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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 552 del RGVG dell'anno 2025 avente ad oggetto lo scioglimento del m atrimonio, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Signorini, presso il cui studio in
Ponsacco (PI), Piazza della Repubblica n. 25, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato in data 14.02.2025, e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lari (PI) il 27 giugno 2004, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (oggi Casciana Terme-
Lari) al n. 4, Parte 1, anno 2004.
Nell'udienza del 19 giugno 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed ins istendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi si sono separati mediante accordo concluso in data 10.09.2020 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato con provvedimento reso in data
15.09.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 6 del D.L. 132/14, convertito con m odificazioni nella legge n. 162/14.
Si evince, altresì, che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi dall'intervenuto accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati in data 24.05.2004 e in data Per_1 Per_2
06.02.2007, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) I figli e continueranno ad abitare ed avere la propria residenza Per_1 Per_2 presso la madre nella ex- residenza coniugale, immobile di proprietà della madre della signora e concessale in comodato uso gratuito e sita in Parte_3
Casciana Terme- Lari ( PI ), via Scuola n. 9.
2) Il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di Euro 150,00 cadauno (centocinquanta), entro il giorno
15 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sono considerate nella somma sopra indicata ad eccezione delle spese sanitarie per le quali si seguono i seguenti criteri:
SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.).
Se i ragazzi andranno all'università sarà rivalutata la contribuzione del padre.
Il beneficio economico ad oggetto l'assegno unico e universale verrà percepito dalla signora al 100% per entrambi i figli e il signor si impegna a Parte_3 Pt_2 prestare il proprio consenso e/o a fornire la documentazione necessaria affinchè la signora percepisca il contributo per l'intero. Anche le detrazioni Parte_3 fiscali saranno beneficiate dalla signora nella misura del 100%. Parte_3
3) Le parti dichiarano di avere definito ogni loro rapporto pendente economico e patrimoniale, si dichiarano economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, più nulla da pretendere l'uno dall'altra e viceversa in conseguenza dei rapporti tutti nascenti dal vincolo di coniugio.
4) Le spese di assistenza legale del presente procedimento sono a carico della signora
”. Parte_3
4) In ragione dell'intervenuto accordo le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Lari (PI) il
27.06.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (oggi al n. 4, Parte 1, anno 2004. Parte_4
tra:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.011969
e
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(TO) il 29.11.1963;
2) dispone che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedente punto 3. della parte motiva;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori