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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. n.3090/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.03.2025 da
1) nato il [...] a [...], residente a[...]
Tagliamento nr. 10, c.f. , cittadino italiano, con l'Avv. Angelo Lino C.F._1
MURTAS del foro di Bergamo, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
e
2) nata il [...] a [...], residente in [...]d'Adda Parte_2
(CR), Via Botticelli n. 2 c.f. , cittadina italiana, con l'Avv. Patrizia DE C.F._2
LUCA del foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11.04.2015 a Inzago (Mi), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune: Atto N. 2, parte 2, serie A, anno 2015, in regime di separazione dei beni separati con sentenza del Tribunale di Milano Sez. Nona Civile n. 5311/24 R.G. – S.N. 1083/24 del
03.07.2024, passata in giudicato il 23.07.2024.
(v. documenti in atti)
con la figlia nata il [...] in [...], residente a[...]
Tagliamento nr. 10, c.f. . Cittadina italiana. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno nelle rispettive residenze con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambe i genitori, i quali si impegnano Per_1
ad esercitare la responsabilità genitoriale collaborando fra loro in modo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di In Per_1
caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) La residenza anagrafica della minore è mantenuta nell'attuale residenza del padre in Per_1
Inzago (MI), Via Tagliamento n. 10 dove ha sempre vissuto;
il domicilio è presso la residenza della madre in Rivolta d'Adda (CR), Via Botticelli n. 2.
4) La minore è collocata in misura paritaria presso ciascun genitore in modo che la Per_1
medesima trascorra ogni mese la media di 15 giorni con il padre e 15 con la madre in via indicativa come da calendario allegato al piano genitoriale.
5) I fine settimana saranno trascorsi in via alternata tra i genitori dal venerdì ore 16.30 dopo la scuola con riaccompagno al lunedì mattina. Lo stesso orario e lo stesso criterio verrà adottato anche nei periodi non scolastici di vacanza, chiusura scuola o malattia.
6) Le vacanze natalizie, pasquali e festività varie saranno suddivise in modo alternato per garantire alla bambina di passare pari tempo con entrambi i genitori: dal 23 al 30 dicembre (con una pausa dalle ore 10 del 24 dicembre alle ore 10 del 25 dicembre per passare un parte del Natale con l'altro genitore) o dal 30 dicembre al 06 gennaio per le natalizie, da venerdì Santo a domenica di Pasqua
o da lunedì di Pasquetta fino a mercoledì per le pasquali;
analogamente il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno e le altre festività. La festa del papà e della mamma e i rispettivi compleanni saranno trascorsi da con il genitore festeggiato, anche se di competenza dell'altro, senza Per_1
che ciò vada ad alterare il calendario stabilito;
allo stesso modo il giorno del compleanno di che sarà festeggiato ad anni alterni fra i genitori. Il compleanno 2025 RE lo Per_1
trascorrerà con la madre. I genitori si alterneranno anche per i festeggiamenti della Comunione e della Cresima della minore, ferma restando la partecipazione di entrambi alla celebrazione in chiesa.
Il periodo della S. Pasqua 2025 (da Venerdì Santo alla domenica di Pasqua) la minore lo trascorrerà con la madre, come pure quello del S. Natale 2025.
7) Vacanze estive: due o tre settimane anche non consecutive per ogni genitore, alternando ogni anno la settimana di Ferragosto con onere di concordare il periodo prescelto entro il 15 aprile di ogni anno;
per l'anno 2025 la settimana di Ferragosto starà con il padre. Per_1
8) La bambina sarà accompagnata a scuola a cura del genitore nei rispettivi giorni di turnazione. 9) Al fine del rispetto dell'educazione religiosa la minore dovrà essere accompagnata al catechismo e alla messa domenicale/festiva dal genitore in cui sarà affidata in quel giorno e potrà fare la chierichetta se ne ha desiderio. Analogamente in caso di corsi sportivi, di danza, musicali o di altro genere utile all'educazione, concordati dalle parti.
10) La minore può comunicare con l'altro genitore telefonicamente, con videochiamata o messaggistica ma con criterio e buon senso senza limitare il tempo trascorso con il genitore di turno;
in particolare ogni genitore si impegna a fornire alla minore il proprio telefono per: A) La lettura e la scrittura di un messaggio reciproco con l'altro genitore la mattina prima di andare a scuola (vocale, foto o scritto). B) Una telefonata alla sera dopo cena, intorno alla 20.30 (10/15 minuti) dove la minore potrà parlare liberamente con la mamma o il papà, inviare una foto, e raccontare come è andata la giornata. Con l'obbligo, comunque, di comunicare con solerzia qualsivoglia problema o necessità eventualmente insorti, in particolare quelli che emergono all'uscita di scuola.
11) I genitori dovranno comunicare regolarmente tra loro, condividere le informazioni ed essere collaborativi al fine di una corretta educazione della bambina, essere flessibili e sostenere la relazione con l'altro genitore. Con l'obbligo di contattare l'altro senza ritardo in caso di eventuali emergenze.
12) I benefici fiscali, ivi compresi gli assegni familiari/assegno unico saranno suddivisi al 50% fatte salve le spese straordinarie che rispetteranno le percentuali del 70% (padre) e 30% (madre).
13) Ogni genitore vivrà dei propri redditi senza obbligo di versamento di assegno mensile da parte dell'altro coniuge, dichiarandosi i coniugi economicamente autosufficienti.
14) Per il mantenimento di provvederà il padre al 100% nei 15 giorni mensili in cui la minore Per_1
sarà con lui. Per i 15 giorni in cui sarà con la madre, il padre contribuirà versando ogni 5 del mese un assegno di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) alla madre.
Sono al 100% a carico del padre le spese per la mensa scolastica (circa 900 euro annui), la piscina
(circa 560 annui), l'eventuale danza (circa 230 annui), ovvero le ulteriori iniziative sportive, il
CRE estivo (circa 460 annui), nonché le spese che non richiedono il preventivo accordo di cui al
Protocollo di Milano, cui integralmente ci si riporta, approvato in data 14.11.2017, riportato parzialmente nel dettaglio al punto seguente. I genitori specificano che ogni comunicazione inerente la figlia avverrà via whatsapp al numero 347 4370233 per il Sig. e al numero Parte_1
342 0390184 per la Sig.ra applicazione che ha anche le funzioni analoghe alla classica Parte_2
mail per scambio di documenti, foto, video e audio.
15) Gli importi delle ulteriori spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, ovvero le spese mediche (che richiedono e non richiedono il preventivo accordo) e le spese scolastiche ed extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, saranno sostenute al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. Si riporta lo schema delle spese di cui al Protocollo di Milano approvato in data 14 novembre 2017 per migliore suddivisione tenuto conto anche del precedente punto 15):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
16) Il vestiario rientrerà nel mantenimento ordinario e ogni genitore provvederà ad acquistare ciò che serve nei rispettivi 15 giorni mensili.
17) Ogni genitore si impegna sin d'ora e concede il nulla osta per l'eventuale futuro rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio, all'altro genitore e alla minore.
18) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza o domicilio ed il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della figlia.
19) Ciascuna parte provvederà al pagamento dei propri oneri di assistenza, con espressa rinuncia da parte degli Avv.ti Patrizia De Luca e Angelo Lino Murtas al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 VIII L. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e con rito concordatario in data 11.04.2015 a Inzago (Mi),
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inzago (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG