Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di La Spezia in data 01.01.2023, nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 202/2022, comunicata dalla Cancelleria civile alle parti in data 04.12.2023, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 dall'Avv. Andrea Vesco, in forza di procure allegate all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in La Spezia, Viale S. Bartolomeo n. 103
APPELLANTI contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pelli, in forza CP_1 C.F._6 di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via Oberdan n. 60 APPELLATA e APPELLANTE
INCIDENTALE
E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._7 disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia Valenza e Serena Pecunia, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia,
Salita Q. Sella n. 2 APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
1
PER GLI APPELLANTI
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrarie istanze ed eccezioni respinte, e in particolare previo rigetto dell'appello incidentale formulato dall'appellata e quindi in riforma CP_1 dell'Ordinanza emessa dal Tribunale ordinario della Spezia in data 01.12.2023 nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 202/2022, comunicata via p.e.c. in data 04.12.2023:
- accogliere il presente appello e, per l'effetto, rigettare la domanda della sig.ra , CP_1 stabilendo che gli appellanti non le devono alcuna somma di denaro a titolo di risarcimento danni, disponendo la restituzione delle somme pagate nelle more del presente grado, in virtù della provvisoria esecutività dell'Ordinanza impugnata o, in subordine, ridurre le somme ad essa dovute per le ragioni di cui ai motivi dell'atto di appello, disponendo la ripetizione dell'eventuale eccedenza pagata in virtù della provvisoria esecutività dell'Ordinanza impugnata.
- In estremo subordine nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse accogliere in tutto o in parte l'appello incidentale dell'appellata si chiede che vengano CP_1 tenute in considerazione le somme già corrisposte alla stessa in virtù della provvisoria esecutività dell'Ordinanza impugnata.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relative a entrambi i gradi di Giudizio e alla fase di a.t.p. svolta ante causam, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ponendo a carico dell'appellata le spese della C.T.U.”. CP_1
PER L'APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Genova
- rigettare l'appello principale e l'appello incidentale avversari in quanto infondati in fatto ed in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha integralmente accolto la domanda della Sig.ra di risarcimento del danno per il mancato CP_1 godimento dell'immobile e per l'effetto condannare i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 [...]
e a detto risarcimento in misura pari ad € Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_1
16.800,00, corrispondente al valore locativo dell'immobile di € 420,00 mensili per i 40 mesi correnti da dicembre 2017 fino al momento della vendita dell'immobile dei sig.ri avvenuta ad aprile Pt_1
2021, o nella diversa misura, comunque maggiore di quella liquidata in primo grado, che sarà ritenuta di giustizia o di equità, oltre interessi legali dalle singole decorrenze al saldo.
- Con vittoria di spese e competenze di avvocato.”
PER L'APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettato l'appello incidentale promosso da , e, quindi, in totale riforma dell' CP_1
Ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc, emessa dal Tribunale della Spezia, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Nella Mori il 01/12/2023, comunicata alle parti dalla Cancelleria civile il
2 04/12/23; non notificata, con cui è stata definita la causa, ai sensi dell'art 702 bis cpc, iscritta a ruolo al n. 202/2022 affari contenziosi,
- accogliere l'appello incidentale proposto in uno con la comparsa di costituzione dell'esponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, per le ragioni tutte di cui in parte motiva, nessuna responsabilità ex art 2051 cc può essere ascritta alla signora e, conseguentemente, Parte_1 che nulla è dovuto alla signora a qualsivoglia titolo e ragione, con ogni conseguente CP_1 statuizione in ordine alla ripetizione di quanto già medio tempore versato quale adempimento dell'impugnata ordinanza;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della esponente, ridurre la somma dalla medesima dovuta alla così CP_1 come liquidata dal Giudice di prime cure, con ogni conseguente statuizione in ordine alla ripetizione di quanto già medio tempore versato in eccesso;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità della esponente e nella non creduta ipotesi in cui venga ritenuto che parte appellata principale abbia diritto a percepire somme di importo superiore rispetto a quanto riconosciuto nel giudizio di primo grado, si compiaccia questa Ecc.m,a Corte, nella determinazione della somma dovuta, considerare quanto già versato alla Signora CP_1
Vinte, in ogni caso e comunque, le spese legali per esborsi, competenze, rimborso forfettario 15%
e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio e vinte spese legali e tecniche per la fase di ATP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 1/2/2022 citava in giudizio davanti CP_1 al Tribunale della Spezia , , , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_4 Pt_1
, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti dalle
[...] Parte_3 infiltrazioni d'acqua nell'immobile di sua proprietà sito in Riccò del Golfo (SP) in Via Sant'Antonio 12, provenienti da quello confinante in comproprietà dei resistenti, che versava in precarie condizioni di manutenzione e, in particolare, presentava la copertura sfondata. La ricorrente esponeva di aver intrapreso i lavori necessari a completare la ristrutturazione del proprio immobile, ma di averli dovuti interrompere a causa delle predette infiltrazioni che interessavano il muro posto a confine tra i due edifici. Poiché a nulla erano valsi i solleciti sia per le vie brevi che per iscritto rivolti ai resistenti per il ripristino del tetto della loro proprietà, aveva radicato procedimento di ATP avanti al Tribunale della
Spezia, all'esito del quale, in contraddittorio con le controparti, il consulente d'ufficio nominato aveva accertato: - l'esistenza di estese infiltrazioni d'acqua sul muro interno della proprietà posto a CP_1 confine tra i due edifici;
- la loro provenienza dall'immobile di proprietà dei - la causa delle Pt_1 medesime era da ravvisarsi nell'acqua piovana proveniente da quest'ultimo in quanto privo di copertura;
- la correttezza della decisione della ricorrente di sospendere i lavori di ristrutturazione fino all'eliminazione delle infiltrazioni, per la quale era necessario il rifacimento del tetto della proprietà dei - che i danni erano da quantificarsi in € 791,33 per il costo delle opere necessarie Pt_1
3 per il ripristino delle pareti danneggiate (ovvero per il rifacimento delle porzioni del c.d. rinzaffo, la copertura cementizia al grezzo delle pareti, dato che a causa delle infiltrazioni non era stato possibile stendere l'intonaco) a cui erano da aggiungersi € 420,00 mensili, cifra relativa al valore locativo dell'immobile della ricorrente (calcolato utilizzando le banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate), per le mensilità da dicembre 2017 (data alla quale, secondo il CTU, la ristrutturazione da parte della ricorrente avrebbe potuto essere terminata se i resistenti si fossero tempestivamente attivati per ripristinare la copertura) e la data di vendita dell'immobile dei Lucini avvenuta il 23.04.2021. La ricorrente chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni come quantificati dal CTU, vale a dire € 791,33 per il ripristino delle pareti e € 18.900,00 per il mancato godimento dell'immobile, somma calcolata prendendo a riferimento il valore locativo di € 420,00 mensili per n.
45 mesi correnti da giugno 2017 alla data di vendita dell Parte_6
Si costituivano dapprima , e e successivamente Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
e eccependo in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sul Pt_4 Pt_5 presupposto che al tempo dell'introduzione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non erano più proprietari dell'immobile confinante con quello della ricorrente. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.
si costituiva separatamente anch'essa contestando la domanda, le conclusioni Parte_1 rassegnate dal CTU nell'ATP in ordine all'attribuzione della responsabilità per i danni a carico dei conchiudenti nonché in ordine alla riconducibilità a carico dei medesimi del danno derivante dal mancato utilizzo del bene, lamentando che il CTU non avesse tenuto in debita considerazione le osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte, pur meritevoli di attenzione e accoglimento.
Istruita la causa documentalmente, con l'ordinanza impugnata il Tribunale dichiarava i resistenti responsabili, ex art 2051 c.c., per le infiltrazioni originate dal deterioramento dell'immobile di loro proprietà , in particolare del manto di copertura;
li condannava a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno: euro 791,33 oltre interessi legali dalla presente decisione (per il ripristinino delle pareti danneggiate); euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla presente decisione (per mancato godimento dell'immobile); nonchè al pagamento delle spese di lite dell'ATP e del giudizio di merito.
Affermava il Tribunale che: -durante l'esecuzione delle opere era emerso che, a causa del cattivo stato di manutenzione dell'immobile di proprietà dei (di fatto quasi totalmente privo di tetto), Pt_1
l'immobile della ricorrente era interessato da importanti infiltrazioni di acqua che bagnavano il CP_1 muro di confine tra le due unità immobiliari;
-le infiltrazioni lamentate da parte ricorrente sono avvenute durante la vigenza della S.C.I.A. depositata nel 2014; - secondo il CTU, da un lato, era possibile portare a termine i lavori depositando nuova S.C.I.A., dall'altro lato, però, stante la presenza di infiltrazioni d'acqua, era da considerarsi corretta la sospensione della ristrutturazione
(come ha fatto parte ricorrente) per consentire il ripristino del manto di copertura dell'edificio confinante e solo successivamente la presentazione di nuova S.C.I.A. per portare a compimento i lavori;
-che parte ricorrente non ha presentato una nuova S.C.I.A. in quanto i lavori di ripristino del
4 manto di copertura non sono mai stati posti essere dagli allora proprietari -che concordava Pt_1 con il CTU in punto di legittima sospensione delle opere di ripristino da parte della ricorrente in attesa della bonifica della copertura dell'edificio adiacente non essendo esigibile che parte ricorrente sostenesse i costi di una completa ristrutturazione allorchè era prevedibile che il degrado della copertura dell'adiacente edificio - degrado che poteva solo peggiorare nell'inerzia dei suoi proprietari
– avrebbe nuovamente danneggiato la medesima parete e diffuso umidità nella proprietà della CP_1
Concludeva riconoscendo il danno di € 791,33 quale corrispettivo delle opere necessarie per il ripristino delle pareti danneggiate ovvero per il rifacimento delle porzioni di rinzaffo dell'immobile, nonché il danno, che in via quantificava in euro 6.000,00 per mancato godimento del proprio immobile, in luogo della maggior somma richiesta da parte attrice pari al valore locativo dell'immobile sul presupposto della allegazione, non contestata in modo circostanziato, della originaria attrice di avere l'intenzione di dare in comodato gratuito l'immobile al proprio figlio.
