Ordinanza collegiale 1 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 1 luglio 2021
Sentenza 24 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/02/2022, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00327/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2015, proposto da
OL LA e AG RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe A. Fanelli e Rocco Suma, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Comune di Statte, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Trono, con domicilio eletto presso lo studio Luca Pedone in Lecce, via Zanardelli, 7;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse,
- della delibera del Commissario ad acta del Comune di Statte n. 1 del 3.6.2015, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 3 al 18.6.2015 e sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 81 dell'11.6.2015, di approvazione del P.U.G. del Comune di Statte;
- nonchè degli atti presupposti e/o connessi, in particolare:
- della delibera G.R. Pugliese n. 817 del 23.4.2015, di attestazione della compatibilità del P.U.G. del Comune di Statte al D.R.A.G.;
- degli atti della Conferenza di Servizi indetta ed espletata, per il superamento dei rilievi regionali espressi con delibera G.R. n. 680/2014 circa la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Statte al D.R.A.G. approvato con D.G.R. Pugliese n. 1328/2007;
- (ove occorra) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - P.P.T.R. definitivamente approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 176 del 16.2.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze istruttorie della Sezione nn. 1055/2020 e 1017/2021;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Fanelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti - proprietari di aree localizzate nel Comune di Statte alla Via Andreozzi (a ridosso dell’abitato di Statte), già oggetto del Piano di Lottizzazione approvato con delibera consiliare del Comune di Statte n. 28 del 29/6/2009 e della successiva convenzione di lottizzazione del 18/01/2013, stipulata fra i medesimi ricorrenti e il Comune resistente, impugnano la delibera del Commissario ad acta del Comune Statte n. 1 del 3.6.2015, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 3 al 18.6.2015 e sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 81 dell'11.6.2015, di approvazione, ai sensi dell’art. 11, comma 12, della L.R. n. 20/2001, del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Statte, nonchè gli atti presupposti e/o connessi, in particolare: la delibera G.R. Pugliese n. 817 del 23.4.2015, di attestazione della compatibilità del P.U.G. al D.R.A.G.; gli atti della Conferenza di Servizi indetta ed espletata, per il superamento dei rilievi regionali espressi con delibera G.R. n. 680/2014 circa la non compatibilità del P.U.G. al D.R.A.G. approvato con D.G.R. n. 1328/2007 e (ove occorra) il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale P.P.T.R. definitivamente approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 176 del 16.2.2015.
1.1.A sostegno del gravame interposto hanno dedotto le seguenti censure:
Violazione di legge per omessa applicazione dell'art.106, comma 1, del P.P.T.R. Puglia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà con precedente manifestazione, perplessità dell'azione amministrativa.
1.2. Il 12/01/2016, si è costituito in giudizio il Comune di Statte, depositando in giudizio una memoria difensiva ex art. 46 c.p.a., nella quale, spiegando di fatto un intervento ad adiuvandum rispetto alle doglianze di parte ricorrente (che, a detta del Comune resistente, “sono il prodotto diretto della miope quanto scoordinata attività pianificatoria regionale”), ha chiesto di “accertare e dichiarare la radicale estraneità del Comune di Statte rispetto alla insorgenza/determinazione delle ragioni di doglianza di pare ricorrente”.
Il 19/06/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento degli atti impugnati.
Il 20/07/2020, il Comune resistente ha depositato in giudizio note di udienza ex art. 4, comma 1, 9° cpv., D.L. n. 28/2020, chiedendo, in via preliminare, di volere considerare tempestivo il deposito delle predette note di udienza, riconducendo la fattispecie all’errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a., e, nel merito, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria difensiva ex art. 46 c.p.a. depositata il 12/01/2016 (affermando che “ L’emendamento del PUG e la sua armonizzazione alle inesatte previsioni del PPTR è riferibile, in via esclusiva, all’azione pianificatoria regionale, che ha subordinato/condizionato il rilascio dell’attestazione di compatibilità fra il nuovo strumento urbanistico locale ed il DRAG (a sua volta presupposto indispensabile per l’approvazione in via definitiva del piano comunale), alla sua (del PUG) previa conformazione al PPTR ”), oltre ad eccepire la tardività dell’avversa produzione documentale, resa in data 15.6.2020, oltre il termine di cui all’art.73, comma 1, c.p.a..
