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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 13593/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Convertini Donatella (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Salvatore Rotondo (C.F. ), presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cervantes n. 55/16, con mandato congiunto e disgiunto, come in atti.
ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del p.t., dom.to Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 per la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio (C.F.
), come in atti. C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: - Accertare e dichiarare la responsabilità del
[...] nella persona del Sindaco in carica quale responsabile dell'Ente, e per CP_1
l'effetto condannare il ad indennizzare l'attrice di tutti i danni subiti e CP_1 subendi per la somma accertata di € 52.000,00, o quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà definire;
- In via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonchè produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- Con attribuzione di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni parte convenuta: 1) rigettare la domanda per le eccezioni sollevate nella presente comparsa di costituzione e, in particolare, per l'esistenza del caso fortuito e l'assenza di prova;
2) in subordine dichiarare il concorso di colpa del danneggiato. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale il per sentirlo dichiarare Controparte_1 responsabile dei danni riportati mentre, passeggiando il 04.01.20 a piedi in Vico Scassacocchi, in Napoli, intorno alle 12.50 circa, cadeva violentemente al suolo a causa di un dissesto della pavimentazione.
A sostegno della domanda assumeva che in data 04.01.2020, alle ore 12.50 circa, mentre camminava in Vico Scassacocchi, cadeva al suolo, riportando lesione a tibia e perone destro. In conseguenza di ciò, subiva lesioni personali e veniva trasportata al Pronto Soccorso S.M. Loreto Mare di Napoli per le prime cure. In loco i sanitari le diagnosticavano frattura della tibia e del perone dx, con prognosi di 3 giorni s.c. La stessa veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placche e viti, venendo dimessa il 09.01.2020. Attribuiva la responsabilità di quanto innanzi all'ente comunale, per inosservanza degli obblighi della cosa in custodia ex art. 2051 cc o, comunque, alla violazione dell'art. 2043cc. e chiedeva la condanna del convenuto al ristoro delle lesioni e dei danni subiti quantificati in € CP_1
52.000,00; con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che impugnava l'atto introduttivo e Controparte_1 le domande ivi contenute, in fatto ed in diritto, in quanto inammissibili, infondate e non provate, e ne chiedeva il rigetto.
Espletate le attività processuali, assunta la prova per testi, matura la causa per la decisione, all'udienza ex 281 sexies del 21.02.25 la causa era assegnata a sentenza, con termini per note conclusive.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva dell'Ente convenuto è determinata dalla circostanza che trattasi pacificamente di strade comunali, ricadenti pertanto sotto la sua responsabilità. La prova testimoniale ha solo parzialmente confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, all'udienza del 30.01.2024 la teste Testimone_1
figlia di parte attrice, ha reso dichiarazioni confuse e contraddittorie:
[...]
“Mentre camminavamo all'improvviso non vidi più mia madre, la quale era caduta di lato, sul suo fianco sinistro. Adesso non so descrivere con precisione l'elemento che determinò la caduta”;
“Non so indicare con precisione il punto della strada in cui si verificò la caduta, poco dopo c'era una piazzetta ma non ne so indicare la denominazione”; “Ad essere onesta, anche perché sono passati quattro anni, non ricordo con precisione lo stato della pavimentazione nel punto in cui mi madre cadde”; “Non so fornire una descrizione più precisa dello stato della pavimentazione nel punto in cui mia madre cadde. Non la ricordo e, subito dopo la caduta, si creò anche tanta confusione”.
Manca pertanto alcuna prova del rapporto di causalità tra la res e l'evento; l'unica cosa affermata con certezza dalla teste è che vi è stata una caduta della madre, ma non è specificato come questa sia avvenuta e perché; lo stesso luogo in cui il sinistro si sarebbe verificato resta alquanto nebuloso e incerto.
Va peraltro rilevato che anche qualora si fosse dimostrato in maniera certa il non eccellente stato di manutenzione dei luoghi nonchè il fatto storico della caduta di parte attrice, ciò solo non sarebbe sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento. Non basta infatti la cattiva manutenzione per condannare l' CP_3 convenuto;
e – dunque - la non conformità dello stato di manutenzione della strada non è fonte, di per sé, di responsabilità per colpa di detto Ente, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
II pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame parte attrice afferma che il sinistro si sarebbe verificato verso le 12,50 del mattino, in condizioni di piena luce e quindi con la possibilità di bene esaminare il tratto di strada percorso, ponendo in essere le opportune e dovute cautele. Infine, la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, non mostra alcun visibile tratto di strada che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto;
si tratta di “basoli” dissestati, ma perfettamente visibili e in piena luce.
Non è - peraltro - agli atti alcun intervento della forza pubblica che possa certificare i fatti e la data, né alcuna altra documentazione che possa meglio chiarire e provare i fatti di causa.
La domanda quindi va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, liquidando le stesse ai valori minimi, stante la semplicità e stringatezza della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda.
b) Condanna (C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese di lite in favore del che vengono Controparte_1 così liquidate: Fase di studio, € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisionale € 851,00, e così in totale un onorario pari ad € 2.540,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
Napoli, 03.042025
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)