Avverso la predetta ordinanza hanno interposto appello , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , chiedendo la riforma, con il rigetto dell'originaria Parte_3 Parte_4 Parte_5 domanda.
Si è costituita , contestando l'appello, e proponendo appello incidentale al fine di CP_1 ottenere a titolo di risarcimento del danno per impossibilità di godere dell'immobile la maggior somma di euro 16.800,00, corrispondente al valore locativo dell'immobile di € 420,00 mensili per i
40 mesi correnti da dicembre 2017 fino al momento della vendita dell'immobile dei sig.ri Pt_1 avvenuta ad aprile 2021.
Si è costituita in giudizio , contestando l'appello incidentale proposto dall'appellata Parte_1 CP_1
e interponendo, a sua volta, appello incidentale, sostanzialmente, per i medesimi motivi
[...] proposti dagli appellanti così come sopra specificati.
Con ordinanza del 19.06.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva promossa dagli appellanti e ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 11.02.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti e l'appellante incidentale censurano il Parte_1 provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale riconosce la presenza di danni da infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà dell'originaria ricorrente come provenienti dalla loro - all'epoca dei presunti fatti – proprietà sulla parete perimetrale dei fabbricati nella porzione verso la proprietà dell'appellata . Lamentano che il primo giudice si sarebbe limitato a richiamare le CP_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam, senza prendere posizione sulle contestazioni ritualmente sollevate avverso tale elaborato peritale. Durante le operazioni peritali non si era riusciti a riscontrare sulla parete perimetrale in questione i segni di infiltrazione d'acqua né a occhio nudo né toccando con mano. Al fine di verificare la presenza dei lamentati fenomeni il C.T.U.
5 aveva deciso di utilizzare una termocamera. Solo a seguito di tale esame il C.T.U. aveva affermato la presenza di semplici macchie di umidità lungo la parete perimetrale tra i due edifici unicamente al piano terra, non al primo e/o al secondo piano. Le conclusioni a cui era giunto il C.T.U. sono il frutto di una superficiale valutazione, in quanto la termocamera non prova assolutamente la presenza di infiltrazioni d'acqua e, soprattutto, la loro provenienza, limitandosi a rilevare mere differenze di temperature. La bassa temperatura rinvenuta in alcuni punti del muro perimetrale potrebbe essere umidità, ma non necessariamente umidità derivante da fenomeni di infiltrazioni provenienti dall'adiacente edificio, potendo essere umidità generata dallo stesso immobile dell'appellata ancora al grezzo e completamente privo delle finestre. Il CTU non aveva neppure misurato la pendenza del muro perimetrale tra i due edifici. Non vi era prova in ordine alla presenza di fenomeni di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile che era in proprietà degli appellanti, per cui l'ordinanza impugnata dovrà essere completamente riformata con conseguente rigetto della domanda della originaria attrice.
Il motivo è infondato.
Il CTU, nella relazione finale, ha spiegato il motivo per cui, alla luce degli accertamenti effettuati, è giunto a considerare che “concludendo le rilevazioni effettuate con termocamera, lo stato di consistenza dei luoghi, la verifica della quantità di pioggia verificatasi nei giorni precedenti, il sottoscritto ribadisce che le macchie presenti sui muri perimetrali, di proprietà Attrice e più precisamente confinanti con la proprietà Convenuta, sono causate esclusivamente dall'acqua piovana che si è infiltrata e continua ad infiltrarsi in quanto il fabbricato di proprietà è Pt_1 completamente privo di copertura che è collassata internamente. Infine l'assenza delle finestrature nel fabbricato ma presenti le persiane tipo genovesi, non hanno nessuna riconducibilità alla CP_1 presenza di umidità sui muri perimetrali interni confinanti con proprietà . (pag.
6-7 relazione Pt_1 finale di risposta alle osservazioni dei ctp, circostanza che rende privo di fondamento l'assunto per cui il CTU non avrebbe considerato le osservazioni delle parti).
In particolare, con riferimento alle doglianze inerenti la termocamera, il CTU ha affermato che “La termocamera però ha rilevato la presenza di macchie come ben evidenziate dalle foto 5/6/7/8
(documentazione fotografica con termocamera). Ogni fotografia sul lato destro è riportato una scala delle temperature, dove la parte alta di colore chiaro è riportata la temperatura più elevata (caldo), invece nella parte bassa di colore scuro la temperatura più bassa (freddo). Il colore scuro presente sul muro perimetrale, in questo specifico caso, rileva la presenza di umidità in quanto l'acqua nelle murature risulta più fredda delle strutture. Le foto 9 e 10 (documentazione fotografica con termocamera) rilevano una temperatura bassa (colore molto scuro) proprio tra il muro ed i detriti
(causati dal crollo del manto di copertura, della scala e dei solai) presenti sull'unica porzione di scala rimasta e come si vede dalle foto 18 e 19 (documentazione fotografica) il pavimento risulta umido”
(pag. 5).
6 Nel mentre, ha escluso che le infiltrazioni derivino dalle bucature dell'originaria parte attrice “ In merito all'affermazione del C.T.P. Ing. sulla possibilità di “percolazioni d'acqua Persona_1 piovana dalle bucature perimetrali prive di finestre”, lo scrivente non ha rilevato nessuna macchia di umidità sui pavimenti dell'immobile e più precisamente in prossimità dei parapetti delle CP_1 aperture prive di finestre ma presenti le persiane tipo genovesi”. (pag. 6).
Il CTU ha, altresì affermato che “All'interno del fabbricato ul muro confinante con la Proprietà Pt_1 sono presenti colate d'acqua causate dalla mancanza dal manto di copertura (Foto 20 della CP_1 documentazione fotografica).
Pertanto, visto lo stato conservativo del fabbricato visto la mancanza totale di falda tetto lato Pt_1 via Sant'Antonio, si può affermare che l'umidità presente all'interno del Fabbricato di proprietà Sig.ra
è causata dall'acqua piovana proveniente dalla proprietà Sig.ra e CP_1 Parte_1
Sig.ra (pag. 13 CTU prod. 9 di parte ricorrente). Parte_1
Pertanto, appare esaustiva e fondata su accurati accertamenti la conclusione del CTU condivisa dal
Tribunale ed anche dalla Corte.
2. Gli appellanti e l'appellante incidentale si dolgono del fatto che il Tribunale non Parte_1 avrebbe preso posizione sulla questione relativa al fatto che le infiltrazioni si fossero manifestate nel periodo in cui l'immobile era effettivamente in loro proprietà. Affermano che quando è stato eseguito il primo sopralluogo nel corso del procedimento di ATP ante causam, in data 13.05.2021, la proprietà dell'immobile era già stata trasferita dai fratelli a , in virtù di atto di Pt_1 Controparte_3 compravendita a rogito Notaio el 23.04.2021. In ragione di ciò gli appellanti e l'appellante Per_2 incidentale rilevano come non sussista alcuna prova che lo stato dei luoghi descritto dal CTU Pt_1 nella propria relazione fosse il medesimo anche prima del 23.04.2021, atteso che, nelle more tra la vendita dell'immobile e il primo sopralluogo del C.T.U., si sono susseguiti giorni di piogge intense e persistenti che potrebbero aver inciso negativamente sullo stato dei luoghi. A fronte delle contestazioni mosse in primo grado sulla presenza dei fenomeni infiltrativi riferibili al periodo in cui gli odierni appellanti erano proprietari dell'immobile, affermano che l'appellata non ha fornito prove a sostegno delle proprie ragioni. Pertanto, la responsabilità di eventuali danni non può ricadere sugli odierni appellanti, non più proprietari dell'immobile all'epoca in cui sono state eseguiti gli accertamenti.
Il motivo è infondato.
Come emerge dalla CTU (prod. 9 di parte ricorrente) “Il manto di copertura dell'immobile di proprietà
falda lato Via Sant'Antonio, risulta totalmente crollato all'interno del fabbricato. Con il Pt_1 trascorrere del tempo e la mancanza di intervento da parte della proprietà, le strutture interne soggette alle intemperie ed alle piogge, hanno causato il crollo dei solai e delle scale. In alcuni punti del muro perimetrale è cresciuta vegetazione e muschi (Foto n. 14 - 15 e 16 della documentazione fotografica e Foto n. 4 – 5 – 7 e 8 della documentazione fotografica da drone)” (pag. 12 CTU)
7 Ed ancora “Il muschio e la relativa vegetazione presente all'interno e proprio a confine con la proprietà Attrice, per lo scrivente è sinonimo di presenza di elevata umidità e poiché i muri non sono impermeabilizzati, il C.T.P. Ing. deve spiegare perché sono presenti macchie di Persona_1 umidità proprio sul muro di confine delle due proprietà e proprio in corrispondenza dove Parte_7 la copertura è crollata. Infine come già spiegato precedentemente, non vi è nessun nesso tra umidità sui muri e l'assenza di finestre dell'immobile (pag. 12 risposta alle osservazioni delle parti). CP_1
Posto che il sopralluogo è avvenuto a distanza di circa 20 giorni dopo la vendita dell'immobile da parte dei Signori all'acquirente (sopralluogo 13/5/2021, pag. 3 CTU;
vendita 23/4/2021) è Pt_1 evidente che la situazione riscontrata dal CTU e sopra descritta non può che essersi creata in epoca anteriore, circostanza che trova conferma anche nelle lettere inviate fin dal 2017 (prod. 4 di parte ricorrente) da parte dell'originaria ricorrente alla parte resistente in cui lamentava il CP_1 fenomeno infiltrativo, nonché quanto documentato nella perizia di parte del geom. Persona_3 redatta il 31/7/2019, che attesta in epoca ben anteriore alla vendita le infiltrazioni (doc. 5).
Va, pertanto, confermata l'affermazione del primo giudice, allorchè nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha osservato che è pacifico che il danno si è manifestato allorchè proprietari del limitrofo stabile erano gli odierni resistenti.
3. Gli appellanti e l'appellante incidentale censurano la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 riconosciuto il risarcimento del danno, quantificato in € 793,33, per il rifacimento del rinzaffo posto sulla parete perimetrale dei due fabbricati, in quanto ammalorata dalle infiltrazioni d'acqua. Tale voce di danno – affermano - è priva di fondamento: il rinzaffo è il primo strato di malta cementizia posto sulla parete al grezzo, atto a fare da supporto al successivo strato di intonaco. Il rinzaffo assolve la funzione di far meglio aderire l'intonaco che, altrimenti, non terrebbe se posato direttamente sulla pietra grezza. Di conseguenza il rinzaffo è destinato a essere completamente ricoperto dall'intonaco, per cui esso non potrà mai presentare gli inestetismi tipici dei segni di umidità sulle pareti tinteggiate.
Neppure -proseguono - il rinzaffo dovrà essere rifatto perché umido. Semplicemente una volta terminate le cause dell'umidità, la parete con il rinzaffo dovrà asciugare onde poter procedere alla posa dell'intonaco. In altri termini il rinzaffo non è danneggiabile dall'acqua, per cui tale voce di danno non potrà mai essere riconosciuta.
Il motivo è infondato.
Se può ritenersi non essere in discussione che il rinzaffo sia il primo strato di malta cementizia posto sulla parete al grezzo, atto a fare da supporto al successivo strato di intonaco dalla consulenza è emerso che il rinzaffo è stato danneggiato dalle infiltrazioni e dall'umidità. Il CTU ha analizzato sul punto le osservazioni del ctp dell'originaria parte resistente, affermando che “Qualora si quantificasse un intervento mediante “… una semplice deumidificazione dei locali di proprietà CP_1
…”, il C.T.P. non ha tenuto conto che per una corretta deumidificazione dei locali con appositi macchinari i costi si aggirano in:…€ 985,80…” somma superiore (ndr rispetto a quella riconosciuta di euro 791,00 per il rifacimento) occorrente per il noleggio delle attrezzature necessarie per la
8 deumidificazione”, sull'evidente implicito presupposto della necessità di un'opera di deumidificazione sostitutiva dell'asciugatura naturale. La somma appare quindi dovuta.
4. Gli appellanti e l'appellante incidentale lamentano l'erroneità dell'impugnata Parte_1 ordinanza nella parte in cui rigetta l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva dell'appellata a richiedere danni per mancato godimento del bene, stante il suo pacifico CP_1 riconoscimento che l'immobile era destinato al figlio in comodato d'uso gratuito. Sulla base di tale ammissione, gli appellanti deducono che sia solo il figlio della ricorrente che, eventualmente, in ipotesi, potrebbe vantare danni da mancato godimento dell'immobile, per aver dovuto sostenere, a titolo di esempio, il pagamento di un canone di affitto per un alloggio alternativo. L'appellata non potrà mai vantare, jure proprio, diritti risarcitori per il semplice mancato godimento dell'immobile o a titolo di mancata percezione di un canone di affitto. In ragione di ciò l'ordinanza dovrebbe essere riformata.
Il motivo sarà esaminato unitamente al motivo 7 della parte appellante e al motivo di appello incidentale proposto da . CP_1
5. Gli appellanti e l'appellante incidentale censurano l'impugnata ordinanza per il fatto Parte_1 che il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione l'inagibilità, accertata dal CTU in ATP, dell'immobile dell'appellata, riconoscendole una somma a titolo di risarcimento per mancato godimento perché le infiltrazioni non hanno consentito di portare a termine i lavori che avrebbero consentito al figlio di andare ad abitarci. La situazione giuridica che viene in rilievo non è un diritto soggettivo ma una mera aspettativa di fatto e come tale non risarcibile. Il mancato completamento dei lavori potrebbe essere tutt'al più configurabile, secondo gli appellanti, come una perdita di chance di portare a termine la ristrutturazione, atteso che molte possono essere le variabili che entrano in gioco quando si esegue una ristrutturazione così radicale che non ne consentono l'ultimazione o che la ritardano. Tuttavia, l'appellata non ha formulato una apposita domanda in tal senso, per cui anche per tale ragione l'ordinanza dovrà essere riformata con l'affermazione che l'appellata non ha diritto ad alcun risarcimento per tale voce di danno.
6. Gli appellanti e l'appellante incidentale censurano l'ordinanza nella parte in cui Parte_1 afferma che l'appellata abbia diritto al risarcimento del danno a titolo di mancato godimento dell'immobile per non avere potuto terminare le opere di ristrutturazione. Censurano l'ordinanza nella parte in cui afferma che i lavori di ristrutturazione erano iniziati nel 2014 e che durante l'esecuzione delle opere erano emersi fenomeni infiltrativi che non ne avevano permesso la prosecuzione. Tali affermazioni – proseguono gli appellanti - sono frutto di un grossolano travisamento dei fatti. Come emerge dalla stessa perizia l'appellata aveva iniziato i lavori di ristrutturazione dell'immobile con comunicazione al Comune di Riccò del Golfo di Spezia in data 18.06.2008, in virtù di permesso di costruire ottenuto in data 11.10.2007. Il giorno 28.02.2011 veniva depositata D.I.A per interventi interni ed esterni e il successivo 30.01.2014, non avendo terminato i lavori iniziati nel 2008, veniva presentata una SCIA. Quest'ultimo titolo edilizio, di durata triennale, valeva fino al 30.01.2017.
9 Dopodiché i lavori non sono mai più ripresi. Alla data delle operazioni peritale nel 2021 l'immobile si presentava ancora al grezzo internamente, senza scale e senza nessun impianto installato. In oltre dieci anni di lavori la appellata non era stata in grado di completare la ristrutturazione del CP_1 proprio immobile, per cui non si può sostenere, secondo gli appellanti, che le lamentate macchie di umidità siano la causa dell'interruzione dei lavori. Le macchie, poi, sono poste unicamente su di un muro perimetrale e relative solo al piano terreno: appare sproporzionato non riprendere i lavori di ristrutturazione di un intero immobile quando è solo una piccola parte a essere interessata dai fenomeni di umidità asseritamente riconducibili a infiltrazioni provenienti dall'edificio che era di proprietà dei resistenti. Gli appellanti, pertanto, negano che vi sia alcun nesso causale tra le lamentate macchie di umidità e l'interruzione dei lavori da parte della con la conseguenza che CP_1 nessuna somma di denaro potrà essere a quest'ultima riconosciuta a titolo di mancato godimento dell'immobile per non aver potuto terminare le opere di ristrutturazione.
I due motivi di cui sopra 5 e 6 possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi e sono infondati. E' vero che il primo Permesso di Costruire n. 406 è stato rilasciato dal
Comune di Riccò del Golfo in data 1 luglio 2008. Il CTU ha affermato che l'efficacia dei titoli edilizi ha inizio dal 17 luglio 2008 (data inizio notifica permesso di costruire) fino al 30 gennaio 2017
(termine previsto di anni tre dal deposito della S.C.I.A. n. 178). E' altresì vero che al momento del sopralluogo i lavori autorizzati non erano stati eseguiti in toto, tanto che a quel momento l'immobile non era agibile, mancando l'impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, l'altezza non verificabile in quanto mancante di massetti e pavimenti, intonaco interno non realizzato come tutti i rivestimenti del bagno e cucina, assenza di infissi interni ed esterni (realizzate solo le persiane) e assenza di scala per accede ai piani superiori, ma è altresì vero che in base ai tali titoli abilitativi parte dei lavori erano stati eseguiti. Nella risposta alle osservazioni il CTU ha aggiunto che “Come detto precedentemente in data 30/01/2014 è stata presentata S.C.I.A. per il proseguimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile proprietà Data per terminare i lavori il 30/01/2017. Nel giugno CP_1
2017 La Sig.ra inviava prima nota alla Sig.ra chiedendo di farsi CP_1 Parte_1 parte diligente e di ripristinare lo stato di manutenzione della loro proprietà tale da impedire lo stillicidio che impediva la possibilità di proseguire le opere di ristrutturazione dell'immobile. In data dicembre 2017 la Sig.ra i rivolgeva all'Avv. Salvatore Stelitano per sollecitare i predetti CP_1 interventi di ripristino della proprietà In data 18 febbraio 2018 l'Avv. Salvatore Stelitano Pt_1 rinnovava il sollecito. Nel giugno 2019 la Ricorrente affidava l'incarico alla Geom. al fine Persona_3 di verificare ed accertare lo stato dell'immobile. Pertanto è ben chiaro che le date riportate negli atti fanno desumere che le lamentate infiltrazioni avvengo dopo la scadenza dell'ultima S.C.I.A. depositata il 30/01/2014. E' vero che si potevano portare a termine i lavori, solo depositando nuova
S.C.I.A., ma visto la presenza di infiltrazioni d'acqua la logica porta a fermare la ristrutturazione, intervenire nel ripristino del manto di copertura e successivamente presentare nuova S.C.I.A. per
10 portare a compimento i lavori, ma tutto ciò non è stato eseguito”. (pag. 15 risposta alle osservazioni
CTU).
Alla luce di tale ricostruzione risulta che quanto meno dal dicembre 2017– dovendosi tra l'altro affermare che non risulta contestato dall'originaria resistente il ricevimento della missiva nel giugno
2017, avendo parte convenuta affermato solo che “non risulta” che la sig. abbia Parte_1 ricevuto la lettera non spingendosi a contestarne il ricevimento, in ogni caso questione superabile dalla missiva del dicembre 2017 – l'originaria parte ricorrente sollecitava un intervento di ripristino,
e che dal gennaio 2019 affermava la necessità di sospendere gli intrapresi lavori di ristrutturazione di tal chè appare condivisibile l'affermazione del primo giudice per cui “ Parte ricorrente non ha presentato una nuova S.C.I.A. in quanto i lavori di ripristino del manto di copertura non sono mai stati posti essere dagli allora proprietari questo Giudice ritiene di concordare con il CTU in Pt_1 punto di legittima sospensione delle opere di ripristino da parte della ricorrente in attesa della bonifica della copertura dell'edificio adiacente non essendo esigibile che parte ricorrente sostenesse i costi di una completa ristrutturazione allorchè era prevedibile che il degrado della copertura dell'adiacente edificio - degrado che poteva solo peggiorare nell'inerzia dei suoi proprietari – avrebbe nuovamente danneggiato la medesima parete e diffuso umidità nella proprietà della “ (pag. 5 ordinanza). CP_1
La valutazione è condivisa dalla Corte.
7.Con tale motivo gli appellanti censurano la condanna al pagamento della somma di euro 6.000,00
e chiedono, in caso di rigetto dei precedenti motivi di appello, in via subordinata, la diminuzione dell'importo riconosciuto a titolo di danno da mancato godimento dell'immobile in favore dell'appellata in quanto eccessivo.
APPELLO INCIDENTALE DI CP_1
L'appellata censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale si è discostato dalla CP_1 quantificazione del CTU del danno da mancato godimento sulla base del canone locativo dell'immobile ed ha proceduto ad una liquidazione in via equitativa. Afferma che anche il pregiudizio, in capo al proprietario, del godimento del bene in forma indiretta - nella fattispecie, la concessione dell'immobile in comodato al figlio - sia risarcibile in misura pari all'importo della locazione secondo gli insegnamenti della recente giurisprudenza di legittimità che, a Sezioni Unite, si è pronunciata sul tema del danno da mancato godimento del bene (S.U. n. 33645 del 15.11.2022), precisando che tale tipo di danno consiste nella lesione della concreta possibilità di godere, direttamente o indirettamente, della cosa anche se infruttifera, e che la valutazione equitativa di tale danno deve effettuarsi in base al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento. Dai predetti principi giurisprudenziali l'appellata deduce sia il riconoscimento in suo favore del risarcimento per la lesione del diritto al godimento indiretto del bene, sia che la liquidazione equitativa di tale danno avvenga utilizzando il parametro del valore locativo del bene.
Rileva la Corte che il Tribunale sul punto ha affermato che “Nel caso di specie, la stessa ricorrente ha allegato che aveva programmato un godimento indiretto dell'immobile, avendo intenzione di darlo
11 in comodato gratuito al proprio figlio;
tale allegazione non è contestata quantomeno in modo circostanziato;
12. Da tale allegazione discendono due considerazioni: in primo luogo discende che il danno da mancato godimento non può essere commisurato al valore locatizio giacchè, per stessa ammissione della ricorrente, non era previsto un utilizzo del bene secondo tale modalità; in secondo luogo, deve escludersi che la tipologia di godimento programmato sia assimilabile al non uso;
infatti la concessione di un bene al figlio in comodato gratuito è un atto dispositivo connotato da un interesse economico per il concedente;
l'interesse economico è apprezzabile se contestualizzato nell'ambito di prevedibili scelte finanziarie del nucleo familiare della ricorrente in vista di una fisiologica pianificazione di aiuto economico ai figli;
tale interesse economico deve potere essere patrimonializzato nel caso in cui non può essere perseguito per condotta colpevole di un terzo;
13. La valutazione di tale danno deve avere luogo in via meramente equitativa e si stima equo determinare tale voce di danno nella somma complessiva di euro 6.000,00, somma aggiornata all'attualità; su di essa sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla presente decisione”. (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).
Ritiene la Corte che tale statuizione si conformi al dettato della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n. 33645/2022) che ha affermato che: -il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”; -il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire;
-nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa;
-il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento;
- la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri;
-l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa;
-sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo se del caso al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa;
-le nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita,
a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in
12 discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva.
Nel caso di specie, l'allegazione, tempestiva e precisa, dell'originaria parte ricorrente in ordine all'utilizzo cui era destinato il bene danneggiato, una volta ristrutturato, a godimento del figlio da parte di non è stata specificamente contestata. Non può revocarsi in dubbio che CP_1
l'impossibilità di completare la ristrutturazione dell'immobile a causa delle infiltrazioni nella proprietà ha comportato una situazione parificabile ad un'occupazione senza titolo del bene – Pt_1 situazione presa in esame dalle Sezioni Unite – e quindi un danno connesso alle prerogative del proprietario consistente nel mancato utilizzo del bene, e preclusiva, oltre che del godimento diretto del bene, anche del godimento indiretto, cioè del conferimento in godimento mediante la detenzione ad altri. Tra le possibili modalità di utilizzo si può ben collocare, come affermato dal Tribunale, anche quella di consentire il godimento del bene al fine di soddisfare un'esigenza affettiva, quale tipicamente quella di utilizzazione gratuita da parte di un figlio, che certamente risponde ad un interesse economico del proprietario/concedente, apprezzabile – come ben espresso dal Tribunale
- se contestualizzato nell'ambito di prevedibili scelte finanziarie del nucleo familiare della ricorrente in vista di una fisiologica pianificazione di aiuto economico ai figli. Nel caso di specie, l'illecito civile ex art. 2051 c.c. ha determinato l'impossibilità di realizzare detta modalità di godimento indiretta che era stata programmata nell'ambito del legittimo esercizio dei diritti e delle facoltà connesse alla qualifica di proprietario, circostanza che consente di ritenere sussistente la legittimazione attiva e processuale della originaria attrice, quale proprietaria dell'immobile. E' condivisibile, quindi,
l'affermazione del primo giudice per cui tale tipologia di godimento non è assimilabile al non uso, con conseguente riconoscimento di una somma di natura risarcitoria, risolvendosi l'illecito in una privazione di un'utilitas economicamente apprezzabile dovendo, sotto altro profilo, respingersi l'assunto dell'appellante incidentale per cui il danno debba essere parificabile al valore locativo, ben potendo procedersi a valutazione secondo criterio equitativo puro ex art. 1226 c.c. tenuto conto che l'immobile non era destinato alla locazione, e che quindi l'interesse economico del proprietario non era ad esso parificabile, ma può essere ridotto equitativamente (nella misura approssimativa di 1/3 rispetto a tale importo) in rapporto anche eventualmente al beneficio che la comodante avrebbe potuto trarre dal comodatario, ad esempio in termine di rimborso delle spese connesse all'immobile.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata merita conferma.
Venendo alle spese di lite del grado, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e del rigetto degli appelli incidentali, considerati il numero e l'entità dei motivi di appello principale e incidentale di rigettati, in relazione all'unico motivo di appello incidentale rigettato di , la Parte_1 CP_1
Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese di lite del grado nella misura di 1/3, con condanna degli appellanti principali e dell'appellante incidentale al pagamento della residua Parte_1 frazione dei 2/3 in favore di , liquidate in base al DM n. 55/2014, secondo il medesimo CP_1 scaglione utilizzato dal Tribunale, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
13 Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ciascuna parte appellante ed appellante incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di La Spezia in data 01.01.2023, nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.
R.G. n. 202/2022, la Corte così provvede:
-respinge sia l'appello principale di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
che gli appelli incidentali di e di e, per l'effetto, Pt_4 Parte_3 Parte_1 CP_1 conferma l'ordinanza impugnata;
-compensa le spese di lite della presente fase di appello fra , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , da un lato, e , dall'altro, fino Pt_5 Parte_4 Parte_3 Parte_1 CP_1 alla misura di 1/3 e condanna parte appellante , , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e parte appellante incidentale , in solido fra loro, al Parte_4 Parte_3 Parte_1 pagamento della residua frazione di 2/3 in favore di , che liquida, già in tale ridotta CP_1 frazione, in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello principale e degli appelli incidentali, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti principali e di ciascun appellante incidentale.
Genova, 13/2/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
14