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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Parte_1 C.F._1
NI e PP LI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Via San Nicandro
n. 104, giusta delega in atti
- attore
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati Fiammetta CP_1 C.F._2
RI e NA EL ed elettivamente domiciliata in Terni, Via San Nicandro n. 39 presso lo studio dell'avv. EL, giusta procura in atti
- convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
18.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione ex artt. Parte_1
615 co. 1 cpc e 617 co. 1 con relativa istanza di sospensione, al precetto per l'importo complessivo di euro 8.972,97 che gli era stato notificato dalla sig.ra sulla base dei titoli esecutivi CP_1 costituiti dal Decreto del Tribunale di Terni n. 1229/2020 del 09/03/2020 (come corretto con provvedimento n. 4215/2024 del 25/09/2.10/2024) e dal Decreto del Tribunale di 2994/2023 del
12.07/25.07.2023.
A sostegno della propria domanda, quindi, ha dedotto che per le spese straordinarie il credito non risultava certo, liquido ed esigibile poiché l'atto di precetto non indicava specificamente quali somme fossero oggetto di intimazione, ma solo l'importo complessivo di euro 4.184,47 senza allegare, documentare né quantomeno menzionare gli esborsi affrontati anche in considerazione del fatto che si trattava di spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (che richiedono il previo accordo tra i genitori), altresì, evidenziando, quanto all'adeguamento Istat, che non era stato fornito il conteggio in base al quale l'importo di euro 1.620,24 fosse dovuto e che la messa in mora ricevuta dal a tal fine era già stata contestata in quanto la parte intimante aveva cominciato a Pt_1 chiedere l'adeguamento dall'anno del provvedimento (il 2020) e non dall'anno successivo come per legge.
Nel merito, inoltre, ha dedotto l'erroneità della somma richiesta in quanto dal giugno 2024 stava già pagando l'importo rivalutato pari ad euro 346,20 e non pari ad euro 349,00 come erroneamente richiesto dalla sig.ra Infine, quanto al credito per le spese legali, ha eccepito la CP_1 compensazione con il controcredito vantato in forza dell'esecuzione immobiliare n. 51/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Terni, in ragione del contratto di mutuo fondiario cointestato con la per cui l'attore ha subito un pignoramento immobiliare a seguito del quale CP_1
l'immobile di sua proprietà è stato aggiudicato alla somma di euro 22,000,00 con conseguente diritto di regresso per euro 11.000,00.
La convenuta si è costituita con comparsa del 21.05.2025 contestando quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, in subordine, chiedendo in via riconvenzionale di accertare le sole spese straordinarie pari ad € 4.184,47.
Nel dettaglio la convenuta ha dedotto che, in ordine alla rivalutazione ISTAT, il conteggio risulta corretto poiché effettuato sulla base delle tabelle ufficiali.
Quanto alle spese straordinarie, inoltre, viene allegato un prospetto riepilogativo delle stesse e prodotte le mail inviate nel corso del tempo al . Infine, in merito alla compensazione delle Pt_1 spese legali dovute in forza del decreto n. 2994/2023 con gli importi versati in ordine ad un contratto di mutuo cointestato con la ha rilevato che il ha pagato solo una parte CP_1 Pt_1
(22.000 su 105.000) del dovuto, solo qualora avesse pagato oltre il 50% avrebbe diritto di regresso nei confronti della circostanza non verificatasi. CP_1 Con decreto dell'8/6/25 è stata rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza del 3/7/25 per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza ex art. 615 co. 1 cpc confermando la data della prima udienza del 9/9/25.
Con ordinanza del 23.07.2025, in parziale accoglimento della domanda dell'attore, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto limitatamente alla somma di euro 4.184,47 corrispondente all'intero importo richiesto per le spese straordinarie.
La causa è stata istruita in via documentale in quanto, con l'ordinanza del 23.9.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 18.11.2025, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, lette le note delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda dell'attore è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, occorre distinguere la diversa natura delle somme richieste con l'atto di precetto.
Infatti, da un lato, vi sono delle somme relative al contributo al mantenimento del figlio minore, alla rivalutazione Istat dello stesso e al rimborso di spese legali, per le quali può dirsi assolutamente determinato il credito nel suo ammontare (trovando fonte direttamente nel provvedimento del giudice), oltre che dotato dei requisiti di liquidità ed esigibilità, dall'altro, invece, vi sono delle somme richieste per le spese straordinarie.
Proprio in relazione a questo ultimo aspetto è necessario interpretare chiaramente e rigorosamente le condizioni necessarie per procedere all'esecuzione forzata, bilanciando l'esigenza di tutela del creditore con il diritto del debitore di verificare la correttezza delle somme richieste e di partecipare alle decisioni che comportano esborsi straordinari per il figlio.
Deve essere chiarito che, in materia di esecuzione delle spese straordinarie per i figli, il precetto deve necessariamente contenere la documentazione e specificazione dettagliata degli importi richiesti ed è indispensabile che le spese straordinarie siano state preventivamente concordate tra i genitori.
In particolare, l'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione alle spese di mantenimento dei figli, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione ordinanza n. 15697 del 5.6.2023) deve essere interpretato nel senso che l'accordo di separazione omologato costituisce titolo esecutivo idoneo solo quando consente la determinazione precisa della somma dovuta.
Questo principio è stato ulteriormente specificato dalla pronuncia n. 21241/2016 della Suprema
Corte, secondo cui il provvedimento che stabilisce il pagamento pro quota delle spese ordinarie per il mantenimento dei figli è sì titolo esecutivo valido, ma la sua efficacia è subordinata alla condizione che il genitore creditore possa documentare, già nell'atto di precetto, l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la loro precisa entità. Un altro precedente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 11316 del 23/05/2011, che ha stabilito la necessità di allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità rispetto all'atto di precetto, e non nel successivo giudizio di opposizione.
Applicando questi principi al caso di specie, quindi, è necessario effettuare una fondamentale distinzione tra due categorie di spese.
Da un lato, le spese di mantenimento ordinario, caratterizzate da una quantificazione mensile prestabilita e non contestate nel loro mancato pagamento. Dall'altro lato, le spese straordinarie, per le quali si rilevano delle criticità sostanziali nell'atto di precetto: la mancanza di documentazione giustificativa, l'assenza di un'elencazione esemplificativa delle spese, e il difetto di preventivo consenso del genitore non collocatario. Inoltre, la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Quanto appena detto, quindi, consente di accogliere parzialmente l'opposizione e, quindi, di affermare che il diritto della sig.ra di procedere all'esecuzione viene accertato solo CP_1 limitatamente alla minor somma di euro 4.788,50 stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice in merito all'adeguamento Istat, che risulta correttamente calcolato sulla base delle tabelle ufficiali, e in relazione alla compensazione per il controcredito vantato nei confronti della sig.ra che, invero, non risulta esistente in quanto il sig. ha pagato solo parte della CP_1 Pt_1 quota di sua spettanza in relazione al mutuo stesso (una somma inferiore al 50%) per cui non ha alcun diritto di regresso nei confronti dell'odierna convenuta.
Tuttavia, sebbene il precetto sia stato ridotto in relazione all'importo concernente le spese straordinarie, parte convenuta ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda per l'accertamento delle medesime spese straordinarie sostenute dalla in relazione al figlio. CP_1
La domanda riconvenzionale è ammissibile e fondata.
Come è noto, la legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie, ragione per cui la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcune importanti linee guida (cfr Cass.
379/2021; Cass. 34100/2021).
In particolare, la dizione di “spese straordinarie” ha carattere composito e occorre distinguere tra le spese routinarie, per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore e le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo. Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso.
Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'esborso per un intervento chirurgico.
Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell'altra parte - salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso – e, per la loro azionabilità, occorre esperire un'autonoma azione di accertamento, infatti, solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.
Venendo, quindi, al caso di specie, se è vero che nel precetto non era stata data indicazione specifica delle spese sostenute (come necessario per la validità dello stesso) ma la semplice indicazione di un importo totale, è altrettanto vero che, dall'esame della documentazione versata in atti da parte convenute, è possibile ritenere che la sig.ra abbia diritto al rimborso di tutte le CP_1 spese straordinarie anticipate per l'importo di euro 4.184,47.
Infatti, sia il prospetto riepilogativo che dalla corrispondenza allegata, si evince che il sig. è Pt_1 sempre stato preventivamente e tempestivamente informato in relazione alle spese sostenute per il figlio in relazione alle quali, trattandosi di spese routinarie, non era neppure necessario un previo accordo.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono integralmente compensate anche in relazione alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che il diritto della sig.ra di CP_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti del sig. viene accertato solo Parte_1 limitatamente alla minor somma di euro 4.788,50; - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in Parte_1 favore della sig.ra della somma di euro 4.184,47 a titolo di spese straordinarie CP_1 per la quota dovuta;
- spese compensate.
Terni, 18.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Parte_1 C.F._1
NI e PP LI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Via San Nicandro
n. 104, giusta delega in atti
- attore
E
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati Fiammetta CP_1 C.F._2
RI e NA EL ed elettivamente domiciliata in Terni, Via San Nicandro n. 39 presso lo studio dell'avv. EL, giusta procura in atti
- convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
18.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione ex artt. Parte_1
615 co. 1 cpc e 617 co. 1 con relativa istanza di sospensione, al precetto per l'importo complessivo di euro 8.972,97 che gli era stato notificato dalla sig.ra sulla base dei titoli esecutivi CP_1 costituiti dal Decreto del Tribunale di Terni n. 1229/2020 del 09/03/2020 (come corretto con provvedimento n. 4215/2024 del 25/09/2.10/2024) e dal Decreto del Tribunale di 2994/2023 del
12.07/25.07.2023.
A sostegno della propria domanda, quindi, ha dedotto che per le spese straordinarie il credito non risultava certo, liquido ed esigibile poiché l'atto di precetto non indicava specificamente quali somme fossero oggetto di intimazione, ma solo l'importo complessivo di euro 4.184,47 senza allegare, documentare né quantomeno menzionare gli esborsi affrontati anche in considerazione del fatto che si trattava di spese straordinarie superiori ad euro 100,00 (che richiedono il previo accordo tra i genitori), altresì, evidenziando, quanto all'adeguamento Istat, che non era stato fornito il conteggio in base al quale l'importo di euro 1.620,24 fosse dovuto e che la messa in mora ricevuta dal a tal fine era già stata contestata in quanto la parte intimante aveva cominciato a Pt_1 chiedere l'adeguamento dall'anno del provvedimento (il 2020) e non dall'anno successivo come per legge.
Nel merito, inoltre, ha dedotto l'erroneità della somma richiesta in quanto dal giugno 2024 stava già pagando l'importo rivalutato pari ad euro 346,20 e non pari ad euro 349,00 come erroneamente richiesto dalla sig.ra Infine, quanto al credito per le spese legali, ha eccepito la CP_1 compensazione con il controcredito vantato in forza dell'esecuzione immobiliare n. 51/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Terni, in ragione del contratto di mutuo fondiario cointestato con la per cui l'attore ha subito un pignoramento immobiliare a seguito del quale CP_1
l'immobile di sua proprietà è stato aggiudicato alla somma di euro 22,000,00 con conseguente diritto di regresso per euro 11.000,00.
La convenuta si è costituita con comparsa del 21.05.2025 contestando quanto dedotto dall'attore, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, in subordine, chiedendo in via riconvenzionale di accertare le sole spese straordinarie pari ad € 4.184,47.
Nel dettaglio la convenuta ha dedotto che, in ordine alla rivalutazione ISTAT, il conteggio risulta corretto poiché effettuato sulla base delle tabelle ufficiali.
Quanto alle spese straordinarie, inoltre, viene allegato un prospetto riepilogativo delle stesse e prodotte le mail inviate nel corso del tempo al . Infine, in merito alla compensazione delle Pt_1 spese legali dovute in forza del decreto n. 2994/2023 con gli importi versati in ordine ad un contratto di mutuo cointestato con la ha rilevato che il ha pagato solo una parte CP_1 Pt_1
(22.000 su 105.000) del dovuto, solo qualora avesse pagato oltre il 50% avrebbe diritto di regresso nei confronti della circostanza non verificatasi. CP_1 Con decreto dell'8/6/25 è stata rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte e fissata l'udienza del 3/7/25 per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza ex art. 615 co. 1 cpc confermando la data della prima udienza del 9/9/25.
Con ordinanza del 23.07.2025, in parziale accoglimento della domanda dell'attore, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto opposto limitatamente alla somma di euro 4.184,47 corrispondente all'intero importo richiesto per le spese straordinarie.
La causa è stata istruita in via documentale in quanto, con l'ordinanza del 23.9.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 18.11.2025, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c, preceduta dal deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, lette le note delle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda dell'attore è parzialmente fondata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, occorre distinguere la diversa natura delle somme richieste con l'atto di precetto.
Infatti, da un lato, vi sono delle somme relative al contributo al mantenimento del figlio minore, alla rivalutazione Istat dello stesso e al rimborso di spese legali, per le quali può dirsi assolutamente determinato il credito nel suo ammontare (trovando fonte direttamente nel provvedimento del giudice), oltre che dotato dei requisiti di liquidità ed esigibilità, dall'altro, invece, vi sono delle somme richieste per le spese straordinarie.
Proprio in relazione a questo ultimo aspetto è necessario interpretare chiaramente e rigorosamente le condizioni necessarie per procedere all'esecuzione forzata, bilanciando l'esigenza di tutela del creditore con il diritto del debitore di verificare la correttezza delle somme richieste e di partecipare alle decisioni che comportano esborsi straordinari per il figlio.
Deve essere chiarito che, in materia di esecuzione delle spese straordinarie per i figli, il precetto deve necessariamente contenere la documentazione e specificazione dettagliata degli importi richiesti ed è indispensabile che le spese straordinarie siano state preventivamente concordate tra i genitori.
In particolare, l'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, in relazione alle spese di mantenimento dei figli, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione ordinanza n. 15697 del 5.6.2023) deve essere interpretato nel senso che l'accordo di separazione omologato costituisce titolo esecutivo idoneo solo quando consente la determinazione precisa della somma dovuta.
Questo principio è stato ulteriormente specificato dalla pronuncia n. 21241/2016 della Suprema
Corte, secondo cui il provvedimento che stabilisce il pagamento pro quota delle spese ordinarie per il mantenimento dei figli è sì titolo esecutivo valido, ma la sua efficacia è subordinata alla condizione che il genitore creditore possa documentare, già nell'atto di precetto, l'effettiva sopravvenienza degli esborsi e la loro precisa entità. Un altro precedente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 11316 del 23/05/2011, che ha stabilito la necessità di allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità rispetto all'atto di precetto, e non nel successivo giudizio di opposizione.
Applicando questi principi al caso di specie, quindi, è necessario effettuare una fondamentale distinzione tra due categorie di spese.
Da un lato, le spese di mantenimento ordinario, caratterizzate da una quantificazione mensile prestabilita e non contestate nel loro mancato pagamento. Dall'altro lato, le spese straordinarie, per le quali si rilevano delle criticità sostanziali nell'atto di precetto: la mancanza di documentazione giustificativa, l'assenza di un'elencazione esemplificativa delle spese, e il difetto di preventivo consenso del genitore non collocatario. Inoltre, la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Quanto appena detto, quindi, consente di accogliere parzialmente l'opposizione e, quindi, di affermare che il diritto della sig.ra di procedere all'esecuzione viene accertato solo CP_1 limitatamente alla minor somma di euro 4.788,50 stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte attrice in merito all'adeguamento Istat, che risulta correttamente calcolato sulla base delle tabelle ufficiali, e in relazione alla compensazione per il controcredito vantato nei confronti della sig.ra che, invero, non risulta esistente in quanto il sig. ha pagato solo parte della CP_1 Pt_1 quota di sua spettanza in relazione al mutuo stesso (una somma inferiore al 50%) per cui non ha alcun diritto di regresso nei confronti dell'odierna convenuta.
Tuttavia, sebbene il precetto sia stato ridotto in relazione all'importo concernente le spese straordinarie, parte convenuta ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda per l'accertamento delle medesime spese straordinarie sostenute dalla in relazione al figlio. CP_1
La domanda riconvenzionale è ammissibile e fondata.
Come è noto, la legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie, ragione per cui la giurisprudenza di legittimità ha fornito alcune importanti linee guida (cfr Cass.
379/2021; Cass. 34100/2021).
In particolare, la dizione di “spese straordinarie” ha carattere composito e occorre distinguere tra le spese routinarie, per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore e le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo. Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso.
Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'esborso per un intervento chirurgico.
Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l'imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell'altra parte - salvo l'impossibilità del preventivo accordo a causa dell'urgenza dell'esborso – e, per la loro azionabilità, occorre esperire un'autonoma azione di accertamento, infatti, solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione.
Venendo, quindi, al caso di specie, se è vero che nel precetto non era stata data indicazione specifica delle spese sostenute (come necessario per la validità dello stesso) ma la semplice indicazione di un importo totale, è altrettanto vero che, dall'esame della documentazione versata in atti da parte convenute, è possibile ritenere che la sig.ra abbia diritto al rimborso di tutte le CP_1 spese straordinarie anticipate per l'importo di euro 4.184,47.
Infatti, sia il prospetto riepilogativo che dalla corrispondenza allegata, si evince che il sig. è Pt_1 sempre stato preventivamente e tempestivamente informato in relazione alle spese sostenute per il figlio in relazione alle quali, trattandosi di spese routinarie, non era neppure necessario un previo accordo.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, sono integralmente compensate anche in relazione alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che il diritto della sig.ra di CP_1 procedere all'esecuzione forzata nei confronti del sig. viene accertato solo Parte_1 limitatamente alla minor somma di euro 4.788,50; - in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in Parte_1 favore della sig.ra della somma di euro 4.184,47 a titolo di spese straordinarie CP_1 per la quota dovuta;
- spese compensate.
Terni, 18.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)