Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/07/2025, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06250/2025REG.PROV.COLL.
N. 05388/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5388 del 2023, proposto da AR OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3292/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante impugna la sentenza emanata dal Tar Campania, sede di Salerno, sezione Seconda, n° 3292/2022, pubblicata in data 5 dicembre 2022, che ha deciso sul suo ricorso di primo grado volto all’annullamento della determina dirigenziale n. 40 del 18 novembre 2016, notificata in data 11 gennaio 2017, avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’area di proprietà del ricorrente, nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
2 – In particolare, con le ordinanze di demolizione nn. 2102/2014 e 2160/2016 il Comune intimato contestava all’odierno appellante, nella qualità di comproprietario, la realizzazione di talune opere abusive presso l’immobile sito in Scafati alla via Terze, 8, e, constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, in data 11 gennaio 2017 gli notificava l’impugnata determina dirigenziale, con la quale disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area allibrata in catasto terreni al f. 20, p.lla 860, di sua proprietà.
3 – Con l’appello si deduce che le opere abusive contestate erano state eseguite dalla consorte dell’appellante, detentrice di fatto dell’immobile de quo , non risiedendo l’appellante presso l’immobile in parola e non potendo egli neppure provvedere alla loro demolizione.
4 – Pertanto il medesimo proponeva ricorso davanti al TAR avverso la determina dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sua proprietà, deducendo la violazione e falsa applicazione del T.U. dell’Edilizia e dell’art. 97 della Costituzione, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, giacché egli risultava mero comproprietario completamente estraneo all’attività abusiva contestata. In secondo luogo, denunciava la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/190 per avere il Comune adottato il provvedimento sanzionatorio in violazione delle garanzie partecipative de9l privato.
5 – Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 3292/2022, che viene ora impugnata in appello. Il Comune non si è costituito in giudizio.
6 – In particolare, vengono dedotti i seguenti motivi d’appello:
I) “ error in iudicando et in procedendo per violazione e falsa applicazione del T.U. Edilizia e dell’art. 97 Cost. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione” .
Si afferma che la sentenza di primo grado non ha considerato che l’appellante risulta solo mero comproprietario del bene in questione non risiedendo più nell’immobile de quo , sull’erroneo presupposto che la qualifica di “ responsabile dell’abuso edilizio ” non riguarda solo chi ha materialmente realizzato il manufatto abusivo, ma si estende a chi ha la “ materiale disponibilità ” dell’immobile sul quale insistono le opere abusive (Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 1 aprile 2015, n. 808; 8 gennaio 2015 n. 56), ovverosia sul presupposto che la figura del responsabile dell’abuso edilizio non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta abusiva, ma si riferisce anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e, pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato.
Peraltro, proprio alla luce di tali statuizioni l’odierno appellante non potrebbe essere qualificato “ responsabile dell’abuso ” giacché, non avendo la disponibilità del bene, rimaneva completamente estraneo alla perpetrazione dell’illecito. Infatti, la giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che l’ordine di demolizione debba essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera abusiva indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata (CdS IV, 12 aprile 2011, n. 2266), rilevando tale aspetto esclusivamente sotto il profilo della responsabilità penale. Occorre dunque accertare, ai fini dell'emissione di un'ordinanza di demolizione nei confronti del proprietario non responsabile, che lo stesso sia nelle condizioni materiali per potere intervenire concretamente sull’abuso, onde ripristinare il regolare sviluppo ed assetto del territorio mediante l'esecuzione dell'ordine comunale.
Inoltre, il TAR non teneva conto della censura di violazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/01, il quale stabilisce che il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione, che perfeziona l'acquisizione, è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo, accertamento che non potrebbe discendere da un mero verbale di constatazione di inadempienza da parte dei Vigili urbani, in quanto lo stesso avrebbe un mero valore endoprocedimentale;
II) “ Error in iudicando et in procedendo. Violazione dell’art. 7 della legge 241/1990”. La pronuncia del TAR sarebbe altresì viziata per aver ritenuto non violata la disposizione di cui all’art. 7 della legge 241/1990, avendo sostenuto che “ la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento riguarda essenzialmente i procedimenti culminanti dell’emanazione di un provvedimento di natura discrezionale (…), ma non può essere riferibile anche ai procedimenti relativi ad atti vincolati quali sono, in generale, gli atti di repressione degli abusi edilizi ed in particolare, il provvedimento di acquisizione ”.
Al contrario, la partecipazione del privato ai procedimenti amministrativi prevista dal Capo III della legge n. 241 del 1990, sarebbe necessaria anche in relazione ad accertamenti che precedono provvedimenti vincolati, potendo sovente assumere rilievo, grazie all'apporto partecipativo del privato, circostanze e elementi tali da indurre l'amministrazione a recedere dalla emanazione dei provvedimenti restrittivi.
In particolare, argomenta l’appellante, il procedimento di verifica degli elementi che caratterizzano la repressione degli abusi edilizi - finalizzato alla adozione della misura cautelare della sospensione della realizzazione delle opere abusive e degli atti di disposizione e, in un secondo momento, della acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti realizzati - richiede un accertamento complesso di circostanze di fatto, non contraddistinte da significati unidirezionali, basato su molteplici elementi, al quale i soggetti interessati possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni in punto di fatto, utilmente cooperare, facendo eventualmente anche rilevare circostanze e elementi tali da indurre la p.a. stessa a orientarsi diversamente e a recedere dalla emanazione in questione (citando C. Stato, V, 23 febbraio 2000, n. 948; V, 11 maggio 2004, n. 2953; V, 29 gennaio 2004, n. 296). Conseguentemente, ove tali procedimenti si siano svolti in mancanza dell'apporto cooperativo dei soggetti interessati per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, lo stesso dovrebbe essere annullato salva la dimostrazione che il provvedimento non potesse comunque avere un contenuto diverso ai sensi dell'art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990.
7 – L’appello non è fondato e non può essere accolto.
7.1 – In particolare, il primo motivo in diritto è volto a far valere la carenza di legittimazione passiva dell’appellante ad essere destinatario dell’ordine di demolizione di un abuso insistente su un’area di sua proprietà ma non posta nella sua disponibilità, non potendo quindi egli subire le conseguenze della inottemperanza a un tale ordine. Peraltro l’appellante, pur convenendo espressamente circa la diretta responsabilità non solo dell’autore dell’abuso ma anche di tutti coloro che hanno la disponibilità del bene, si limita a sostenere la mera circostanza fattuale secondo cui nell’immobile in esame risiederebbe la coniuge comproprietaria e non lui, senza peraltro allegare alcuna ragione realmente ostativa, in diritto, al suo accesso ai luoghi e senza, neppure, dimostrare di aver intrapreso una qualunque iniziativa, nell’ambito delle proprie facoltà, volta ad evitare l’acquisizione pubblica del bene in sua comproprietà.
7.2 - Infatti, l’ordine di demolizione rimasto inottemperato era stato a propria volta notificato anche all’odierno appellante, che non può negare di essere all’oscuro degli abusi commessi, e secondo la giurisprudenza il comproprietario dell’area su cui sono stati commessi abusi può essere tenuto indenne dalle conseguenze ripristinatorie e sanzionatorie solo ove dimostri non solo la sua piena estraneità ai fatti, ma anche di essersi attivato per impedire o rimuovere l’abuso;
7.3 – D’altronde, come confermato da una consolidata giurisprudenza, le conseguenze delle violazioni urbanistiche ed edilizie gravano sul titolare del bene interessato al momento della violazione indipendentemente dalle successive vicende proprietarie e dai relativi profili soggettivi, in applicazione del generale principio personalistico in materia di violazioni amministrative e relative conseguenze e fermo restando comunque il carattere permanente degli illeciti edilizi.
7.4 – Ugualmente non fondata è la censura riferita alla mancanza di un previo formale accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione, in quanto tale inottemperanza si perfeziona automaticamente con l’inutile decorso del termine di legge, mentre l’appellante neppure deduce alcunché per contestare che non sia, in realtà, intervenuto l’inadempimento poi sanzionato dal Comune.
7.5 -Parimenti infondate sono le censure concernenti la dedotta violazione delle garanzie partecipative dell’appellante, a causa in particolare del mancato avviso di avvio del procedimento di acquisizione dell’area, trattandosi non di un onere meramente formale o procedurale ma di una prescrizione di rilievo sostanziale, preposta a garantire la effettività della tutela dei diritti e delle legittime pretese degli interessati, in diretta attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 97 della Costituzione. Infatti nella fattispecie considerata non vi era alcun dubbio circa il carattere doveroso ed il contenuto vincolato del provvedimento ripristinatorio a seguito dell’accertato abuso edilizio, né gli appellanti deducono la sussistenza di alcun profilo dubbio o controverso suscettibile di modificare gli esiti dell’accertamento a seguito di un confronto procedimentale.
8 – In conclusione l’appello deve essere respinto.
9 – Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO