Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.570/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 570/2025 del R.G.A.C.
TRA
difeso da sé stesso, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonetta Parte_1
Russo, come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Gragnano, piazza Aubry n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 22 e 23 l. 689/81.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.6.2025, il difensore di parte appellante chiedeva riservarsi la causa in decisione, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo prodotto gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.4.2025, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1411/2024, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex artt. 22 e 23 l. 689/81, annullava la contravvenzione n. P/420027/2023 accertata dalla Polizia Locale del , compensando interamente tra le Controparte_1 parti le spese di lite “sussistendo motivi di equità”, pur essendo rimasto totalmente soccombente il con la menzionata statuizione. Parte appellante Controparte_1
censurava la gravata sentenza, per “violazione e mancata applicazione del DM 55/2014 nella liquidazione dei compensi all'avvocato”, chiedendo il riconoscimento degli stessi per la fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con maggiorazione del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del menzionato Decreto.
Benché ritualmente citato, restava contumace il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 10.6.2025, avendo le parti richiesto la decisione della causa - pur in assenza del fascicolo di primo grado, attenendo l'appello alla sola regolamentazione delle spese - e rinunciato ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., il quale, benché ritualmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 24.4.2025, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Tanto premesso, e venendo all'esame del merito dell'odierna controversia, rileva lo scrivente che, quale unico motivo di impugnazione, parte appellante ha denunciato “la violazione e mancata applicazione del DM 55/2014, nella liquidazione dei compensi all'avvocato”, chiedendo che gli venisse riconosciuto l'importo di € 68,00 per ciascuna delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e l'importo di € 142,00 per la fase decisionale, oltre l'aumento nella misura del 30%, giusta la previsione di cui all'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, avendo utilizzato i collegamenti ipertestuali che avevano agevolato la consultazione e fruizione degli atti e relativi allegati.
La doglianza è infondata.
Rileva, anzitutto, lo scrivente che il Giudice di prime cure, nel disattendere l'invocata condanna del convenuto in primo grado al pagamento delle spese di lite, rendeva motivazione – per quanto scarna - circa l'operata decisione compensativa, ritenendo
“sussistenti motivi di equità”. Tuttavia parte appellante, nel dolersi della mancata applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ometteva del tutto di censurare la statuizione di primo grado con specifico riferimento ai motivi di equità richiamati dal primo Giudice al fine di supportare e giustificare la propria decisione di compensare le spese di giudizio, censura necessaria e prodromica alla successiva corretta quantificazione
Proc. n. 570/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
degli importi dovuti in applicazione delle tariffe forensi prescritte dal DM 55%2014. In materia di formulazione dei motivi di appello, infatti, la parte appellante deve porre il
Giudice superiore in condizioni di comprendere con chiarezza il contenuto e il fondamento delle censure proposte, le quali devono tradursi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure medesime in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
Giudice, dovendo affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le motivazioni adottate nel provvedimento appellato, senza la necessità del rispetto di particolari formule sacramentali. Sul punto, questo stesso Tribunale ha di recente affermato che “Per ritenere validamente impugnato uno specifico capo della sentenza, non è sufficiente che nell'atto sia manifestata la mera volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapposta alla motivazione impugnata con chiari ed espressi motivi di censura sia finalizzata a minarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve considerarsi passato in giudicato il capo della sentenza impugnata per il quale l'appellante si sia limitato a manifestare generiche perplessità non idonee a confutarlo.” (Trib. Torre Annunziata, 28.7.2021 n. 1649; conf.
Cass. civ. 14.4.2010 n. 8871; Cass. civ. sez. un.
9.11.2011 n. 23299)
La mancata esplicita censura dello specifico punto motivazionale – per quanto scarno e sintetico - della affermata compensazione delle spese di lite, rende impossibile la riforma, sotto tale profilo, della sentenza impugnata, avendo l'appellante prestato acquiescenza alla resa motivazione, rendendo così definitiva, sotto tale profilo, la statuizione di prime cure.
L'appello, pertanto, non può che essere rigettato, restando a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del , in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_1 citazione in appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) restano a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.6.2025.
Proc. n. 570/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 570/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4