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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 8190 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 8190/2022 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO Parte_2 C.F._1
BELLIGOLI (c.f. , pec: per mandato C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione e domiciliata presso il medesimo difensore in Verona (VR), Corso Porta Nuova
n. 3,
attrice contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ARIANNA CHESINI (c.f. pec: C.F._3
per mandato allegato alla comparsa di costituzione, Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Peschiera del Garda (VR) Via Marzan n.
4,
convenuta
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2561/2022 Tribunale di Verona emesso il 15.09.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in via telematica in data 07.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, conrtariis rejectis, così provvedere
Nel merito
In via principale:
-revocarsi, annullarsi o dichiararsi comunque inefficace il decreto ingiuntivo di pagamento opposto, in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata:
-dichiararsi la somme effettivamente dovuta dall'opponente a parte ricorrente, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto.
Spese, diritti e compensi di causa comunque interamente rifusi o in via subordinata compensati”.
Conclusioni di parte convenuta (come da memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c.):
“Nel merito
1) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e respingersi tutte le domande così come formulate da parte attrice opponente in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
2) Conseguentemente, confermarsi in toto il Decreto Ingiuntivo opposto portante n.2561/2022 del
15.09.2022 -RG 6019/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 15.09.2022
3) Voglia l'ill.mo Giudice adito condannare parte opponente persona del Controparte_2 presidente Legale rappresentante Sig. nonché il Sig. personalmente al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di in persona del Presidente Sig. della Controparte_3 Parte_3 somma di € 7.924,96 oltre agli interessi moratori ex art. 231/2002 sino al saldo, competenze e spese o quella diversa somma che verrà determinata dall'ill.mo giudice adito
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali pari al 15% Cpa e Iva come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19.11.2022 , in persona del legale Parte_1 rappresentante evocava in giudizio L' avanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_4
2 Verona, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2561/2022 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 7.924,96, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, deducendo che le fatture monitoriamente azionate erano relative a servizi di pulizia non svolti a regola d'arte. In particolare, l'opposta non avrebbe eseguito a regola d'arte le pulizie ordinarie tanto che in loco neppure erano presenti le attrezzature e i materiali necessari e idonei per l'effettuazione delle stesse (filtro aspiratore sporco, mancanza di detersivo in loco, mocio che perdeva pezzi). L'opponente lamentava, inoltre, di non aver avuto i rapportini giornalieri di intervento, più volte richiesti.
Con comparsa tempestivamente depositata (08.03.2023) si costituiva l'opposta Controparte_5
che contestava quanto esposto dall'attrice, deducendo:
[...]
- di essere stata incaricata nel mese di luglio 2021 dal Presidente di , Parte_1 Parte_2
di svolgere il servizio di pulizia presso la struttura sita in Povegliano Veronese Via Rizzotti n. 3;
[...]
- di aver svolto nel mese di agosto 2021, su incarico del sig. il servizio di pulizie straordinarie Parte_2 presso al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; Pt_1
- di aver emesso per tale servizio la fattura n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00 che allegava unitamente ai rapporti di intervento sottoscritti anche dalla cliente (doc. 3) ove erano indicate le ore lavorate, gli strumenti di lavoro ed i detersivi utilizzati;
- di aver espletato, sempre nel mese di agosto 2021 il servizio di pulizie ordinarie per le quali aveva emesso la fattura n. 2235 del 31.08.2021 di € 446,50 che era stata pagata solo parzialmente, rimanendo impagata la somma residua di euro 260,00 (doc. 4);
- di aver svolto il servizio di pulizie ordinarie presso per i mesi di agosto 2021, settembre 2021, Pt_1 ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022;
- di aver espletato nel mese di gennaio 2022 anche il servizio di pulizie straordinarie per il quale veniva emessa la fattura n. 268 del 31.01.2022 di € 1.442,96 rimasta impagata (doc. 5);
- che non aveva, dunque, pagato le sole fatture relative ai servizi di pulizia effettuati nel mese di Pt_1 agosto 2021 (eccetto il pagamento parziale della fattura n. 2235/2021 per pulizie ordinarie) e nel mese di gennaio 2022 per un importo totale di € 7.924,26;
-che le contestazioni di parte opponente erano generiche, infondate e non supportate da alcuna documentazione e comunque non sollevate nei termini previsti.
3 Sulla base di tali premesse la convenuta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 14.04.2023 in seguito a due rinvii disposti su concorde richiesta delle parti per tentare una composizione bonaria;
a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza del
24.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. La sola opposta dimetteva memorie art. 183 6 comma c.p.c. n. 1 e 2.
Con ordinanza 01.12.2023 non veniva ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice in atto di citazione in quanto non formulata per articoli separati e specifici ex art. 230 e 244
c.p.c. e neppure venivano ammessi i capitoli di prova di parte convenuta L' (memoria ex Controparte_3 art. 183 6 comma n. 2 c.p.c.) in quanto superflui o irrilevanti al fine del decidere e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08.05.2024.
In data 22.02.2024 il procuratore attoreo, avv. Massimo Belligoli, depositava atto di rinuncia al mandato.
All'udienza del 08.05.2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il solo avv. Belligoli per la parte opponente (che non aveva provveduto alla sostituzione del difensore) depositava note d'udienza. Sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La sola parte opposta dimetteva comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – L' si afferma creditrice di per aver eseguito su incarico Controparte_3 Parte_1 della stessa i servizi di pulizia descritti nelle fatture n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00, n. 2235 del
31.08.2021 per un residuo di € 260,00 e n. 268 del 31.01.2022 di € 1.442,96.
4 Preliminarmente, si rileva che non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso con l'opposta avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria.
Il fondamento dell'opposizione si fonda, invece, su un'asserita carenza ed approssimazione del servizio di pulizia ordinaria che non sarebbe stato reso da a regola d'arte. Controparte_3
Per pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un proprio diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
In particolare, nel caso di specie - in cui L' ha agito in via monitoria per il pagamento Controparte_3 del residuo corrispettivo relativo ai lavori di pulizia eseguiti su incarico dell'opponente - incombeva sulla convenuta-opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare an e quantum del preteso credito.
Ebbene, L' ha dimostrato l'esistenza del credito attivato con la produzione in giudizio: Controparte_3
a) della fattura n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00 per il servizio di pulizia straordinaria espletato, corredata dai rapportini di lavoro sottoscritti dal legale rappresentante dell'opponente recanti la precisa indicazione di giorni, ore lavorate, prezzo, materiale di consumo, strumenti di lavoro utilizzati, orario di inizio e di fine lavoro (doc. 3);
b) della fattura n. 2235 del 31.08.2021 di € 446,50 con la distinta delle ore effettuate e indicazione del prezzo
(doc. 4);
c) della fattura n. 268 del 31.01.2022 di € 1442,96 con il relativo foglio presenze (doc. 5).
La documentazione allegata dall'opposta sub. docc. 3, 4, 5 non è stata contestata dall'opponente e può dunque essere posta a base della presente decisione.
Si rileva, inoltre, che le fatture n. 2060/2021 di € 6.222,00 e n. 268/2022 di € 1.442,96 riguardano i servizi di pulizia “straordinaria” eseguiti dall'opposta rispettivamente nei mesi di agosto 2021 e gennaio 2022 i quali, a ben vedere, non sono neppure stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente che ha lamentato generiche carenze nell'effettuazione delle sole pulizie “ordinarie”. E' pacifico, tuttavia, che in relazione alle pulizie “ordinarie” ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto all'opposta Pt_1 Parte_1
a tale titolo per i mesi da luglio 2021 a gennaio 2022 e al pagamento parziale del dovuto per il mese di agosto 2021 ad eccezione della somma di € 260,00. Inoltre, dalla documentazione in atti, non vi è prova di alcuna contestazione al riguardo prima dell'istaurazione del giudizio. Ne consegue che anche la somma di €
260,00 per il servizio di pulizia ordinaria di cui alla ft n. 2235/2021 monitoriamente azionata risulta dovuta in virtù dell'acconto versato e dell'assenza di specifiche contestazioni sul prezzo applicato e sulle ore conteggiate (doc. 4).
