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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione a decreto REPUBBLICA ITALIANA ingiuntivo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 371/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), corrente in Portomaggiore (FE), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. DA RONCH MASSIMO e dall'Avv. CINEFRA ANNALISA, per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CASELLI LUCA, per Controparte_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 27/05/2024 la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 104/2024 del 10.5.2024 emesso da questo Tribunale su ricorso dell'ex dipendente P_
, recante l'ingiunzione di pagare la somma lorda di € 7.322,33 a titolo di TFR,
[...] oltre accessori.
Deduceva l'inesistenza del credito azionato in via monitoria, opponendo in compensazione il maggior credito derivante a suo favore in razione della violazione del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 24.4.2020, essendosi il dipendente dimesso per farsi assumere alle dipendenze della società concorrente, la come lei operante nel campo della costruzione di impianti per la CP_2 trasformazione di prodotti agricoli.
1 Il patto prevedeva la corresponsione di un importo di € 1.500,00 all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, erroneamente indicato come lordo nel patto, ma versato al netto (per la corrispondente somma lorda di € 2.602,00). Prevedeva inoltre una penale pari al decuplo del corrispettivo in caso di violazione, e cioè la somma di
€ 15.000, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
La società , dopo avere stipulato un contratto di appalto con essa CP_2 ricorrente per l'assistenza e sorveglianza meccanica, elettrica ed elettronica degli impianti e macchinari siti presso il proprio stabilimento di Argenta, aveva infatti dato luogo ad uno storno di dipendenti operai elettromeccanici (oltre al convenuto, tali d , che erano passati alle sue dipendenze. Persona_1 CP_3
Deduceva inoltre la ricorrente che il lavoratore non aveva nemmeno comunicato formalmente la sua nuova attività lavorativa, obbligo cui era tenuto in forza dell'art. 5 del Patto.
Sosteneva infine la società di avere già provveduto spontaneamente al versamento degli oneri fiscali e previdenziali a cui è assoggettato il TFR del convenuto, nella misura riportata nella busta paga del mese di agosto 2023, corrispondendo all'Erario sia l'IRPEF netta sul TFR per l'importo di € 1.511,02, sia l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per l'importo di € 11,46.
Aveva altresì pure versato la quota di TFR pari ad € 110,71 destinata al Fondo pensione dell'INPS (pari allo 0,5% dell'Imponibile) nel mese di ottobre 2023.
Sicché l'importo portato dal decreto ingiuntivo doveva in ogni caso essere ridotto della complessiva domma già versata all'Erario ed all'ente previdenziale, pari ad € 1.633,19, residuando così la differenza di € 5.689,14.
Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo per l'insussistenza del credito azionato da e, Controparte_1 in via riconvenzionale, la risoluzione del patto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento, con accertamento del suo diritto a ripetere il corrispettivo pagato di € 1.500,00 ed al pagamento della penale di € 15.000,00 prevista dal patto, con conseguente compensazione c.d. atecnica tra il TFR vantato dal lavoratore con il suo maggior credito di € 5.689,14 e condanna del medesimo al pagamento in suo favore della differenza, quantificata in € 10.810,86 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
2. Si costituiva in giudizio , il quale, ammettendo di Controparte_1 lavorare effettivamente per dal 21.7.2023, eccepiva la nullità del patto CP_2 di non concorrenza, per eccessiva estensione territoriale e di settore del divieto di
2 non concorrenza, per palese mancanza di proporzionalità tra il sacrificio imposto ed il corrispettivo versato meramente simbolico, per la previsione dell'unilaterale potere del datore di lavoro di ripetere detta somma “a suo insindacabile giudizio” (cd. clausola potestativa) nel caso di liberazione (sempre unilaterale) da tali obblighi e, infine, per l'enorme penale prevista, pari al decuplo del corrispettivo.
Assumeva altresì il convenuto che non rientra nemmeno tra le CP_2 imprese che operano in concorrenza previste dal patto, posto che il 100% del suo fatturato è rappresentato dalla vendita di prodotti derivati dal pomodoro.
Contestava altresì il diritto della controparte di porre in compensazione atecnica le due poste creditorie, che non si ponevano in posizione sinallagmatica tra loro.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.
In subordine, chiedeva la condanna della ricorrente alla corresponsione in suo favore delle somme a lui dovute a titolo di T.F.R., nella misura che risulterà provata all'esito del giudizio.
3. Unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, questo giudicante disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del D.I. opposto sino alla concorrenza di € 1.633,19.
La causa viene ora in decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, dopo essere stata discussa all'odierna udienza dalle parti, le quali hanno dato atto del fatto che l'azienda ha, nelle more, versato al lavoratore la somma € 5.689,14 corrispondente al TFR al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti (doc. 15, 16 e
17).
4. Partendo, dunque, da tale questione, si ritiene che sul punto l'opposizione sia fondata, alla luce dei documenti prodotti in causa, appena menzionati.
Il datore di lavoro ha provveduto a versare quanto dovuto per IRPEF, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e quota di TFR destinata al Fondo pensione del lavoratore.
Sicché il credito originariamente azionato in via monitoria deve essere ridotto alla inferiore somma di € 5.689,14 oltre accessori.
5. Venendo al patto di non concorrenza, si rileva che il testo dell'accordo è il seguente (doc. 2 ric.):
«Art. 1) DELIMITAZIONI DELL'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA:
a) Limite di oggetto:
Il Lavoratore si asterrà dal prestare opera quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo, agente, amministratore o socio), occasionalmente e
3 saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto, presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgono attività identiche o similari a quelle del Datore di Lavoro.
Il Lavoratore si asterrà, inoltre, dall'intraprendere o comunque svolgere in proprio, né per interposta persona né per conto terzi, attività identiche o similari a quelle del Datore di
Lavoro.
b) Limite di tempo:
Il vincolo derivante dalla firma del presente patto di non concorrenza avrà la durata massima di un (1) anno a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro;
c) Limite di luogo:
Tutto il territorio italiano: in ogni caso, la società si riserva la facoltà di restringere o modificare detto limite, con l'unico divieto di ampliarlo quantitativamente.
Art. 2) CORRISPETTIVO: il Datore di Lavoro, a fronte del vincolo di cui al punto 1, verserà un corrispettivo a forfait di Euro
1.500/00 lorde (millecinquecento/00), a titolo di patto di non concorrenza, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, oltre alla indennità di fine rapporto all'epoca maturata.
Qualora all'atto di cessazione del rapporto di lavoro di cui in premessa, il Datore di Lavoro, a suo insindacabile giudizio, decidesse di liberare il Lavoratore dagli obblighi dallo stesso assunti con il presente atto, allo stesso Lavoratore non competerà somma o indennità alcuna per il titolo di cui al presente atto. Art. 3) INADEMPIENZA:
Nei caso di inadempienza anche parziale del Lavoratore alle obbligazioni assunte con il presente patto, il Datore di Lavoro è legittimato a pretendere da quest'ultimo la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in esecuzione del presente patto di non concorrenza, nonché ad esigere il pagamento di una penale pari al decuplo dell'intero corrispettivo, di cui al precedente punto 2), fermo restando e impregiudicato, in ogni caso, il diritto del Datore di Lavoro di pretendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento.
Art. 4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Il presente patto di non concorrenza potrà essere risolto in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, ma l'anticipata risoluzione dovrà risultare da atto scritto.
Viene attribuita dal Lavoratore al Datore di Lavoro la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento fino all'atto di cessazione del contratto di lavoro di cui è detto in premessa, previo accordo delle parti.
La prova dell'eventuale avvenuto esercizio della predetta facoltà di recesso dovrà essere fornita esclusivamente per iscritto. Art. 5) OBBLIGHI DEL LAVORATORE:
Allo scopo di consentire la verifica di quanto pattuito con la presente scrittura, il Lavoratore si impegna a comunicare al Datore di Lavoro, entro 10 giorni dalla formale richiesta pervenuta dallo stesso, informazioni attinenti in generale al nuovo impiego/attività svolta, alle relative mansioni e qualifiche, nonché all'area territoriale di competenza».
Ebbene, affinché possa dirsi violato il patto, è necessario che il lavoratore passi alle dipendenze di aziende che svolgano attività identiche o similari a quelle del datore di lavoro.
Ed affinché possa dirsi che due imprese siano in rapporto di concorrenza, è necessario non solo che esse operino – come nella specie – nel medesimo ambito territoriale, essendo altresì necessaria la comunanza di clientela, intesa come un insieme di soggetti che ricerchino il medesimo prodotto o abbiano il medesimo mercato di riferimento.
4 Come risulta dalla visura camerale, la odierna opponente ha Parte_1 come oggetto sociale: “- la realizzazione, la manutenzione, la riparazione, la commercializzazione di impianti elettrici civili ed industriali, impianti radio tv, impianti elettronici, impianti telefonici ed altri impianti di telecomunicazioni, antenne e protezioni da scariche atmosferiche;
- la progettazione, la produzione, l'installazione, la manutenzione, la riparazione, la commercializzazione di: macchine automatiche per l'industria e l'artigianato, impianti oleodinamici ad aria compressa, impianti di trasporto di gas, tecnici, impianti di raffreddamento, riscaldamento, impianti di ricircolo, stoccaggio di acqua o gas, lavori di carpenteria leggera e pesante i lavori di tornitura in genere”.
Mentre ha ad oggetto: “- la raccolta, lavorazione, trasformazione, CP_2 manipolazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli in genere e/o comunque connessi con l'attività agricola e relativi derivati;
- la costruzione, acquisizione, esercizio diretto in proprietà o anche tramite affitto di azienda e di rami di azienda di impianti e complessi di trasformazione agroindustriale, nonché di fondi agricoli e/o aziende agricole di qualsiasi tipo genere”.
Appare dunque evidente che le due aziende non possono porsi in rapporto di concorrenza, né tale requisito può dirsi sussistere per il fatto che il lavoratore svolgesse le medesime mansioni di elettromeccanico in entrambe le aziende, nella prima in qualità di operaio nell'ambito dell'appalto relativo alla manutenzione dei macchinari della , ed in quest'ultima come operaio addetto alla CP_2 manutenzione dei medesimi macchinari, in possesso di quest'ultima società. Ben essendo il ricorrente libero di scegliere l'azienda che gli offriva un migliore trattamento retributivo per svolgere la medesima mansione.
Quanto appena osservato sarebbe già di per se sufficiente a ritenere infondato sul punto il ricorso della società ricorrente. Va infatti evidenziato che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese (Corte
d'Appello Brescia, S.L. sente. 9/2/2023 n. 251) non pare attagliarsi alla fattispecie in esame, posto che, nella vicenda oggetto di quel giudizio, il dipendente era stato assunto da una società non in concorrenza, che però intratteneva rapporti con una società collegata che “pacificamente era una società concorrente”.
Vale, comunque, aggiungere che il patto di non concorrenza si appalesa comunque viziato da nullità, in quanto il patto prevede un corrispettivo di € 1,500 lordi, del tutto sproporzionato all'ampiezza territoriale del medesimo, corrispondente
5 all'intero territorio nazionale, il che impone un importante sacrificio professionale e reddituale al soggetto obbligato.
In relazione alla problematica del corrispettivo, è stato osservato (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 – 01) che «16. […] l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 cod.civ., va riferita alla pattuizione di compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. Cass. n.
7835 del 2006)». Dunque, il compenso non va riguardato in rapporto all'utilità conseguita dalla parte datoriale, bensì in rapporto alle capacità di guadagno del lavoratore.
Sotto tale profilo, facendo le debite proporzioni, il corrispettivo riconosciuto risulta corrispondere solo al 7,8% della retribuzione annua lorda del dipendente, comprensiva della 13° (€ 1.470 lordi mensilix13), dunque del tutto inadeguata, a fronte dell'ampiezza del sacrificio richiesto.
Né la parte ricorrente può agganciarsi al dato di fatto di avere unilateralmente considerato (e pagato) il corrispettivo di € 1.500 considerandolo al netto, invece che al lordo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, evidentemente nel verosimile tentativo di rendere più accettabile al lavoratore il sacrificio richiesto, poiché può venire in rilievo esclusivamente quanto pattuito tra le parti nell'accordo stipulato ex art. 2125 c.c.; non è infatti stata fornita alcuna prova di una modifica concordata del compenso, per la quale è imposta la forma scritta ad substantiam.
Anche la penale risulta eccessiva, avuto riguardo alla retribuzione mensile riconosciuta dall'azienda al ricorrente, ma la questione della sua eventuale riduzione da parte del giudicante non si pone, essendo assorbita e superata da quanto sin qui osservato e ritenuto.
Deve pertanto essere respinto il ricorso in opposizione sotto il profilo della violazione del patto di non concorrenza, con l'impossibilità di opporre in compensazione il credito asseritamente derivante all'azienda da tale titolo.
Residua pertanto in capo al convenuto opposto il credito residuo a titolo di TFR, detratte le ritenute fiscali e previdenziali sopra menzionate, corrispondente alla somma pari ad € 5.689,14.
Si deve dare atto che l'azienda ha di fatto già corrisposto al lavoratore quanto dovuto, come risulta dalle dichiarazioni rese dalle parti all'odierna udienza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6 6. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la parziale reciproca soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente nella misura di ¾, mentre la restante parte deve compensata.
Si evidenzia sul punto che “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. Sez. 2, 09/08/2022, n. 24482, Rv.
665389 - 01).
Le spese di lite vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti in data 24 aprile 2020;
2) accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione della Controparte_1 somma pari ad € 5.689,14 a titolo di TFR netto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo;
somma già corrisposta dall'azienda ricorrente alla parte convenuta;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 104/2024 del 10.5.2024;
3) condanna alla rifusione di ¾ delle spese di lite di Parte_1 P_
, sia quelle della fase monitoria, come già liquidate nel decreto ingiuntivo,
[...] sia quelle della presente fase, che liquida, per l'intero, in complessivi € 4.216,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dichiara compensato tra le parti il residuo ¼ delle spese.
Così deciso in Ferrara il 08/04/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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