Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I TA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5361 / 2024 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentate e difese agli avv.ti Harald Massimo Parte_3 Parte_4
Bonura e Giuseppe Meli come in atti;
-ricorrente-
contro appresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di TA;
- resistente-
e nei confronti di
Tutti i partecipanti alla procedura selettiva per soli titoli per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e
Sperimentazione – quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006;
- controinteressati contumaci-
Avente ad oggetto: Procedura selettiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
1
posizione di Primo Ricercatore- II livello professionale, hanno esposto:
- di avere conseguito il loro attuale inquadramento per effetto dello scorrimento delle graduatorie degli idonei delle procedure selettive per le progressioni professionali e nella specie: quanto alla dott.ssa di cui al bando n. 315.8 PR del 7.08.2020 Area Strategica Pt_2
Chimica e Materiali per la Salute e le Scienze della Vita;
quanto alle dott.sse e Parte_1
di cui al bando n. 315.9 PR del 7.08.2020, Area Strategica Chimica e Tecnologie Parte_4
dei Materiali Organici e Molecolari;
quanto alla dott.ssa , di cui al bando n. 315.14 Parte_3
PR del 7.08.2020 Area Strategica Micro-Nanoelettronica, Sensoristica, Micro-Nanosistemi;
- che si è trattato di progressione dal III al II livello professionale, mediante utilizzo della graduatoria per scorrimento, disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del
Contr n. 372 del 21.12.2022 con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal
1° gennaio 2023;
- che in data 15.06.2023 è stato pubblicato il bando relativo alla “Procedura selettiva per soli titoli per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio normativo
2002-2005 – I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006” ;
- che ai sensi dell'art. 2 del bando (“Requisiti di ammissione”) : «Alla selezione sono ammessi
i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre
2022 e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda»;
- che la previsione del predetto requisito si è rivelata immediatamente escludente per le odierne ricorrenti;
Ciò posto, le ricorrenti hanno lamentato di essere state illegittimamente escluse dalla procedura selettiva di cui di discute, avendo le stesse diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel II livello per effetto in applicazione di quanto disposto dal comma
9 dell'art. 15 del CCNL di riferimento.
Secondo la tesi attorea, ferme le conseguenze giuridiche ed economiche della retrodatazione, ciò avrebbe determinato ex se l'insorgere del diritto alla partecipazione alla procedura di selezione indetta in data 15.06.2023 per la progressione al I livello, anche a prescindere dall'illegittimità dei requisiti
2 di ammissione fissati dal relativo bando n. 315.62 DR, posto che le stesse sarebbero già stata inquadrate nel II livello al 31.12.2022.
Sulla scorta delle argomentazioni spiegate, le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del bando per contrasto con gli artt. 15, c. 9 del CCNL e 2, c. 7, d.P.R. n. 487/1994.
In ragione di tutto quanto argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio, previa richiesta di provvedimento d'urgenza, nel merito concludevano nei seguenti termini : “ nel merito, in via principale, (i) per le ragioni illustrate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel profilo di Primo ricercatore - II livello all'1.01.2020, ovvero, in subordine, all'1.01.2021, ovvero, ancora
Contr all'1.01.20222, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione e interessi;
(ii) per l'effetto, ovvero, in ogni caso, previo annullamento
e/o disapplicazione dell'art. 2 del bando del CNR n. 315.62 DR, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a partecipare alla “Procedura selettiva per soli titoli per complessive n. 180 posizioni di
Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca
e Sperimentazione – quadriennio normativo 2002-2005 – I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006”; (iii) nella denegata ipotesi di diniego delle misure cautelari, ovvero, comunque, nel caso di mancata partecipazione delle ricorrenti alla predetta procedura, disporre l'annullamento della stessa;
c) nel merito, in via gradata, nelle ipotesi di rigetto delle Contr domande sub b), (ii) e (iii), condannare il al risarcimento in favore delle ricorrenti dei danni patrimoniali per la lesione del diritto alla partecipazione (perdita di chance), nonché per la perdita dei vantaggi economici e professionali che sarebbero conseguiti nell'ipotesi di conseguimento della posizione superiore, da liquidare in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi”.
In data 10 luglio 2024 si costituiva in giudizio il deducendo in Controparte_1
via preliminare, la carenza di interesse ad agire in capo alle odierne ricorrenti per mancata
Contr presentazione della domanda di concorso alle procedure selettive indette dal ed oggetto di contestazione, nonché spiegando difese volte al rigetto del ricorso e concludendo nei seguenti termini:
“ - nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per le ragioni ampiamente esposte nella presente memoria;
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato, distrattaria ex lege”.
La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza del 18 luglio 2024.
In seguito ad istanza di parte del 15 ottobre 2024, veniva autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati.
Nessuno dei predetti controinteressati si costituiva in giudizio, nonostante corretto espletamento delle modalità di notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.
3 Sostituita l'udienza del 18 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dei soggetti potenzialmente controinteressati i quali non si sono costituiti in giudizio.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.
Le ricorrenti hanno richiesto di poter partecipare al concorso interno, ritenendo lesiva la clausola del bando che, prescrivendo un determinato requisito di ammissione, ha prodotto in via immediata la lesione effettiva della loro posizione giuridico-soggettiva e, dunque, attuale e concreto l'interesse all'impugnazione. La clausola che impedisce l'effettiva partecipazione al concorso ha, infatti, un effetto chiaramente escludente, oltre che restrittivo della partecipazione. Deve ritenersi che, allorché sia contestata la clausola del bando che abbia immediato carattere escludente, la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo di utilità, dal momento che i ricorrenti manifestamente non presentano il requisito di partecipazione.
Conseguentemente, l'omessa presentazione della domanda di ammissione al concorso non esclude la sussistenza di un interesse sostanziale e processuale all'impugnativa, conseguente al fatto che gli oneri procedimentali imposti dall'amministrazione in modo non equivoco e tassativo agli aspiranti porterebbero con ogni certezza all'esclusione di quelli che non si trovano nelle condizioni richieste, con conseguente irrilevanza della necessità di una richiesta formale di partecipazione, che avrebbe comunque esito negativo.
2. Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato.
Nel caso a mano le ricorrenti sono transitate dal III al II livello del profilo dei ricercatori, per effetto dello scorrimento della graduatoria di precedente selezione, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1.1.2023, ovvero con decorrenza dallo stesso anno della pubblicazione del bando impugnato, e chiedono di partecipare immediatamente anche alla nuova selezione per l'accesso al superiore I livello.
In questa sede le stesse domandano dunque di ottenere, in prima istanza, l'accertamento del proprio diritto alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nel profilo di Primo ricercatore - II livello all'1.01.2020, ovvero, in subordine, all'1.01.2021, ovvero, ancora
Contr all'1.01.20222, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione e interessi. Domandano poi , in ogni caso, previo annullamento e/o disapplicazione dell'art. 2 del bando del CNR n. 315.62 DR, l'accertamento del diritto a partecipare alla procedura oggetto di causa o, nel caso di mancata partecipazione l'annullamento della stessa procedura. In subordine chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali per la lesione del diritto alla
4 partecipazione (perdita di chance), nonché per la perdita dei vantaggi economici e professionali che sarebbero conseguiti nell'ipotesi di conseguimento della posizione superiore, da liquidare in via equitativa.
Tanto precisato, pur nella consapevolezza dell'esistenza di difformi orientamenti di merito sulla questione oggetto di controversia, va in questa sede ribadito quanto già statuito nell'ordinanza del
18 luglio 2024 non ravvisandosi argomenti di segno contrario che inducano il Decidente a mutare convincimento.
L'art. 15 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002-
2005 stabilisce, al comma 5, che “L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”.
Al successivo comma 6, è previsto che “Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore”.
Si legge, poi, al comma 9, che “Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data”.
I bandi delle procedure in esame, all'art. 2, comma 1, prevedono, con formulazione inequivoca che
“Alla selezione sono ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore” – o Primo Tecnologo
- “II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda”.
Riproduttiva del comma 9 dell'art. 15 del CCNL è la seguente previsione del bando, art. 8, comma
4: “I vincitori saranno inquadrati nel profilo di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2023, purché siano mantenute le condizioni indicate all'art. 2, comma 2, del presente bando”.
Come già rilevato nella richiamata ordinanza resa in fase cautelare alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni che precedono deve ritenersi che la data del 31/12/2022, individuata dall'art. 2 del bando quale termine ultimo per il possesso dell'inquadramento, non sia in contrasto con il comma 9 dell'art. 15 del CCNL.
5 Rispetto ai due orientamenti contrastanti registrati nella giurisprudenza di merito, appare maggiormente condivisibile quello a mente del quale: “ La norma contrattuale pone un principio improntato a coerenza, quello cioè di impedire che il momento a partire dal quale il candidato deve possedere i requisiti formali per l'ammissione al concorso, possa essere successivo al momento a partire dal quale decorreranno gli effetti della promozione. In altre parole, si è inteso garantire che se la nuova qualifica, immediatamente superiore a quella di appartenenza, deve decorrere da una certa data, a tale data il candidato possegga già la qualifica di appartenenza (ecioè quella immediatamente inferiore) e, quindi, stante la retroazione al 1° gennaio dell'anno della progressione, la possegga già entro la fine dell'anno precedente. Altrimenti si determinerebbe il paradossale effetto per cui si potrebbe accedere alla qualifica superiore prima ancora e dunque senza mai aver avuto accesso a quella immediatamente inferiore, ed il cui possesso era condizione per l'accesso alla selezione. Così, nella specie, se la norma non avesse posto tale principio, si determinerebbe la paradossale conseguenza per cui il candidato che dovesse risultare vincitore della selezione potrebbe conseguire l'inquadramento nel profilo di dirigente di ricerca ancor prima, e quindi senza mai essere transitato per l'inquadramento nel profilo inferiore di primo ricercatore, necessario per partecipare alla selezione” ( così Tribunale di Perugia, ordinanze del 9 settembre
2023 all. n. 10, n.11, n. 12 e n. 13 di parte resistente).
Nel medesimo senso, anche recentemente, è stato rilevato : “ Dalla norma si evince che il momento
a partire dal quale il candidato deve possedere i requisiti formali per l'ammissione al concorso non può essere successivo al momento a partire dal quale decorreranno gli effetti della promozione. Non può pertanto l'appellata, transitata dal III al II livello del profilo ricercatori per effetto dello scorrimento della graduatoria di precedente selezione con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall1.1.2023 (decorrenza dallo stesso anno della pubblicazione del bando impugnato) e chiedere di partecipare immediatamente anche alla nuova selezione per l'accesso al superiore I livello. È evidente che la ratio delle norme contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico per consentire l'opportunità di crescita professionale. In conclusione, l'articolo 15 del citato CCNL di settore nel prevedere che gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento presuppone il divieto del doppio passaggio nel medesimo anno in quanto, altrimenti, al 1° gennaio il lavoratore si troverebbe al livello superiore a quello successivo” ( Corte d'Appello di Torino sentenza n. 30/2025 del 22/01/2025).
Serve, pertanto, ribadire in questa sede che la fissazione per il possesso dei titoli in questione di una data antecedente alla scadenza del bando trova una sua logica giustificazione proprio nel rispetto dell'anticipata decorrenza dell'inquadramento e nella necessità di sottoporre a valutazione il merito
6 maturato durante la permanenza nel livello inferiore, così valorizzando un'esperienza professionale concreta.
E' stato, infatti, osservato che a volere diversamente ritenere : “ Si determinerebbe l'effetto
“paradossale” per cui si potrebbe accedere al livello superiore senza mai esser transitati effettivamente dal livello inferiore. L'ammissione alla procedura di candidati che fossero inquadrati nel livello immediatamente inferiore con la medesima decorrenza consentirebbe un “doppio” salto professionale, lo sviluppo cioè dal III al I livello, in contrasto con la volontà manifestata dalle parti sociali. La quale, invece, ha congegnato un sistema diprogressioni improntato alla periodicità (le procedure selettive de quibus vengono attivate, si sensi del citato art. 15, comma 5, del CCNL di comparto, “con cadenza biennale”) e gradualità (l'art. 15 prevede l'accesso dal III al II livello nonché l'accesso al più elevato dei tre livelli nei quali sono articolati i profili dei ricercatori e dei tecnologi, il I, dal livello “immediatamente inferiore”). Un altro dato da tenere in debita considerazione è la necessaria correlazione che il comma 5 dell'art. 15 CCNL cit. pone tra il numero dei posti destinati alle progressioni e il numero degli appartenenti al livello inferiore con la conseguenza che l'eventuale partecipazione alla procedura con esito vittorioso di candidati che avessero acquisito detto livello nel medesimo anno di decorrenza della progressione finirebbe per determinare un calcolo del numero delle progressioni erroneo per eccesso a posteriori atteso che sarebbero computati nella proporzione anche soggetti mai appartenuti al livello immediatamente inferiore. Del resto, la ratio sottesa alle previsioni contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico o tecnologico alla base dell'opportunità di crescita professionale, anche sul presupposto della periodicità delle selezioni” ( Tribunale di Roma Ordinanza del 19.11.2023 emessa nel procedimento
n.r.g. 2970/23 all. 3 di parte resistente).
Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza contraria all'accoglimento della tesi attorea ha, in modo del tutto condivisibile, evidenziato in fattispecie del tutto analoga a quella in esame “
L'obiezione in base alla quale che, nella fattispecie in esame, non si verificherebbe alcun salto professionale, non avendo gli stessi partecipato all'avviso per l'annualità 2023, ma all'avviso per le precedenti annualità (2019-2020) non è fondata. E ciò posto che il ricorrente, idoneo non vincitore, ha ottenuto la promozione solo a seguito della delibera di scorrimento n. 372 del 21.12.2022 con decorrenza dall'1.01.2023. Quindi, anche se, nel suo caso, non si è verificata l'ipotesi della doppia partecipazione a procedura selettiva nello stesso anno, rimane fermo che, come in precedenza argomentato, il CCNL prevede un sistema necessariamente graduale per i passaggi di livello, che non consente il contemporaneo conferimento di due livelli dalla medesima data (nella specie
7 1.01.2023)” ( Tribunale di Roma n. 4723/24 ; conforme Tribunale di Messina ordinanza emessa nel procedimento n.r.g. 3317/24 in data 01/10/2024).
Da tanto discende che la pretesa di ottenere la retrodatazione della decorrenza dell'inquadramento nel
II livello è infondata.
Neppure l'art. 2 del bando sopra citato, che impone il possesso del requisito dell'inquadramento nel
Profilo Professionale di II livello al 31 dicembre 2022 può ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 2, comma 7 del d.p.r. n. 487/1994 il quale stabilisce che “i requisiti (per la partecipazione a concorsi) prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”.
Il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda può essere derogato in presenza di specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, come ritenuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n.
965/2016 in cui viene indicata quale ipotesi di deroga legittima al principio generale, tra le altre, la necessità di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni e, pertanto assolutamente confacente al caso di specie )
Appare dunque effettivamente rientrare nella derogare generale la disposizione che evita l'attribuzione nel medesimo anno dei livelli II e I, non permettendo che la fictio prevista dall'art. 15, comma 9, possa essere invocata al fine di vantare requisiti di partecipazione al livello ancora superiore, nonostante non vi sia stata alcuna effettiva permanenza nel livello inferiore, ciò con pregiudizio per i dipendenti che già possiedono la qualifica del II livello e che aspirano da tempo ad un inquadramento superiore.
Da tanto discende il rigetto di tutte le domande attoree, anche relative al risarcimento del danno da perdita di chance. Ne consegue che il ricorso va integralmente rigettato con assorbimento di ogni ulteriore e diversa questione.
3. Le spese del giudizio di merito e della fase cautelare, ivi comprese le spese del procedimento di reclamo possono interamente compensarsi avuto riguardo alla complessità e alla novità della questione, nonché all'acceso contrasto ancora esistente nella giurisprudenza di merito, come comprovato dai numerosi orientamenti di segno tra loro contrastante prodotti dalle parti nel corso del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di TA definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate.
8 TA, 19/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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