei citati atti di adesione, sicchè la stessa di certo non può ritenersi arbitraria in assenza di elementi, mai addotti, utili a sostenere una diversa redditività media per l'anno in interesse.
Quanto al 2011, le ragioni di contestazione della perdita dichiarata e contrastata dall'ufficio siccome in realtà insussistente si legano pressochè essenzialmente all'esito dell'accertamento per l'anno 2010, definito nei termini di cui sopra. In altre parole, non risultano addotte effettive ragioni difensive utili a comprovare l'effettiva sussistenza delle perdite portate in detrazione maturate negli anni precedenti al 2011, la cui sussistenza risulta del resto smentita dalla definizione degli accertamenti operati in danno dell'impresa interessata per gli anni dal 2008 al 2010”.
Le spese del giudizio venivano posta a carico della soccombente.
Questa, con atto notificato il 29.6.2022, proponeva appello limitatamente all'accertamento per l'esercizio
2010 deducendo:
1) l'omessa pronuncia su fatti determinanti della controversia, quali:
a. la perdita dichiarata nell'esercizio in oggetto;
b. la mancata applicazione dell'art. 42 c.4DPR 600/1973, anche agli anni di accertamento non ancora divenuti definitivi alla data dell'1/1/2016;
c. l'omessa valutazione della richiesta di riduzione della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, contestava quanto avversariamente affermato eccependo che i dedotti motivi di ricorso, ancor prima che infondati, erano inammissibili per difetto di sufficienza. Nel merito ribadiva poi le argomentazioni già svolte con le controdeduzioni depositate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risultante dalle motivazioni dell'atto impugnato, l'irragionevolezza ed antieconomicità dei risultati di gestione dichiarati legittimava l'accertamento analitico induttivo operato dall'Ufficio e a far ritenere inattendibile la documentazione contabile opposta dall'imprenditore.
Ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d., d. p. r. n. 600/1973, peraltro, l'Ufficio, anche in presenza di scritture regolarmente tenute, poteva procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, purchè il relativo accertamento risultasse fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 c. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie.
Sempre dalla motivazione dell'atto impugnato risulta che, per l'anno 2010, dall'esame delle scritture contabili erano emersi ricavi pari a € 471.759,00 mentre erano stati dichiarati ammontanti a € 443.953,00, nonché un reddito di € 22.166,00 a fronte, invece della perdita esposta e dichiarata in conto economico di € 62.175,00.
Detta perdita, non è stata presa in considerazione alla luce dei dati rilevati dalle scritture contabili tenute dall'imprenditore verificato.
Quanto alla percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio è da osservare poi che correttamente il predetto ha tenuto conto dei risultati del contraddittorio svoltosi tra le parti con riferimento agli avvisi di accertamento n.
TYS01D503327/2012 e n. TYS01D503337/2012, emessi per gli anni precedenti e definiti dal contribuente con accertamento con adesione e applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato del 33%.
Il contribuente non ha assolto l'onere di confutare l'esatezza del metodo seguito e di dimostrare che i fatti da egli addotti ( paralisi della corda vocale sinistra e progressivo venir meno dei piccoli esercizi in quanto sopraffatti dalle grande distribuzione) escludessero l'esattezza della ricostruzione induttiva operata dall'Ufficio con riferimento al reddito d'impresa, al volume d'affari e al valore della produzione.
Le spese del giudizio di primo grado sono state correttamente poste a carico del soccombente ( art. 15, co.
1, d. l.vo n. 546/1992). Tale principio va applicato anche per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Nominativo_1, in persona del coniuge erede Ricorrente_1, avverso la sentenza n. 138/2022 pronunziata il 28.6.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 10;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato