CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1040 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fezza e Vittorio Giorgi, come in atti domiciliata,
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Di Giovanni e Fiore Boccia, come in atti domiciliata,
CONVENUTA IN REVOCAZIONE avente ad oggetto: azione di revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avverso la sentenza numero 171/24 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 3 ottobre 2024, la agiva Parte_1 in revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avverso la sentenza numero 171/24, pubblicata in data 5 marzo 2024, con la quale la Corte d'Appello di Salerno aveva condannato la -accogliendo Controparte_1 parzialmente il gravame da quest'ultima proposto- al pagamento, in favore della della somma Parte_1 di euro 404.297,24, oltre interessi e spese, riformando parzialmente -in tal modo- la sentenza numero 1882/22, pubblicata in data 20 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto l'opposizione al provvedimento monitorio -numero 841/10- con il quale era stato ingiunto alla il pagamento della somma di Controparte_1 euro 915.593,82, oltre interessi e spese, in favore della quale corrispettivo per i lavori edili Parte_1 eseguiti presso il fabbricato di proprietà della società opponente, ubicato in Nocera Inferiore, ed aveva revocato il decreto ingiuntivo, rideterminando l'ammontare dovuto alla società opposta, condannando la -in particolare- Controparte_1 al pagamento della somma di euro 644.659,07, a titolo di corrispettivo residuo dovuto, e di euro 154.070,16, per la fornitura di materiali.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. La causa, assegnati i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'azione intentata dalla tendente ad Parte_1 ottenere la revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, della sentenza numero 171/24 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo
2024, non è fondata ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Ed, invero, la a sostegno dei suoi Parte_1 assunti, ha messo in rilievo che: a) la Corte d'Appello di Salerno era incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avendo ritenuto che la società appaltatrice non avesse dimostrato di avere sostenuto le spese tecniche e di cantiere delle quali aveva invocato il rimborso e che avesse fondato la pretesa creditoria azionata sulla produzione delle fatture emesse nei confronti della reputate non Controparte_1 idonee ad assolvere l'onere probatorio;
b) in tal modo, però, non aveva valutato la documentazione depositata -rinvenibile nel fascicolo telematico dell'appello- con il file RAR denominato
“documentazione amministrativa da 56 a 74”, né aveva considerato che le fatture da essa emesse trovavano pieno riscontro nelle sue scritture contabili, regolarmente tenute e vidimate e depositate all'allegato B, né aveva valutato i bilanci della fino al 31 dicembre 2009, dai quali Controparte_1 emergeva un debito verso fornitori corrispondente a quello riportato nelle succitate fatture e nel provvedimento monitorio;
c) aveva erroneamente ritenuto, inoltre, che i lavori extra contratto, le forniture e le altre voci contestate dalla CP_1 non rientrassero nel novero dei crediti vantati dalla
[...]
e che, non attenendo al cantiere di Palazzo Parte_1
Lanzara, non fossero state prese in considerazione dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali avevano ritenuto di escluderle
3 dalle operazioni di quantificazione dell'ammontare dovuto;
d) tuttavia, le somme dovute per lavori extra contratto erano state quantificate -sia pure in una “separata contabilizzazione”- dal secondo consulente tecnico d'ufficio, ing. in quanto Per_1 inerenti a beni fatturati e consegnati alla presso Controparte_1 la propria sede, come evidenziato nella stessa sentenza di primo grado e, segnatamente, nella parte in cui il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva fatto presente che le suddette somme, pur se stralciate dal computo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite presso il fabbricato di proprietà della società opponente, riguardavano partite di materiali inviate presso la sede di quest'ultima e che, pertanto, dovevano essere oggetto di pagamento (cfr. l'atto di citazione del 3 ottobre 2024, introduttivo del presente giudizio di revocazione, alle pagine 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
3. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza numero
171/24, pubblicata in data 5 marzo 2024, aveva messo in rilievo -per quanto in questa sede rileva- che: a) l'appello incidentale proposto dalla -con il quale si Parte_1 era doluta del corrispettivo totale dei lavori, così come calcolato dal consulente tecnico d'ufficio, ing. , ritenendo che, in Per_2 linea con quanto accertato dai primi due consulenti tecnici d'ufficio, ing. ed ing. l'importo per i lavori Per_3 Per_1 edili ed impiantistici ammontasse ad euro 2.847.804,89- doveva essere rigettato, in quanto, l'importo richiesto dalla società appaltatrice era superiore -per una differenza di euro
85.296,50- rispetto alla contabilità del direttore dei lavori, il quale, nel SAL numero 42, aveva calcolato un totale di euro
2.762.508,39, oltre Iva, risultante dall'applicazione del prezzario regionale del 2002, quanto a 290 lavorazioni, e dei
“nuovi prezzi”, quanto alle restanti 54 lavorazioni;
b) doveva essere accolto parzialmente, invece, l'appello principale
4 proposto dalla escludendo dall'ammontare Controparte_1 dovuto alla società appaltatrice la somma di euro 154.070,16, per il rimborso delle forniture e dei lavori non contabilizzati nell'appalto, in quanto la società opposta, né con il ricorso monitorio, né con la comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure aveva fatto riferimento a lavori o forniture non compresi nella contabilità dell'appalto, essendosi limitata ad un generico richiamo alla produzione documentale e solo con una memoria autorizzata, depositata in data 3 dicembre 2010, aveva provveduto ad allegare “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , “la scheda CP_1 fatture lavori extra contratto” e “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara”, nonché la copia delle fatture emesse;
c) questa documentazione, tuttavia, non era sufficiente a dimostrare che la Parte_1 avesse effettivamente sostenuto spese “per conto e
[...] nell'interesse della committente , al fine di Controparte_1
“pagare i professionisti, i prestatori di lavori esterni, i fornitori di beni ed i costi di gestione del cantiere”, per cui doveva escludersi, dall'importo liquidato in prime cure, la succitata somma di euro 154.070,16, “per il rimborso delle forniture e dei lavori non contabilizzati nell'appalto”; d) quanto, invece, “ai crediti contabilizzati nell'appalto”, il corrispettivo dovuto doveva essere rideterminato in euro 2.955.554,68, oltre iva al
10%, per un totale di euro 3.251.109,75 -anziché euro
3.438.248,02, quantificati con la sentenza di primo grado, dovendosi escludere il credito di euro 187.138,31 per il rimborso dei costi e degli oneri sostenuti ed anticipati dalla società appaltatrice, di cui euro 53.209,30 per tasse ed oneri ed euro 133.929,01 per spese tecniche di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza- che, detratti gli importi già versati, pari ad euro 2.820.200,73 -oltre alla maggiore Iva
5 pagata sulle fatture in acconto, pari ad euro 26.611,78, come indicati nella sentenza di primo grado- permetteva di individuare il credito residuo della in euro Parte_1
404.297,24, Iva inclusa, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2002, non essendovi stato motivo di impugnazione sul punto (cfr. la sentenza numero 171/24 della
Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo 2024, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19).
4. Orbene, le argomentazioni della Corte d'Appello di
Salerno, quali censurate dalla lungi dal Parte_1 disvelare un errore di fatto, meno che mai inerente a questioni non dibattute dalle parti, riposano su un giudizio -di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione- non suscettibile di essere impugnato ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile.
4.1. L'errore di fatto che legittima all'esercizio dell'azione di revocazione deve consistere, infatti, in un errore di percezione
-e deve essere decisivo, nel senso che, se non ci fosse stato, la pronuncia impugnata sarebbe stata diversa- risultante chiaramente dagli atti o dai documenti di causa.
Esso è ravvisabile in tutti i casi in cui la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è altrettanto incontestabilmente acclarata, sempre che il fatto del quale è predicata l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Deve presentare, inoltre, i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato,
l'elaborazione o lo sviluppo di ragionamenti di tipo induttivo o deduttivo o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere
6 in un vizio di interpretazione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione di esso (cfr. Cass. civ. n.
1304/16).
4.2. L'errore di fatto di cui all'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile -non di meno- deve attenere ad un deficit di percezione, ad una mera svista materiale ed, in quest'ottica, l'erroneità della percezione che abilita ad agire in revocazione, diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame, postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente
-l'una- dalla sentenza impugnata e -l'altra- dagli atti processuali, con esclusione di qualsivoglia apprezzamento concernente la valutazione del fatto, che implicherebbe inevitabilmente la sussistenza di un errore di diritto o comunque la necessità di un giudizio di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione (cfr. Cass. civ. n. 9396/07,
Cass. civ. n. 321/15 e Cass. civ. n. 8828/17).
Ed un errore di diritto, inidoneo ad abilitare all'esercizio di un'azione di revocazione, è ravvisabile anche quando l'errore lamentato consista in una valutazione implicita dell'autorità giudiziaria adita, la quale abbia -appunto- implicitamente posto a fondamento delle conclusioni alle quali sia giunta un apprezzamento non meramente fattuale, ma di carattere logico-giuridico (cfr. Cass. civ. n. 12483/03).
4.3. L'errore che legittima ad agire in revocazione, del resto, non può poggiare sulla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità -proprio per la sua oggettività- sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di qualsivoglia apprezzamento o indagine, né può in alcun modo riguardare l'interpretazione
7 della realtà fattuale, quale emergente dagli atti e dai documenti di causa (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 1178/00 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 8180/09), non potendo consistere in un vizio del ragionamento dell'autorità giudiziaria adita, ma, tutt'al più, in un vizio nell'assunzione di un fatto, disgiunta dal ragionamento (cfr. Cass. civ. n. 2478/06, Cass. civ. n.
26022/08 e Cass. civ. n. 3365/09).
Esso, inoltre, non può consistere nell'inesatta valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ravvisare, in tal caso, un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. civ. n.
10807/06), come, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il presunto errore verta sull'esistenza o meno di fatti reputati pacifici per difetto di contestazione (cfr. Cass. civ. n. 7488/11), così come integra un errore di giudizio quello inerente all'interpretazione di norme giuridiche, inidonea a dar luogo ad un errore di fatto, nell'accezione fatta propria dal legislatore, che deve attenere alla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, mentre l'erronea interpretazione delle norme che attribuiscano un significato, una valenza giuridica a quei fatti esula dall'errore di cui all'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 10794/96 ed, in termini pressoché analoghi, Cass. civ. n. 8023/02).
5. Nel caso di specie, non è possibile sostenere, innanzi tutto, che le questioni inerenti ai documenti utili a dimostrare la sussistenza del credito de quo, ulteriori e diversi rispetto alle fatture emesse dalla in uno alla loro Parte_1 attitudine a fornire la prova che la società appaltatrice avrebbe dovuto dare, ed al fatto che la sentenza di primo grado avesse posto a fondamento del proprio convincimento gli accertamenti effettuati dai tre consulenti tecnici nominati nel corso del
8 giudizio non abbiano costituito punti controversi sui quali la sentenza impugnata non si sia pronunciata.
Infatti, la Corte di Appello di Salerno -con precipuo riferimento a tali profili- ha fatto presente che: a) la società non aveva mai fatto riferimento -né con il Parte_1 ricorso monitorio, né con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado- a lavori o forniture non compresi nella contabilità dell'appalto, né al rimborso di spese tecniche e di spese di gestione del cantiere, essendosi limitata ad un generico rimando alla produzione documentale relativa a schede contabili, fatture e contabilità del direttore dei lavori;
b) solo con una memoria autorizzata, depositata in data 3 dicembre 2010, la società opposta aveva allegato anche “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , “la CP_1 scheda fatture lavori extra contratto” e “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” di cui all'allegato B4, nonché la copia delle fatture emesse e contenute nell'allegato B5); c) “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto -che si riferiva alle fatture emesse CP_1 dalla per il rimborso delle anticipazioni ai Parte_1 professionisti nominati per la direzione dei lavori (l'ing. Per_4
ed il suo assistente, geom. ) e per le
[...] Controparte_2 funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(geom. )- conteneva un elenco costituito da Controparte_3 diverse fatture -dalla numero 7 del 27 settembre 2006 alla numero 21 del 16 marzo 2009- per un totale di euro
133.929,01 -di cui euro 126.2014,75 per imponibile ed euro
7.714,26 per Iva- e ciascuna di esse faceva riferimento a fatture rilasciate dai professionisti, che non erano state prodotte in giudizio;
d) “la scheda fatture lavori extra contratto” si riferiva, invece, ad una serie di fatture emesse dal 2006 al
2008 -relative alle “opere di fornitura extra contratto” riportate
9 all'allegato B4- per un totale di euro 154.070,16 (euro
129.568,48 per imponibile ed euro 24.501,68 per Iva) ed, in particolare, dalla fattura numero 6 del 27 settembre 2006 alla fattura numero 27 del 6 giugno 2008, aventi ad oggetto anticipazioni della società appaltatrice per l'acquisto di beni
(infissi, marmi, componenti sanitari, elettrici) da venditori e per prestazioni d'opera da parte di terzi (pitturazione, carpenteria, posa di asfalto, ecc.); e) “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” si riferiva, infine, ad una serie di fatture -dalla numero 3 del 27 settembre
2006 alla numero 7 del 26 febbraio 2010- relative al rimborso del costo dell'energia elettrica (Enel), della tassa di occupazione del suolo pubblico, di forniture teli, ecc., per un totale di euro
53.209,30; f) in definitiva, i crediti vantati dalla Parte_1 costituivano il rimborso di spese da essa sostenute per
[...] conto e nell'interesse della per pagare i Controparte_1 professionisti, i prestatori di lavori esterni, i fornitori di beni ed i costi di gestione del cantiere e, trattandosi di rimborso di spese sostenute, spettava alla società appaltatrice l'onere di dimostrare di aver sostenuto tali spese mediante la produzione delle fatture emesse dai professionisti, dai prestatori d'opera, dai fornitori e dall'Enel, nonché la produzione dei documenti di trasporto della merce, le ricevute di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e la produzione degli altri documenti che dimostrassero che i pagamenti da rimborsare erano stati effettivamente anticipati, contrariamente a quanto era avvenuto, non avendo la prodotto Parte_1 alcun documento di tal genere ed, in particolare, non aveva dimostrato di aver pagato le fatture passive delle quali aveva chiesto il rimborso, né la tassa per occupazione del suolo pubblico;
g) oltre tutto, si trattava di crediti che non trovavano alcun riscontro nella contabilità tenuta dal direttore dei lavori -
10 SAL e relativi computi metrici- ed esulavano dagli accertamenti dei consulenti tecnici d'ufficio, i quali non avevano preso in considerazione nemmeno le forniture ed i lavori extra- contratto, perché “non compresi nel mandato ricevuto” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 6 della consulenza tecnica dell'ing. ), non afferivano “al cantiere di Palazzo Per_3
Lanzara e, pertanto, delle stesse non doveva essere tenuto conto” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 42 della consulenza tecnica dell'ing. e “nulla avevano a che Per_1 vedere con il cantiere in oggetto” e, quindi, esulavano “dalle stime richieste nel presente mandato” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 24 della consulenza tecnica dell'ing.
); h) non poteva ritenersi, del resto, che la società Per_2 appaltatrice fosse esonerata dall'onere della prova delle prestazioni e dei pagamenti effettuati per mancanza di una contestazione specifica delle fatture, come ritenuto dal primo
Giudice: ed, infatti, con la memoria depositata in data 6 dicembre 2010, “prima della produzione delle fatture”, la aveva contestato l'intera avversa produzione Controparte_1 documentale, “confusa ed inconferente”, e la “copiosa serie di documenti, in copia semplice e di provenienza unilaterale, depositati con la sola finalità di confondere il Giudicante” e, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'articolo 183, comma sesto, del codice di procedura civile, aveva chiesto, a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile,
l'emissione di un ordine di esibizione di tutte “le fatture di acquisto-forniture varie, così come descritte ed annotate nelle relative fatture oggetto del decreto ingiuntivo”, da reputarsi
“necessaria al fine di determinare l'esatta pretesa creditoria”;
i) pertanto, da un lato, la non poteva Parte_1 considerarsi esonerata dalla prova di aver effettivamente sostenuto le spese indicate nelle fatture, dall'altro, la prova
11 dalla stessa offerta non era all'uopo sufficiente, a maggior ragione tenendo a mente la giurisprudenza costante della
Suprema Corte, secondo la quale le fatture avevano valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, trattandosi di documenti fiscali formati dalla stessa parte che intendeva avvalersene, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, non integravano, di per sé, la prova del credito e non comportavano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito;
l) sulla base di questi principi, inerenti al valore probatorio da attribuire ai documenti prodotti in giudizio, l'appello proposto dalla doveva essere accolto e la domanda di Controparte_1 rimborso delle spese, sia quelle per forniture e per i lavori non contabilizzati nell'appalto -per un totale di euro 154.070,16- sia quelle per “spese tecniche” -per euro 133.929,01- sia, ancora, quelle per la gestione del cantiere -per euro 53.209,30- doveva essere rigettata, giacché la non aveva Parte_1 assolto all'onere della prova di aver anticipato per conto della le somme occorrenti per il pagamento dei Controparte_1 professionisti, dei fornitori e dei prestatori d'opera, di cui alla
“scheda fatture lavori extra contratto” ed alla “scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , né aveva dimostrato CP_1 di avere pagato le fatture Enel, la tassa di occupazione del suolo pubblico e le altre spese indicate nella “scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 6, 7 e 8).
5.1. La Corte d'Appello di Salerno, pertanto, si è pronunciata
-come è possibile evincere dai passi della pronuncia gravata riportati nelle pagine che precedono- proprio sulla sussistenza o meno della prova dei crediti vantati dalla Parte_1 in relazione ai documenti all'uopo depositati dalle parti, sulla
12 cui efficacia probatoria queste ultime avevano dibattuto, e ciò sia in relazione ad asserite -e non comprovate- anticipazioni fatte in favore di tecnici e ad oneri di cantiere (oggetto -queste voci di spesa- del primo motivo di revocazione), sia in relazione a forniture e lavori extra contratto (oggetto -questa voce- del secondo motivo di revocazione).
Vale la pena di rammentare, con riferimento quest'ultima voce, che la Corte d'Appello di Salerno ha ritenuto non fornita la dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, ancorché richiamando apertis veribis la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. e la querelle -a Per_1 riprova della natura controversa della questione e del fatto che si sia pronunciata su di essa- che ha visto dibattere le parti riguardo alla sua efficacia probatoria ed alla sua attitudine a corroborare gli assunti della società appellante (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5 e 6, in cui la Corte d'Appello di
Salerno ha fatto cenno proprio alle differenti tesi dei contendenti circa l'efficacia probatoria da attribuire al suddetto elaborato peritale, pervenendo ad un giudizio -attraverso, quindi, una valutazione, giammai riconducibile, anche da questo punto di vista, ad un errore di fatto revocatorio- tale da comportare, avuto riguardo anche agli ulteriori elementi evincibili dal quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, il rigetto della pretesa creditoria azionata -in parte qua- dalla società appaltatrice).
Con riferimento, invece, alle spese per asserite anticipazioni fatte in favore di tecnici e per oneri di cantiere, non può sottacersi che la ricostruzione prospettata dalla Parte_1
secondo la quale la relativa pretesa creditoria sarebbe
[...] stata rigettata perché ancorata esclusivamente sulle fatture da essa emesse, non essendo state versate in atti, a dire del
Giudice di secondo grado, quelle rilasciate dai professionisti,
13 non tiene conto -al di là del fatto che alcune fatture emesse dai suddetti professionisti siano effettivamente presenti nell'incarto processuale- della circostanza -già ricordata nelle pagine che precedono- messa in rilievo dalla Corte d'Appello di Salerno, la quale ha sostenuto che non era stata fornita la prova dell'effettivo pagamento -ed, a tal fine, non sarebbero state sufficienti le succitate fatture- in virtù di una valutazione, conseguente ad un giudizio reso su una questione controversa, attinente alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria esercitata, espletata in relazione ai documenti complessivamente prodotti in giudizio.
Inoltre, la censura inerente alla presenza, nel fascicolo di parte, delle scritture contabili, in cui sarebbero state riportate tutte le fatture emesse, evocherebbe, tutt'al più, un'omessa valutazione di elementi indiziari o probatori, ma comunque tali da implicare un giudizio riguardo alla dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato, che, peraltro, presupporrebbe -non emergendo ictu oculi la rappresentazione di una realtà antitetica rispetto a quella trasfusa nel dictum giudiziale- una vera e propria -appunto- valutazione -unitamente a tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio- dei succitati documenti.
5.2. E, sulla scia di quanto si è appena detto, giova rammentare che, oltre ad integrare -per le ragioni fin qui esposte- questioni controverse, sulle quali la Corte d'Appello di
Salerno -e non è compito da assolvere in questa sede quello di stabilire se lo abbia fatto correttamente o meno- si è espressamente pronunciata, non è configurabile un errore di fatto revocatorio -nella fattispecie in esame- anche per l'impossibilità di ravvisare il carattere dell'evidenza e, cioè, della semplice rilevabilità del presunto errore -in termini oggettivi- sulla base del mero raffronto tra la decisione e gli atti
14 o i documenti di causa, a maggior ragione considerando che nella sentenza impugnata è stata richiamata ed ampiamente considerata la documentazione prodotta dalla Parte_1
che non permette di ritenere che fosse stata fornita la
[...] prova del pagamento -da parte della società appaltatrice- delle somme per le quali aveva invocato il rimborso.
Allo stesso modo, la Corte d'Appello di Salerno ha adeguatamente dato conto alle risultanze -relative alle spese extra contratto- delle consulenze tecniche d'ufficio espletate e della motivazione adottata sul punto dal Tribunale di Nocera
Inferiore, giungendo alla conclusione -ancora una volta- che le relative somme non fossero dovute, per mancanza di prova, in virtù di una valutazione -perché, nel caso di specie, di valutazione si tratta- avente ad oggetto la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del credito azionato, che non emerge di certo ictu oculi, che non è destinata ad essere effettuata -la suddetta valutazione- in maniera immediata, né agevolmente, mettendo meramente a confronto la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa, ma presuppone -lungi da qualsivoglia ipotesi di assoluta ed oggettiva evidenza del presunto errore- una disamina, approfondita e ponderata, di quegli atti e di quei documenti, al fine di stabilire -al di là di un semplice rilievo di una discordanza tra quanto enunciato nella decisione e quanto desumibile da essi- se la documentazione prodotta, e diretta a giustificare la pretesa creditoria, fosse sufficiente a fornire la prova che la società appaltatrice avrebbe dovuto dare.
5.3. D'altro canto, non è possibile nemmeno sostenere che l'asserito errore commesso dall'autorità giudiziaria adita in secondo grado sia consistito in un deficit di percezione, in una svista materiale, a cagione della quale sarebbe insorta una discordanza tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente -l'una- dalla sentenza impugnata e
15 -l'altra- dagli atti e dai documenti di causa, perché la Corte
d'Appello di Salerno, nella sentenza impugnata, ha expressis verbis evidenziato che, non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte della la domanda da Parte_1 quest'ultima proposta non poteva essere accolta, in quanto - pure a volere ritenere che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado non abbia avuto contezza di qualche documento depositato dalla non sarebbe possibile Parte_1 attribuirgli una lampante ed incontroversa attitudine a dimostrare la sussistenza di un fatto contrastante con quanto sostenuto nella sentenza impugnata, con la quale è stato escluso -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- che fosse stata fornita la prova della sussistenza dei fatti costitutivi del credito, che avrebbero necessitato di una specifica e minuziosa valutazione -nel contesto degli elementi complessivamente acquisiti- inerente all'effettiva esecuzione delle prestazioni e delle spese delle quali era stato invocato il rimborso.
In conclusione, non può ritenersi che l'errore di fatto asseritamente commesso dalla Corte d'Appello di Salerno abbia i caratteri della decisività, in quanto la valutazione degli atti e dei documenti di causa non permetterebbe comunque di reputare fondata l'azione di adempimento intentata, né dell'evidenza, assoluta ed oggettiva, non trattandosi, per di più, nemmeno di un vero e proprio errore di fatto, fermo restando che la relativa questione, in ogni caso, ha costituito oggetto di disamina nell'ambito della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria adita in secondo grado.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'azione per revocazione proposta dalla deve essere rigettata. Parte_1
16 7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in misura pressoché intermedia tra i valori tabellari minimi e medi.
8. Il rigetto dell'impugnazione impone, ai sensi dell'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'azione per revocazione intentata dalla
Parte_1
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 della delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
15.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
17 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1040 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del liquidatore e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fezza e Vittorio Giorgi, come in atti domiciliata,
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Di Giovanni e Fiore Boccia, come in atti domiciliata,
CONVENUTA IN REVOCAZIONE avente ad oggetto: azione di revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avverso la sentenza numero 171/24 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 3 ottobre 2024, la agiva Parte_1 in revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avverso la sentenza numero 171/24, pubblicata in data 5 marzo 2024, con la quale la Corte d'Appello di Salerno aveva condannato la -accogliendo Controparte_1 parzialmente il gravame da quest'ultima proposto- al pagamento, in favore della della somma Parte_1 di euro 404.297,24, oltre interessi e spese, riformando parzialmente -in tal modo- la sentenza numero 1882/22, pubblicata in data 20 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva accolto l'opposizione al provvedimento monitorio -numero 841/10- con il quale era stato ingiunto alla il pagamento della somma di Controparte_1 euro 915.593,82, oltre interessi e spese, in favore della quale corrispettivo per i lavori edili Parte_1 eseguiti presso il fabbricato di proprietà della società opponente, ubicato in Nocera Inferiore, ed aveva revocato il decreto ingiuntivo, rideterminando l'ammontare dovuto alla società opposta, condannando la -in particolare- Controparte_1 al pagamento della somma di euro 644.659,07, a titolo di corrispettivo residuo dovuto, e di euro 154.070,16, per la fornitura di materiali.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. La causa, assegnati i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'azione intentata dalla tendente ad Parte_1 ottenere la revocazione, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, della sentenza numero 171/24 della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo
2024, non è fondata ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Ed, invero, la a sostegno dei suoi Parte_1 assunti, ha messo in rilievo che: a) la Corte d'Appello di Salerno era incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile, avendo ritenuto che la società appaltatrice non avesse dimostrato di avere sostenuto le spese tecniche e di cantiere delle quali aveva invocato il rimborso e che avesse fondato la pretesa creditoria azionata sulla produzione delle fatture emesse nei confronti della reputate non Controparte_1 idonee ad assolvere l'onere probatorio;
b) in tal modo, però, non aveva valutato la documentazione depositata -rinvenibile nel fascicolo telematico dell'appello- con il file RAR denominato
“documentazione amministrativa da 56 a 74”, né aveva considerato che le fatture da essa emesse trovavano pieno riscontro nelle sue scritture contabili, regolarmente tenute e vidimate e depositate all'allegato B, né aveva valutato i bilanci della fino al 31 dicembre 2009, dai quali Controparte_1 emergeva un debito verso fornitori corrispondente a quello riportato nelle succitate fatture e nel provvedimento monitorio;
c) aveva erroneamente ritenuto, inoltre, che i lavori extra contratto, le forniture e le altre voci contestate dalla CP_1 non rientrassero nel novero dei crediti vantati dalla
[...]
e che, non attenendo al cantiere di Palazzo Parte_1
Lanzara, non fossero state prese in considerazione dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali avevano ritenuto di escluderle
3 dalle operazioni di quantificazione dell'ammontare dovuto;
d) tuttavia, le somme dovute per lavori extra contratto erano state quantificate -sia pure in una “separata contabilizzazione”- dal secondo consulente tecnico d'ufficio, ing. in quanto Per_1 inerenti a beni fatturati e consegnati alla presso Controparte_1 la propria sede, come evidenziato nella stessa sentenza di primo grado e, segnatamente, nella parte in cui il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva fatto presente che le suddette somme, pur se stralciate dal computo del corrispettivo dovuto per le opere eseguite presso il fabbricato di proprietà della società opponente, riguardavano partite di materiali inviate presso la sede di quest'ultima e che, pertanto, dovevano essere oggetto di pagamento (cfr. l'atto di citazione del 3 ottobre 2024, introduttivo del presente giudizio di revocazione, alle pagine 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).
3. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza numero
171/24, pubblicata in data 5 marzo 2024, aveva messo in rilievo -per quanto in questa sede rileva- che: a) l'appello incidentale proposto dalla -con il quale si Parte_1 era doluta del corrispettivo totale dei lavori, così come calcolato dal consulente tecnico d'ufficio, ing. , ritenendo che, in Per_2 linea con quanto accertato dai primi due consulenti tecnici d'ufficio, ing. ed ing. l'importo per i lavori Per_3 Per_1 edili ed impiantistici ammontasse ad euro 2.847.804,89- doveva essere rigettato, in quanto, l'importo richiesto dalla società appaltatrice era superiore -per una differenza di euro
85.296,50- rispetto alla contabilità del direttore dei lavori, il quale, nel SAL numero 42, aveva calcolato un totale di euro
2.762.508,39, oltre Iva, risultante dall'applicazione del prezzario regionale del 2002, quanto a 290 lavorazioni, e dei
“nuovi prezzi”, quanto alle restanti 54 lavorazioni;
b) doveva essere accolto parzialmente, invece, l'appello principale
4 proposto dalla escludendo dall'ammontare Controparte_1 dovuto alla società appaltatrice la somma di euro 154.070,16, per il rimborso delle forniture e dei lavori non contabilizzati nell'appalto, in quanto la società opposta, né con il ricorso monitorio, né con la comparsa di costituzione e risposta depositata in prime cure aveva fatto riferimento a lavori o forniture non compresi nella contabilità dell'appalto, essendosi limitata ad un generico richiamo alla produzione documentale e solo con una memoria autorizzata, depositata in data 3 dicembre 2010, aveva provveduto ad allegare “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , “la scheda CP_1 fatture lavori extra contratto” e “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara”, nonché la copia delle fatture emesse;
c) questa documentazione, tuttavia, non era sufficiente a dimostrare che la Parte_1 avesse effettivamente sostenuto spese “per conto e
[...] nell'interesse della committente , al fine di Controparte_1
“pagare i professionisti, i prestatori di lavori esterni, i fornitori di beni ed i costi di gestione del cantiere”, per cui doveva escludersi, dall'importo liquidato in prime cure, la succitata somma di euro 154.070,16, “per il rimborso delle forniture e dei lavori non contabilizzati nell'appalto”; d) quanto, invece, “ai crediti contabilizzati nell'appalto”, il corrispettivo dovuto doveva essere rideterminato in euro 2.955.554,68, oltre iva al
10%, per un totale di euro 3.251.109,75 -anziché euro
3.438.248,02, quantificati con la sentenza di primo grado, dovendosi escludere il credito di euro 187.138,31 per il rimborso dei costi e degli oneri sostenuti ed anticipati dalla società appaltatrice, di cui euro 53.209,30 per tasse ed oneri ed euro 133.929,01 per spese tecniche di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza- che, detratti gli importi già versati, pari ad euro 2.820.200,73 -oltre alla maggiore Iva
5 pagata sulle fatture in acconto, pari ad euro 26.611,78, come indicati nella sentenza di primo grado- permetteva di individuare il credito residuo della in euro Parte_1
404.297,24, Iva inclusa, oltre interessi ai sensi del decreto legislativo numero 231 del 2002, non essendovi stato motivo di impugnazione sul punto (cfr. la sentenza numero 171/24 della
Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 5 marzo 2024, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19).
4. Orbene, le argomentazioni della Corte d'Appello di
Salerno, quali censurate dalla lungi dal Parte_1 disvelare un errore di fatto, meno che mai inerente a questioni non dibattute dalle parti, riposano su un giudizio -di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione- non suscettibile di essere impugnato ai sensi dell'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile.
4.1. L'errore di fatto che legittima all'esercizio dell'azione di revocazione deve consistere, infatti, in un errore di percezione
-e deve essere decisivo, nel senso che, se non ci fosse stato, la pronuncia impugnata sarebbe stata diversa- risultante chiaramente dagli atti o dai documenti di causa.
Esso è ravvisabile in tutti i casi in cui la decisione si fonda sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è altrettanto incontestabilmente acclarata, sempre che il fatto del quale è predicata l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
Deve presentare, inoltre, i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato,
l'elaborazione o lo sviluppo di ragionamenti di tipo induttivo o deduttivo o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere
6 in un vizio di interpretazione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione di esso (cfr. Cass. civ. n.
1304/16).
4.2. L'errore di fatto di cui all'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile -non di meno- deve attenere ad un deficit di percezione, ad una mera svista materiale ed, in quest'ottica, l'erroneità della percezione che abilita ad agire in revocazione, diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame, postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente
-l'una- dalla sentenza impugnata e -l'altra- dagli atti processuali, con esclusione di qualsivoglia apprezzamento concernente la valutazione del fatto, che implicherebbe inevitabilmente la sussistenza di un errore di diritto o comunque la necessità di un giudizio di tipo valutativo, di interpretazione o qualificazione (cfr. Cass. civ. n. 9396/07,
Cass. civ. n. 321/15 e Cass. civ. n. 8828/17).
Ed un errore di diritto, inidoneo ad abilitare all'esercizio di un'azione di revocazione, è ravvisabile anche quando l'errore lamentato consista in una valutazione implicita dell'autorità giudiziaria adita, la quale abbia -appunto- implicitamente posto a fondamento delle conclusioni alle quali sia giunta un apprezzamento non meramente fattuale, ma di carattere logico-giuridico (cfr. Cass. civ. n. 12483/03).
4.3. L'errore che legittima ad agire in revocazione, del resto, non può poggiare sulla violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità -proprio per la sua oggettività- sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di qualsivoglia apprezzamento o indagine, né può in alcun modo riguardare l'interpretazione
7 della realtà fattuale, quale emergente dagli atti e dai documenti di causa (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 1178/00 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 8180/09), non potendo consistere in un vizio del ragionamento dell'autorità giudiziaria adita, ma, tutt'al più, in un vizio nell'assunzione di un fatto, disgiunta dal ragionamento (cfr. Cass. civ. n. 2478/06, Cass. civ. n.
26022/08 e Cass. civ. n. 3365/09).
Esso, inoltre, non può consistere nell'inesatta valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ravvisare, in tal caso, un errore di fatto revocatorio (cfr. Cass. civ. n.
10807/06), come, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il presunto errore verta sull'esistenza o meno di fatti reputati pacifici per difetto di contestazione (cfr. Cass. civ. n. 7488/11), così come integra un errore di giudizio quello inerente all'interpretazione di norme giuridiche, inidonea a dar luogo ad un errore di fatto, nell'accezione fatta propria dal legislatore, che deve attenere alla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, mentre l'erronea interpretazione delle norme che attribuiscano un significato, una valenza giuridica a quei fatti esula dall'errore di cui all'articolo 395, numero 4, del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 10794/96 ed, in termini pressoché analoghi, Cass. civ. n. 8023/02).
5. Nel caso di specie, non è possibile sostenere, innanzi tutto, che le questioni inerenti ai documenti utili a dimostrare la sussistenza del credito de quo, ulteriori e diversi rispetto alle fatture emesse dalla in uno alla loro Parte_1 attitudine a fornire la prova che la società appaltatrice avrebbe dovuto dare, ed al fatto che la sentenza di primo grado avesse posto a fondamento del proprio convincimento gli accertamenti effettuati dai tre consulenti tecnici nominati nel corso del
8 giudizio non abbiano costituito punti controversi sui quali la sentenza impugnata non si sia pronunciata.
Infatti, la Corte di Appello di Salerno -con precipuo riferimento a tali profili- ha fatto presente che: a) la società non aveva mai fatto riferimento -né con il Parte_1 ricorso monitorio, né con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado- a lavori o forniture non compresi nella contabilità dell'appalto, né al rimborso di spese tecniche e di spese di gestione del cantiere, essendosi limitata ad un generico rimando alla produzione documentale relativa a schede contabili, fatture e contabilità del direttore dei lavori;
b) solo con una memoria autorizzata, depositata in data 3 dicembre 2010, la società opposta aveva allegato anche “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , “la CP_1 scheda fatture lavori extra contratto” e “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” di cui all'allegato B4, nonché la copia delle fatture emesse e contenute nell'allegato B5); c) “la scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto -che si riferiva alle fatture emesse CP_1 dalla per il rimborso delle anticipazioni ai Parte_1 professionisti nominati per la direzione dei lavori (l'ing. Per_4
ed il suo assistente, geom. ) e per le
[...] Controparte_2 funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(geom. )- conteneva un elenco costituito da Controparte_3 diverse fatture -dalla numero 7 del 27 settembre 2006 alla numero 21 del 16 marzo 2009- per un totale di euro
133.929,01 -di cui euro 126.2014,75 per imponibile ed euro
7.714,26 per Iva- e ciascuna di esse faceva riferimento a fatture rilasciate dai professionisti, che non erano state prodotte in giudizio;
d) “la scheda fatture lavori extra contratto” si riferiva, invece, ad una serie di fatture emesse dal 2006 al
2008 -relative alle “opere di fornitura extra contratto” riportate
9 all'allegato B4- per un totale di euro 154.070,16 (euro
129.568,48 per imponibile ed euro 24.501,68 per Iva) ed, in particolare, dalla fattura numero 6 del 27 settembre 2006 alla fattura numero 27 del 6 giugno 2008, aventi ad oggetto anticipazioni della società appaltatrice per l'acquisto di beni
(infissi, marmi, componenti sanitari, elettrici) da venditori e per prestazioni d'opera da parte di terzi (pitturazione, carpenteria, posa di asfalto, ecc.); e) “la scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” si riferiva, infine, ad una serie di fatture -dalla numero 3 del 27 settembre
2006 alla numero 7 del 26 febbraio 2010- relative al rimborso del costo dell'energia elettrica (Enel), della tassa di occupazione del suolo pubblico, di forniture teli, ecc., per un totale di euro
53.209,30; f) in definitiva, i crediti vantati dalla Parte_1 costituivano il rimborso di spese da essa sostenute per
[...] conto e nell'interesse della per pagare i Controparte_1 professionisti, i prestatori di lavori esterni, i fornitori di beni ed i costi di gestione del cantiere e, trattandosi di rimborso di spese sostenute, spettava alla società appaltatrice l'onere di dimostrare di aver sostenuto tali spese mediante la produzione delle fatture emesse dai professionisti, dai prestatori d'opera, dai fornitori e dall'Enel, nonché la produzione dei documenti di trasporto della merce, le ricevute di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e la produzione degli altri documenti che dimostrassero che i pagamenti da rimborsare erano stati effettivamente anticipati, contrariamente a quanto era avvenuto, non avendo la prodotto Parte_1 alcun documento di tal genere ed, in particolare, non aveva dimostrato di aver pagato le fatture passive delle quali aveva chiesto il rimborso, né la tassa per occupazione del suolo pubblico;
g) oltre tutto, si trattava di crediti che non trovavano alcun riscontro nella contabilità tenuta dal direttore dei lavori -
10 SAL e relativi computi metrici- ed esulavano dagli accertamenti dei consulenti tecnici d'ufficio, i quali non avevano preso in considerazione nemmeno le forniture ed i lavori extra- contratto, perché “non compresi nel mandato ricevuto” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 6 della consulenza tecnica dell'ing. ), non afferivano “al cantiere di Palazzo Per_3
Lanzara e, pertanto, delle stesse non doveva essere tenuto conto” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 42 della consulenza tecnica dell'ing. e “nulla avevano a che Per_1 vedere con il cantiere in oggetto” e, quindi, esulavano “dalle stime richieste nel presente mandato” (come poteva evincersi dalla lettura di pagina 24 della consulenza tecnica dell'ing.
); h) non poteva ritenersi, del resto, che la società Per_2 appaltatrice fosse esonerata dall'onere della prova delle prestazioni e dei pagamenti effettuati per mancanza di una contestazione specifica delle fatture, come ritenuto dal primo
Giudice: ed, infatti, con la memoria depositata in data 6 dicembre 2010, “prima della produzione delle fatture”, la aveva contestato l'intera avversa produzione Controparte_1 documentale, “confusa ed inconferente”, e la “copiosa serie di documenti, in copia semplice e di provenienza unilaterale, depositati con la sola finalità di confondere il Giudicante” e, con la seconda memoria depositata ai sensi dell'articolo 183, comma sesto, del codice di procedura civile, aveva chiesto, a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile,
l'emissione di un ordine di esibizione di tutte “le fatture di acquisto-forniture varie, così come descritte ed annotate nelle relative fatture oggetto del decreto ingiuntivo”, da reputarsi
“necessaria al fine di determinare l'esatta pretesa creditoria”;
i) pertanto, da un lato, la non poteva Parte_1 considerarsi esonerata dalla prova di aver effettivamente sostenuto le spese indicate nelle fatture, dall'altro, la prova
11 dalla stessa offerta non era all'uopo sufficiente, a maggior ragione tenendo a mente la giurisprudenza costante della
Suprema Corte, secondo la quale le fatture avevano valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, trattandosi di documenti fiscali formati dalla stessa parte che intendeva avvalersene, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, non integravano, di per sé, la prova del credito e non comportavano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito;
l) sulla base di questi principi, inerenti al valore probatorio da attribuire ai documenti prodotti in giudizio, l'appello proposto dalla doveva essere accolto e la domanda di Controparte_1 rimborso delle spese, sia quelle per forniture e per i lavori non contabilizzati nell'appalto -per un totale di euro 154.070,16- sia quelle per “spese tecniche” -per euro 133.929,01- sia, ancora, quelle per la gestione del cantiere -per euro 53.209,30- doveva essere rigettata, giacché la non aveva Parte_1 assolto all'onere della prova di aver anticipato per conto della le somme occorrenti per il pagamento dei Controparte_1 professionisti, dei fornitori e dei prestatori d'opera, di cui alla
“scheda fatture lavori extra contratto” ed alla “scheda fatture anticipazioni ai tecnici per conto , né aveva dimostrato CP_1 di avere pagato le fatture Enel, la tassa di occupazione del suolo pubblico e le altre spese indicate nella “scheda fatture: spese di allestimento e tenuta cantiere Palazzo Lanzara” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 6, 7 e 8).
5.1. La Corte d'Appello di Salerno, pertanto, si è pronunciata
-come è possibile evincere dai passi della pronuncia gravata riportati nelle pagine che precedono- proprio sulla sussistenza o meno della prova dei crediti vantati dalla Parte_1 in relazione ai documenti all'uopo depositati dalle parti, sulla
12 cui efficacia probatoria queste ultime avevano dibattuto, e ciò sia in relazione ad asserite -e non comprovate- anticipazioni fatte in favore di tecnici e ad oneri di cantiere (oggetto -queste voci di spesa- del primo motivo di revocazione), sia in relazione a forniture e lavori extra contratto (oggetto -questa voce- del secondo motivo di revocazione).
Vale la pena di rammentare, con riferimento quest'ultima voce, che la Corte d'Appello di Salerno ha ritenuto non fornita la dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, ancorché richiamando apertis veribis la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. e la querelle -a Per_1 riprova della natura controversa della questione e del fatto che si sia pronunciata su di essa- che ha visto dibattere le parti riguardo alla sua efficacia probatoria ed alla sua attitudine a corroborare gli assunti della società appellante (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5 e 6, in cui la Corte d'Appello di
Salerno ha fatto cenno proprio alle differenti tesi dei contendenti circa l'efficacia probatoria da attribuire al suddetto elaborato peritale, pervenendo ad un giudizio -attraverso, quindi, una valutazione, giammai riconducibile, anche da questo punto di vista, ad un errore di fatto revocatorio- tale da comportare, avuto riguardo anche agli ulteriori elementi evincibili dal quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, il rigetto della pretesa creditoria azionata -in parte qua- dalla società appaltatrice).
Con riferimento, invece, alle spese per asserite anticipazioni fatte in favore di tecnici e per oneri di cantiere, non può sottacersi che la ricostruzione prospettata dalla Parte_1
secondo la quale la relativa pretesa creditoria sarebbe
[...] stata rigettata perché ancorata esclusivamente sulle fatture da essa emesse, non essendo state versate in atti, a dire del
Giudice di secondo grado, quelle rilasciate dai professionisti,
13 non tiene conto -al di là del fatto che alcune fatture emesse dai suddetti professionisti siano effettivamente presenti nell'incarto processuale- della circostanza -già ricordata nelle pagine che precedono- messa in rilievo dalla Corte d'Appello di Salerno, la quale ha sostenuto che non era stata fornita la prova dell'effettivo pagamento -ed, a tal fine, non sarebbero state sufficienti le succitate fatture- in virtù di una valutazione, conseguente ad un giudizio reso su una questione controversa, attinente alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria esercitata, espletata in relazione ai documenti complessivamente prodotti in giudizio.
Inoltre, la censura inerente alla presenza, nel fascicolo di parte, delle scritture contabili, in cui sarebbero state riportate tutte le fatture emesse, evocherebbe, tutt'al più, un'omessa valutazione di elementi indiziari o probatori, ma comunque tali da implicare un giudizio riguardo alla dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato, che, peraltro, presupporrebbe -non emergendo ictu oculi la rappresentazione di una realtà antitetica rispetto a quella trasfusa nel dictum giudiziale- una vera e propria -appunto- valutazione -unitamente a tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio- dei succitati documenti.
5.2. E, sulla scia di quanto si è appena detto, giova rammentare che, oltre ad integrare -per le ragioni fin qui esposte- questioni controverse, sulle quali la Corte d'Appello di
Salerno -e non è compito da assolvere in questa sede quello di stabilire se lo abbia fatto correttamente o meno- si è espressamente pronunciata, non è configurabile un errore di fatto revocatorio -nella fattispecie in esame- anche per l'impossibilità di ravvisare il carattere dell'evidenza e, cioè, della semplice rilevabilità del presunto errore -in termini oggettivi- sulla base del mero raffronto tra la decisione e gli atti
14 o i documenti di causa, a maggior ragione considerando che nella sentenza impugnata è stata richiamata ed ampiamente considerata la documentazione prodotta dalla Parte_1
che non permette di ritenere che fosse stata fornita la
[...] prova del pagamento -da parte della società appaltatrice- delle somme per le quali aveva invocato il rimborso.
Allo stesso modo, la Corte d'Appello di Salerno ha adeguatamente dato conto alle risultanze -relative alle spese extra contratto- delle consulenze tecniche d'ufficio espletate e della motivazione adottata sul punto dal Tribunale di Nocera
Inferiore, giungendo alla conclusione -ancora una volta- che le relative somme non fossero dovute, per mancanza di prova, in virtù di una valutazione -perché, nel caso di specie, di valutazione si tratta- avente ad oggetto la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del credito azionato, che non emerge di certo ictu oculi, che non è destinata ad essere effettuata -la suddetta valutazione- in maniera immediata, né agevolmente, mettendo meramente a confronto la sentenza impugnata e gli atti ed i documenti di causa, ma presuppone -lungi da qualsivoglia ipotesi di assoluta ed oggettiva evidenza del presunto errore- una disamina, approfondita e ponderata, di quegli atti e di quei documenti, al fine di stabilire -al di là di un semplice rilievo di una discordanza tra quanto enunciato nella decisione e quanto desumibile da essi- se la documentazione prodotta, e diretta a giustificare la pretesa creditoria, fosse sufficiente a fornire la prova che la società appaltatrice avrebbe dovuto dare.
5.3. D'altro canto, non è possibile nemmeno sostenere che l'asserito errore commesso dall'autorità giudiziaria adita in secondo grado sia consistito in un deficit di percezione, in una svista materiale, a cagione della quale sarebbe insorta una discordanza tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, emergenti rispettivamente -l'una- dalla sentenza impugnata e
15 -l'altra- dagli atti e dai documenti di causa, perché la Corte
d'Appello di Salerno, nella sentenza impugnata, ha expressis verbis evidenziato che, non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte della la domanda da Parte_1 quest'ultima proposta non poteva essere accolta, in quanto - pure a volere ritenere che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado non abbia avuto contezza di qualche documento depositato dalla non sarebbe possibile Parte_1 attribuirgli una lampante ed incontroversa attitudine a dimostrare la sussistenza di un fatto contrastante con quanto sostenuto nella sentenza impugnata, con la quale è stato escluso -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- che fosse stata fornita la prova della sussistenza dei fatti costitutivi del credito, che avrebbero necessitato di una specifica e minuziosa valutazione -nel contesto degli elementi complessivamente acquisiti- inerente all'effettiva esecuzione delle prestazioni e delle spese delle quali era stato invocato il rimborso.
In conclusione, non può ritenersi che l'errore di fatto asseritamente commesso dalla Corte d'Appello di Salerno abbia i caratteri della decisività, in quanto la valutazione degli atti e dei documenti di causa non permetterebbe comunque di reputare fondata l'azione di adempimento intentata, né dell'evidenza, assoluta ed oggettiva, non trattandosi, per di più, nemmeno di un vero e proprio errore di fatto, fermo restando che la relativa questione, in ogni caso, ha costituito oggetto di disamina nell'ambito della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria adita in secondo grado.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'azione per revocazione proposta dalla deve essere rigettata. Parte_1
16 7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in misura pressoché intermedia tra i valori tabellari minimi e medi.
8. Il rigetto dell'impugnazione impone, ai sensi dell'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'azione per revocazione intentata dalla
Parte_1
2) condanna la alla refusione, in favore Parte_1 della delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
15.500,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
17 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
18