Sentenza 18 novembre 2005
Massime • 2
La norma dell'art. 2-sexies, comma 1, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2005, là dove ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente, deve ritenersi conforme ai principi che debbono guidare il legislatore nell'istituire una nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo secondo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, in quanto nella materia "de qua" si apprezzano non solo situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo, ma anche situazioni di interessi legittimi correlati a profili autoritativi dell'azione amministrativa, l'intrecciarsi delle quali determina una difficoltà di identificazione delle une e delle altre, che sconsiglia di affidarne all'identificazione la ripartizione delle controversie fra A.G.O. ed A.G.A.
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero - caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, in mancanza di una disciplina espressa della relativa tutela giurisdizionale si doveva escludere che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento impositivo del pagamento ai singoli produttori fosse regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio fosse conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e doveva affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'ordinario criterio di riparto fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Né su tale situazione incise l'art. 1, comma 551 della legge n. 311 del 2004, il quale, nel disporre che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" e, quindi, nell'attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, dettò - per il limitato periodo in cui rimase in vigore - una norma di natura esclusivamente sostanziale ed ininfluente sulla giurisdizione, destinata come tale a regolare soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore e non anche quelli deliberati anteriormente. Analogamente nessuna incidenza ebbe a verificarsi, a seguito dell'ulteriore "jus superveniens" rappresentato dall'art. 2-sexies, comma primo, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2005 (il cui comma 2, ha abrogato il suddetto art. 1, comma 551) e attributivo, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 26 giugno 2005), alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, poiché la disposizione del comma 3 dello stesso art. 2-sexies, nel prevedere che "restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari" i giudizi in tale materia introdotti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dev'essere interpretata nel senso che, non sussistendo una precedente giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. operando il criterio di riparto imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia inerisse diritti soggettivi (con applicazione del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ.), mentre compete all'A.G.A. per il caso che riguardasse interessi legittimi. Ne consegue che, in riferimento ad atti con i quali l'AIMA (cui poi era succeduta l'AGEA) aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico della parte privata, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale, le controversie introdotte anteriormente alla legge n. 109 del 2005 (ed anche all'ora abrogato art. 1, comma 551), in quanto censurino detti atti come espressione di poteri discrezionali della P.A. e non relativamente ad aspetti riguardo ai quali la legge definiva in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministrativa, ineriscono a interessi legittimi e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2005, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2005 |
Testo completo
23355/05 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE REGISTRAZIONE-ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO QUOTE LATTE- SEZIONI UNITE CIVILI GIURISDIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 13907/01 Presidente aggiunto - Dott. Vincenzo CARBONE Cron.23355 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente di sezione Rel. Pres.di sezione Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Ud. 09/11/05 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA PËR LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), $ SUCCEDUTA ALL'IM IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - 2005 contro 2159 AZIENDA AGRICOLA PLODARI PIERFRANCESCO ROBERTO;
intimato - avverso la sentenza n. 1879/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 23/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/05 dal Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Giuseppe NUCARO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdi- zione dell'a.g.a.. 2 + Svolgimento del processo Il ricorso proposto per la cassazione della sentenza in epigrafe specificata, sottopone all'esame della Corte, col primo motivo, la questione di difetto della giurisdizione ordinaria sull'opposizione all'atto con il quale l'IM (cui poi è succeduta l'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura) aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico dell'odierna parte privata, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale. La controparte è rimasta intimata. Motivi della decisione Giova premettere, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 34, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, conv. in 1. 30 maggio 2003, n. 119, e comma 36 bis dello stesso art. 10, come introdotto dall'art. 2 del d.l. 27 gennaio 2004, n. 16, conv., con modificazioni, in 1. 27 marzo 2004, n. 77, (ossia con riguardo all'eventuale esistenza delle ivi previste condizioni per la declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti di prelievo supplementare, dovuti da aziende produttrici di latte per consegne eccedenti le quote loro assegnate), che l'esame di ogni questione sul punto che implica accertamenti di fatto circa l'esistenza dell'istanza di rateizzazione - delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento ed il positivo esito della relativa procedura necessariamente comporta l'esercizio di poteri di governo del processo, - presupponenti, a loro volta, la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, la carenza della quale assume pregiudiziale rilevanza, siccome incompatibile con la pronuncia di provvedimenti che, sebbene di contenuto meramente formale, determinano, comunque, l'esito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, le quali non possono essere sottratte al loro giudice naturale. 3 Deve, pertanto, essere esaminata la questione di giurisdizione proposta col primo motivo di ricorso. Il Collegio osserva che essa, negli stessi termini, è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni unite con la sentenza, 14 ottobre 2004, n. 20254, che ha formulato il principio così massimato: I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti lattiero-caseari), introdotti dal regolarmente CE n. 856/84 (successivamente modificato e integrato da Reg. n. 3950/)2) al fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio della Comunità, in funzione di "una quantità globale garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote cd. quantitativi individuali di Mr. riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di denaro) appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 (già 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo>>. Identico principio deve essere ora ribadito, non essendo stati proposti argomenti diversi da quelli già esaminati con la sentenza sopra richiamata e non potendo ritenersi che le conclusioni allora raggiunte siano infirmate dallo jus superveniens di cui all'art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689>>. La norma non detta, infatti, una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, anche se non per questo meno evidente, perché, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere, il valore di una disposizione sostanziale, attributiva ai provvedimenti stessi della natura sanzionatoria che, in precedenza, giusta la ricordata giurisprudenza, sia della Corte di giustizia CEE, sia di questa Corte regolatrice, doveva ai medesimi negarsi. Si tratta, dunque, di una norma, che, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sicché risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei così all'area del potere punitivo dell'Amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria. Ma su questo non è il caso di attardarsi oltre poiché la norma ha avuto vita breve, avendone il legislatore disposto l'abrogazione con il secondo comma dell'art. 2 sexies della legge 25 giugno 2005, n. 109, di conversione con modificazioni, del D.l. 26 aprile 2005, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto di autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare". Conviene, invece, porre in luce che neanche questo ulteriore jus superveniens consente di modificare le esposte conclusioni in punto di giurisdizione. Il primo comma della norma appena citata prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (ossia dal 26 giugno 2005: vedi art. 1, secondo comma, in relazione alla data di pubblicazione della G.U. n. 146 del 25 giugno 2005), le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente. Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, giusta i criteri in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo somministrati dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (vedi sentenza n. 204 del 2004), impone di ritenere che siffatta giurisdizione sia stata nella specie introdotta sul rilievo che, nella materia de qua, si apprezzano non solo situazioni giuridiche aventi la consistenza del diritto soggettivo, ma anche situazioni di interessi legittimi correlati a profili autoritatvi dell'azione amministrativa, l'intreccio delle quali, determinando difficoltà di identificazione della natura delle une o delle altre, sconsiglia di affidare ad una siffatta identificazione anche la ripartizione fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa delle controversie relative e sospinge verso l'esclusività di quest'ultima. Tale, appunto, è la scelta compiuta dal legislatore con la norma appena riferita. La stessa norma, tuttavia, contiene una disposizione transitoria, al terzo comma, ove testualmente prevede che i giudizi relativi alla suddetta materia introdotti prima della entrata in vigore della nuova disciplina "restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari”. 6 Orbene, è del tutto evidente che, se una controversia “resta" oggi devoluta alla competenza di un determinato giudice, essa doveva già essergli in precedenza affidata: il che, riferito al caso di specie, non può aver riguardo ad una inesistente giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, posto che, come s'è detto, una giurisdizione esclusiva è stata introdotta solo con la più recente legge e solo per affidarla al giudice amministrativo. La sola giurisdizione ordinaria possibile e, quindi, conservabile, era evidentemente quella su diritti soggettivi. Ed allora, per sottrarre la nuova norma ad ogni dubbio di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25 e 103, primo comma, Cost., è giocoforza osservare, con interpretazione adeguatrice, come nel suo ultimo intervento, il legislatore, preso atto che nella materia in questione coesistono e si intersecano diritti soggettivi ed interessi legittimi, abbia ritenuto, per il futuro (controversie proposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 109 del 2005), di porre fine ad ogni difficoltà definitoria istituendo una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed abbia, per il passato (controversie introdotte anteriormente), dato continuità al criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. La disposizione transitoria si muove, dunque, nella pura logica del principio della perpetuatio jurisdictionis nel senso che, le controversie su diritti soggettivi introdotte davanti ai giudici ordinari devono dagli stessi essere necessariamente trattenute, nonostante il sopravvenire della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E, d'altra parte, lo stesso principio, per come desumibile dall'art. 5 cod. proc. civ., impedisce di ritenere che, in caso di controversia portata alla cognizione del giudice amministrativo anteriormente alla data di entrata in vigore delle legge n. 109 del 7 2005 in sede di giurisdizione generale di legittimità, possa essere da quest'ultimo trattata in sede di giurisdizione esclusiva. Pertanto, rispetto alle domande attinenti alle questioni di cui trattasi, introdotte prima della entrata in vigore della legge n. 109 del 2005 - per le quali non è invocabile -il criterio di ripartizione per materia occorre avere riguardo, per determinare la giurisdizione, alla consistenza della situazione giuridica attivata in giudizio, riconoscendosi la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ove vengano in rilievo interessi legittimi, o quella del giudice ordinario, ove si tratti di diritti soggettivi. Nel caso in esame, trattandosi come si è già riferito nella prima parte, di impugnazione di provvedimenti che costituiscono espressione di poteri discrezionali dell'amministrazione pubblica, i quali vengono censurati precipuamente in tali aspetti e non relativamente ad altri in ordine ai quali la legge definisca in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministrativa, le contrapposte situazioni giuridiche facenti capo ai privati non possono avere che consistenza di interessi legittimi e fondare perciò la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Resta assorbita la delibazione di ogni ulteriore, logicamente subordinata, doglianza di parte ricorrente. La peculiarità della vicenda litigiosa, resa palese anche da incertezze degli orientamenti giurisprudenziali e dal perplesso contenuto della normativa di riferimento, tale da imporre la sollecitazione dell'intervento della Corte di giustizia CEE, fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese dell'intero processo. ;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria amministrativa. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 9 novembre 2005 IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE IL CANCELLIEREчни DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 NOV. 2005 OGGI IL CANCELLIERECANDA