Non si è costituita in giudizio l’intimata Regione Puglia.
1.3. In esito alla pubblica udienza del 21 luglio 2020, con ordinanza istruttoria n. 1055 dell’01/10/2020, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Taranto, al fine di accertare e di illustrare nel dettaglio:
1) l’effettivo stato dei luoghi delle aree di proprietà dei ricorrenti, ricomprese nel Piano di Lottizzazione convenzionato stipulato (nel 2013) fra i medesimi ricorrenti e il Comune resistente, e dell’area circostante alle stesse;
2) se, in particolare, nelle predette aree vi siano effettivamente “‐ le compagini boschive come indicate nel PPTR e tutelate ai sensi dell’art.142 del D.Lgs 42/2004; ‐ … alcune aste del reticolo idrografico secondario individuate dal PUG/S; ‐ … alcune gravine individuate dal PPTR; ‐ … alcune componenti del sistema della stratificazione storica e insediativa del PUG/S” (a cui fa riferimento parte ricorrente a pagina 3 del ricorso, nell’indicare i rilievi sollevati dalla Regione Puglia nel verbale della riunione del 22/10/2014 della Conferenza di Servizi per l’esame delle osservazioni regionali sul P.U.G. adottato dal Comune di Statte);
3) se, pertanto, vi è corrispondenza tra la realtà fattuale delle aree in questione e la tipizzazione delle aree medesime evincibile dal gravato P.U.G. del Comune di Statte ”, fissando per il compimento della Verificazione il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della predetta ordinanza istruttoria.
Con ordinanza collegiale n.1017/2021, pronunciata in esito all’udienza pubblica dell’11 maggio 2021, questo Tribunale ha concesso al Verificatore la proroga di 90 giorni del termine per il deposito della relazione di Verificazione richiesta, depositata poi in data 2.11.2021.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso (in disparte la evidente tardività dello stesso quanto all’impugnativa del P.P.T.R. della Regione Puglia approvato il 16 febbraio 2015) è sicuramente infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Osserva, innanzitutto, il Tribunale che il Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.) ha conferito al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, in quanto nucleo strutturale rigido cui obbediscono tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale (di settore e urbanistica), una vera e propria natura sovraordinata dato che il comma 3 dell’art. 145, stabilisce che le previsioni dei piani paesaggistici « sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistic i».
Ne consegue che il rapporto di gerarchia tra il piano paesaggistico e tutti gli altri piani territoriali urbanistici comporta la conformazione della successiva attività di pianificazione urbanistica del relativo territorio, come stabilito dal comma 4 dell’art. 144 (secondo cui « I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici »).
Il rapporto di necessaria conseguenzialità e di conformazione dei piani urbanistici rispetto al piano paesaggistico territoriale, che nella regione Puglia è rappresentato dal P.P.T.R. approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 176 del 16.2.2015, comporta la immediata lesività dello stesso con conseguente necessità della sua tempestiva impugnazione e, quindi la tardività dei motivi di gravame diretti avverso il P.P.T.R. citato.
2.2. In ogni caso, anche a prescindere da tali considerazioni, le censure formulate dai ricorrenti avverso la tipizzazione urbanistica dell’area de qua come “rurale e boscata”, compiuta in sede di approvazione finale del P.U.G. del Comune di Statte, sono infondate e devono essere disattese.
2.3. Con un primo ordine di censure, i ricorrenti lamentano che, applicando all’area di loro proprietà le prescrizioni introdotte dal P.P.T.R. del 2015, Regione e Comune “ hanno imposto alle stesse un vincolo di assoluta non trasformabilità ovvero un’edificabilità del tutto trascurabile, di gran lunga inferiore a quella riconosciuta dal p.d.l. e dalla relativa convenzione ” “ in contrasto con quanto stabilito nel p.d.l. approvato in favore dei ricorrenti (la cui convenzione sottoscritta è stata sottoscritta nel gennaio 2013 prima ancora che con delibera n.1435 del 2.8.2013 il P.P.T.R. fosse adottato dalla Regione Puglia) e nella convenzione dagli stessi sottoscritta col Comune, le aree che nello stesso ricadono - qualificate come aree boscate - sono destinate a contesti urbani prevalentemente residenziali di nuovo impianto a bassa densità e prevedono un indice di trasforma-zione edilizia piuttosto modesto ossia pari a Et = 0,05 mq/mq che ha l’unico scopo di consentire di riqualificare e densificare leggermente l’edilizia discontinua esistente ” .
L’assunto è infondato.
In primo luogo, quanto alla modifica in peius delle condizioni stabilite in un piano di lottizzazione, deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “ le convenzioni di lottizzazione, di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, sono contratti di natura peculiare, che si inseriscono strettamente nell’ambito di un procedimento amministrativo concludentesi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con l’emanazione delle relative licenze (o concessioni), e che lasciano integra, nonostante eventuali patti contrari, la podestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina dell’assetto del territorio e di regolamentazione urbanistica ” (Corte di Cassazione. Sez. Un., 25 luglio 1980, n. 4833) . Pertanto, è ammissibile il rifiuto della licenza o concessione edilizia da parte dell'autorità comunale, nonostante l'impegno assunto con detta convenzione, tanto nel caso in cui tale rifiuto derivi dall'esercizio del potere autoritativo di revoca dell'approvazione del piano, o di modifica dello strumento urbanistico primario, in relazione a nuove valutazioni od esigenze sopravvenute, quanto nel caso in cui derivi da scelte discrezionali in relazione ad interessi pubblici (di igiene, estetica, funzionalità etc.), non coinvolti dai patti della convenzione stessa e dai criteri edificatori con essi stabiliti ” (Cassazione civile sez. un.12 giugno 1982 n. 3541.
Nel caso di specie, la Regione Puglia, pur avendo preso atto del contenuto delle previgenti previsioni urbanistiche comunali insistenti sulle aree di proprietà dei ricorrenti, ha legittimamente individuato - ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004, e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 145 riguardo alla “prevalenza” della pianificazione paesaggistica - i beni paesaggistici meritevoli di tutela (e conseguentemente ha perimetrato le relative aree), senza essere in alcun modo condizionata dalla presenza di eventuali previsioni urbanistiche comunali in qualche modo in contrasto con tale ricognizione.
Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, con nota prot. n.16115 del 24.10.2013, il Comune ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 20/2001, la documentazione tecnico‐amministrativa afferente al P.U.G. adottato, a seguito della quale, con deliberazione n. 680/2014 la Giunta Regionale Pugliese ha attestato, ex art.11, commi 7 e 8, della L.R. n. 20/2001, la non compatibilità del P.U.G. adottato al D.R.A.G. approvato con D.G.R. n.1328/2007.
Successivamente, con nota prot. n.5226 del 10.7.2014, il Sindaco di Statte ha convocato, ex art.11, co. 9, L.R. n. 20/2001, la Conferenza di Servizi, finalizzata al superamento dei rilievi regionali, che si è svolta in cinque riunioni complessive.
All’esito delle stesse, la G.R. Pugliese ha adottato la delibera n.817 del 23.4.2015, con cui si è definitivamente attestata la compatibilità del P.U.G. al D.R.A.G. approvato dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art.11 della L.R. n. 20/2001
Di qui l’infondatezza del suindicato motivo di gravame.
2.4.Non sussiste neppure la asserita violazione del comma 1 dell’art.106 del P.P.T.R. (secondo cui “ per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P ”), in quanto (tra l’altro) i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza del parere previsto dal citato art.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./p. o, comunque, la conformità del piano di lottizzazione in questione al P.U.T.T./p. e, quindi, il differente regime di quest’ultimo rispetto al P.P.T.R.
2.5.Quando al dedotto deficit motivazionale, osserva il Collegio che il disegno urbanistico definito da uno strumento di pianificazione generale comunale costituisce estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, giacché rispecchia le scelte riguardanti non solo l’organizzazione del territorio, ma il quadro assai più vasto delle opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734); in proposito l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte urbanistiche ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche, valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, senza che sia necessaria l'ostensione di motivazione specifica, in relazione alle singole scelte urbanistiche; in ogni caso l’onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, essendo sufficiente che - dall'insieme degli atti e delle relazioni che costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico - emergano le ragioni sottese alle scelte pianificatorie compiute (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 57).
In ogni caso, nella fattispecie de qua, basti rilevare che la Regione Puglia, partendo dall’art. 4, comma 3, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. (che prevede che ai sensi dell'art. 115, comma 3, del D.Lgs.42/2004, le previsioni del P.P.T.R. sono cogenti e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti di settore e territoriali e che le stesse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione), come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, nel verbale della riunione del 22.10.2014, a proposito dell’area localizzata a Sud dell’abitato a ridosso del Strada Provinciale n.46, cioè quella in cui ricade il P.d.L. approvato in relazione alle aree dei ricorrenti, ha rilevato che “ i contesti Urbani per possibili insediamenti residenziali e per servizi di nuovo impianto in parte individuati dal PUG/S anche come aree interessate da invarianti strutturali preferibilmente da compensare localizzati nell’area a Sud dell’abitato a ridosso del SP 46, interferiscono con: ‐ le compagini boschive come indicate nel PPTR e tutelate ai sensi dell’art.142 del Dlgs 42/2004; con alcune aste del reticolo idrografico secondario individuate dal PUG/S; ‐ con alcune gravine individuate dal PPTR‐ con alcune componenti del sistema della stratificazione storica e insediativa del PUG/S .”.
Appare quindi evidente che, da un lato, la rilevata cogenza e prevalenza delle previsioni del P.P.T.R. del 2015 rispetto al Piano Urbanistico Generale del Comune di Statte e, dall’altro, la rilevata presenza dei valori paesaggistici da tutelare, costituiscono sufficiente estrinsecazione motivazionale dell’iter logico giuridico seguito e delle ragioni (necessitate) della scelta pianificatoria urbanistica in questione.
2.6. Nel merito della predetta scelta pianificatoria urbanistica, osserva il Tribunale che la stessa configura “valutazione di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo i casi in cui sia inficiata da errori di fatto, violazioni procedurali, illogicità abnormi o sia confliggenti con particolari situazioni che abbiano dato luogo ad aspettative qualificate” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821; sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1871).
2.7. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame tendenti a negare la sussistenza: delle compagini boschive come indicate nel P.P.T.R. del 2015 e tutelate ai sensi dell’art.142 del D. Lgs. n. 42/2004; di alcune aste del reticolo idrografico secondario individuate dal PUG/S, di alcune gravine individuate dal P.P.T.R., di alcune componenti del sistema della stratificazione storica e insediativa del PUG/S.
In primo luogo, quanto al vincolo boschivo, lo stesso trova diretto fondamento nell'ordinamento positivo statale, che lo ha imposto ai beni con certe caratteristiche già a far data dal D.M. 21 settembre 1984, (ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497); il vincolo è stato poi confermato dall'art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Pertanto, alla pianificazione paesaggistica non può attribuirsi portata costitutiva del regime vincolistico, essendone stata viceversa operata una mera ricognizione e dettata la normativa d'uso, sicchè detto vincolo opera senza necessità di alcun recepimento in atti, cartografie, strumenti urbanistici, come chiarito dal costante insegnamento della giurisprudenza (ex pluribus, Cass. Pen, 25/1/2007, n. 2864).
Sul punto, inoltre, non si ritiene superfluo richiamare l’orientamento della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la nozione di bosco o territorio boschivo ai fini paesaggistici deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, essendo poi il senso normativo un’accezione estensiva ed onnicomprensiva del concetto di bosco, per cui «deve qualificarsi come bosco, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea» (ex pluribus, Cassazione Penale, Sez. III, 10 luglio 2014, n. 30303; Sez. III, 29 luglio 2013, n. 32807; Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690; Sez. III, 16 novembre 2006, n. 1874; Sez. III, 20 giugno 2007, n. 24258; Sez. III, 20 luglio 2011, n. 28928). In tal senso è consolidata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, peraltro, con riferimento alla valutazione di legittimità del P.P.T.R. in ordine alla classificazione quale “bosco” di una determinata area ha ritenuto corretto «…il riconoscimento della presenza di superfici a bosco e macchia mediterranea, pacificamente assimilabili al vincolo boschivo» (T.A.R. Lecce, 26 ottobre 2018, n. 1577)
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, a seguito della Verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 1055/2020, emerge che “ dall’analisi della Carta dell’Uso del Suolo (fonte SIT Puglia) l’area risulta così utilizzata: 3. Superfici boscate ed altri ambienti naturali 3.2. Ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentemente arbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla” (Allegato n°6: Uso del Suolo )” e che “ a seguito del sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2021, visto lo stato dei luoghi (come da documentazione fotografica allegata), si ritiene che siano presenti i vincoli del P.P.T.R. relativi alle aree in verifica con la realtà dell’attuale stato di fatto ”.
Quanto agli ulteriori vincoli effettivamente “ l’area è interessata da idrografia superficiale così come individuato dalla carta idrogeomorfologica del P.A.I. Puglia, carta idrogeomorfologica del S.I.T. Puglia, cartografia relativa all’idrografia superficiale del SIT Puglia, tavoletta IGM. (Allegato n°5: Analisi idrografia) ”, oltre ad essere “interessata marginalmente nella parte sud dalla componente “ 107 – Area archeologica ed insediamenti rupestri dei canali del Camposanto (Contrada Camposanto, S.P. n° 46)”.
Le conclusioni cui è giunto il Verificatore, in quanto suffragate da sufficienti elementi documentali e come si desume dalla visione delle ortofoto in atti, sono pienamente condivise dal Collegio in quanto scevre da erroneità o illogicità, oltre che correttamente rispondenti ai quesiti posti con la citata ordinanza.
2.8. Infine, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo cui le particelle 1422 e 1424 del foglio 13 del Comune di Statte, facenti parte del P.d.L. del 2013, interessate da trasformazione urbanistico-edilizia non presenterebbe vegetazione boschiva e arbustiva, essendo presenti solo alcuni sporadici arbusti che comunque sarebbero conservati, non esclude la presenza dei vincoli boschivi citati, dovendosi avere riguardo all’intera zona omogenea di rilevanza paesaggistico-ambientale la cui tutela non è determinata dal suo grado di inquinamento o alterazione, dal momento che, se ciò fosse vero, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, con la conseguenza che l’esistenza del relativo vincolo serve piuttosto anche a prevenire l’aggravamento della situazione e a perseguirne il possibile recupero (cfr. Consiglio di Stato, 11/6/2012, n. 3401; 12/6/2009, n. 3770; 15/3/2013, n. 1323).
2.9 In altri termini, la relazione di Verificazione depositata in data 2 novembre 2021 conferma che, in relazione alle aree di proprietà dei ricorrenti ricomprese nel P.d.L. del 2013 e a quelle immediatamente adiacenti, vi sono effettivamente i boschi, le gravine e le aste del reticolo idrografico indicati nel P.P.T.R. del 2015, ciò che rende legittime sia le previsioni vincolistiche del predetto P.P.T.R. sia quelle del P.U.G. del Comune di State ricognitive – ai fini urbanistici – delle medesime previsioni vincolistiche, nel mentre non ha pregio la distinzione operata dai ricorrenti riferita specificamente alle menzionate particelle 1422 e3 1424, considerato che ovviamente la zona omogenea de qua comprende sia le aree di proprietà dei ricorrenti che quelle immediatamente contigue alle stesse.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e complessità della controversia) per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ad eccezione di quelle della disposta Verificazione, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. 30.05.2002), e poste a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, ad eccezione di quelle della disposta Verificazione, da liquidarsi in favore del Verificatore Arch. Cosimo Netti (ai sensi del D.M. 30.05.2002) nella misura di € 1.500,00 oltre oneri di legge, che vengono poste a carico dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO