Art. 1. Articolo unico.
Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n. 330, sostituito in virtu' dell' art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443 , la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n. 330, sostituito in virtu' dell' art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443 , la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".