Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
52/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 52/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Via Umbra n. 40, San Giustino (PG) e , (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
nata a [...], il [...] e residente in [...], Torre Annunziata (NA), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Eleonora Della Rina
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso introduttivo e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 01.04.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09.01.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 27.12.1991 nel comune di Torre Annunziata, nel corso del quale sono nati tre figli: il 07.09.1992, il 04.08.1994 e Persona_1 Persona_2 Persona_3
il 15.10.1996, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di
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Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con ordinanza depositata in data
26.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo l'acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1669/2022 del 05.10.2022.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (08.06.2022), terminato con decreto di omologa del 05.10.2022 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Null'altro va disposto, avendo le parti richiesto unicamente la pronuncia sullo status, dichiarando di essere entrambi pienamente autosufficienti ed economicamente indipendenti e di non avere alcuna richiesta e/o diritto di avanzare e far valere l'uno nei confronti dell'altro.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 09.01.2025, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre Annunziata in data 27 dicembre 1991 tra le parti in causa;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come
2 modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 60, parte I, registro degli atti di matrimonio del Comune di
Torre Annunziata dell'anno 1991);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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