5 Venendo ai motivi di opposizione, si evidenzia che gli stessi appaiono vaghi: l'opponente ha contestato genericamente la mancata esecuzione delle pulizie ordinarie a regola d'arte senza neppure indicare quali sarebbero state le carenze riscontrate e nonostante abbia provveduto al pagamento pressoché integrale di quanto dovuto per tale servizio. Inoltre, il dedotto mancato utilizzo di attrezzature e detersivi idonei per l'espletamento delle pulizie risulta contraddetto anche dal doc. 3 prodotto dall'opposta.
L'opponente non ha depositato le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., non risultano in atti le foto e i video richiamati da nell'atto introduttivo comprovanti l'asserito inadempimento dell'opposta e la prova per Pt_1 interrogatorio formale e per testi dedotta in atto di citazione è stata disattesa in quanto non formulata per articoli separati e specifici ex art. 230 e 244 c.p.c.
v. Alla luce delle risultanze di causa, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva. vi. Le spese processuali vanno addebitate all'attrice in forza della soccombenza e Parte_1 vengono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori intermedi tra minimi e medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (5.201,00
– 26.000,00) in complessivi € 3.808,50, tenuto conto del valore della controversia prossimo al limite minimo dello scaglione, dell'attività espletata e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2561/2022 del
15/09/2022 del Tribunale di Verona (ricorso n. 6019/2022 R.G.);
3. condanna l'opponente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 3.808,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 04/01/2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 8190/2022 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO Parte_2 C.F._1
BELLIGOLI (c.f. , pec: per mandato C.F._2 Email_1 allegato all'atto di citazione e domiciliata presso il medesimo difensore in Verona (VR), Corso Porta Nuova
n. 3,
attrice contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ARIANNA CHESINI (c.f. pec: C.F._3
per mandato allegato alla comparsa di costituzione, Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Peschiera del Garda (VR) Via Marzan n.
4,
convenuta
1 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2561/2022 Tribunale di Verona emesso il 15.09.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in via telematica in data 07.05.2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice, conrtariis rejectis, così provvedere
Nel merito
In via principale:
-revocarsi, annullarsi o dichiararsi comunque inefficace il decreto ingiuntivo di pagamento opposto, in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata:
-dichiararsi la somme effettivamente dovuta dall'opponente a parte ricorrente, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto.
Spese, diritti e compensi di causa comunque interamente rifusi o in via subordinata compensati”.
Conclusioni di parte convenuta (come da memoria ex art. 183 6 comma n. 1 c.p.c.):
“Nel merito
1) Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e respingersi tutte le domande così come formulate da parte attrice opponente in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
Parte_1
2) Conseguentemente, confermarsi in toto il Decreto Ingiuntivo opposto portante n.2561/2022 del
15.09.2022 -RG 6019/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 15.09.2022
3) Voglia l'ill.mo Giudice adito condannare parte opponente persona del Controparte_2 presidente Legale rappresentante Sig. nonché il Sig. personalmente al Parte_2 Parte_2 pagamento in favore di in persona del Presidente Sig. della Controparte_3 Parte_3 somma di € 7.924,96 oltre agli interessi moratori ex art. 231/2002 sino al saldo, competenze e spese o quella diversa somma che verrà determinata dall'ill.mo giudice adito
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali pari al 15% Cpa e Iva come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 19.11.2022 , in persona del legale Parte_1 rappresentante evocava in giudizio L' avanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_4
2 Verona, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2561/2022 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 7.924,96, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, deducendo che le fatture monitoriamente azionate erano relative a servizi di pulizia non svolti a regola d'arte. In particolare, l'opposta non avrebbe eseguito a regola d'arte le pulizie ordinarie tanto che in loco neppure erano presenti le attrezzature e i materiali necessari e idonei per l'effettuazione delle stesse (filtro aspiratore sporco, mancanza di detersivo in loco, mocio che perdeva pezzi). L'opponente lamentava, inoltre, di non aver avuto i rapportini giornalieri di intervento, più volte richiesti.
Con comparsa tempestivamente depositata (08.03.2023) si costituiva l'opposta Controparte_5
che contestava quanto esposto dall'attrice, deducendo:
[...]
- di essere stata incaricata nel mese di luglio 2021 dal Presidente di , Parte_1 Parte_2
di svolgere il servizio di pulizia presso la struttura sita in Povegliano Veronese Via Rizzotti n. 3;
[...]
- di aver svolto nel mese di agosto 2021, su incarico del sig. il servizio di pulizie straordinarie Parte_2 presso al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; Pt_1
- di aver emesso per tale servizio la fattura n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00 che allegava unitamente ai rapporti di intervento sottoscritti anche dalla cliente (doc. 3) ove erano indicate le ore lavorate, gli strumenti di lavoro ed i detersivi utilizzati;
- di aver espletato, sempre nel mese di agosto 2021 il servizio di pulizie ordinarie per le quali aveva emesso la fattura n. 2235 del 31.08.2021 di € 446,50 che era stata pagata solo parzialmente, rimanendo impagata la somma residua di euro 260,00 (doc. 4);
- di aver svolto il servizio di pulizie ordinarie presso per i mesi di agosto 2021, settembre 2021, Pt_1 ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022;
- di aver espletato nel mese di gennaio 2022 anche il servizio di pulizie straordinarie per il quale veniva emessa la fattura n. 268 del 31.01.2022 di € 1.442,96 rimasta impagata (doc. 5);
- che non aveva, dunque, pagato le sole fatture relative ai servizi di pulizia effettuati nel mese di Pt_1 agosto 2021 (eccetto il pagamento parziale della fattura n. 2235/2021 per pulizie ordinarie) e nel mese di gennaio 2022 per un importo totale di € 7.924,26;
-che le contestazioni di parte opponente erano generiche, infondate e non supportate da alcuna documentazione e comunque non sollevate nei termini previsti.
3 Sulla base di tali premesse la convenuta chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
La prima udienza veniva tenuta in data 14.04.2023 in seguito a due rinvii disposti su concorde richiesta delle parti per tentare una composizione bonaria;
a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza del
24.05.2023 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, su richiesta delle parti, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. La sola opposta dimetteva memorie art. 183 6 comma c.p.c. n. 1 e 2.
Con ordinanza 01.12.2023 non veniva ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta da parte attrice in atto di citazione in quanto non formulata per articoli separati e specifici ex art. 230 e 244
c.p.c. e neppure venivano ammessi i capitoli di prova di parte convenuta L' (memoria ex Controparte_3 art. 183 6 comma n. 2 c.p.c.) in quanto superflui o irrilevanti al fine del decidere e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08.05.2024.
In data 22.02.2024 il procuratore attoreo, avv. Massimo Belligoli, depositava atto di rinuncia al mandato.
All'udienza del 08.05.2024, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., il solo avv. Belligoli per la parte opponente (che non aveva provveduto alla sostituzione del difensore) depositava note d'udienza. Sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. La sola parte opposta dimetteva comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione non è fondata per i motivi di seguito esposti. iv. – L' si afferma creditrice di per aver eseguito su incarico Controparte_3 Parte_1 della stessa i servizi di pulizia descritti nelle fatture n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00, n. 2235 del
31.08.2021 per un residuo di € 260,00 e n. 268 del 31.01.2022 di € 1.442,96.
4 Preliminarmente, si rileva che non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso con l'opposta avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria.
Il fondamento dell'opposizione si fonda, invece, su un'asserita carenza ed approssimazione del servizio di pulizia ordinaria che non sarebbe stato reso da a regola d'arte. Controparte_3
Per pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un proprio diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa.
In particolare, nel caso di specie - in cui L' ha agito in via monitoria per il pagamento Controparte_3 del residuo corrispettivo relativo ai lavori di pulizia eseguiti su incarico dell'opponente - incombeva sulla convenuta-opposta, nella sua qualità di attrice in senso sostanziale, di dimostrare an e quantum del preteso credito.
Ebbene, L' ha dimostrato l'esistenza del credito attivato con la produzione in giudizio: Controparte_3
a) della fattura n. 2060 del 31.08.2021 di € 6.222,00 per il servizio di pulizia straordinaria espletato, corredata dai rapportini di lavoro sottoscritti dal legale rappresentante dell'opponente recanti la precisa indicazione di giorni, ore lavorate, prezzo, materiale di consumo, strumenti di lavoro utilizzati, orario di inizio e di fine lavoro (doc. 3);
b) della fattura n. 2235 del 31.08.2021 di € 446,50 con la distinta delle ore effettuate e indicazione del prezzo
(doc. 4);
c) della fattura n. 268 del 31.01.2022 di € 1442,96 con il relativo foglio presenze (doc. 5).
La documentazione allegata dall'opposta sub. docc. 3, 4, 5 non è stata contestata dall'opponente e può dunque essere posta a base della presente decisione.
Si rileva, inoltre, che le fatture n. 2060/2021 di € 6.222,00 e n. 268/2022 di € 1.442,96 riguardano i servizi di pulizia “straordinaria” eseguiti dall'opposta rispettivamente nei mesi di agosto 2021 e gennaio 2022 i quali, a ben vedere, non sono neppure stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente che ha lamentato generiche carenze nell'effettuazione delle sole pulizie “ordinarie”. E' pacifico, tuttavia, che in relazione alle pulizie “ordinarie” ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto all'opposta Pt_1 Parte_1
a tale titolo per i mesi da luglio 2021 a gennaio 2022 e al pagamento parziale del dovuto per il mese di agosto 2021 ad eccezione della somma di € 260,00. Inoltre, dalla documentazione in atti, non vi è prova di alcuna contestazione al riguardo prima dell'istaurazione del giudizio. Ne consegue che anche la somma di €
260,00 per il servizio di pulizia ordinaria di cui alla ft n. 2235/2021 monitoriamente azionata risulta dovuta in virtù dell'acconto versato e dell'assenza di specifiche contestazioni sul prezzo applicato e sulle ore conteggiate (doc. 4).
5 Venendo ai motivi di opposizione, si evidenzia che gli stessi appaiono vaghi: l'opponente ha contestato genericamente la mancata esecuzione delle pulizie ordinarie a regola d'arte senza neppure indicare quali sarebbero state le carenze riscontrate e nonostante abbia provveduto al pagamento pressoché integrale di quanto dovuto per tale servizio. Inoltre, il dedotto mancato utilizzo di attrezzature e detersivi idonei per l'espletamento delle pulizie risulta contraddetto anche dal doc. 3 prodotto dall'opposta.
L'opponente non ha depositato le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., non risultano in atti le foto e i video richiamati da nell'atto introduttivo comprovanti l'asserito inadempimento dell'opposta e la prova per Pt_1 interrogatorio formale e per testi dedotta in atto di citazione è stata disattesa in quanto non formulata per articoli separati e specifici ex art. 230 e 244 c.p.c.
v. Alla luce delle risultanze di causa, per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva. vi. Le spese processuali vanno addebitate all'attrice in forza della soccombenza e Parte_1 vengono liquidate secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 sulla base dei valori intermedi tra minimi e medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale previsti dallo scaglione di riferimento (5.201,00
– 26.000,00) in complessivi € 3.808,50, tenuto conto del valore della controversia prossimo al limite minimo dello scaglione, dell'attività espletata e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2561/2022 del
15/09/2022 del Tribunale di Verona (ricorso n. 6019/2022 R.G.);
3. condanna l'opponente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, delle spese di lite, in aggiunta a quelle del monitorio, che si liquidano per l'attuale fase in complessivi € 3.808,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 04/01/2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
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