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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 935/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 935/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Enzo Mattia ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Caltagirone al Viale Mario Milazzo n. 148
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ), (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._5 Parte_5
, (c.f.: , C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f.: ) e (c.f.: ), questi ultimi C.F._8 Parte_1 C.F._9 quali eredi di deceduto il 01.01.2017 (c.f.: ), Persona_1 C.F._10 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Francesco Franchina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acireale alla Via Veneto n. 68
APPELLATI
E CONTRO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 347 del 2023, pubblicata in data 7 giugno 2023, il Tribunale di
Caltagirone, dopo avere accertato la nullità dell'atto di modifica dei beneficiari della polizza d'assicurazione sulla vita n. 40071104810 stipulata in data 09.11.2006 da con la Banca Intesa San Paolo ed dopo avere dichiarato che il premio Parte_8
assicurato, pari ad Euro 137.000,00, dovesse essere ripartito pro capite tra gli eredi legittimi di , nelle persone di , , Parte_8 Controparte_1 Persona_1
, , , e , Parte_9 Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_1
ha condannato e a restituire agli aventi diritto per Parte_1 Parte_2
l'eccedenza le somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
e hanno impugnato la sentenza n. 347 del 2023 Parte_1 Parte_2
censurandone il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la nullità dell'atto di modifica dei beneficiari della polizza d'assicurazione sulla vita n.
40071104810 stipulata da con la Banca Intesa San Paolo ed aveva Parte_8
conseguentemente disposto la ripartizione della somma secondo le regole della successione legittima;
costituitisi nel giudizio di appello , , Controparte_1 Parte_3
, , , e i Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1
quali hanno contestato le difese azionate dalla parte appellante, nelle more del giudizio è intervenuta richiesta di rinvio della lite ai fini della conciliazione tra le parti palesata dal difensore di parte appellante con istanza del 3 febbraio 2025.
Alle due successive udienze del 19 maggio 2025 e del 26 maggio 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata pagina 2 di 3 l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 935/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 26 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 935/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Enzo Mattia ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Caltagirone al Viale Mario Milazzo n. 148
APPELLANTI
CONTRO
(c.f.: ), (c.f.: , Controparte_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._5 Parte_5
, (c.f.: , C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(c.f.: ) e (c.f.: ), questi ultimi C.F._8 Parte_1 C.F._9 quali eredi di deceduto il 01.01.2017 (c.f.: ), Persona_1 C.F._10 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Francesco Franchina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acireale alla Via Veneto n. 68
APPELLATI
E CONTRO
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._11
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 347 del 2023, pubblicata in data 7 giugno 2023, il Tribunale di
Caltagirone, dopo avere accertato la nullità dell'atto di modifica dei beneficiari della polizza d'assicurazione sulla vita n. 40071104810 stipulata in data 09.11.2006 da con la Banca Intesa San Paolo ed dopo avere dichiarato che il premio Parte_8
assicurato, pari ad Euro 137.000,00, dovesse essere ripartito pro capite tra gli eredi legittimi di , nelle persone di , , Parte_8 Controparte_1 Persona_1
, , , e , Parte_9 Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_1
ha condannato e a restituire agli aventi diritto per Parte_1 Parte_2
l'eccedenza le somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
e hanno impugnato la sentenza n. 347 del 2023 Parte_1 Parte_2
censurandone il contenuto nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accertato la nullità dell'atto di modifica dei beneficiari della polizza d'assicurazione sulla vita n.
40071104810 stipulata da con la Banca Intesa San Paolo ed aveva Parte_8
conseguentemente disposto la ripartizione della somma secondo le regole della successione legittima;
costituitisi nel giudizio di appello , , Controparte_1 Parte_3
, , , e i Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1
quali hanno contestato le difese azionate dalla parte appellante, nelle more del giudizio è intervenuta richiesta di rinvio della lite ai fini della conciliazione tra le parti palesata dal difensore di parte appellante con istanza del 3 febbraio 2025.
Alle due successive udienze del 19 maggio 2025 e del 26 maggio 2025 nessuno è comparso: in tale ultima udienza pertanto la causa è stata posta in decisione.
Questi i fatti di causa, la Corte, in ottemperanza al disposto degli artt. 309, 359 e 181
c.p.c., dispone che sia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e che sia dichiarata pagina 2 di 3 l'estinzione del giudizio: nulla deve statuirsi sulle spese di lite atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 935/2023 R.G., visti gli artt. 309, 359 e 181 c.p.c. così provvede;
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 26 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3