Articolo 1 della Legge 2 luglio 1975, n. 303
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6 agosto 1975
Art. 1. Articolo unico

In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunita' economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.
Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si e' verificata la deroga.
E' consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.

Entrata in vigore il 6 agosto 1975