Articolo 1 della Legge 3 novembre 1964, n. 1161
Articolo 2
Versione
2 dicembre 1964
Art. 1.
I conferimenti del Tesoro dello Stato al fondo di dotazione dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, di cui all' articolo 3 della legge 13 marzo 1953, n. 208 , sono aumentati rispettivamente di lire 1.600.000.000 e di lire 400.000.000.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1964