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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 622 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Murgia Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. AUDINO LUCA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
p r o n u n c i a r e sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile alle seguenti c o n d i z i o n i
1. Pronunciare sentenza di divorzio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cento.
2. Confermare che, stante le condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono disporsi alcuna disposizione di natura economica e/o patrimoniale a titolo di assegno divorzile né di altra natura. Con richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento in favore della Sig.ra del contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile perché infondata in CP_2 fatto e in diritto;
conseguente condanna alle spese di lite ai sensi degli artt. 473 bis n.18 e dell'art.96 c.p.c.
Conclusioni per parte resistente: Decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 473 bis-49,
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/6/1978 tra il signor e la signora in Comune di Controparte_1 CP_2 Cento e registrato allo Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 2 S. A dell'anno 1978, in regime di comunione di beni;
- porre a carico del signor assegno di divorzio in favore della Controparte_1 signora nella misura di € 1.400,00 mensili, ovvero della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Conclusioni del PM: Visto nulla oppone pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. presentava ricorso cumulativo al Tribunale di Ferrara per Controparte_1 ottenere la separazione personale dalla moglie con successiva richiesta di CP_2 divorzio, sostenendo l'assenza di obblighi economici reciproci.
La sig.ra contestava la ricostruzione dei fatti operata dal marito e proponeva CP_2 domanda riconvenzionale per ottenere un assegno di mantenimento e successivamente assegno divorzile pari a € 1.400 mensili, evidenziando una disparità reddituale tra le parti.
Entrambi i coniugi avevano condiviso per decenni la gestione della società MF Elettronica, poi trasformata in s.r.l. e successivamente dichiarata fallita nel 2022. Le divergenze sorte in ambito societario si riflettevano sulla vita coniugale, portando alla rottura della convivenza nel 2019.
Il sig. si trasferiva presso l'abitazione del figlio, mentre la sig.ra rimaneva CP_1 CP_2 nella ex casa coniugale, di proprietà comune. Entrambi risultavano pensionati, con redditi rispettivamente di circa € 3.697 mensili per € 1.943 mensili per CP_1 CP_2
In data 24.10.24 il Tribunale pronunciava sentenza di separazione rigettando la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da perché, all'esito dell'istruttoria, CP_2 non si rilevava uno squilibrio economico significativo tra le parti, condizione necessaria per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione.
La sig.ra dichiarava di percepire una pensione mensile di circa € 1.943, mentre il CP_2 sig. disponeva di un reddito mensile netto di € 3.697. Tuttavia, il Tribunale CP_1 considerava che tale somma dovesse essere ridotta delle spese fisse e documentate sostenute dal ricorrente, tra cui € 830 per il mutuo relativo all'abitazione del figlio, che egli utilizzava anche come sede della propria impresa, e altri € 900 per debiti fiscali e finanziari. Dopo queste detrazioni, il reddito effettivamente disponibile del sig. si CP_1 attestava intorno ai € 1.967 mensili, una cifra pressoché equivalente a quella percepita dalla moglie.
Inoltre, la sig.ra continuava a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà comune, CP_2 senza dover sostenere spese di locazione, circostanza che il Collegio considerava un vantaggio economico concreto. Anche dal punto di vista patrimoniale, i coniugi risultavano titolari di beni immobiliari di valore comparabile, tra cui un secondo immobile in fase di costruzione.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale riteneva che le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi fossero sostanzialmente paritarie e che, pertanto, non vi fosse alcuna ragione per riconoscere un assegno di mantenimento alla resistente.
Il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva fase divorzile nella quale le parti depositavano le proprie dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni. Non v'e' dubbio che la domanda di divorzio sia fondata attesa la impossibilita' di riconciliazione fra i coniugi e il tempo decorso dalla separazione.
pagina 2 di 6 La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio pagina 3 di 6 dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- pagina 4 di 6 compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, il Collegio, esaminate le produzioni documentali, rileva che il quadro economico e patrimoniale delle parti non risulta modificato in modo significativo rispetto a quanto già accertato in sede di separazione. La sig.ra continua a CP_2 percepire una pensione netta mensile di circa € 1.943 e abita nella ex casa coniugale, di pagina 5 di 6 proprietà comune, senza sostenere costi abitativi. Il sig. pur titolare di un reddito CP_1 lordo superiore, risulta gravato da obblighi finanziari documentati (mutuo, debiti fiscali e personali) che riducono il suo reddito disponibile a circa € 1.967 mensili.che la sig.ra per sua stessa prospettazione, sia in costanza di matrimonio che CP_3 successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, e che le due parti hanno un reddito sostanzialmente sovrapponibile. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della resistente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alle quali la parte resistente non ha fornito nessuna prova. In ragione della natura della causa le spese meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Cento il 11.6.78 (atto trascritto al n.10 p. II, CP_1 CP_2 s. A). Respinge nel resto Compensa le spese fra le parti. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 30.9.25
Il presidente estensore
Anna Ghedini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. Anna Ghedini Presidente rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice Dott. Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Murgia Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. AUDINO LUCA CP_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente:
p r o n u n c i a r e sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile alle seguenti c o n d i z i o n i
1. Pronunciare sentenza di divorzio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cento.
2. Confermare che, stante le condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e non richiedono disporsi alcuna disposizione di natura economica e/o patrimoniale a titolo di assegno divorzile né di altra natura. Con richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento in favore della Sig.ra del contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile perché infondata in CP_2 fatto e in diritto;
conseguente condanna alle spese di lite ai sensi degli artt. 473 bis n.18 e dell'art.96 c.p.c.
Conclusioni per parte resistente: Decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 473 bis-49,
- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/6/1978 tra il signor e la signora in Comune di Controparte_1 CP_2 Cento e registrato allo Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 2 S. A dell'anno 1978, in regime di comunione di beni;
- porre a carico del signor assegno di divorzio in favore della Controparte_1 signora nella misura di € 1.400,00 mensili, ovvero della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Conclusioni del PM: Visto nulla oppone pagina 1 di 6 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. presentava ricorso cumulativo al Tribunale di Ferrara per Controparte_1 ottenere la separazione personale dalla moglie con successiva richiesta di CP_2 divorzio, sostenendo l'assenza di obblighi economici reciproci.
La sig.ra contestava la ricostruzione dei fatti operata dal marito e proponeva CP_2 domanda riconvenzionale per ottenere un assegno di mantenimento e successivamente assegno divorzile pari a € 1.400 mensili, evidenziando una disparità reddituale tra le parti.
Entrambi i coniugi avevano condiviso per decenni la gestione della società MF Elettronica, poi trasformata in s.r.l. e successivamente dichiarata fallita nel 2022. Le divergenze sorte in ambito societario si riflettevano sulla vita coniugale, portando alla rottura della convivenza nel 2019.
Il sig. si trasferiva presso l'abitazione del figlio, mentre la sig.ra rimaneva CP_1 CP_2 nella ex casa coniugale, di proprietà comune. Entrambi risultavano pensionati, con redditi rispettivamente di circa € 3.697 mensili per € 1.943 mensili per CP_1 CP_2
In data 24.10.24 il Tribunale pronunciava sentenza di separazione rigettando la richiesta di assegno di mantenimento avanzata da perché, all'esito dell'istruttoria, CP_2 non si rilevava uno squilibrio economico significativo tra le parti, condizione necessaria per il riconoscimento dell'assegno in sede di separazione.
La sig.ra dichiarava di percepire una pensione mensile di circa € 1.943, mentre il CP_2 sig. disponeva di un reddito mensile netto di € 3.697. Tuttavia, il Tribunale CP_1 considerava che tale somma dovesse essere ridotta delle spese fisse e documentate sostenute dal ricorrente, tra cui € 830 per il mutuo relativo all'abitazione del figlio, che egli utilizzava anche come sede della propria impresa, e altri € 900 per debiti fiscali e finanziari. Dopo queste detrazioni, il reddito effettivamente disponibile del sig. si CP_1 attestava intorno ai € 1.967 mensili, una cifra pressoché equivalente a quella percepita dalla moglie.
Inoltre, la sig.ra continuava a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà comune, CP_2 senza dover sostenere spese di locazione, circostanza che il Collegio considerava un vantaggio economico concreto. Anche dal punto di vista patrimoniale, i coniugi risultavano titolari di beni immobiliari di valore comparabile, tra cui un secondo immobile in fase di costruzione.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale riteneva che le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi fossero sostanzialmente paritarie e che, pertanto, non vi fosse alcuna ragione per riconoscere un assegno di mantenimento alla resistente.
Il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la successiva fase divorzile nella quale le parti depositavano le proprie dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto degli ultimi tre anni. Non v'e' dubbio che la domanda di divorzio sia fondata attesa la impossibilita' di riconciliazione fra i coniugi e il tempo decorso dalla separazione.
pagina 2 di 6 La domanda di assegno divorzile non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. n. 898 del 1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione. In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio". La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare "se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno. A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla "natura composita" dell'assegno divorzile e al "principio di solidarietà postconiugale", ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che "4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio pagina 3 di 6 dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale". Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una "rilevante" disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale " precondizione": "L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio." (cfr. Cass. 4328/2024); "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." (cfr. Cass. 35434/2023); "Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo- pagina 4 di 6 compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)." (cfr. Cass. 27945/2023). I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero "se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.". In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico- patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: "l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (...) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile". Passando al caso di specie, il Collegio, esaminate le produzioni documentali, rileva che il quadro economico e patrimoniale delle parti non risulta modificato in modo significativo rispetto a quanto già accertato in sede di separazione. La sig.ra continua a CP_2 percepire una pensione netta mensile di circa € 1.943 e abita nella ex casa coniugale, di pagina 5 di 6 proprietà comune, senza sostenere costi abitativi. Il sig. pur titolare di un reddito CP_1 lordo superiore, risulta gravato da obblighi finanziari documentati (mutuo, debiti fiscali e personali) che riducono il suo reddito disponibile a circa € 1.967 mensili.che la sig.ra per sua stessa prospettazione, sia in costanza di matrimonio che CP_3 successivamente alla separazione dal marito ha sempre svolto attività lavorativa, e che le due parti hanno un reddito sostanzialmente sovrapponibile. Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce di quanto sopra, non sussista alcun rilevante squilibrio tra la condizione economico-reddituale delle parti determinatosi per effetto dello scioglimento del vincolo coniugale, non dovendo, quindi, procedersi, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, alla verifica dell'applicabilità dei criteri di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. E se anche si volesse accedere alla tesi della resistente che ritiene vi sia squilibrio patrimoniale, e che quindi la precondizione per aversi assegno divorzile si sia verificata va ricordato che in ogni caso per aversi diritto all'assegno in commento occorre accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale, circostanze rispetto alle quali la parte resistente non ha fornito nessuna prova. In ragione della natura della causa le spese meritano di essere compensate fra le parti.
PQM
Il Tribunale,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Cento il 11.6.78 (atto trascritto al n.10 p. II, CP_1 CP_2 s. A). Respinge nel resto Compensa le spese fra le parti. Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 30.9.25
Il presidente estensore
Anna Ghedini
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