Sentenza 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04646/2025REG.PROV.COLL.
N. 08665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8665 del 2024, proposto da Mape s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernanda Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Francario, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica n. 13;
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Co.Ge.Ci.S. s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza parziale del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 447 del 19 settembre 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Mape s.r.l. ha originariamente adito il T.a.r. per la Basilicata per l’ottemperanza delle sentenze del medesimo Tribunale n. 767 del 7 dicembre 2017, n. 168 dell’8 febbraio 2019 e n. 687 del 27 ottobre 2021, chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità della delibera del Consiglio comunale di Matera n. 19 dell’11 marzo 2021, avente ad oggetto il regolamento urbanistico della Città di Matera (che avrebbe, a suo dire, illegittimamente ridotto i diritti edificatori ad essa spettanti rispetto alla disciplina precedente) e del provvedimento del Comune di diniego definitivo di permesso di costruire del 19 aprile 2024 per violazione/elusione del giudicato.
2. In via subordinata, la società ricorrente ha domandato al T.a.r. “l’annullamento ex art. 29 c.p.a. della suddetta delibera del Consiglio comunale di Matera n. 19 dell’11 marzo 2021, nella parte relativa ai terreni di cui è causa, e del predetto provvedimento del 19 aprile 2024”, agendo “in entrambi i casi, per la condanna del Comune di Matera al risarcimento dei danni patiti prioritariamente a mezzo di reintegratoria in forma specifica e, per quanto non abbia integrale riparazione nella forma specifica, per equivalente, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre interessi, maggior danno e rivalutazione ex art. 1224, comma 2, C.C. e interessi anatocistici ex art. 1283 C.C.”.
3. Con la sentenza parziale n. 447/2024 del 19 settembre 2014 il T.a.r. per la Basilicata, decidendo sul ricorso per ottemperanza, ha respinto la domanda principale, di nullità ex art. 21 septies l. n. 241/1990 della delibera C.C. n. 19 dell’11 marzo 2021 e del diniego di permesso di costruire del 19 aprile 2024 per violazione e/o elusione del giudicato, rinviando ad udienza pubblica la trattazione della domanda subordinata di annullamento degli atti stessi e della domanda risarcitoria, nonché la liquidazione delle spese.
4. La Mape s.r.l. ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi (il primo dei quali a sua volta articolato in tre distinte doglianze) così rubricati:
a) errores in iudicando e in procedendo , erroneità dell’interpretazione della domanda ed applicazione del materiale cognitivo e della normativa e dei principi di diritto e giurisprudenziali, erronea e omessa considerazione dei presupposti di fatto, giuridici, normativi in materia e per omessa e insufficiente considerazione ed erronea qualificazione della domanda, omessa pronuncia ed infrapetizione, erronea applicazione del principio di assorbimento, contraddittorietà;
I - violazione dell’art. 112, comma 1 d.lgs. n. 104/2010, violazione e/o elusione della sentenza 767/2017, della sentenza 168/2019 e della sentenza 687/2021 rese dal T.a.r. Basilicata e passate in giudicato, violazione di legge (art. 21 –septies della l.n. 241 del 1990 e art. 114 co. 4 lett. b c.p.a.), sviamento di funzione ed elusione e violazione di giudicato, contrasto con la disciplina dei luoghi, con la tutela posta in essere (transitata anche attraverso la sentenza T.a.r. Basilicata n. 143/2005, n. 786/2005, n. 142 del 21 marzo 2013, sentenza n. 130 del 14 febbraio 2014) violazione di legge (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.a.);
II – sviamento, lesione manifesta del canone della proporzionalità e del sinallagma, eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e irragionevolezza manifeste, violazione artt. 3 e 97 Cost, difetto di motivazione e di istruttoria (art.3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere) illogicità e irrazionalità manifesta;
III – violazione di legge (art. 21 – septies l. n. 241/1990) lesione del principio di conservazione, di proporzionalità, violazione del principio di tipicità e tassatività;
b) errores in iudicando e in procedendo , motivazione omessa o insufficiente.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 4 febbraio 2025 e repliche dell’8 febbraio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza in camera di consiglio del 20 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Per una migliore comprensione della controversia in esame, è utile sintetizzare le circostanze che ne sono all’origine, richiamando, tra l’altro, la ricostruzione già effettuata da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 7607/2022.
8.1. Con delibera del Consiglio comunale n. 45 dell’11 aprile 2002, il Comune di Matera approvava, ai sensi della legge regionale n. 37 del 1996, la variante al PEEP di Via Martella, articolata in 5 comparti, ciascuno con una funzione specifica, in cui, in particolare, il comparto 2 veniva destinato a Centro di quartiere, cioè ad attività commerciali e terziarie, mentre il comparto 3 veniva destinato a Centro sportivo.
8.2. I fratelli RI, proprietari dell’intero comparto 2 e di 3.096 mq. del comparto 3 trasmettevano al Comune di Matera una proposta di atto convenzionale, nella quale era prevista la cessione gratuita al Comune dei 3.096 mq. del comparto 3, da remunerare con la compensazione sull’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione nel comparto 2, ma in ordine alla suddetta richiesta l’Amministrazione non adottava alcun provvedimento, mentre i signori RI chiedevano comunque il rilascio del relativo permesso di costruire, finalizzato alla realizzazione del solo comparto 2.
8.3. Con nota prot. n. 5828 del 4 giugno 2004 il dirigente del Settore Urbanistica comunicava ai richiedenti che la conferenza di valutazione tecnica nella seduta del 13 maggio 2004 aveva deciso di non esaminare l’istanza di permesso di costruire, in quanto lo schema della convenzione, prevista dalla variante al PEEP, non era ancora stato approvato e tale diniego del premesso di costruire veniva impugnato al Tar per la Basilicata che, con sentenza n. 130 del 2004 respingeva il ricorso (ritenendo che non potesse operarsi l’immediata edificazione prima della stipula delle convenzioni urbanistiche del comparto 2 ed anche del confinante comparto 3).
8.4. Nel frattempo, con diffida del 20 dicembre 2004, i fratelli RI intimavano il Comune di approvare e sottoscrivere il suddetto schema di convenzione, inviato il 30 ottobre 2002, ed anche di accettare e perfezionare la cessione dei 3.096 mq. del comparto 3, da remunerare con la compensazione sull’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione del comparto 2 e impugnavano il silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sulla loro diffida. Tale ricorso veniva accolto dal Tar con la sentenza n. 143 del 2005 seguita anche dalla nomina, con la pronuncia n. 786 del 2005, di un Commissario ad acta. Quando quest’ultimo, evidenziava di non poter eseguire la sentenza, in quanto doveva essere ancora approvata dal Consiglio comunale “la modifica della norma della variante alle aree per servizi nel PEEP di Via La Martella”, adottata, poi, soltanto in data 28 marzo 2007, il Tar, con ordinanza n. 575 del 2011 gli ingiungeva comunque “ di pronunciarsi sulle richieste, finalizzate ad ottenere sia l’approvazione e la sottoscrizione della proposta di convenzione” , precisando che doveva tenersi conto “ soltanto della disciplina urbanistica, risultante dalla precedente variante, adottata con Del. G.M. n. 63 del 18.2.2002 ed approvata con Del. C.C. n. 45 dell’11.4.2002”, poiché “dopo la notifica di una sentenza di accoglimento del silenzio rifiuto all’Amministrazione, non possono essere applicate le modificazioni dei piani urbanistici successive a tale notifica”.
8.5 In sede di progettazione esecutiva emergeva effettivamente che, applicando la distanza minima dalle strade di 10 m. alla viabilità del PEEP, si determinavano sagome di ingombro dei fabbricati non funzionali e insufficienti a contenere le attrezzature e le volumetrie previste dal PEEP, che non definiva le sagome planivolumetriche dei fabbricati consentiti, per cui si rendeva necessaria l’adozione della suddetta modifica dello strumento urbanistico del 28 marzo 2007, che riduceva la misura della distanza dalle strade da 10 m. a 3 m.
8.6. In seguito al superamento di tale problematica, i fratelli RI diffidavano nuovamente il Comune il 9 maggio 2012 ed impugnavano il silenzio serbato sula loro richiesta di ottenere l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale della variante, adottata il 28.3.2007 e il Tar per la Basilicata, con sentenza n. 142 del 2013 accoglieva il ricorso e con successiva ordinanza n. 89 del 2014 nominava un Commissario ad acta che con provvedimento n. 295 del 9 settembre 2014, in esecuzione della sentenza, approvava la suddetta variante di riduzione della distanza dalle strade da 10 m. a 3 m.
8.7. Successivamente il Tar, con sentenza n. 767 del 2017, resa in sede di ottemperanza della sentenza n. 143 del 2005, statuiva che “dopo l’approvazione della variante, consistente nella riduzione da 10 m. a 3 m. della distanza dalle strade, i fabbricati, contemplati dal PEEP possono contenere le attrezzature e le volumetrie previste da tale strumento urbanistico e perciò non sussiste alcun ostacolo per la sottoscrizione della convenzione urbanistica e per l’accettazione ed il perfezionamento della cessione al Comune dei 3.096 mq. del Comparto 3, destinati ad impianti sportivi, da remunerare con la compensazione sull’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione del Comparto 2”. Di conseguenza, il Tar disponeva che il Comune di Matera, entro 120 giorni, dovesse redigere il progetto esecutivo, stabilito dal Commissario ad acta, nominato con l’ordinanza n. 89 del 2014 e dovesse assumere una decisione sullo schema di convenzione proposto dai ricorrenti il 30 ottobre 2022, eventualmente anche redigendone uno d’ufficio.
8.8. Con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 13 aprile 2018, il Comune di Matera approvava lo schema di convenzione che, oltre a prevedere la cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione viabilità e parcheggi pubblici del comparto 2, che dovevano essere ultimate entro 5 anni dalla stipula della convenzione, e la cessione dei fratelli RI al Comune dei 3.096 mq. del comparto 3, da remunerare con la compensazione sull’importo dovuto a titolo di oneri per l’edificazione del Comparto 2, all’art. 1, comma 2, stabiliva che “la capacità edificatoria massima del Comparto 2 risulta pari a 150 mq. di SUL”.
8.9. Dinanzi a tale limitazione i signori RI hanno, però, chiesto l’esecuzione della sentenza n. 767 del 2017 e la declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 2, dello schema di convenzione, approvato dal Comune di Matera con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 2018, in ragione della circostanza che il progetto, presentato il 20 gennaio 2004 ed allora giudicato favorevolmente in sede di istruttoria tecnica con riferimento alle grandezze ed agli indici numerici dal Settore Urbanistica e che prevedeva la costruzione di un edificio di circa 6.000 mc., non era stato autorizzato soltanto perché non era stato approvato in via definitiva lo schema di convenzione. Inoltre, la variante al PEEP di Via Martella, approvata con la delibera n. 45 del 2002, per il comparto 2, avente la superficie complessiva edificabile di 1.800 mq., prevedeva un indice di copertura di 2/5, il numero di massimo 4 piani fuori terra e l’altezza massima di 10,00 m., e da tali parametri urbanistici risultava che poteva essere costruito un edificio, avente la superficie di 720 mq., che moltiplicata per il numero di 4 piani fuori terra determinava una SUL di 2.880 mq. (720 x 4 = 2.880), mentre la SUL di 150 mq., stabilita con l’art. 1, comma 2, della convenzione, corrispondeva alla superficie di un solo appartamento di un edificio condominiale.
8.10 Il ricorso è stato accolto dal Tar di Potenza con sentenza n. 168 del 2019 che ha ritenuto come la Superficie Utile Lorda (SUL) dovesse essere intesa per la somma di tutte le superfici dei piani fuori terra, cioè con metodo alternativo alla volumetria massima, determinata con l’indice di fabbricabilità, quindi con quanti mq. di terreno poteva essere realizzato 1 mc. di costruzione, in quanto lo strumento urbanistico stabiliva il rapporto di copertura, il rapporto tra la superficie coperta dagli edifici e la restante superficie territoriale, il numero massimo di piani, l’altezza massima dei fabbricati e le superfici di tutti i piani fuori terra, ma con la definizione di tali parametri determinava conseguentemente anche la volumetria massima assentibile. Per il Tar, inoltre, l’istanza dei ricorrenti del 20 gennaio 2004, finalizzata alla realizzazione del comparto 2, era stata riscontrata favorevolmente in sede di istruttoria tecnica con riferimento alle grandezze ed agli indici numerici, ma con la nota prot. n. 5828 del 4 giugno 2004 il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera aveva sospeso il suo esame soltanto perché la conferenza di valutazione tecnica aveva rilevato che lo schema della convenzione, prevista dalla variante al PEEP non era ancora stato approvato.
8.11. Poiché, poi, la sentenza n. 767 del 2017 aveva statuito che, dopo l’approvazione della variante, consistente nella riduzione da 10 m. a 3 m. della distanza dalle strade, i fabbricati contemplati dal PEEP potevano contenere le attrezzature e le volumetrie previste da tale strumento urbanistico, risultava evidente che il contestato art. 1, comma 2, dello schema di convenzione, approvato dal Comune di Matera con la delibera n. 22 del 2018, secondo cui “la capacità edificatoria massima del Comparto 2 risulta pari a 150 mq. di SUL”, era violativo e/o elusivo di tutte le precedenti decisioni del Tar le quali avevano esaminano soltanto la vicenda relativa all’inerzia del Comune di Matera ad approvare la convenzione urbanistica, perché tale approvazione costituiva l’unico ostacolo al rilascio del permesso di costruire. Con la sentenza n. 168 del 2019 il Tar ha, quindi, dichiarato la nullità del predetto art. 1, comma 2, dello schema di convenzione, ferme restando le altre clausole della stessa convenzione, non contestate dai ricorrenti, specificando che doveva essere attuata l’alternativa, già stabilita dalla medesima decisione statuendo l’obbligo dei ricorrenti di presentare un progetto complessivo dell’intero comparto 2, che recepisse il provvedimento n. 295 del 9 settembre 2014 del Commissario ad acta.
8.12. Quest’ultimo, con provvedimento del 28 giugno 2019 ha attestato la conformità urbanistica del progetto, presentato il 27 giugno 2019, relativo alla costruzione nell’intero comparto 2, coincidente con il terreno di proprietà degli interessati (foglio n. 69, particella n. 1549), avente la superficie di 2.087 mq., di un fabbricato, destinato a Centro di quartiere, di 4 piani fuori terra, con sagoma di 697,60 (inferiore all’indice di copertura di 2/5 della superficie edificabile di 1.800 mq. pari a 720 mq.), Superficie Utile Lorda complessiva di 2.404,06 mq. (inferiore alla SUL massima consentita di 2.880 mq.) e volumetria complessiva di 6.969,60 mc. (inferiore alla volumetria massima ammissibile di 7.200 mc), ed ha redatto di convenzione urbanistica, secondo lo schema, approvato dal Comune di Matera con la delibera n. 22 del 2018, limitandosi ad espungere l’art. 1, comma 2, dichiarato nullo.
8.13. Con istanza ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 6, c.p.a. i fratelli RI hanno chiesto al Tar la modifica dello schema di convenzione urbanistica, redatta dal Commissario ad acta, nella parte in cui: 1) identificava i terreni di loro proprietà, facenti parte del Comparto 3, destinato a Centro Sportivo, da cedere al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione per l’edificazione del comparto n. 2, nelle particelle nn. 63, 64, 65 e 86 del foglio n. 69, anziché nelle particelle nn. 1550 (di 1.710 mq.) e 1552 (di 1.386 mq.) del foglio n. 69, aventi la superficie complessiva di 3.096 mq.; 2) prevedeva e disciplinava la realizzazione nel comparto n. 2 di opere di urbanizzazione primaria, da cedere al Comune. Con ordinanza n. 852 del 2019 il Tar ha accolto l’istanza che è stata tuttavia parzialmente riformata in appello da questa Sezione con ordinanza n. 1764 del 2021 nella parte relativa alla rimozione dal testo della convenzione dell’obbligo dei ricorrenti “di realizzare le porzioni di urbanizzazione previste dal Comparto 2, che sostanzialmente riguardano la realizzazione del tratto di strada, con le annesse reti di distribuzione, e dei relativi parcheggi”, che dovevano “poi essere trasferite al Comune previo rilascio di polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni”. Il Commissario ad acta ha poi proceduto il 7 dicembre 2020 al rilascio del conseguente permesso di costruire.
8.14. Infine, con delibera del Consiglio comunale n. 19 dell’11 marzo 2021, il Comune di Matera ha approvato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 della legge regionale n. 23 del 1999 che ha disciplinato i terreni oggetto di giudizio in modo meno vantaggioso per i signori RI (prevedendo una diminuzione della volumetria e una diversa concentrazione dei diritti edificatori riconosciuti in compensazione, con permuta su area comunale, da sottoporre ad ulteriore convenzione). Con istanza ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 6, gli interessati hanno perciò chiesto al Tar la conferma della legittimità della convenzione urbanistica, stipulata con il Commissario ad acta il 23 dicembre 2019 e del permesso di costruire, rilasciato dallo stesso Commissario il 7 dicembre 2020 e con successivo ricorso l’esecuzione della sentenza n. 767 del 2017 e il risarcimento dei danni.
8.15. Il Tar per la Basilicata, con la sentenza n. 687 del 2021, ha ritenuto fondati nel merito sia l’istanza ex art. 112 c.p.a., sia il ricorso per l’ottemperanza. In particolare, nella sentenza ha affermato che non poteva essere contestata la capacità edificatoria del comparto 2 secondo le grandezze massime di 720 mq di superficie coperta di massimo ingombro, di 2880 mq di SUL e di 7.200 mc di volumetria, in quanto indici accertati dal Commissario ad acta nominato, per l’esecuzione della sentenza n. 142 del 2013, con ordinanza n. 89 del 2014, e dalle sentenze n. 767 del 2017 e n. 168 del 2019. In sostanza, vi sarebbe stata la piena efficacia del permesso di costruire rilasciato dal Commissario ad acta il 7 dicembre 2020, mentre lo stesso Commissario avrebbe dovuto comunque modificare la convenzione urbanistica alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1764 del 2021 nella parte in cui era stato rimosso l’obbligo dei ricorrenti di realizzare le porzioni di urbanizzazione del comparto 2. Il Tar ha infine respinto la domanda risarcitoria e condannato il Comune alle spese di giudizio. Con la sentenza n. 7607 del 31 agosto 2022 questa Sezione ha confermato la pronuncia del T.a.r.
8.16. Con contratto del 29 dicembre 2022 la Mape s.r.l. acquistava dai fratelli RI la res litigiosa e il successivo 10 febbraio 2023 subentrava nel permesso di costruire rilasciato a favore dei suoi danti causa dal Commissario ad acta il 7.12.2020. Con provvedimento del 4.8.2023 veniva, però, in seguito, dichiarata la decadenza del suddetto permesso di costruire per il decorso del termine ex art. 15, comma 2, DPR n. 380/2001 di inizio dei lavori di un anno e, con atto del 26 settembre 2023 veniva respinta anche l’istanza di autotutela presentata dalla Mape s.r.l. il 10 agosto 2023, volta ad ottenere l’annullamento della declaratoria di decadenza. Tali atti non venivano tempestivamente impugnati dalla società che preferiva presentare una nuova istanza di rilascio di permesso di costruire, che veniva anch’essa respinta, in data 19 aprile 2024.
9. Contro la delibera del Consiglio comunale di Matera n. 19 dell’11 marzo 2021, avente ad oggetto il regolamento urbanistico della Città di Matera (che, come anticipato, aveva fortemente ridotto i diritti edificatori ad essa spettanti rispetto alla disciplina precedente) e il diniego definitivo di permesso di costruire del 19 aprile 2024 la Mape ha, come detto, proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per la Basilicata facendo valere, in primo luogo, in via principale la violazione/elusione del giudicato delle precedenti pronunce favorevoli ottenute.
10. Il T.a.r. nella sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto la domanda principale di nullità infondata “in quanto la decadenza del suddetto permesso di costruire rilasciato dal Commissario ad acta il 7 dicembre 2020 per il decorso del termine ex art. 15 comma e d.P.R. n. 380/2001 di inizio lavori di un anno è una fattispecie e/o vicenda successiva ai giudicati, formatisi sulle citate sentenze, finalizzati al rilascio del permesso di costruire ed al permanere della sua legittimità anche dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 con Del. C.C. n. 19 dell’11.3.2021”.
11. Con il primo motivo la MAPE ha dedotto l’ingiustizia di tale pronuncia, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che “i giudicati richiamati nella sentenza 687/2021 ed essa stessa cristallizza(va)no non già l’esistenza ed efficacia di un titolo edilizio, ma l’obbligo del Comune di Matera di seguire nel rilascio del titolo edilizio la capacità edificatoria del Comparto 2 per come (era) stato statuito nelle sentenze del T.a.r. Basilicata n. 143 del 15/03/2005, 786 del 14/09/2005, 142 del 21/03/2013, 767 del 7/12/2017 e 168 dell’8/02/2019”. “ Dette statuizioni” secondo la società appellante avrebbero impegnato “il Comune di Matera a mantenere ferma la disciplina urbanistica contenuta nella variante alle aree per servizi nel PEEP di via La Martella (adottata e approvata nel 2002), nella variante normativa adottata con provvedimento del Commissario ad acta n. 295 del 9/09/2014 (di riduzione della distanza minima dalla strada da 10 m. a 3 m), nella Convenzione sottoscritta in data 23/12/2019 e nell’addendum del 24/11/2021, tutte regolanti i rapporti tra il Comune e i proprietari (e i loro aventi causa)” e non semplicemente il rilascio di un particolare permesso di costruire.
12. Con il secondo motivo la società appellante ha, inoltre, ribadito l’erroneità, secondo la sua ricostruzione, della tesi accolta dal T.a.r. per la quale “la disciplina urbanistica applicabile all’intervento (avrebbe dovuto essere) non quella riferita alla variante PEEP La Martella approvata nel 2002, bensì la successiva disciplina contenuta nel Regolamento urbanistico approvato con delibera CC n. 19/2021”, poiché “il merito della vicenda che attiene alla capacità edificatoria del comparto non (avrebbe potuto più) essere messo in discussione in quanto accertato dal Commissario” una volta per tutte e definitivamente confermato nelle decisioni predette. Sempre all’interno del medesimo motivo, la Mape ha contestato la principale argomentazione posta dal T.a.r. a fondamento del mancato accoglimento del ricorso per ottemperanza, costituita dal fatto che nella sua richiesta di titolo edilizio, avanzata a seguito della decadenza del precedente permesso, sarebbero state previste “situazioni nuove e non contemplate in precedenza”, sostenendo di essersi limitata a chiedere “che venisse riconosciuta la capacità edificatoria del comparto 2” già accertata con forza di giudicato nelle numerose sentenze favorevoli ottenute dai suoi danti causa, nelle quali venivano fissate in via definitiva le caratteristiche dell’intervento edilizio consentito, che non avrebbe più potuto essere in alcun modo ostacolato o ridotto nella sua consistenza.
13. Con le ultime doglianze l’appellante ha, infine, denunciato gli effetti di vero e proprio stravolgimento di quanto prescritto nelle sentenze azionate che sarebbero derivati dall’applicazione alla sua domanda di titolo edilizio del nuovo regolamento urbanistico, che avrebbe in ogni caso dovuto tener conto delle situazioni ormai consolidate e sarebbe risultato nullo nella parte contrastante con quanto statuito a vantaggio dei signori RI suoi danti causa nelle sentenze citate, viziando di invalidità derivata anche tutti gli atti adottati successivamente dal medesimo Comune al riguardo.
14. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.
15. Il regolamento urbanistico ed il provvedimento di diniego di permesso di costruire dei quali l’appellante ha dedotto la nullità non risultano, infatti, alla luce di tutti gli elementi emergenti dagli atti, essere stati adottati per violare o eludere le statuizioni contenute nelle sentenze n. 767/2017, n. 168/2019 e n. 687/2021, così come sinteticamente esposte nella ricostruzione della complessa vicenda in contestazione, né in verità contenere determinazioni palesemente in contrasto con quanto affermato nelle suddette pronunce.
16. Il regolamento urbanistico, in primo luogo, appare e essere stato utilizzato dal Comune di Matera, nell’esercizio del suo potere di pianificazione, per disciplinare in modo differente rispetto al passato l’uso del territorio comunale e gli interventi costruttivi, in funzione di razionalizzazione, riorganizzazione e diminuzione dei volumi edificabili e se nelle sentenze azionate in sede di ottemperanza è stato dichiarato “nullo” dal T.a.r., tale statuizione ha riguardato esclusivamente la parte della disciplina da esso dettata che avrebbe dovuto essere applicata tout court alla domanda originariamente avanzata dai signori RI all’inizio del procedimento e al permesso di costruire rilasciato dal Commissario ad acta il 7 dicembre 2020.
17. Una volta decaduto tale titolo edilizio per mancato tempestivo inizio dei lavori da parte della società subentrata nella titolarità del permesso, occorre, dunque, riconoscere che la normativa in esso contenuta non trova più alcun ostacolo giuridico né fattuale nel riespandere la propria efficacia nei confronti di una nuova istanza di permesso di costruire, presentata da soggetto diverso dagli originari firmatari della convenzione (seppure avente causa da essi), non essendo configurabile, allo stato, alcun effetto “prenotativo” della precedente disciplina più favorevole di cui la Mape avrebbe potuto legittimamente avvalersi sine die.
18. Lo stesso accade, come correttamente osservato dal T.a.r. nella sentenza impugnata, anche per il diniego di permesso di costruire che non può dirsi in alcun modo ricompreso nel giudicato recato dalle pronunce ad esso precedenti, rappresentando la decadenza dell’originario titolo edilizio e l’inoltro di una nuova domanda da parte della Mape circostanze del tutto nuove, tali da interrompere la serie procedimentale che aveva caratterizzato le pregresse vicende giudiziali e da esulare dal giudicato, anche ove questo venga interpretato nella sua nozione più estesa, come richiesto dall’appellante.
19. Da qui l’infondatezza di tutte le doglianze di nullità per violazione o elusione del giudicato formulate dalla società avverso il regolamento e il diniego di permesso di costruire, così come di entrambi i motivi di censura svolti avverso la sentenza parziale emessa dal T.a.r. che, sotto tale profilo, non può che essere confermata, dovendo gli atti predetti essere sottoposti al vaglio di annullabilità come richiesto in via subordinata dalla Mape stessa, nell’esercizio congiuntamente all’ottemperanza, dell’azione impugnatoria.
20. In conclusione, l’appello avverso la sentenza parziale del T.a.r deve essere respinto.
21. Per la complessità della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO